Regolamento Regionale 11 novembre 2004, n. 7 L.r. 13/01 art. 21 - Determinazione dei criteri per la compilazione delle specifiche relative agli incarichi per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e certificato regolare esecuzione
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
- Visto lart. 121 della Costituzione, così come
modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui
attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l emanazione dei regolamenti
regionali.
- Visto lart.
42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 Statuto della Regione
Puglia.
- Visto lart.
44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n.7 Statuto della Regione Puglia.
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1617 del
28/10/2004 di attuazione del Regolamento suddetto.
EMANA
Il
seguente Regolamento
Onorario spettante ai collaudatori
1. Il compenso spettante ai collaudatori non appartenenti
allorganico della stazione appaltante (dunque anche per quelli nominati dalla
Regione ed anche per i dirigenti regionali) è da valutare, anche per gli
iscritti ad ordini professionali diversi da quelli degli ingegneri ed
architetti, in base alle aliquote della tab. C della legge 143/49 mettendo poi
in conto le maggiorazioni di seguito riportate.
Importo cui si deve fare riferimento
1. Ai fini della determinazione del compenso limporto da
prendere a base è quello risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di
eventuali ribassi e maggiorato dellimporto delle eventuali riserve
dellappaltatore.
2. A tale proposito occorre precisare che
concorrono alla maggiorazione dellimporto da prendere a base per la
determinazione del compenso le richieste dellappaltatore attinenti lesattezza
delle registrazioni contabili, lapplicazione dei prezzi contrattuali ovvero
derivanti da divergenze tra lappaltatore e la direzione dei lavori o
determinate dal comportamento dellamministrazione o dellappaltatore
nelladempimento degli obblighi che dal contratto derivano a carico delluna o
dellaltro, ovvero che possono trarre origine dalle evenienze imponderabili del
compimento dellopera.
3. Vanno escluse le richieste di maggiori compensi spettanti
allappaltatore ope legis quali, ad esempio, gli interessi per ritardato
pagamento, che, per consolidata giurisprudenza, non costituiscono oggetto di
riserva.
4. Vanno altresì escluse le richieste di disapplicazione delle
penali per il maggior tempo impiegato dallappaltatore nellesecuzione
dellappalto oltre il termine contrattuale previsto dal capitolato speciale o
dal contratto e con i limiti previsti dallart. 117 del Regolamento 554/1999.
Maggiorazioni
1. Nel caso di commissione di collaudo, il citato
compenso, è aumentato del 25% per ogni componente oltre il primo, e diviso tra
tutti i componenti la commissione.
2. Nel caso sia redatta, su esplicita richiesta della Regione,
apposita relazione acclarante i rapporti fra la stessa ed il soggetto
attuatore dellintervento ai fini del parere sullammissibilità a finanziamento
delle spese sostenute, allonorario come sopra determinato si applica la
maggiorazione in misura forfetaria del 20%.
3. Allonorario base va, altresì, aggiunto per revisione
tecnico contabile un ulteriore compenso pari al 30%, in caso di opere
contabilizzate a misura, e al 15% per le opere contabilizzate a corpo,
applicando le percentuali ricavate dalla tabella E della legge 143/49.
Riduzioni
1. Allonorario come sopra determinato si applica la
riduzione prevista dal comma 14-quater dellarticolo 17 della Legge 109/94,
nella misura del 20%.
Rimborso spese
1. Il rimborso spese previsto dalla tariffa professionale è
determinato forfetariamente, per ogni singolo componente, in misura del 30 per
cento dellonorario, a lordo della riduzione innanzi richiamata, spettante a
ciascuno.
2. Per i collaudi in corso dopera e ove siano state effettuate
e certificate almeno due visite sopralluogo prima della ultimazione dei lavori,
detta percentuale può essere elevata fino al 60 per cento.
