Anno 2004
Numero 12
Data 29/07/2004
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 30 luglio 2004, n. 97.
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Legge Regionale 29 luglio 2004, n. 12

Modifiche alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistoico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria



Art. 1

Modifiche allarticolo 9 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27.


1. Allarticolo 9 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dellattività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7, dopo le parole: della caccia sono inserite le seguenti: alla fauna stanziale;

b) alla lettera c) del comma 16, dopo le parole: in ogni ATC sono inserite le seguenti: per il prelievo di fauna stanziale;

c) alla lettera d) del comma 16, dopo la parola: cacciatore sono inserite le seguenti: di fauna stanziale. 




Art. 2

Modifica allarticolo 10 della L.R. n. 27/1998.


1. Il comma 6 dellarticolo 10 della L.R. n. 27/1998 è sostituito dal seguente:

6. Il Piano faunistico venatorio di ogni Provincia deve riportare lambito territoriale di caccia destinato alla caccia programmata alla fauna stanziale. 




Art. 3

Modifica dellarticolo 14 della L.R. n. 27/1998.


1. Larticolo 14 della L.R. n. 27/1998 è sostituito dal seguente:


Art. 14

Ambiti territoriali di caccia - ATC.


1. La Regione, ai sensi dellarticolo 9, comma 7, sentito il Comitato tecnico regionale faunistico venatorio e in attuazione dei Piani faunistici venatori provinciali, istituisce, con il Piano faunistico venatorio regionale, gli ATC destinati alla caccia programmata alla fauna stanziale.

2. Ai cacciatori residenti in Puglia è consentito, con il versamento della quota annuale di partecipazione al proprio ATC di appartenenza (residenza nella provincia), la caccia alla migratoria su tutti i territori degli ATC della Regione e la caccia alla stanziale nellATC di appartenenza della propria provincia.

3. Ai cacciatori residenti in Puglia è consentita lattività venatoria alla stanziale anche in altri ambiti al di fuori della provincia di competenza previa disponibilità di capienza ai sensi dellarticolo 9, comma 16, lettera c), autorizzazione del Comitato di gestione e versamento della quota di partecipazione.

4. Il Comitato di gestione, per eventuali posti resisi disponibili alla stanziale in quanto non assegnati, può rilasciare permessi giornalieri previo versamento di una quota di partecipazione fissata con il Programma venatorio.

5. Per i cacciatori residenti in altre regioni la fauna migratoria può essere cacciata per un massimo di venti giornate, nella misura del 4 per cento dei cacciatori ammissibili in ciascun ATC, previa autorizzazione del Comitato di gestione dellATC prescelto e versamento di una quota di partecipazione prevista nel Programma venatorio. La Regione, sentita la Provincia competente per territorio, fissa annualmente con il Programma venatorio il numero di cacciatori extraregionali ammissibili per annata venatoria in ogni ATC riportandolo nel Programma predetto. Eventuali posti non utilizzati possono essere trasformati in permessi giornalieri.

6. Le modalità di rilascio delle autorizzazioni, ove previste, sono riportate nel regolamento di attuazione.

7. La Giunta regionale approva il regolamento di attuazione degli ATC sentito il Comitato tecnico regionale faunistico venatorio. Nel regolamento devono essere, fra laltro, previsti:

a) le modalità di costituzione del Comitato di gestione degli ATC, la durata in carica, nonché le norme relative alla loro elezione o designazione e ai successivi rinnovi;

b) i compiti per la gestione del territorio destinato alla caccia programmata;

c) le modalità di accesso per lesercizio venatorio alla fauna stanziale;

d) le modalità di accesso per lesercizio venatorio alla fauna migratoria per i cacciatori extraregionali;

e) losservanza delle norme del calendario venatorio regionale.

8. La durata dei Comitati di gestione degli ATC è quinquennale, analogamente al Piano faunistico venatorio regionale.

9. Le Province hanno potere di vigilanza, controllo e coordinamento sullattività del Comitato di gestione, di cui si avvalgono per la gestione degli ATC.. 




Art. 4

Modifiche allarticolo 25 della L.R. n. 27/1998.


1. Il comma 4 dellarticolo 25 della L.R. n. 27/1998 è sostituito dal seguente:

4. Il Comune di residenza preposto alla consegna del tesserino regionale compila la parte di propria competenza.. 




Art. 5

Modifiche allarticolo 29 della L.R. n. 27/1998.


1. Al comma 2 dellarticolo 29 della L.R. n. 27/1998 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) un componente nominato dalla Regione - esperto in legislazione venatoria - che assume la Presidenza della Commissione;

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

e) sei esperti in legislazione venatoria, regole comportamentali del cacciatore, nozioni di zoologia applicata alla caccia, designati dalle Associazioni venatorie maggiormente rappresentative sul territorio provinciale;

c) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le parole: nonché un supplente;

d) alla lettera g) la parola: tre è sostituita dalla seguente: uno e sono aggiunte, in fine, le parole: più un supplente;

e) alla lettera h) la parola: tre è sostituita dalla seguente: uno e sono aggiunte, in fine, le parole: più un supplente. 




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.