Legge Regionale 13 dicembre 2004, n. 24 Principi, indirizzi e disposizioni per la formazione del Documento regionale di assetto generale (DRAG)
Art. 1(Coordinamento tra gli strumenti di pianificazione) 1. Il governo, luso e lo sviluppo sostenibile del territorio,
nonché la tutela del relativo ecosistema si perseguono con il coordinamento dei
livelli di pianificazione individuati nellarticolo 3 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali
di governo e uso del territorio), e nel rispetto dei principi di cui
allarticolo 2 della stessa.
2. Costituisce
riferimento vincolante per la pianificazione provinciale e comunale il Documento
regionale di assetto generale (DRAG) di cui agli articoli 4 e 5 della l.r. 20/2001.
3. Il DRAG di cui al
comma 2 assicura il coordinamento della pianificazione provinciale e comunale
con le finalità di tutela dei Siti Natura 2000 di cui alla direttiva 79/409/CEE
del Consiglio del 2 aprile 1979 relativa alla salvaguardia degli uccelli
selvatici, alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e
della fauna selvatiche e al relativo decreto del Presidente della Repubblica 12
marzo 2003, n. 120 recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1987, n. 357.
Art. 2(DRAG) 1. Nella formazione del DRAG si osservano i principi e gli
indirizzi di seguito riportati.
2. Il DRAG, in
attuazione dellarticolo 4 della l.r. 20/2001 e
in coerenza con la programmazione regionale,
determina:
a) gli ambiti rilevanti
per la tutela e la conservazione dei valori ambientali e dellidentità sociale e
culturale del territorio pugliese;
b) le componenti del
sistema territoriale secondo i sottosistemi geologico-morfologico-idrogeologico,
botanico-vegetazionale, colturale e presenza faunistica, della stratificazione
storica dellorganizzazione insediativa;
c) gli indirizzi e le
direttive per la tutela e valorizzazione dei territori costruiti e dei territori
rurali;
d) gli indirizzi per la
tutela dei Siti Natura 2000 di cui alle direttive n. 79/409/CEE e n.
92/43/CEE;
e) i criteri e le
direttive per le trasformazioni del territorio locale e di quello costruito, ivi
compresa la disciplina della ristrutturazione e della modifica di destinazione
duso, fornendo indirizzi per il calcolo dei fabbisogni di edilizia
residenziale, edilizia produttiva e aree per
servizi;
f) gli indirizzi e le
direttive per la formazione degli strumenti
urbanistici;
g) gli schemi dei
servizi infrastrutturali dinteresse regionale;
h) gli indirizzi per la
valutazione dincidenza e dimpatto ambientale dei Piani urbanistici generali ed
esecutivi;
i) gli indirizzi e le
direttive per lattuazione della perequazione;
j) gli indirizzi e le
direttive per la redazione degli studi geologici a corredo degli strumenti
urbanistici.
Art. 3(Piano territoriale di coordinamento provinciale) 1. I contenuti e la formazione del Piano territoriale di
coordinamento provinciale (PTCP) sono disciplinati dagli articoli 6 e 7 della
l.r. 20/2001. Ferme restando le competenze dei
Comuni e degli Enti parco, il PTCP:
a) delinea il contesto
generale di riferimento e specifica le linee di sviluppo del territorio
provinciale;
b) stabilisce, in
coerenza con gli obiettivi e con le specificità dei diversi ambiti territoriali,
i criteri per la localizzazione degli interventi di competenza
provinciale;
c) individua le aree da
sottoporre a specifica disciplina nelle trasformazioni al fine di perseguire la
tutela dellambiente, con particolare riferimento ai Siti Natura 2000 di cui
alle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE;
d) individua le aree,
nellesclusivo ambito delle previsioni del Piano urbanistico territoriale
tematico (PUTT) delle stesse, da sottoporre a specifica disciplina nelle
trasformazioni al fine di perseguire la tutela
dellambiente.
