Legge Regionale 29 dicembre 2004, n. 25 Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e bilancio plutiennale 2005-2007
TITOLO 1NORME DI BILANCIO
Art. 1(Stato di previsione delle entrate) 1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia per lanno
finanziario 2005, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di
cui allarticolo 45
della legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dellordinamento regionale
in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), è
approvato in euro 15.258.069.400,20 in termini di competenza e in euro
21.764.228.336,69 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in
vigore, laccertamento, la riscossione e il versamento nelle casse della Regione
delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nellesercizio
finanziario 2005.
Art. 2(Stato di previsione della spesa) 1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per lanno
finanziario 2005, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di
cui allarticolo 46
della l.r.
28/2001, è approvato in euro 15.258.069.400,20 in termini di
competenza e in euro 21.764.228.336,69 in termini di cassa.
Art. 3(Impegni e pagamenti delle spese) 1. E autorizzato limpegno della spesa della Regione Puglia per lanno
finanziario 2005 entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello
stato di previsione di cui allarticolo 2, fatto salvo limpegno autorizzato
sugli esercizi futuri a norma degli articoli 76
e 77
della l.r.
28/2001.
2. E autorizzato il pagamento delle
spese della Regione Puglia per lesercizio finanziario 2005 entro il limite
degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui
allarticolo 2.
Art. 4(Quadro generale riassuntivo) 1. E approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per
lanno finanziario 2005, di cui allallegato 1, predisposto secondo il quadro di
classificazione in titoli per lentrata e per la spesa previsti,
rispettivamente, dagli articoli 45
e 46
della l.r.
28/2001.
Art. 5(Elenco delle spese obbligatorie) 1. Sono considerate spese obbligatorie quelle di cui allelenco, allegato 4,
contenente le unità previsionali di base, che possono essere integrate a norma
dellarticolo 49,
comma 2, della l.r.
28/2001.
Art. 6(Fondo di riserva per spese obbligatorie e dordine) 1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e dordine è determinato per
lesercizio 2005 in euro 2 milioni e 500 mila ed è gestito a termini
dellarticolo 49
della l.r.
28/2001.
Art. 7(Fondo di riserva per
le spese impreviste) 1. Il fondo di riserva per le spese impreviste è determinato per lesercizio
2005 in euro 250 mila ed è gestito a termini dellarticolo 50
della l.r.
28/2001.
Art. 8(Fondo di riserva per la definizione di partite
pregresse) 1. Al fine di far fronte a eventuali oneri rivenienti dalla definizione di
passività pregresse, il relativo fondo di riserva è dotato di uno stanziamento
di euro 10 milioni ed è gestito secondo i criteri di cui allarticolo 50,
comma 2, della l.r.
28/2001.
Art. 9(Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di
cassa) 1. Il fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa è
determinato per lesercizio 2005 in euro 170 milioni ed è gestito a termini
dellarticolo 51
della l.r.
28/2001.
Art. 10(Fondo per il cofinanziamento regionale dei programmi
comunitari) 1. Il fondo per il cofinanziamento regionale dei programmi comunitari è
determinato per lesercizio 2005 in euro 10.278.341,50 ed è gestito a termini
dellarticolo 54
della l.r. n.
28/2001.
Art. 11(Fondo per il finanziamento di programmi di settore e
intersettoriali) 1. Il fondo per il finanziamento dei
programmi di settore e intersettoriali di rilevanza regionale, istituito con
larticolo 3
della legge
regionale 4 agosto 2004, n.14 (Assestamento e prima variazione al
bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2004), è determinato per
lesercizio 2005 in euro 316 milioni.
2. Il fondo, iscritto sullapposito
capitolo di bilancio 1110052 Fondo per il finanziamento dei programmi di
settore e intersettoriali di rilevanza regionale (art.54,
comma 1, lettera c), l.r.
28/2001), unità previsionale di base 3.2.1 Ragioneria fondi di
riserva e fondi speciali, è gestito a termini dellarticolo 54
della l.r.
28/2001 ed è utilizzato esclusivamente per spese dinvestimento
secondo le determinazioni della Giunta regionale da indirizzare, sulla base
della normativa vigente, verso interventi di settore e
intersettoriali.
Art. 12(Fondo per
reiscrizione residui passivi perenti
e per regolarizzazione carte
contabili) 1. Il fondo per il pagamento dei residui passivi dichiarati perenti ai fini
amministrativi è determinato per lesercizio finanziario 2005 in euro 77 milioni
500 mila ed è gestito a termini dellarticolo 95
della l.r.
28/2001.
2. E iscritto, altresì, con uno
stanziamento di euro 40 milioni, lapposito fondo destinato, secondo i criteri
di cui allarticolo 10, comma 3, della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14
(Bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale
2001-2003), alla regolarizzazione delle carte contabili derivanti da
provvedimenti esecutivi dellAutorità giudiziaria, ivi comprese quelle formatesi
a seguito di atti esecutivi a carico del Tesoriere regionale in relazione a
debiti delle ex Unità sanitarie locali (USL) rientranti nella gestione
liquidatoria 1995 e retro.
3. LAssessorato alla sanità provvede, in
relazione alle partite provenienti dalle gestioni liquidatorie, ivi comprese
quelle derivanti da pagamenti in forza di provvedimenti giudiziari, a comunicare
alle USL interessate i pagamenti già intervenuti sulle relative partite
debitorie al fine di consentire le necessarie registrazioni e rettifiche
contabili sulle gestioni in parola, nonché ad attivare le indispensabili
operazioni di verifica circa lassenza di duplicazioni di
pagamento.
4. Il Settore bilancio e ragioneria è
autorizzato a provvedere direttamente alla regolarizzazione delle carte
contabili eventualmente in essere derivate da provvedimenti esecutivi
dellAutorità giudiziaria sorte entro la data del 31 dicembre 1994, attraverso
lemissione di mandati di pagamento in favore del Tesoriere e con imputazione ad
apposito capitolo di spesa da istituirsi.
Art. 13(Fondo delle economie vincolate da reiscrivere) 1. Il fondo delle economie vincolate da riscrivere è determinato per lesercizio
2005 in euro 268.608.715,98 ed è gestito a termini dellarticolo 93
della l.r.
28/2001, così come modificato dallarticolo 12
della legge
regionale 25 agosto 2003, n. 18 (Rendiconto generale della Regione
Puglia per lesercizio finanziario 2002).
Art. 14(Variazioni di bilancio. Autorizzazione alla Giunta
regionale) 1. La Giunta regionale, fermo restando le autonome facoltà e poteri previsti
dallarticolo 42
della l.r.
28/2001, è autorizzata, per lesercizio finanziario 2005, a disporre
con proprio atto le variazioni occorrenti per listituzione di nuove unità
previsionali di entrata, per liscrizione di entrate derivanti da assegnazioni
vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dellUnione europea (UE),
nonché per liscrizione delle relative spese che siano tassativamente regolate
dalla legislazione in vigore.
2. La Giunta regionale è autorizzata
inoltre a effettuare, con delibera da comunicare al Consiglio regionale entro
dieci giorni, variazioni compensative tra le unità previsionali di base
strettamente collegate nellambito di una stessa funzione-obiettivo o di uno
stesso programma o progetto, nonché a effettuare variazioni compensative tra
unità previsionali di base diverse qualora le variazioni siano necessarie per
lattuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da
altri strumenti di programmazione negoziata.
3. Le variazioni di cui al comma 2
relative ad assegnazioni a destinazione vincolata possono essere apportate
nellambito dei vincoli di destinazione specifica stabiliti dallUE, dallo Stato
o da altri soggetti.
Art. 15(Bilancio pluriennale) 1. A norma dellarticolo 26,
comma 3, della l.r.
28/2001, è approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il
triennio 2005-2007, nel testo annesso alla presente legge e predisposto secondo
i criteri di cui allarticolo 26
della l.r.
28/2001.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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