Anno 2004
Numero 7
Data 11/11/2004
Abrogato No
Materia Lavori pubblici;
Note Pubblicato nel B.U.R. Puglia del 17 novembre 2004, n. 137
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Regolamento Regionale 11 novembre 2004, n. 7

L.r. 13/01 art. 21 - Determinazione dei criteri per la commpilazione delle specifiche relative agli incarichi per collauso tecnico - amministrativo, collaudo statico e certificato regolare esecuzione.



Onorario spettante ai collaudatori




Il compenso spettante ai collaudatori non appartenenti allorganico della stazione appaltante (dunque anche per quelli nominati dalla Regione ed anche per i dirigenti regionali) è da valutare, anche per gli iscritti ad ordini professionali diversi da quelli degli ingegneri ed architetti, in base alle aliquote della tab. C della legge 143/49 mettendo poi in conto le maggiorazioni di seguito riportate.




Importo cui si deve fare riferimento




Ai fini della determinazione del compenso limporto da prendere a base è quello risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dellimporto delle eventuali riserve dellappaltatore.

A tale proposito occorre precisare che concorrono alla maggiorazione dellimporto da prendere a base per la determinazione del compenso le richieste dellappaltatore attinenti lesattezza delle registrazioni contabili, lapplicazione dei prezzi contrattuali ovvero derivanti da divergenze tra lappaltatore e la direzione dei lavori o determinate dal comportamento dellamministrazione o dellappaltatore nelladempimento degli obblighi che dal contratto derivano a carico delluna o dellaltro, ovvero che possono trarre origine dalle evenienze imponderabili del compimento dellopera.

Vanno escluse le richieste di maggiori compensi spettanti allappaltatore ope legis quali, ad esempio, gli interessi per ritardato pagamento, che, per consolidata giurisprudenza, non costituiscono oggetto di riserva.

Vanno altresì escluse le richieste di disapplicazione delle penali per il maggior tempo impiegato dallappaltatore nellesecuzione dellappalto oltre il termine contrattuale previsto dal capitolato speciale o dal contratto e con i limiti previsti dallart. 117 del Regolamento 554/1999.



Maggiorazioni




Nel caso di commissione di collaudo, il citato compenso, è aumentato del 25% per ogni componente oltre il primo, e diviso tra tutti i componenti la commissione.

Nel caso sia redatta, su esplicita richiesta della Regione, apposita relazione acclarante i rapporti fra la stessa ed il soggetto attuatore dellintervento ai fini del parere sullammissibilità a finanziamento delle spese sostenute, allonorario come sopra determinato si applica la maggiorazione in misura forfetaria del 20%.

Allonorario base va, altresì, aggiunto per revisione tecnico contabile un ulteriore compenso pari al 30%, in caso di opere contabilizzate a misura, e al 15% per le opere contabilizzate a corpo, applicando le percentuali ricavate dalla tabella E della legge 143/49.
 



Riduzioni




Allonorario come sopra determinato si applica la riduzione prevista dal comma 14-quater dellarticolo 17 della Legge 109/94, nella misura del 20%.



Rimborso spese




Il rimborso spese previsto dalla tariffa professionale è determinato forfetariamente, per ogni singolo componente, in misura del 30 per cento dellonorario, a lordo della riduzione innanzi richiamata, spettante a ciascuno.

Per i collaudi in corso dopera e ove siano state effettuate e certificate almeno due visite sopralluogo prima della ultimazione dei lavori, detta percentuale può essere elevata fino al 60 per cento.



Onorario per collaudo statico




In conformità a quanto previsto dallart. 188, comma 6, del D.P.R. 554/1999, il collaudo statico delle strutture unitamente alla verifica dellosservanza delle norme sismiche, è affidato al collaudatore ovvero al Presidente la Commissione di collaudo, semprecchè sia in possesso dei requisiti specifici previsti dalla legge, o, in caso contrario, ad uno dei componenti della Commissione stessa.

Lonorario spettante per lespletamento di tale incarico è determinato applicando allimporto lordo delle opere strutturali, desunto dallo stato finale, la percentuale ricavata dalla tabella A della Tariffa Professionale, classe If o Ig nonché la riduzione del 10%. Nel caso in cui il collaudatore ha effettuato la prova di carico o ha fatto propri i risultati della prova di carico eventualmente disposta in corso dopera dal Direttore dei lavori, allonorario determinato come sopra va applicato il coefficiente di maggiorazione pari a 1,6.

Anche lonorario per il collaudo statico è soggetto alla riduzione prevista dal comma 14-quater dellarticolo 17 della Legge 109/94, nella misura massima del 20%.

Per spese e prestazioni accessorie, va, altresì, applicata la maggiorazione del 40%.



Onorario per Certificato di Regolare Esecuzione




Lonorario spettante per il Certificato di regolare esecuzione redatto da Direttori dei lavori non appartenenti allorganico della stazione appaltante sarà determinato con una aliquota pari al 40 % di quello che sarebbe dovuto al Collaudatore in base alla tabella C della legge 143/49, senza compensi accessori e spese.



Verifica delle specifiche prima del pagamento delle stesse




Al pagamento delle specifiche da parte delle stazioni appaltanti potrà darsi corso previa acquisizione del visto del competente Ufficio dellAssessorato Regionale ai Lavori Pubblici, che dovrà verificare la corrispondenza della compilazione delle stesse ai criteri innanzi fissati.