Anno 2004
Numero 24
Data 13/12/2004
Abrogato No
Materia Territorio - Ambiente - Inquinamento;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia del 14 dicembre 2004, n. 148
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 13 dicembre 2004, n. 24

Principi, indirizzi e disposizioni per la formazione del Documento regionale di assetto generale (DRAG)



Art. 1

(Coordinamento tra gli strumenti di pianificazione)


1. Il governo, luso e lo sviluppo sostenibile del territorio, nonché la tutela del relativo ecosistema si perseguono con il coordinamento dei livelli di pianificazione individuati nellarticolo 3 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), e nel rispetto dei principi di cui allarticolo 2 della stessa.

2. Costituisce riferimento vincolante per la pianificazione provinciale e comunale il Documento regionale di assetto generale (DRAG) di cui agli articoli 4 e 5 della l.r. 20/2001.

3. Il DRAG di cui al comma 2 assicura il coordinamento della pianificazione provinciale e comunale con le finalità di tutela dei Siti Natura 2000 di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 relativa alla salvaguardia degli uccelli selvatici, alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e al relativo decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1987, n. 357.



Art. 2

(DRAG)


1. Nella formazione del DRAG si osservano i principi e gli indirizzi di seguito riportati.

2. Il DRAG, in attuazione dellarticolo 4 della l.r. 20/2001 e in coerenza con la programmazione regionale, determina:

a) gli ambiti rilevanti per la tutela e la conservazione dei valori ambientali e dellidentità sociale e culturale del territorio pugliese;

b) le componenti del sistema territoriale secondo i sottosistemi geologico-morfologico-idrogeologico, botanico-vegetazionale, colturale e presenza faunistica, della stratificazione storica dellorganizzazione insediativa;

c) gli indirizzi e le direttive per la tutela e valorizzazione dei territori costruiti e dei territori rurali;

d) gli indirizzi per la tutela dei Siti Natura 2000 di cui alle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE;

e) i criteri e le direttive per le trasformazioni del territorio locale e di quello costruito, ivi compresa la disciplina della ristrutturazione e della modifica di destinazione duso, fornendo indirizzi per il calcolo dei fabbisogni di edilizia residenziale, edilizia produttiva e aree per servizi;

f) gli indirizzi e le direttive per la formazione degli strumenti urbanistici;

g) gli schemi dei servizi infrastrutturali dinteresse regionale;

h) gli indirizzi per la valutazione dincidenza e dimpatto ambientale dei Piani urbanistici generali ed esecutivi;

i) gli indirizzi e le direttive per lattuazione della perequazione;
 
j) gli indirizzi e le direttive per la redazione degli studi geologici a corredo degli strumenti urbanistici.



Art. 3

(Piano territoriale di coordinamento provinciale)


1. I contenuti e la formazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) sono disciplinati dagli articoli 6 e 7 della l.r. 20/2001. Ferme restando le competenze dei Comuni e degli Enti parco, il PTCP:

a) delinea il contesto generale di riferimento e specifica le linee di sviluppo del territorio provinciale;

b) stabilisce, in coerenza con gli obiettivi e con le specificità dei diversi ambiti territoriali, i criteri per la localizzazione degli interventi di competenza provinciale;

c) individua le aree da sottoporre a specifica disciplina nelle trasformazioni al fine di perseguire la tutela dellambiente, con particolare riferimento ai Siti Natura 2000 di cui alle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE;

d) individua le aree, nellesclusivo ambito delle previsioni del Piano urbanistico territoriale tematico (PUTT) delle stesse, da sottoporre a specifica disciplina nelle trasformazioni al fine di perseguire la tutela dellambiente.

2. La formazione del PTCP richiede:

a) la sistematica rilevazione e analisi delle risorse del territorio provinciale, con specifico riferimento sia ai sistemi locali, sia al suo ruolo attuale e desiderato nei sistemi nazionali e comunitari;

b) la definizione del quadro conoscitivo complessivo e articolato di ogni tipologia di rischio sismico e idrogeologico;

c) gli indirizzi e le direttive per perseguire gli obiettivi economici, spaziali e temporali dello sviluppo della comunità provinciale nello scenario definito dalla programmazione regionale;

d) le azioni e gli interventi necessari per ottimizzare la funzionalità del sistema della mobilità sul territorio;

e) le azioni necessarie per perseguire gli obiettivi energetici provinciali;

f) gli indirizzi per rendere omogenee a scala provinciale le regolamentazioni e le programmazioni territoriali di scala comunale.



Art. 4

(Regolamento edilizio)


1. Ai sensi dellarticolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Testo A) e successive modificazioni e integrazioni, e nel rispetto delle disposizioni del comma 4 del medesimo articolo 2 e del successivo articolo 4, il DRAG fornisce indicazioni per la redazione di un regolamento edilizio e di igiene tipo.



Art. 5

(Compatibilità del PTCP e del Piano urbanistico generale)


1. Il DRAG disciplina le modalità del controllo di compatibilità del PTCP e del Piano urbanistico generale (PUG) adottati.


Art. 6

(Servizi alla popolazione e parametri edilizio-urbanistici)


1. Il DRAG:

a) ai fini degli standards di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dellart. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), fornisce i criteri per lindividuazione quantitativa e qualitativa delle aree per i servizi;

b) detta i criteri per lindividuazione del rapporto medio tra volume occupato e abitante sulla base dei dati ISTAT dellultimo censimento della popolazione e delle abitazioni;

c) disciplina la formazione del Piano dei servizi, in attuazione del PUG con riferimento:

1) alla qualificazione delle attrezzature esistenti e al miglioramento del loro livello prestazionale;

2) al perseguimento delle dotazioni minime;

3) alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale esistente per assicurarne la pubblica fruizione;

4) alla coerenza con il programma triennale delle opere pubbliche.



Art. 7





Art. 8

(Validazione dei quadri conoscitivi del territorio)


1. Gli strumenti urbanistici generali e le loro varianti sono formati in coerenza con lo studio geologico del territorio interessato e delle sue valenze naturalistiche.

2. Gli elaborati cartografici documentanti lo stato di fatto dei luoghi, posti a base degli strumenti di pianificazione di ogni livello, sono definiti con elaborazioni numeriche georeferenziate e implementate nel Sistema nazionale Gauss-Boaga.

3. I dati e gli elaborati scritto-grafici-numerici, costituenti i quadri conoscitivi del territorio per tutti i tematismi, posti a base degli strumenti di pianificazione di ogni livello, sono validati e asseverati da professionista abilitato.



Art. 9

(Integrazioni e modifiche alla l.r. 20/2001)


1. Al comma 3 dellarticolo 5 della l.r. 20/2001 le parole: sentito il Consiglio regionale sono sostituite dalle seguenti: sentita la competente Commissione consiliare.

2. Allarticolo 15 (Piani urbanistici esecutivi) della l.r. 20/2001 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

5 bis I Piani dintervento di recupero territoriale (PIRT) disciplinati dal Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio (PUTT/P) approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1748 del 15 dicembre 2000 (Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 6 del 6 gennaio 2001) sono anche piani urbanistici esecutivi del PUG.

3. Allarticolo 20 (Norme di prima attuazione) della l.r. 20/2001 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

5 bis La formazione dei PIRT di cui allarticolo 15 è consentita anche in presenza di strumento urbanistico generale adeguato al PUTT/P.

4. Allarticolo 25 (Abrogazioni e disposizioni finali) della l.r. 20/2001, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

2 bis Il Consiglio regionale approva, entro il 30 giugno 2005, il testo unico in materia urbanistica.



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente.