Legge Regionale 16 luglio 2004, n. 11
Modifica alla legge regionale 11 gennaio 1994, n. 2 (Contributi alle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi)
Art. 11. Larticolo 1 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 2 (Contributi alle
associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi), è sostituito dal
seguente:
Art.
1
1. Allo scopo di
favorire lattività di rappresentanza e tutela delle associazioni privatizzate
ai sensi degli articoli 113 e 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1997, n. 616, annualmente sono concessi contributi secondo le percentuali
indicate, riferite allo stanziamento annuo di bilancio, alle Sezioni regionali
della Puglia delle sottoelencate associazioni
riconosciute:
- Unione italiana ciechi
25%
- Ente nazionale protezione assistenza
sordomuti 9%
- Associazione nazionale mutilati
invalidi di lavoro 12%
- Associazione nazionale vittime civili
di guerra 3%
- Unione nazionale mutilati per servizio
12%
- Associazione nazionale mutilati e
invalidi di guerra 16%
-
Associazione nazionale mutilati e invalidi civili 14%
- Associazione nazionale famiglie dei
caduti dei dispersi in guerra 3%
-
Associazione italiana stomizzati 4%
- Federazione associazione nazionale
disabili 2%