Anno 2004
Numero 7
Data 11/11/2004
Abrogato No
Materia Lavori pubblici;
Note Pubblicato nel B.U.R. Puglia 17 novembre 2004, n. 137.
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Regolamento Regionale 11 novembre 2004, n. 7

L.r. 13/01 art. 21 - Determinazione dei criteri per la compilazione delle specifiche relative agli incarichi per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e certificato regolare esecuzione



IL PRESIDENTE DELLA

GIUNTA REGIONALE




- Visto lart. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l emanazione dei regolamenti regionali.


- Visto lart. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 Statuto della Regione Puglia.


- Visto lart. 44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n.7 Statuto della Regione Puglia.


- Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1617 del 28/10/2004 di attuazione del Regolamento suddetto.


EMANA


Il seguente Regolamento





Onorario spettante ai collaudatori


1. Il compenso spettante ai collaudatori non appartenenti allorganico della stazione appaltante (dunque anche per quelli nominati dalla Regione ed anche per i dirigenti regionali) è da valutare, anche per gli iscritti ad ordini professionali diversi da quelli degli ingegneri ed architetti, in base alle aliquote della tab. C della legge 143/49 mettendo poi in conto le maggiorazioni di seguito riportate.

 

Importo cui si deve fare riferimento


1. Ai fini della determinazione del compenso limporto da prendere a base è quello risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dellimporto  delle eventuali riserve dellappaltatore.

2. A tale proposito occorre precisare che concorrono alla maggiorazione dellimporto da prendere a base per la determinazione del compenso le richieste dellappaltatore attinenti lesattezza delle registrazioni contabili, lapplicazione dei prezzi contrattuali ovvero derivanti da divergenze tra lappaltatore e la direzione dei lavori o determinate dal comportamento dellamministrazione o dellappaltatore nelladempimento degli obblighi che dal contratto derivano a carico delluna o dellaltro, ovvero che possono trarre origine dalle evenienze imponderabili del compimento dellopera.

3. Vanno escluse le richieste di maggiori compensi spettanti allappaltatore ope legis quali, ad esempio, gli interessi per ritardato pagamento, che, per consolidata giurisprudenza, non costituiscono oggetto di riserva.

4. Vanno altresì escluse le richieste di disapplicazione delle penali per il maggior tempo impiegato dallappaltatore nellesecuzione dellappalto oltre il termine contrattuale previsto dal capitolato speciale o dal contratto e con i limiti previsti dallart. 117 del Regolamento 554/1999.

 

Maggiorazioni


1. Nel caso di commissione di collaudo, il citato compenso, è aumentato del 25% per ogni componente oltre il primo, e diviso tra tutti i componenti la commissione.

2. Nel caso sia redatta, su esplicita richiesta della Regione, apposita relazione acclarante i rapporti fra la stessa ed il soggetto attuatore dellintervento ai fini del parere sullammissibilità a finanziamento delle spese sostenute, allonorario come sopra determinato si applica la maggiorazione in misura forfetaria del 20%.

3. Allonorario base va, altresì, aggiunto per revisione tecnico contabile un ulteriore compenso pari al 30%, in caso di opere contabilizzate a misura, e al 15% per le opere contabilizzate a corpo, applicando le percentuali ricavate dalla tabella E della legge 143/49.

 

Riduzioni


1. Allonorario come sopra determinato si applica la riduzione prevista dal comma 14-quater dellarticolo 17 della Legge 109/94, nella misura del 20%.

 

Rimborso spese


1. Il rimborso spese previsto dalla tariffa professionale è determinato forfetariamente, per ogni singolo componente, in misura del 30 per cento dellonorario, a lordo della riduzione innanzi richiamata, spettante a ciascuno.

2. Per i collaudi in corso dopera e ove siano state effettuate e certificate almeno due visite sopralluogo prima della ultimazione dei lavori, detta percentuale può essere elevata fino al 60 per cento.

 

Onorario per collaudo statico


1. In conformità a quanto previsto dallart. 188, comma 6, del D.P.R. 554/1999, il collaudo statico delle strutture unitamente alla verifica dellosservanza delle norme sismiche, è affidato al collaudatore ovvero al Presidente la Commissione di collaudo, semprecchè sia in possesso dei requisiti specifici previsti dalla legge, o, in caso contrario, ad uno dei componenti della Commissione stessa.

2. Lonorario spettante per lespletamento di tale incarico è determinato applicando allimporto lordo delle opere strutturali, desunto dallo stato finale, la percentuale ricavata dalla tabella A della Tariffa Professionale, classe If o Ig nonché la riduzione del 10%. Nel caso in cui il collaudatore ha effettuato la prova di carico o ha fatto propri i risultati della prova di carico eventualmente disposta in corso dopera dal Direttore dei lavori, allonorario determinato come sopra va applicato il coefficiente di maggiorazione pari a 1,6.

3. Anche lonorario per il collaudo statico è soggetto alla riduzione prevista dal comma 14-quater dellarticolo 17 della Legge 109/94, nella misura massima del 20%.

