Legge Regionale 29 luglio 2004, n. 12 Modifiche alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistoico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria
Art. 1Modifiche allarticolo 9 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27. 1. Allarticolo 9
della legge
regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per la regolamentazione dellattività venatoria) sono
apportate le seguenti modifiche: a) al comma 7, dopo le parole: della caccia sono inserite le
seguenti: alla fauna stanziale; b) alla lettera c) del comma 16, dopo le parole: in ogni ATC
sono inserite le seguenti: per il prelievo di fauna stanziale;
c) alla lettera d) del comma 16, dopo la parola: cacciatore
sono inserite le seguenti: di fauna stanziale.
Art. 2Modifica allarticolo 10 della L.R. n. 27/1998. 1. Il comma 6 dellarticolo 10
della L.R.
n. 27/1998 è sostituito dal seguente:
6. Il Piano faunistico venatorio di ogni Provincia deve
riportare lambito territoriale di caccia destinato alla caccia programmata alla
fauna stanziale.
Art. 3Modifica dellarticolo 14 della L.R. n. 27/1998. 1. Larticolo 14
della L.R.
n. 27/1998 è sostituito dal seguente:
Art. 14
Ambiti territoriali di caccia - ATC.
1. La Regione, ai sensi dellarticolo 9, comma 7, sentito
il Comitato tecnico regionale faunistico venatorio e in attuazione dei Piani
faunistici venatori provinciali, istituisce, con il Piano faunistico venatorio
regionale, gli ATC destinati alla caccia programmata alla fauna stanziale.
2. Ai cacciatori residenti in Puglia è consentito, con il
versamento della quota annuale di partecipazione al proprio ATC di appartenenza
(residenza nella provincia), la caccia alla migratoria su tutti i territori
degli ATC della Regione e la caccia alla stanziale nellATC di appartenenza
della propria provincia.
3. Ai cacciatori residenti in Puglia è consentita lattività
venatoria alla stanziale anche in altri ambiti al di fuori della provincia di
competenza previa disponibilità di capienza ai sensi dellarticolo 9, comma 16,
lettera c), autorizzazione del Comitato di gestione e versamento della quota di
partecipazione.
4. Il Comitato di gestione, per eventuali posti resisi
disponibili alla stanziale in quanto non assegnati, può rilasciare permessi
giornalieri previo versamento di una quota di partecipazione fissata con il
Programma venatorio.
5. Per i cacciatori residenti in altre regioni la fauna
migratoria può essere cacciata per un massimo di venti giornate, nella misura
del 4 per cento dei cacciatori ammissibili in ciascun ATC, previa autorizzazione
del Comitato di gestione dellATC prescelto e versamento di una quota di
partecipazione prevista nel Programma venatorio. La Regione, sentita la
Provincia competente per territorio, fissa annualmente con il Programma
venatorio il numero di cacciatori extraregionali ammissibili per annata
venatoria in ogni ATC riportandolo nel Programma predetto. Eventuali posti non
utilizzati possono essere trasformati in permessi giornalieri.
6. Le modalità di rilascio delle autorizzazioni, ove previste,
sono riportate nel regolamento di attuazione.
7. La Giunta regionale approva il regolamento di attuazione
degli ATC sentito il Comitato tecnico regionale faunistico venatorio. Nel
regolamento devono essere, fra laltro, previsti:
a) le modalità di costituzione del Comitato di gestione degli
ATC, la durata in carica, nonché le norme relative alla loro elezione o
designazione e ai successivi rinnovi;
b) i compiti per la gestione del territorio destinato alla
caccia programmata;
c) le modalità di accesso per lesercizio venatorio alla fauna
stanziale;
d) le modalità di accesso per lesercizio venatorio alla fauna
migratoria per i cacciatori extraregionali;
e) losservanza delle norme del calendario venatorio regionale.
8. La durata dei Comitati di gestione degli ATC è quinquennale,
analogamente al Piano faunistico venatorio regionale.
9. Le Province hanno potere di vigilanza, controllo e
coordinamento sullattività del Comitato di gestione, di cui si avvalgono per la
gestione degli ATC..
Art. 4Modifiche allarticolo 25 della L.R. n. 27/1998. 1. Il comma 4 dellarticolo 25
della L.R.
n. 27/1998 è sostituito dal seguente:
4. Il Comune di residenza preposto alla consegna del tesserino
regionale compila la parte di propria competenza..
Art. 5Modifiche allarticolo 29 della L.R. n. 27/1998. 1. Al comma 2 dellarticolo 29
della L.R.
n. 27/1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) un componente nominato dalla Regione - esperto in
legislazione venatoria - che assume la Presidenza della Commissione;
b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
e) sei esperti in legislazione venatoria, regole
comportamentali del cacciatore, nozioni di zoologia applicata alla caccia,
designati dalle Associazioni venatorie maggiormente rappresentative sul
territorio provinciale;
c) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le parole: nonché
un supplente;
d) alla lettera g) la parola: tre è sostituita dalla
seguente: uno e sono aggiunte, in fine, le parole: più un supplente;
e) alla lettera h) la parola: tre è sostituita dalla
seguente: uno e sono aggiunte, in fine, le parole: più un supplente.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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