Anno 2005
Numero 1
Data 04/01/2005
Abrogato
Materia Sanità;
Note Regolamento  abrogato dal R.R. n.16/2017, art. 11, comma 2.
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Regolamento Regionale 4 gennaio 2005, n. 1

"Attività Ispettiva Sanitaria", ai sensi della l.r. n. 7/2004 "Statuto della Regione Puglia"



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


 



- Visto lart. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l emanazione dei regolamenti regionali.


- Visto lart. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 Statuto della Regione Puglia.


- Visto l art. 44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n.7 Statuto della Regione Puglia.


- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1976 del 23 dicembre 2004 di attuazione del Regolamento suddetto.

 

 

EMANA


Il seguente Regolamento 




Art. 1

(1) (2) 



[Il Servizio Ispettivo Sanitario è l’organismo, funzionalmente  dipendente dall’Assessorato alle politiche per la salute, attraverso il quale la Regione Puglia svolge attività di vigilanza e controllo, di ausilio e di stimolo nei confronti delle Aziende sanitarie pubbliche, degli Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico pubblici e privati, dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata e degli enti e delle strutture private accreditate del servizio sanitario regionale.]

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(1) Articolo così sostituito dall’art. 2, Reg. reg. 10 febbraio 2010, n. 4. Il testo originario era così formulato: «Art. 1. Il Servizio Ispettivo Sanitario è l'organismo, funzionalmente dipendente dall'Assessorato alla Sanità, attraverso il quale la Regione Puglia svolge attività di vigilanza e controllo, di ausilio e di stimolo nei confronti delle Aziende del servizio sanitario regionale, degli Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico pubblici e privati, dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata e delle strutture private.».  
(2) Regolamento  abrogato dal R.R. n.16/2017, art. 11, comma 2.


Art. 2

(3) 



[LAssessorato alle politiche  per la salute esercita lazione di cui allart. 1 mediante il N.I.R. (Nucleo Ispettivo Regionale) costituto da esperti nelle materie sanitarie ed amministrative, scelti dalla Giunta regionale, su proposta dellAssessore al ramo tra i dirigenti di ruolo ed il personale dipendente di categoria “D” delle Aziende pubbliche e degli Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico pubblici del S.S.R.. Sono componenti del Nucleo Ispettivo Regionale il personale di categoria “D” ed i dirigenti del settore sanitario dell’Area politiche per la salute delle persone e delle pari opportunità della Regione Puglia. L’elenco dei componenti del Nucleo Ispettivo Regionale aggiornato è trasmesso alle Aziende pubbliche e agli Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico pubblici del S.S.R. dal competente ufficio regionale. L’elenco dei componenti del Nucleo Ispettivo Regionale aggiornato è trasmesso alle Aziende pubbliche e agli Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico pubblici del S.S.R. dal competente ufficio regionale. (4) 

È costituita una sezione speciale presso il Nucleo Ispettivo Regionale, composta da esperti di valutazione dell’approprietezza dei ricoveri e delle prestazioni specialistiche sanitarie, da destinare, in particolare, alle attività di verifica previste dalle lettere j) e K) del successivo art. 3].(5) 



(3) Regolamento  abrogato dal R.R. n.16/2017, art. 11, comma 2.
(4) Il presente comma, in origine composto unicamente del solo primo periodo, è stato così modificato sia per effetto dell’art. 1, Reg. reg. 10 febbraio 2010, n. 4 che dall’art. 3, primo comma, del medesimo regolamento (che ha sostituito le originarie parole "tra i dirigenti di ruolo del S.S.R. e della Regione Puglia", poste in fondo al periodo, con le parole "tra i dirigenti di ruolo ed il personale dipendente di categoria D delle aziende pubbliche e degli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico pubblici del S.S.R." che chiudono l’attuale primo periodo e con i due periodi che seguono).
(5) Comma aggiunto dall’art. 3, secondo comma, Reg. reg. 10 febbraio 2010, n. 4.


Art. 3

(6) 


[In particolare l esercizio dellattività del N.I.R. è rivolta:

a)    alle attività Sanitarie e di gestione, al fine della verifica periodica del funzionamento del Servizio Sanitario regionale e dellandamento della Spesa Sanitaria in relazione allefficienza dei servizi, nonché del conseguimento degli obiettivi del Piano Sanitario Regionale, delle azioni programmatiche e dei progetti - obiettivo; allottemperanza delle indicazioni e degli indirizzi regionali;(9) 

b)   alla corretta attuazione dellarticolo 8 del D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

c)    alla corretta applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e degli Accordi Decentrati Regionali e Aziendali ;

