Legge Regionale 13 dicembre 2004, n. 24 Principi, indirizzi e disposizioni nella formazione del Documento regionale di assetto generale (DRAG)(1)
(1) Vedi anche la Circolare n. 1/2005 approvata con DGR n. 1437 /2005, riportata in appendice al volume II , con la quale vengono fornite Linee interpretative per l’attuazione della presente legge, riportata in appendice al volume II
Art. 1(Coordinamento tra gli strumenti di
pianificazione)(2) [1. Il governo, luso e lo sviluppo sostenibile del territorio, nonché la tutela
del relativo ecosistema si perseguono con il coordinamento dei livelli di
pianificazione individuati nellarticolo 3
della legge
regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del
territorio), e nel rispetto dei principi di cui allarticolo 2 della stessa.
2. Costituisce riferimento vincolante per
la pianificazione provinciale e comunale il Documento regionale di assetto
generale (DRAG) di cui agli articoli 4
e5
della l.r.
20/2001.
3. Il DRAG di cui al comma 2 assicura il
coordinamento della pianificazione provinciale e comunale con le finalità di
tutela dei Siti Natura 2000 di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2
aprile 1979 relativa alla salvaguardia degli uccelli selvatici, alla direttiva
92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e
al relativo decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120
recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1987, n. 357.]
(2) Articolo abrogato dalla l.r. 22/2006, art. 34
Art. 2(DRAG) (3) [1. Nella formazione del DRAG si osservano i principi e gli indirizzi di seguito
riportati. 2. Il DRAG, in attuazione dellarticolo
4
della l.r.
20/2001 e in coerenza con la programmazione regionale,
determina:
a) gli ambiti rilevanti per la tutela e
la conservazione dei valori ambientali e dellidentità sociale e culturale del
territorio pugliese;
b) le componenti del sistema territoriale
secondo i sottosistemi geologico-morfologico-idrogeologico,
botanico-vegetazionale, colturale e presenza faunistica, della stratificazione
storica dellorganizzazione insediativa;
c) gli indirizzi e le direttive per la
tutela e valorizzazione dei territori costruiti e dei territori
rurali;
d) gli indirizzi per la tutela dei Siti
Natura 2000 di cui alle direttive n. 79/409/CEE e n.
92/43/CEE;
e) i criteri e le direttive per le
trasformazioni del territorio locale e di quello costruito, ivi compresa la
disciplina della ristrutturazione e della modifica di destinazione duso,
fornendo indirizzi per il calcolo dei fabbisogni di edilizia residenziale,
edilizia produttiva e aree per servizi;
f) gli indirizzi e le direttive per la
formazione degli strumenti urbanistici;
g) gli schemi dei servizi
infrastrutturali dinteresse regionale;
h) gli indirizzi per la valutazione
dincidenza e dimpatto ambientale dei Piani urbanistici generali ed
esecutivi;
i) gli indirizzi e le direttive per
lattuazione della perequazione;
j) gli indirizzi e le direttive per la
redazione degli studi geologici a corredo degli strumenti
urbanistici.]
(3) Articolo
abrogato dalla l.r. 22/2006, art. 34
Art. 3(Piano territoriale di
coordinamento provinciale)(4) [1. I contenuti e la formazione del Piano territoriale di coordinamento
provinciale (PTCP) sono disciplinati dagli articoli 6
e 7
della l.r.
20/2001. Ferme restando le competenze dei Comuni e degli Enti parco,
il PTCP: a) delinea il contesto generale di
riferimento e specifica le linee di sviluppo del territorio
provinciale;
b) stabilisce, in coerenza con gli
obiettivi e con le specificità dei diversi ambiti territoriali, i criteri per la
localizzazione degli interventi di competenza provinciale;
c) individua le aree da sottoporre a
specifica disciplina nelle trasformazioni al fine di perseguire la tutela
dellambiente, con particolare riferimento ai Siti Natura 2000 di cui alle
direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE;
d) individua le aree, nellesclusivo
ambito delle previsioni del Piano urbanistico territoriale tematico (PUTT) delle
stesse, da sottoporre a specifica disciplina nelle trasformazioni al fine di
perseguire la tutela dellambiente.
2. La formazione del PTCP
richiede:
a) la sistematica rilevazione e analisi
delle risorse del territorio provinciale, con specifico riferimento sia ai
sistemi locali, sia al suo ruolo attuale e desiderato nei sistemi nazionali e
comunitari;
b) la definizione del quadro conoscitivo
complessivo e articolato di ogni tipologia di rischio sismico e
idrogeologico;
c) gli indirizzi e le direttive per
perseguire gli obiettivi economici, spaziali e temporali dello sviluppo della
comunità provinciale nello scenario definito dalla programmazione
regionale;
d) le azioni e gli interventi necessari
per ottimizzare la funzionalità del sistema della mobilità sul
territorio;
e) le azioni necessarie per perseguire
gli obiettivi energetici provinciali;
f) gli indirizzi per rendere omogenee a
scala provinciale le regolamentazioni e le programmazioni territoriali di scala
comunale.]