4. Per spese e prestazioni accessorie, va, altresì, applicata la maggiorazione del 40%.

 

Onorario per Certificato di Regolare Esecuzione


1. Lonorario spettante per il Certificato di regolare esecuzione redatto da Direttori dei lavori non appartenenti allorganico della stazione appaltante sarà determinato con una aliquota pari al 40 % di quello che sarebbe dovuto al Collaudatore in base alla tabella C della legge 143/49, senza compensi accessori e spese.

 

Verifica delle specifiche prima del pagamento delle stesse


1. Al pagamento delle specifiche da parte delle stazioni appaltanti potrà darsi corso previa acquisizione del visto del competente Ufficio dellAssessorato Regionale ai Lavori Pubblici, che dovrà verificare la corrispondenza della compilazione delle stesse ai criteri innanzi fissati.



 

NOTE al Regolamento Regionale 11 novembre 2004, n. 7

Il testo del Regolamento viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dal Settore Ufficio Legislativo della Giunta Regionale - Servizio Documentazione Informazione Studi e Ricerche – in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell’art.12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio.

Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Note

La legge regionale 11 maggio 2001, n. 13, recante “Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici.” è pubblicata nel B.U.R. Puglia del 15 maggio 2001, n. 70.

La Legge 2 marzo 1949, n. 143, recante “Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti”, è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19-9-1949 – Supplemento Ordinario.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante: “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”, è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2000, Supplemento ordinario n.. 66/L.

Si riporta l’art. 188

Art. 188 (Nomina del collaudatore)

(i commi 8, 9 e 10 sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi da Corte costituzionale, n. 302 del 2003, e annullati nella parte in cui si riferiscono alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d’opera, attribuiscono l’incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità ed al

relativo importo.

2. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell’incarico di collaudo le lauree in ingegneria, architettura, e, limitatamente a un solo componente della commissione, le lauree in geologia, scienze agrarie e forestali, l’abilitazione all’esercizio della professione nonché, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni

aggiudicatrici, l’iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.

(il comma deve intendersi superato, parzialmente, dall’articolo 28, comma 4, legge n. 109 del 1994, come modificato dall’articolo 7, comma 1, lettera r), legge n. 166 del 2002)

3. Il collaudatore è nominato dalle stazioni appaltanti all’interno delle proprie strutture sulla base dei criteri che le stesse sono tenute a fissare preventivamente. Nell’ipotesi di carenza nel proprio organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, l’incarico di collaudatore è affidato a soggetti esterni scelti ai sensi del comma

11.

4. Non possono essere affidati incarichi di collaudo:

a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato;

b) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l’appaltatore o con i subappaltatori dei lavori da collaudare;

c) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione vigilanza o direzione dei lavori da collaudare;

d) a soggetti che facciano parte di organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dell’intervento da collaudare.

5. Nel caso dei lavori che richiedono l’apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell’intervento, il collaudo è affidato ad una commissione composta da tre membri. La commissione non può essere composta congiuntamente da soggetti appartenenti all’organico della stazione appaltante e da soggetti esterni. La stazione appaltante designa altresì il membro della commissione che assume la funzione di presidente.

6. Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo o ad uno dei componenti della commissione di collaudo è affidato anche il collaudo statico, purché essi abbiano i requisiti specifici previsti dalla legge. Per i lavori eseguiti in zone classificate come sismiche, il collaudo è esteso alla verifica dell’osservanza delle norme sismiche.

7. Ai fini del divieto di cui al comma 4, si intende per attività di controllo e vigilanza quella di cui all’articolo 16, comma 6 e all’articolo 30, comma 6 della Legge.

8. Ai fini dell’affidamento dell’incarico di collaudo a soggetti esterni all’organico delle stazioni appaltanti sono istituiti presso il Ministero dei lavori pubblici, le Regioni e le Province autonome elenchi dei collaudatori.

9. Agli elenchi possono essere iscritti, su domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione, distinti per specializzazione e competenza professionale, i soggetti in possesso dei requisiti fissati dal comma 2. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono iscriversi gli elenchi anche se non iscritti ai relativi albi professionali. Le amministrazioni curano la tenuta degli elenchi a mezzo di apposite commissioni, costituite secondo le disposizioni vigenti presso ciascuna di esse. Gli elenchi dei collaudatori sono pubblici e sono aperti alla consultazione anche telematica.

10. Gli elenchi sono ripartiti in sezioni corrispondenti alle categorie di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici. Negli elenchi vengono progressivamente registrati tutti gli incarichi di collaudo conferiti.

11. Le stazioni appaltanti individuano, nell’ambito degli elenchi il professionista o i professionisti da incaricare, che siano in possesso dei requisiti specifici richiesti per l’intervento da collaudare e che abbiano conseguito la laurea:

a) da almeno 10 anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore ad 5.000.000 di Euro, ovvero per lavori comprendenti strutture;

b) da almeno 5 anni per il collaudo di lavori di importo inferiore ad 1.000.000 di Euro. (non è disciplinato il collaudo di lavori da 1.000.000 e 5.000.000 di euro: si ritiene valga il principio del favor, quindi sono sufficienti i 5 anni, salve due ipotesi:

- che siano presenti strutture (e allora scattano i 10 anni ex legge 1086 del 1971);

- che vi sia una legislazione regionale diversa).

