Legge Regionale 29 luglio 2004, n. 12 Modifiche alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la prootezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistoico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria
Art. 1(Modifiche
all’articolo 9 della legge regionale 13 agosto 1998, n.
27) 1. All’articolo 9 della
legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la
programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione
dell’attività venatoria) sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 7, dopo le
parole: “della caccia” sono inserite le seguenti: “alla fauna
stanziale”;
b) alla lettera c) del
comma 16, dopo le parole: “in ogni ATC” sono inserite le seguenti: “per il
prelievo di fauna stanziale”;
c) alla lettera d) del
comma 16, dopo la parola: “cacciatore” sono inserite le seguenti: “di fauna
stanziale”.
Art. 2(Modifica
all’articolo 10 della l.r. 27/1998) 1. Il comma 6 dell’articolo
10 della l.r. 27/1998 è sostituito dal
seguente:
“6. Il Piano faunistico
venatorio di ogni Provincia deve riportare l’ambito territoriale di caccia
destinato alla caccia programmata alla fauna
stanziale”.
Art. 3(Modifica
dell’articolo 14 della l.r. 27/1998) 1. L’articolo 14 della
l.r. 27/1998 è sostituito dal
seguente:
“Art. 14 (Ambiti
territoriali di caccia – ATC)
1. La Regione, ai sensi
dell’articolo 9, comma 7, sentito il Comitato tecnico regionale faunistico
venatorio e in attuazione dei Piani faunistici venatori provinciali, istituisce,
con il Piano faunistico venatorio regionale, gli ATC destinati alla caccia
programmata alla fauna stanziale.
2. Ai cacciatori residenti
in Puglia è consentito, con il versamento della quota annuale di partecipazione
al proprio ATC di appartenenza (residenza nella provincia),
la
caccia alla migratoria su
tutti i territori degli ATC della regione e la caccia alla stanziale nell’ATC di
appartenenza della propria provincia.
3. Ai cacciatori residenti
in Puglia è consentita l’attività venatoria alla stanziale anche in altri ambiti
al di fuori della provincia di competenza previa disponibilità di capienza ai
sensi dell’articolo 9, comma 16, lettera c), autorizzazione del Comitato di
gestione e versamento della quota di
partecipazione.
4. Il Comitato di gestione,
per eventuali posti resisi disponibili alla stanziale in quanto non assegnati,
può rilasciare permessi giornalieri previo versamento di una quota di
partecipazione fissata con il Programma venatorio.
5. Per i cacciatori
residenti in altre regioni la fauna migratoria può essere cacciata per un
massimo di venti giornate, nella misura del 4 per cento dei cacciatori
ammissibili in ciascun ATC, previa autorizzazione del Comitato di gestione
dell’ATC prescelto e versamento di una quota di partecipazione prevista nel
Programma venatorio. La Regione, sentita la Provincia competente per territorio,
fissa annualmente con il Programma venatorio il numero di cacciatori
extraregionali ammissibili per annata venatoria in ogni ATC riportandolo nel
Programma predetto. Eventuali posti non utilizzati possono essere trasformati in permessi
giornalieri.
6. Le modalità di rilascio
delle autorizzazioni, ove previste, sono riportate nel regolamento di
attuazione.
7. La Giunta regionale
approva il regolamento di attuazione degli ATC sentito il Comitato tecnico
regionale faunistico venatorio.
Nel regolamento devono
essere, fra l’altro, previsti:
a) le modalità di
costituzione del Comitato di gestione degli ATC, la durata in carica, nonché le
norme relative alla loro elezione o designazione e ai successivi
rinnovi;
b) i compiti per la
gestione del territorio destinato alla caccia
programmata;
c) le modalità di accesso
per l’esercizio venatorio alla fauna stanziale;
d) le modalità di accesso
per l’esercizio venatorio alla fauna migratoria per i cacciatori
extraregionali;
e) l’osservanza delle norme
del calendario venatorio regionale.
8. La durata dei Comitati
di gestione degli ATC è quinquennale, analogamente al Piano faunistico venatorio
regionale.
9. Le Province hanno potere
di vigilanza, controllo e coordinamento sull’attività del Comitato di gestione,
di cui si avvalgono per la gestione degli ATC.”.
Art. 4(Modifiche
all’articolo 25 della l.r. 27/1998) 1. Il comma 4 dell’articolo
25 della l.r. 27/1998 è sostituito dal
seguente:
“4. Il Comune di residenza
preposto alla consegna del tesserino regionale compila la parte di propria
competenza.”.
Art. 5(Modifiche
all’articolo 29 della l.r. 27/1998) 1. Al comma 2 dell’articolo
29 della l.r. 27/1998 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) la lettera a) è
sostituita dalla seguente:
“a) un componente nominato
dalla Regione – esperto in legislazione venatoria – che assume la Presidenza
della Commissione”;
b) la lettera e) è
sostituita dalla seguente:
“e) sei esperti in
legislazione venatoria, regole comportamentali del cacciatore, nozioni di
zoologia applicata alla caccia, designati dalle Associazioni venatorie
maggiormente rappresentative sul territorio
provinciale”;
c) alla lettera f) sono
aggiunte, in fine, le parole: “nonché un
supplente”;
d) alla lettera g) la
parola: “tre” è sostituita dalla seguente: “uno” e sono aggiunte, in fine, le
parole: “più un supplente”;
e) alla lettera h) la
parola: “tre” è sostituita dalla seguente: “uno” e sono aggiunte, in fine, le
parole: “più un supplente”.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente ai
sensi e per gli effetti dell’art. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
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