Onorario per collaudo statico
1. In conformità a quanto previsto dallart. 188, comma 6,
del D.P.R. 554/1999, il collaudo statico delle strutture unitamente alla
verifica dellosservanza delle norme sismiche, è affidato al collaudatore ovvero
al Presidente la Commissione di collaudo, semprecchè sia in possesso dei
requisiti specifici previsti dalla legge, o, in caso contrario, ad uno dei
componenti della Commissione stessa.
2. Lonorario spettante per lespletamento di tale incarico è
determinato applicando allimporto lordo delle opere strutturali, desunto dallo
stato finale, la percentuale ricavata dalla tabella A della Tariffa
Professionale, classe If o Ig nonché la riduzione del 10%. Nel caso in cui il
collaudatore ha effettuato la prova di carico o ha fatto propri i risultati
della prova di carico eventualmente disposta in corso dopera dal Direttore dei
lavori, allonorario determinato come sopra va applicato il coefficiente di
maggiorazione pari a 1,6.
3. Anche lonorario per il collaudo statico è soggetto alla
riduzione prevista dal comma 14-quater dellarticolo 17 della Legge 109/94,
nella misura massima del 20%.
4. Per spese e prestazioni accessorie, va, altresì, applicata
la maggiorazione del 40%.
Onorario per Certificato di Regolare
Esecuzione
1. Lonorario spettante per il Certificato di regolare
esecuzione redatto da Direttori dei lavori non appartenenti allorganico della
stazione appaltante sarà determinato con una aliquota pari al 40 % di quello che
sarebbe dovuto al Collaudatore in base alla tabella C della legge 143/49, senza
compensi accessori e spese.
Verifica delle specifiche prima del pagamento delle
stesse
1. Al pagamento delle specifiche da parte delle stazioni
appaltanti potrà darsi corso previa acquisizione del visto del competente
Ufficio dellAssessorato Regionale ai Lavori Pubblici, che dovrà verificare la
corrispondenza della compilazione delle stesse ai criteri innanzi fissati.
NOTE al Regolamento Regionale 11 novembre 2004, n.
7
Il testo del Regolamento viene pubblicato con l’aggiunta delle note
redatte dal Settore Ufficio Legislativo della Giunta Regionale - Servizio
Documentazione Informazione Studi e Ricerche – in attuazione della L.R. 13/94,
nonché dell’art.12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con
deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto
rinvio.
Le note non costituiscono testo ufficiale della legge
regionale.
Note
La legge regionale 11 maggio 2001, n. 13, recante “Norme regionali in
materia di opere e lavori pubblici.” è pubblicata nel B.U.R. Puglia del 15
maggio 2001, n. 70.
La Legge 2 marzo 1949, n. 143, recante “Approvazione della tariffa
professionale degli ingegneri ed architetti”, è pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 90 del 19-9-1949 – Supplemento Ordinario.
Il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
recante: “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori
pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”, è pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2000, Supplemento ordinario n..
66/L.
Si riporta l’art. 188
Art. 188 (Nomina del collaudatore)
(i commi 8, 9 e 10 sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi
da Corte costituzionale, n. 302 del 2003, e annullati nella parte in cui si
riferiscono alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione
dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in
corso d’opera, attribuiscono l’incarico del collaudo a soggetti di specifica
qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli
interventi, alla loro complessità ed al
relativo importo.
2. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell’incarico di
collaudo le lauree in ingegneria, architettura, e, limitatamente a un solo
componente della commissione, le lauree in geologia, scienze agrarie e
forestali, l’abilitazione all’esercizio della professione nonché, ad esclusione
dei dipendenti delle amministrazioni
aggiudicatrici, l’iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo
professionale.
(il comma deve intendersi superato, parzialmente, dall’articolo 28, comma
4, legge n. 109 del 1994, come modificato dall’articolo 7, comma 1, lettera r),
legge n. 166 del 2002)
3. Il collaudatore è nominato dalle stazioni appaltanti all’interno delle
proprie strutture sulla base dei criteri che le stesse sono tenute a fissare
preventivamente. Nell’ipotesi di carenza nel proprio organico di soggetti in
possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del
procedimento, l’incarico di collaudatore è affidato a soggetti esterni scelti ai
sensi del comma
11.