12. Il soggetto che è stato incaricato di un collaudo in corso d’opera da una stazione appaltante, non può essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo. Per i collaudi non in corso d’opera il divieto è stabilito in un anno. Nel caso di stazioni appaltanti nazionali la cui struttura organizzativa è articolata su basi locali, il divieto è limitato alla singola articolazione locale. I suddetti divieti si riferiscono alla sola ipotesi di collaudatori non appartenenti all’organico delle stazioni appaltanti.

13. In sede di prima applicazione del presente regolamento, gli elenchi dei collaudatori devono essere predisposti entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore. In assenza dell’elenco, le stazioni appaltanti possono affidare discrezionalmente gli incarichi di collaudo a soggetti comunque in possesso dei requisiti prescritti e alle condizioni previste dal comma 12.

La legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante: “Legge quadro in materia di lavori pubblici”, è pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1994.

Si riporta l’art. 17

Articolo 17

Effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie.

1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale di cui all’articolo 14, sono espletate:

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge;

d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;

e) dalle società di professionisti di cui al comma 6, lettera a) ;

f) dalle società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b);

g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d) , e) ed f) ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13 in quanto compatibili;

g-bis) da consorzi stabili di società di professionisti di cui al comma 6, lettera a), e di società di ingegneria di cui

al comma 6, lettera b), anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell’articolo 12. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l’affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall’articolo 12, comma 8-bis, della presente legge; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del predetto articolo 12.

2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a) , b) e c) , sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all’esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza dell’abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l’amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un’altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

3. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.

4. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento, possono essere affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettere d) , e) , f) e g).

5. Il regolamento dei lavori per l’attività del Genio militare di cui all’articolo 3, comma 7- bis , indica i soggetti abilitati alla firma dei progetti.

6. Si intendono per:

a) società di professionisti le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti

dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnicoeconomicao studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l’attività in forma associata ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale.

Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti;

b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale.

Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

7. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le società di cui al comma 6 del presente articolo. Fino all’entrata in vigore del regolamento, le società di cui al predetto comma 6, lettera b) , devono disporre di uno o più direttori tecnici, aventi titolo professionale di ingegnere o di architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente alla attività prevalente svolta dalla società, iscritti al relativo albo da almeno dieci anni con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società, di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati della progettazione, in relazione alle quali controfirmano gli elaborati.

8. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell’incarico di cui ai commi 4 e 14, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell’offerta, la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi per l’aggiudicazione. All’atto dell’affidamento dell’incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario.

9. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

10. Per l’affidamento di incarichi di progettazione di importo pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, ovvero, per i soggetti tenuti all’applicazione

del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, le disposizioni ivi previste.

11. Per l’affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 100.000 euro e la  soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, il regolamento disciplina le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare, in alternativa alla procedura

del pubblico incanto, in modo che sia assicurata adeguata pubblicità agli stessi e siano contemperati i principi  generali della trasparenza e del buon andamento con l’esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali e il corrispettivo dell’incarico.

12. Per l’affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro le stazioni appaltanti per il tramite del responsabile del procedimento possono procedere all’affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), di loro fiducia, previa verifica dell’esperienza e della capacità professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare.

12- bis . Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata. Nella convenzione stipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10

della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai fini dell’individuazione dell’importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.

12-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall’articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo. Fino all’emanazione del decreto continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.

13. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria la opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. A tali concorsi si applicano le disposizioni in materia di pubblicità previste dai commi 10 e 12 .

14. Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi del comma 4, l’attività di direzione dei lavori deve essere  progettista incaricato. In tal caso il conteggio effettuato per stabilire l’importo stimato, ai fini dell’affidamento dell’incarico di progettazione, deve comprendere l’importo della direzione dei lavori.

14- bis . I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione dell’importo da porre a base dell’affidamento, applicando le aliquote che il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determina, con proprio decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all’articolo 7, comma 5, nonché le attività del responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.

14- ter . Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 14- bis , continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore. Per la progettazione preliminare si applica l’aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica l’aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti.

14- quater . I corrispettivi determinati dal decreto di cui al comma 14- bis nonché ai sensi del comma 14- ter del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 12- bis dell’articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono minimi inderogabili ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall’articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo.

14- quinquies . In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

14- sexies . Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l’accettazione, da parte del nuovo progettista, dell’attività progettuale precedentemente svolta. L’affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l’avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.

14- septies . I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) , operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, possono affidare le progettazioni, nonché le connesse attività tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l’affidamento e la realizzazione dei lavori di loro interesse direttamente a società di ingegneria di cui al comma 1, lettera f) , che siano da essi stessi controllate, purché almeno l’ottanta per cento della cifra d’affari media realizzata dalle predette società nella Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.






Disposizioni finali


Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dellart. 53 comma 1della L.R.12/05/2004,n.7  Statuto della Regione Puglia.


E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.