Legge Regionale 29 dicembre 2004, n. 25 Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e bilancio plutiennale 2005-2007
TITOLO 1NORME DI BILANCIO
Art. 1(Stato di previsione delle entrate) 1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia
per lanno finanziario 2005, annesso alla presente legge, predisposto secondo i
criteri di cui allarticolo 45 della legge regionale
16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dellordinamento regionale in materia di
programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), è approvato in
euro 15.258.069.400,20 in termini di competenza e in euro 21.764.228.336,69 in
termini di cassa.
2. Sono autorizzati,
secondo le leggi in vigore, laccertamento, la riscossione e il versamento nelle
casse della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante
nellesercizio finanziario 2005.
Art. 2(Stato di previsione della spesa) 1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per
lanno finanziario 2005, annesso alla presente legge, predisposto secondo i
criteri di cui allarticolo 46 della l.r.
28/2001, è approvato in euro 15.258.069.400,20 in termini di competenza e
in euro 21.764.228.336,69 in termini di cassa.
Art. 3(Impegni e pagamenti delle spese) 1. E autorizzato limpegno della spesa della Regione Puglia
per lanno finanziario 2005 entro il limite degli stanziamenti di competenza
definiti nello stato di previsione di cui allarticolo 2, fatto salvo limpegno
autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli articoli 76 e 77 della l.r. 28/2001.
2. E autorizzato il
pagamento delle spese della Regione Puglia per lesercizio finanziario 2005
entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione
di cui allarticolo 2.
Art. 4(Quadro generale riassuntivo) 1. E approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio
della Regione per lanno finanziario 2005, di cui allallegato 1, predisposto
secondo il quadro di classificazione in titoli per lentrata e per la spesa
previsti, rispettivamente, dagli articoli 45 e 46 della l.r. 28/2001.
Art. 5(Elenco delle spese obbligatorie) 1. Sono considerate spese obbligatorie quelle di cui
allelenco, allegato 4, contenente le unità previsionali di base, che possono
essere integrate a norma dellarticolo 49, comma 2, della l.r. 28/2001.
Art. 6(Fondo di riserva per spese obbligatorie e dordine) 1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e dordine è
determinato per lesercizio 2005 in euro 2 milioni e 500 mila ed è gestito a
termini dellarticolo 49 della l.r. 28/2001.
Art. 7(Fondo di riserva per le spese impreviste) 1. Il fondo di riserva per le spese impreviste è determinato
per lesercizio 2005 in euro 250 mila ed è gestito a termini dellarticolo 50
della l.r. 28/2001.
Art. 8(Fondo di riserva per la definizione di partite pregresse) 1. Al fine di far fronte a eventuali oneri rivenienti dalla
definizione di passività pregresse, il relativo fondo di riserva è dotato di uno
stanziamento di euro 10 milioni ed è gestito secondo i criteri di cui
allarticolo 50, comma 2, della l.r. 28/2001.
Art. 9(Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa) 1. Il fondo di riserva per le integrazioni delle
autorizzazioni di cassa è determinato per lesercizio 2005 in euro 170 milioni
ed è gestito a termini dellarticolo 51 della l.r.
28/2001.
Art. 10(Fondo per il cofinanziamento regionale dei programmi comunitari) 1. Il fondo per il cofinanziamento regionale dei programmi
comunitari è determinato per lesercizio 2005 in euro 10.278.341,50 ed è gestito
a termini dellarticolo 54 della l.r. n. 28/2001.
Art. 11(Fondo per il finanziamento di programmi di settore e intersettoriali) 1. Il fondo per il
finanziamento dei programmi di settore e intersettoriali di rilevanza regionale,
istituito con larticolo 3 della legge regionale 4
agosto 2004, n.14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di
previsione per lesercizio finanziario 2004), è determinato per lesercizio 2005
in euro 316 milioni.
2. Il fondo, iscritto
sullapposito capitolo di bilancio 1110052 Fondo per il finanziamento dei
programmi di settore e intersettoriali di rilevanza regionale (art.54, comma 1,
lettera c), l.r. 28/2001), unità previsionale
di base 3.2.1 Ragioneria fondi di riserva e fondi speciali, è gestito a
termini dellarticolo 54 della l.r. 28/2001 ed
è utilizzato esclusivamente per spese dinvestimento secondo le determinazioni
della Giunta regionale da indirizzare, sulla base della normativa vigente, verso
interventi di settore e intersettoriali.