4. Non possono essere affidati incarichi di
collaudo:
a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e
procuratori dello Stato; b) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro
autonomo o subordinato con l’appaltatore o con i subappaltatori dei lavori da collaudare; c) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo,
progettazione, approvazione, autorizzazione vigilanza o direzione dei lavori da
collaudare;
d) a soggetti che facciano parte di organismi con funzioni di vigilanza o
di controllo nei riguardi dell’intervento da collaudare.
5. Nel caso dei lavori che richiedono l’apporto di più professionalità
diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell’intervento, il
collaudo è affidato ad una commissione composta da tre membri. La commissione
non può essere composta congiuntamente da soggetti appartenenti all’organico
della stazione appaltante e da soggetti esterni. La stazione appaltante designa
altresì il membro della commissione che assume la funzione di
presidente.
6. Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del
collaudo o ad uno dei componenti della commissione di collaudo è affidato anche
il collaudo statico, purché essi abbiano i requisiti specifici previsti dalla
legge. Per i lavori eseguiti in zone classificate come sismiche, il collaudo è
esteso alla verifica dell’osservanza delle norme sismiche.
7. Ai fini del divieto di cui al comma 4, si intende per attività di
controllo e vigilanza quella di cui all’articolo 16, comma 6 e all’articolo 30,
comma 6 della Legge.
8. Ai fini dell’affidamento dell’incarico di collaudo a soggetti esterni
all’organico delle stazioni appaltanti sono istituiti presso il Ministero dei
lavori pubblici, le Regioni e le Province autonome elenchi dei
collaudatori.
9. Agli elenchi possono essere iscritti, su domanda corredata da
curriculum e da adeguata documentazione, distinti per specializzazione e
competenza professionale, i soggetti in possesso dei requisiti fissati dal comma
2. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono iscriversi gli elenchi
anche se non iscritti ai relativi albi professionali. Le amministrazioni curano
la tenuta degli elenchi a mezzo di apposite commissioni, costituite secondo le
disposizioni vigenti presso ciascuna di esse. Gli elenchi dei collaudatori sono
pubblici e sono aperti alla consultazione anche
telematica.
10. Gli elenchi sono ripartiti in sezioni corrispondenti alle categorie
di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici. Negli elenchi
vengono progressivamente registrati tutti gli incarichi di collaudo
conferiti.
11. Le stazioni appaltanti individuano, nell’ambito degli elenchi il
professionista o i professionisti da incaricare, che siano in possesso dei
requisiti specifici richiesti per l’intervento da collaudare e che abbiano
conseguito la laurea:
a) da almeno 10 anni per il collaudo di lavori di importo pari o
superiore ad 5.000.000 di Euro, ovvero per lavori comprendenti
strutture;
b) da almeno 5 anni per il collaudo di lavori di importo inferiore ad
1.000.000 di Euro. (non è disciplinato il collaudo di lavori da 1.000.000 e
5.000.000 di euro: si ritiene valga il principio del favor, quindi sono
sufficienti i 5 anni, salve due ipotesi:
- che siano presenti strutture (e allora scattano i 10 anni ex legge 1086
del 1971); - che vi sia una legislazione regionale diversa).
12. Il soggetto che è stato incaricato di un collaudo in corso d’opera da
una stazione appaltante, non può essere incaricato dalla medesima di un nuovo
collaudo se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni
del precedente collaudo. Per i collaudi non in corso d’opera il divieto è
stabilito in un anno. Nel caso di stazioni appaltanti nazionali la cui struttura
organizzativa è articolata su basi locali, il divieto è limitato alla singola
articolazione locale. I suddetti divieti si riferiscono alla sola ipotesi di
collaudatori non appartenenti all’organico delle stazioni appaltanti.
13. In sede di prima applicazione del presente regolamento, gli elenchi
dei collaudatori devono essere predisposti entro tre mesi dalla data della sua
entrata in vigore. In assenza dell’elenco, le stazioni appaltanti possono
affidare discrezionalmente gli incarichi di collaudo a soggetti comunque in
possesso dei requisiti prescritti e alle condizioni previste dal comma
12.
La legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante: “Legge quadro in materia di
lavori pubblici”, è pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio
1994.
Si riporta l’art. 17
Articolo 17
Effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori e
accessorie.
1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto
tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e
del dirigente competente alla formazione del programma triennale di cui
all’articolo 14, sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che
i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità
sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di
bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 24, 25 e 26
della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni; c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole
amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per
legge; d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla
legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con
riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione
di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti
con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente
normativa;
e) dalle società di professionisti di cui al comma 6, lettera a)
; f) dalle società di ingegneria di cui al comma 6, lettera
b); g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle
lettere d) , e) ed f) ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo
13 in quanto compatibili;
g-bis) da consorzi stabili di società di professionisti di cui al comma
6, lettera a), e di società di ingegneria di cui
al comma 6, lettera b), anche in forma mista, formati da non meno di tre
consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e
architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano
deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1
dell’articolo 12. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai
fini della partecipazione alle gare per l’affidamento di incarichi di
progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato
globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società
consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo
quanto stabilito dall’articolo 12, comma 8-bis, della presente legge; ai
consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si
applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del predetto
articolo 12.
2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a) , b) e
c) , sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all’esercizio
della professione. I tecnici diplomati, in assenza dell’abilitazione, possono
firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora
siano in servizio presso l’amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano
ricoperto analogo incarico presso un’altra amministrazione aggiudicatrice, da
almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e
abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.
3. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione
per intero, a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze
assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei
dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della
progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti
stessi.
4. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché
lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione,
in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti,
ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di
svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale
complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di
predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che
richiedono l’apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere
accertati e certificati dal responsabile del procedimento, possono essere
affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettere d) , e) , f) e
g).
5. Il regolamento dei lavori per l’attività del Genio militare di cui
all’articolo 3, comma 7- bis , indica i soggetti abilitati alla firma dei
progetti.
6. Si intendono per:
a) società di professionisti le società costituite esclusivamente tra
professionisti iscritti negli appositi albi previsti
dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di
persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice
civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI
del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche,
consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità
tecnicoeconomicao studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti
previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l’attività in forma
associata ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai
corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle
norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria cui
ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione
obbligatoria al relativo albo professionale.
Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse
secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti;
b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e
VII del titolo V del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di
fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori,
valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai
corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il
contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la
Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa
riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo
professionale.
Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse
secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
7. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che
devono possedere le società di cui al comma 6 del presente articolo. Fino
all’entrata in vigore del regolamento, le società di cui al predetto comma 6,
lettera b) , devono disporre di uno o più direttori tecnici, aventi titolo
professionale di ingegnere o di architetto o laureato in una disciplina tecnica
attinente alla attività prevalente svolta dalla società, iscritti al relativo
albo da almeno dieci anni con funzioni di collaborazione alla definizione degli
indirizzi strategici della società, di collaborazione e controllo sulle
prestazioni svolte dai tecnici incaricati della progettazione, in relazione alle
quali controfirmano gli elaborati.
8. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario
dell’incarico di cui ai commi 4 e 14, lo stesso deve essere espletato da
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede
di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive
qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell’offerta,
la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni
specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza
anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi per
l’aggiudicazione. All’atto dell’affidamento dell’incarico deve essere dimostrata
la regolarità contributiva del soggetto affidatario.
9. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare
agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali
subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di
progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e
cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato
all’affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di
collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’articolo 2359
del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti
dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello
svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di
attività di supporto alla progettazione e ai loro
dipendenti.
10. Per l’affidamento di incarichi di progettazione di importo pari o
superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di
appalti pubblici di servizi, si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, ovvero, per i
soggetti tenuti all’applicazione
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive
modificazioni, le disposizioni ivi previste.