d)   alla gestione dei fondi assegnati per parte corrente e parte capitale, al fine di rilevare la conformità della utilizzazione alle norme di legge e dei regolamenti vigenti per il perseguimento del principio della corrispondenza costo / benefici;

e)    alla corretta applicazione delle vigenti normative in ordine alle prescritte procedure per gli approvvigionamenti e lacquisizione di beni e servizi sanitari e non sanitari;

f)    alla gestione dei beni da parte dei consegnatari per la conformità alle norme che regolano laffidamento e la utilizzazione degli stessi nella Pubblica Amministrazione;

g)   allandamento delle attività sanitarie, precipuamente riferite alla Medicina Preventiva, alla tutela dellAmbiente ed al funzionamento dei Presidi Ospedalieri e dei Poliambulatori e dei Consultori pubblici e privati;

h)   alla tempestiva e puntuale trasmissione dei dati regionali (flussi informativi), nonché al riscontro di ogni richiesta degli Organismi Ministeriali e Regionali;

i)     allattuazione dei piani settoriali e dei progetti - obiettivo relativi alla sfera dellemarginazione, dellassistenza, della salute mentale, della tossicodipendenza, della lotta allAIDS, nonché allattuazione dei servizi generali di profilassi in materia di igiene pubblica e di profilassi e risanamento in materia di veterinaria.

j)     al controllo analitico delle cartelle cliniche, della documentazione sottostante e delle corrispondenti schede di dimissione ospedaliere;  (7) 

k)   al controllo dell’appropriatezza delle prestazioni specialistiche. (8) ]





(6) Regolamento  abrogato dal R.R. n.16/2017, art. 11, comma 2.
(7) Lettera aggiunta dall’art. 4, Reg. reg. 10 febbraio 2010, n. 4.
(8) Lettera aggiunta dall’art.4, Reg. reg. 10 febbraio 2010, n. 4.  
(9) Lettera così modificata dall’art. 4, Reg. reg. 10 febbraio 2010, n. 4.


Art. 4

(10) 


[L’ARES, i Servizi e gli Uffici Regionali devono supportare per le materie di propria competenza i componenti del N.I.R su richiesta degli stessi ](11) 



(10) Regolamento  abrogato dal R.R. n.16/2017, art. 11, comma 2.
(11) Articolo così sostituito dall’art. 5, Reg. reg. 10 febbraio 2010, n. 4. Il testo originario era così formulato: «Art. 4. Il N.I.R. fornisce il supporto all'ARES per la verifica della rispondenza della programmazione, predisposta, alle attività svolte dai soggetti, istituti ed enti, sottoposti a vigilanza.».  


Art. 5

(12) 



[Le indagini amministrativo sanitarie possono essere a carattere generale e possono essere disposte ed effettuate in qualsiasi momento in relazione ad eventi o esigenze particolari.(13) 

Le amministrazioni presso le quali gli ispettori prestano servizio devono concedere ai componenti del N.I.R il tempo necessario per espletare l’attività ispettiva che, salvo casi di particolare complessità espressamente autorizzati dal competente ufficio regionale, non può essere superiore a quindici giorni per singolo incarico.(14) 

L’attività ispettiva è articolata in tre fasi: a) fase istruttoria dedicata allo studio e all’approfondimento del contesto legislativo e normativo di riferimento; b) fase di indagine in senso stretto riservata agli accessi presso la struttura ispezionata; c) fase conclusiva dedicata all’elaborazione della relazione finale ispettiva.(15) 

L’attività ispettiva è da considerasi a tutti gli effetti equiparata all’attività lavorativa ordinaria anche ai fini assicurativi.(16) 

L’ispettore è tenuto a comunicare per iscritto alla direzione generale e al competente ufficio regionale i giorni che intende dedicare all’attività ispettiva, nella misura massima stabilita dal secondo comma.(17) 

La comunicazione deve essere trasmessa al direttore generale dell’azienda presso cui l’ispettore presta servizio con almeno cinque giorni di anticipo rispetto all’inizio dell’attività ispettiva. (18) 

L’amministrazione sottoposta all’indagine deve mettere l’ispettore nelle condizioni di svolgere al meglio il proprio compito, fornendo tutte le informazioni, la documentazione ed i mezzi necessari richiesti.