Art. 12(Fondo per reiscrizione residui passivi perenti
e per regolarizzazione
carte contabili) 1. Il fondo per il pagamento dei residui passivi dichiarati
perenti ai fini amministrativi è determinato per lesercizio finanziario 2005 in
euro 77 milioni 500 mila ed è gestito a termini dellarticolo 95 della l.r. 28/2001.
2. E iscritto,
altresì, con uno stanziamento di euro 40 milioni, lapposito fondo destinato,
secondo i criteri di cui allarticolo 10, comma 3, della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14 (Bilancio di
previsione per lesercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003),
alla regolarizzazione delle carte contabili derivanti da provvedimenti esecutivi
dellAutorità giudiziaria, ivi comprese quelle formatesi a seguito di atti
esecutivi a carico del Tesoriere regionale in relazione a debiti delle ex Unità
sanitarie locali (USL) rientranti nella gestione liquidatoria 1995 e
retro.
3. LAssessorato alla
sanità provvede, in relazione alle partite provenienti dalle gestioni
liquidatorie, ivi comprese quelle derivanti da pagamenti in forza di
provvedimenti giudiziari, a comunicare alle USL interessate i pagamenti già
intervenuti sulle relative partite debitorie al fine di consentire le necessarie
registrazioni e rettifiche contabili sulle gestioni in parola, nonché ad
attivare le indispensabili operazioni di verifica circa lassenza di
duplicazioni di pagamento.
4. Il Settore bilancio
e ragioneria è autorizzato a provvedere direttamente alla regolarizzazione delle
carte contabili eventualmente in essere derivate da provvedimenti esecutivi
dellAutorità giudiziaria sorte entro la data del 31 dicembre 1994, attraverso
lemissione di mandati di pagamento in favore del Tesoriere e con imputazione ad
apposito capitolo di spesa da istituirsi.
Art. 13(Fondo delle economie vincolate da reiscrivere) 1. Il fondo delle economie vincolate da riscrivere è
determinato per lesercizio 2005 in euro 268.608.715,98 ed è gestito a termini
dellarticolo 93 della l.r. 28/2001, così come
modificato dallarticolo 12 della legge regionale 25
agosto 2003, n. 18 (Rendiconto generale della Regione Puglia per
lesercizio finanziario 2002).
Art. 14(Variazioni di bilancio. Autorizzazione alla Giunta regionale) 1. La Giunta regionale, fermo restando le autonome facoltà e
poteri previsti dallarticolo 42 della l.r.
28/2001, è autorizzata, per lesercizio finanziario 2005, a disporre con
proprio atto le variazioni occorrenti per listituzione di nuove unità
previsionali di entrata, per liscrizione di entrate derivanti da assegnazioni
vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dellUnione europea (UE),
nonché per liscrizione delle relative spese che siano tassativamente regolate
dalla legislazione in vigore.
2. La Giunta regionale
è autorizzata inoltre a effettuare, con delibera da comunicare al Consiglio
regionale entro dieci giorni, variazioni compensative tra le unità previsionali
di base strettamente collegate nellambito di una stessa funzione-obiettivo o di
uno stesso programma o progetto, nonché a effettuare variazioni compensative tra
unità previsionali di base diverse qualora le variazioni siano necessarie per
lattuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da
altri strumenti di programmazione negoziata.
3. Le variazioni di cui
al comma 2 relative ad assegnazioni a destinazione vincolata possono essere
apportate nellambito dei vincoli di destinazione specifica stabiliti dallUE,
dallo Stato o da altri soggetti.
Art. 15(Bilancio pluriennale) 1. A norma dellarticolo 26, comma 3, della l.r. 28/2001, è approvato il bilancio pluriennale
della Regione Puglia per il triennio 2005-2007, nel testo annesso alla presente
legge e predisposto secondo i criteri di cui allarticolo 26 della l.r. 28/2001.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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