2. La formazione del
PTCP richiede:
a) la sistematica
rilevazione e analisi delle risorse del territorio provinciale, con specifico
riferimento sia ai sistemi locali, sia al suo ruolo attuale e desiderato nei
sistemi nazionali e comunitari;
b) la definizione del
quadro conoscitivo complessivo e articolato di ogni tipologia di rischio sismico
e idrogeologico;
c) gli indirizzi e le
direttive per perseguire gli obiettivi economici, spaziali e temporali dello
sviluppo della comunità provinciale nello scenario definito dalla programmazione
regionale;
d) le azioni e gli
interventi necessari per ottimizzare la funzionalità del sistema della mobilità
sul territorio;
e) le azioni necessarie
per perseguire gli obiettivi energetici
provinciali;
f) gli indirizzi per
rendere omogenee a scala provinciale le regolamentazioni e le programmazioni
territoriali di scala comunale.
Art. 4(Regolamento edilizio) 1. Ai sensi dellarticolo 2, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Testo A) e
successive modificazioni e integrazioni, e nel rispetto delle disposizioni del
comma 4 del medesimo articolo 2 e del successivo articolo 4, il DRAG fornisce
indicazioni per la redazione di un regolamento edilizio e di igiene
tipo.
Art. 5(Compatibilità del PTCP e del Piano urbanistico generale) 1. Il DRAG disciplina le modalità del controllo di
compatibilità del PTCP e del Piano urbanistico generale (PUG)
adottati.
Art. 6(Servizi alla popolazione e parametri edilizio-urbanistici) 1. Il
DRAG:
a) ai
fini degli standards di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2
aprile1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di
distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli
insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle
attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della
formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli
esistenti, ai sensi dellart. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), fornisce i
criteri per lindividuazione quantitativa e qualitativa delle aree per i
servizi;
b) detta i criteri per
lindividuazione del rapporto medio tra volume occupato e abitante sulla base
dei dati ISTAT dellultimo censimento della popolazione e delle
abitazioni;
c) disciplina la
formazione del Piano dei servizi, in attuazione del PUG con
riferimento:
1) alla qualificazione
delle attrezzature esistenti e al miglioramento del loro livello prestazionale;
2) al perseguimento
delle dotazioni minime;
3) alla tutela e alla
valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale esistente per assicurarne
la pubblica fruizione;
4) alla coerenza con il
programma triennale delle opere pubbliche.
Art. 7
Art. 8(Validazione dei quadri conoscitivi del territorio) 1. Gli strumenti urbanistici generali e le loro varianti sono
formati in coerenza con lo studio geologico del territorio interessato e delle
sue valenze naturalistiche.
2. Gli elaborati
cartografici documentanti lo stato di fatto dei luoghi, posti a base degli
strumenti di pianificazione di ogni livello, sono definiti con elaborazioni
numeriche georeferenziate e implementate nel Sistema nazionale
Gauss-Boaga.
3. I dati e gli elaborati
scritto-grafici-numerici, costituenti i quadri conoscitivi del territorio per
tutti i tematismi, posti a base degli strumenti di pianificazione di ogni
livello, sono validati e asseverati da professionista
abilitato.
Art. 9(Integrazioni e modifiche alla l.r. 20/2001) 1. Al comma 3 dellarticolo 5 della l.r. 20/2001 le parole: sentito il Consiglio
regionale sono sostituite dalle seguenti: sentita la competente Commissione
consiliare.
2. Allarticolo 15 (Piani urbanistici esecutivi) della l.r. 20/2001 è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
5 bis I Piani
dintervento di recupero territoriale (PIRT) disciplinati dal Piano urbanistico
territoriale tematico per il paesaggio (PUTT/P) approvato dalla Giunta Regionale
con deliberazione n. 1748 del 15 dicembre 2000 (Bollettino ufficiale della
Regione Puglia n. 6 del 6 gennaio 2001) sono anche piani urbanistici esecutivi
del PUG.
3. Allarticolo 20 (Norme di prima attuazione) della l.r. 20/2001 è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
5 bis La formazione
dei PIRT di cui allarticolo 15 è consentita anche in presenza di strumento
urbanistico generale adeguato al PUTT/P.
4. Allarticolo 25 (Abrogazioni e disposizioni finali) della l.r. 20/2001, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
2 bis Il Consiglio
regionale approva, entro il 30 giugno 2005, il testo unico in materia
urbanistica.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente.
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