(4) Articolo
abrogato dalla l.r. 22/2006, art. 34
Art. 4(Regolamento edilizio)(5) 1. Ai sensi dellarticolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia. Testo A) e successive modificazioni e
integrazioni, e nel rispetto delle disposizioni del comma 4 del medesimo
articolo 2 e del successivo articolo 4, il DRAG fornisce indicazioni per la
redazione di un regolamento edilizio e di igiene tipo.
(5) Articolo
abrogato dalla l.r. 22/2006, art. 34
Art. 5(Compatibilità del PTCP e del Piano urbanistico
generale)(6) 1. Il DRAG disciplina le modalità del controllo di compatibilità del PTCP e del
Piano urbanistico generale (PUG) adottati.
(6) Articolo
abrogato dalla l.r. 22/2006, art. 34
Art. 6(Servizi alla popolazione e parametri
edilizio-urbanistici)(7) 1. Il DRAG: a) ai fini degli
standards di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile1968, n.
1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i
fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali
e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde
pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti
urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dellart. 17 della
legge 6 agosto 1967, n. 765), fornisce i criteri per lindividuazione
quantitativa e qualitativa delle aree per i servizi;
b) detta i criteri per lindividuazione
del rapporto medio tra volume occupato e abitante sulla base dei dati ISTAT
dellultimo censimento della popolazione e delle
abitazioni;
c) disciplina la formazione del Piano dei
servizi, in attuazione del PUG con riferimento:
1) alla qualificazione delle attrezzature
esistenti e al miglioramento del loro livello prestazionale;
2) al perseguimento delle dotazioni
minime;
3) alla tutela e alla valorizzazione del
patrimonio culturale e ambientale esistente per assicurarne la pubblica
fruizione;
4) alla coerenza con il programma
triennale delle opere pubbliche.
(7) Articolo
abrogato dalla l.r. 22/2006, art. 34
Art. 7(Perequazione sul territorio nellattuazione degli strumenti urbanistici
esecutivi e attuativi)(8) 1. La perequazione consiste nel riconoscere a tutte le proprietà immobiliari
ricomprese in tutto il territorio comunale un diritto edificatorio la cui entità
sia indifferente rispetto alla destinazione duso ma derivi invece dallo stato
di fatto e di diritto in cui si trovano le proprietà stesse al momento della
formazione del Piano urbanistico. I diritti edificatori sono attribuiti in
percentuale dellentità catastale di ciascuna proprietà e sono liberamente
commerciabili negli e, ove non possibile, tra gli ambiti individuati con la
pianificazione comunale.
(8) Articolo
abrogato dalla l.r. 22/2006, art. 34
Art. 8(Validazione dei quadri conoscitivi del territorio) 1. Gli strumenti urbanistici generali e le loro varianti sono formati in
coerenza con lo studio geologico del territorio interessato e delle sue valenze
naturalistiche.
2. Gli elaborati cartografici
documentanti lo stato di fatto dei luoghi, posti a base degli strumenti di
pianificazione di ogni livello, sono definiti con elaborazioni numeriche
georeferenziate e implementate nel Sistema nazionale
Gauss-Boaga.
3.
I dati e gli elaborati scritto-grafici-numerici, costituenti i quadri
conoscitivi del territorio per tutti i tematismi, posti a base degli strumenti
di pianificazione di ogni livello, sono validati e asseverati da professionista
abilitato.
Art. 9(Integrazioni e modifiche alla l.r. 20/2001) 1. Al comma 3 dellarticolo 5 della l.r.
20/2001 le parole: sentito il Consiglio regionale sono sostituite
dalle seguenti: sentita la competente Commissione
consiliare.
2. Allarticolo
15 (Piani urbanistici esecutivi) della l.r.
20/2001 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
5 bis I Piani dintervento di recupero
territoriale (PIRT) disciplinati dal Piano urbanistico territoriale tematico per
il paesaggio (PUTT/P) approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1748
del 15 dicembre 2000 (Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 6 del 6
gennaio 2001) sono anche piani urbanistici esecutivi del
PUG.
3. Allarticolo
20 (Norme di prima attuazione) della l.r.
20/2001 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
5 bis La formazione dei PIRT di cui
allarticolo 15 è consentita anche in presenza di strumento urbanistico generale
adeguato al PUTT/P.
4. Allarticolo
25 (Abrogazioni e disposizioni finali) della l.r.
20/2001, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
2 bis Il Consiglio regionale approva,
entro il 30 giugno 2005, il testo unico in materia
urbanistica.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente.
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