11. Per l’affidamento di incarichi di progettazione il cui importo
stimato sia compreso tra 100.000 euro e la soglia di applicazione della disciplina
comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, il regolamento disciplina
le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare, in
alternativa alla procedura
del pubblico incanto, in modo che sia assicurata adeguata pubblicità agli
stessi e siano contemperati i principi generali della trasparenza e del buon
andamento con l’esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità
procedurali e il corrispettivo dell’incarico.
12. Per l’affidamento di incarichi di progettazione ovvero della
direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro le
stazioni appaltanti per il tramite del responsabile del procedimento possono
procedere all’affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e
g), di loro fiducia, previa verifica dell’esperienza e della capacità
professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione al
progetto da affidare.
12- bis . Le stazioni appaltanti non possono subordinare la
corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e
delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all’ottenimento del
finanziamento dell’opera progettata. Nella convenzione stipulata fra stazione
appaltante e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità
per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli
articoli 9 e 10
della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai fini
dell’individuazione dell’importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i
servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo
stesso progettista esterno.
12-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, determina, con proprio decreto, le tabelle dei
corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al
comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle tariffe previste per le
categorie professionali interessate. I corrispettivi sono minimi inderogabili ai
sensi dell’ultimo comma dell’articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143,
introdotto dall’articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto
contrario è nullo. Fino all’emanazione del decreto continua ad applicarsi quanto
previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.
13. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di
particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale,
storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti
valutano in via prioritaria la opportunità di applicare la procedura del
concorso di progettazione o del concorso di idee. A tali concorsi si applicano
le disposizioni in materia di pubblicità previste dai commi 10 e 12
.
14. Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi del
comma 4, l’attività di direzione dei lavori deve essere progettista incaricato. In tal caso il
conteggio effettuato per stabilire l’importo stimato, ai fini dell’affidamento
dell’incarico di progettazione, deve comprendere l’importo della direzione dei
lavori.
14- bis . I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati,
ai fini della determinazione dell’importo da porre a base dell’affidamento,
applicando le aliquote che il Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dei lavori pubblici, determina, con proprio decreto, ripartendo in tre
aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli
di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso
decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi
alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari
assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le
attività di supporto di cui all’articolo 7, comma 5, nonché le attività del
responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza
introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.
14- ter . Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 14- bis ,
continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore. Per la
progettazione preliminare si applica l’aliquota fissata per il progetto di
massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica
l’aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si
applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i
particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti.
14- quater . I corrispettivi determinati dal decreto di cui al comma 14-
bis nonché ai sensi del comma 14- ter del presente articolo, fatto salvo quanto
previsto dal comma 12- bis dell’articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n.
65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono
minimi inderogabili ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo unico della legge 4
marzo 1958, n. 143, introdotto dall’articolo unico della legge 5 maggio 1976, n.
340. Ogni patto contrario è nullo.
14- quinquies . In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo
l’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività
relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a
rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati
specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche,
nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque
impregiudicata la responsabilità del progettista.
14- sexies . Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma
affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario
sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In
tal caso occorre l’accettazione, da parte del nuovo progettista, dell’attività
progettuale precedentemente svolta. L’affidamento può ricomprendere entrambi i
livelli di progettazione, fermo restando che l’avvio di quello esecutivo resta
sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla
progettazione definitiva.
14- septies . I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) ,
operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158,
possono affidare le progettazioni, nonché le connesse attività
tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l’affidamento e la
realizzazione dei lavori di loro interesse direttamente a società di ingegneria
di cui al comma 1, lettera f) , che siano da essi stessi controllate, purché
almeno l’ottanta per cento della cifra d’affari media realizzata dalle predette
società nella Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di
servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si
determinano ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.
Disposizioni finali Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dellart. 53 comma 1della L.R.12/05/2004,n.7 Statuto della Regione Puglia. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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