I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere Universitarie e degli IRCCS pubblici ed i legali responsabili degli enti e delle strutture private accreditate oggetto di ispezione devono:

a)  fornire agli ispettori tutti gli atti e la documentazione entro dieci giorni dalla richiesta;

b)  fornire le controdeduzioni e/o relazionare in merito alle azioni intraprese a seguito delle risultanze dell’attività ispettiva al competente ufficio regionale entro trenta giorni dalla ricezione della relazione ispettiva.(19) ]




(12) Regolamento  abrogato dal R.R. n.16/2017, art. 11, comma 2.
(13) Periodo così modificato dall’art. 6, primo comma, Reg. reg. 10 febbraio 2010, n. 4.
(14) Periodo aggiunto dall’art. 6, secondo comma, Reg. reg. 10 febbraio 2010, n. 4.
(15) Periodo aggiunto dall’art. 6, secondo comma, Reg. reg. 10 febbraio 2010, n. 4.
(16) Periodo aggiunto dall’art. 6, secondo comma, Reg. reg. 10 febbraio 2010, n. 4.
(17) Periodo aggiunto dall’art. 6, secondo comma, Reg. reg. 10 febbraio 2010, n. 4.
(18) Periodo aggiunto dall’art. 6, secondo comma, Reg. reg. 10 febbraio 2010, n. 4.
(19) Periodo aggiunto dall’art. 6, terzo comma, Reg. reg. 10 febbraio 2010, n. 4.


Art. 6

(20) 



[Le amministrazioni di cui allart.1 possono chiedere allAssessorato alle politiche  per la salute linvio di funzionari ispettivi per lattività di supporto finalizzata a ricercare i modi per rendere efficiente la gestione dei servizi e per la soluzione di problemi organizzativi di particolari complessità al fine di agire con più incisività nelle decisioni e per una più efficace azione nei servizi prestati. (21) ]




(20) Regolamento  abrogato dal R.R. n.16/2017, art. 11, comma 2.
(21) Comma così modificato per effetto dell’art. 1, Reg. reg. 10 febbraio 2010, n. 4.


Art. 7

(22) 



[Gli ispettori devono completare gli adempimenti connessi all’incarico entro trenta giorni dalla disposizione, prorogabili a giudizio del dirigente del competente ufficio regionale. (23) 

Qualora sussistano impedimenti soggettivi allo svolgimento dell’incarico o sussistano ragioni di incompatibilità, l’ispettore è tenuto a darne tempestiva comunicazione al fine di consentire l’immediata sostituzione; l’inadempienza agli adempimenti predetti, senza giusta causa, comporta la decadenza da componente del NIR. (24) 

Lo svolgimento dell’attività ispettiva nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento costituisce elemento di valutazione positiva ai fini delle valutazioni previste dai CCNL e dalla vigente normativa.(25) 

I componenti del N.I.R. sono tenuti al massimo riserbo rispetto ai documenti visionati e alle informazione apprese nel corso dello svolgimento dell’attività ispettiva.(26) 

L’ispettore, in caso di dichiarazione mendace, decadrà automaticamente da componente del Nucleo Ispettivo Regionale.(27) 

Nel caso di incarico ispettivo conferito a due o più ispettori, gli stessi sono tenuti a collaborare, a scambiarsi informazioni e documenti ed a produrre un’unica relazione conclusiva a firma congiunta.(28) ]




(22) Regolamento  abrogato dal R.R. n.16/2017, art. 11, comma 2.
(23) Periodo così modificato dall’art. 7, primo comma, Reg. reg. 10 febbraio 2010, n. 4.
(24) Periodo così modificato dall’art. 7, secondo comma, Reg. reg. 10 febbraio 2010, n. 4.
(25) Periodo aggiunto dall’art. 7, terzo comma, Reg. reg. 10 febbraio 2010, n. 4.
(26) Periodo aggiunto dall’art. 7, terzo comma, Reg. reg. 10 febbraio 2010, n. 4.
(27) Periodo aggiunto dall’art. 7, terzo comma, Reg. reg. 10 febbraio 2010, n. 4.
(28) Periodo aggiunto dall’art. 7, terzo comma, Reg. reg. 10 febbraio 2010, n. 4.


Art. 8

(29) 



[Al termine di ciascuna verifica o ispezione o indagine gli ispettori redigono una relazione scritta nella quale dovranno essere evidenziate le eventuali carenze riscontrate nella gestione, nonché i fatti rilevanti sotto il profilo della legittimità e del merito. La relazione, inoltre, deve contenere una motivata valutazione dell’oggetto della verifica, basata sul principio della imparzialità e autonomia di giudizio.

La relazione deve essere inoltrata tempestivamente e comunque non oltre 15gg. dal termine delle operazioni di verifica all’ Assessorato alle politiche per la salute per il seguito di competenza.(30) 

In ogni caso i risultati dell’ispezione saranno comunicati al soggetto o alla struttura ispezionata nonché agli eventuali altri organi o soggetti o amministrazioni coinvolti, in quanto ad essi dovranno seguire processi correttivi o di autotutela.

La relazione dovrà esplicitare con chiarezza gli esiti dell’attività ispettiva e le conclusioni.

Ad ogni relazione scritta dovrà essere allegata una scheda sintetica redatta secondo il formato stabilito dal competente ufficio regionale.(31) 

L’attività del direttore generale conseguente alla relazione ispettiva ed, in particolare, il mancato adeguamento agli adempimenti richiesti a seguito delle verifiche effettuate dagli ispettori, in assenza di adeguate e valide controdeduzioni, costituisce elemento di valutazione in sede di verifica dei risultati di gestione e, nei casi più gravi di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, costituisce elemento per la decadenza ai sensi dell’art. 3 bis del Decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502.(32) ]




(29) Regolamento  abrogato dal R.R. n.16/2017, art. 11, comma 2.
(30) Comma così modificato per effetto dell’art. 1, Reg. reg. 10 febbraio 2010, n. 4.
(31) Comma aggiunto dall’art. 8, primo comma, Reg. reg. 10 febbraio 2010, n. 4.
(32) Comma così modificato dall’art. 8, secondo e terzo comma, Reg. reg. 10 febbraio 2010, n. 4.


Art. 9

(33) 



[I dirigenti addetti al servizio ispettivo che nellesercizio delle funzioni vengano a conoscenza di atti e fatti penalmente perseguibili o che causino danno erariale, denunciano direttamente alle autorità competenti le circostanze, i fatti e gli atti accertati nonché i soggetti presumibilmente responsabili, trasmettendo eventuali documentazioni acquisite. Copia della denuncia va rimessa allAssessorato alle politiche per la salute, al legale rappresentante e al presidente del collegio sindacale dellazienda sanitaria o altra struttura ispezionata. (34) ]




(33) Regolamento  abrogato dal R.R. n.16/2017, art. 11, comma 2.
(34) Comma così modificato sia per effetto dell’art. 1, Reg. reg. 10 febbraio 2010, n. 4 che dall’art. 9 del medesimo regolamento.


Art. 10

(35) 



[Premesso che la formazione dell’ispettore è obbligatoria e la sua professionalità deve essere costantemente aggiornata, al fine di raggiungere più alti livelli di preparazione possono essere promossi, attraverso l’Organismo Regionale per al Formazione sanitaria e delle relative strutture di supporto, istituto con Deliberazione di Giunta Regionale n. 93 del 03 febbraio 2009,eventi formativi, durante i quali saranno scambiate le esperienze maturate e saranno approfondite le tematiche oggetto dell’attività ispettiva.(36) 

I componenti del N.I.R potranno utilizzare le 4 ore settimanali, eventualmente cumulate in ragione d’anno previste dal C.C.N.L. per l’aggiornamento professionale.

La richiesta di partecipazione a corsi di aggiornamento, convalidata dal responsabile regionale dell’attività ispettiva, presentata, dai componenti del NIR, alla propria amministrazione, costituisce titolo preferenziale rispetto ad altre presentate e le relative spese devono rientrare nel budget della stessa amministrazione.]




(35) Regolamento  abrogato dal R.R. n.16/2017, art. 11, comma 2.
(36) Comma così modificato dall’art. 10, Reg. reg. 10 febbraio 2010, n. 4.


Art. 11

(37) 



[La Regione Puglia si fa carico delle spese per il funzionamento del Servizio Ispettivo Sanitario Regionale nei modi e nei termini prescritti dalla normativa vigente in materia.

Allispettore compete il rimborso delle spese sostenute e documentate. (38) ]

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(37) Regolamento  abrogato dal R.R. n.16/2017, art. 11, comma 2.
(38) Comma così modificato dall’art. 11, Reg. reg. 10 febbraio 2010, n. 4.


Art. 12

(39) 



[La Regione Puglia, ove si verifichi lapertura di un procedimento civile o penale nei confronti dei componenti del NIR per fatti e/o atti direttamente connessi allespletamento dellesercizio ispettivo, assumerà a proprio carico lonere della difesa fin dallapertura del procedimento e per tutti i gradi di giudizio facendo assistere linteressato da un legale di fiducia dello stesso.

La Regione Puglia in caso di condanna dellispettore, con sentenza passata in giudicata, per fatti a lui imputati per averli commessi con dolo ripeterà dallo stesso tutti gli oneri sostenuti per la difesa.


Al fine della responsabilità civile presso terzi e per i dipendenti, le amministrazioni di appartenenza degli ispettori dovranno inserire nei contratti assicurativi dei propri dipendenti anche l’attività che questi svolgono quali componenti del servizio ispettivo sanitario regionale. ](40) 










(39) Regolamento  abrogato dal R.R. n.16/2017, art. 11, comma 2.
(40) Comma così modificato dall’art. 12, Reg. reg. 10 febbraio 2010, n. 4.


Disposizioni finali


Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dellart. 53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 Statuto della Regione Puglia.