Regolamento Regionale 4 gennaio 2005, n. 1 "Attività Ispettiva Sanitaria", ai sensi della l.r. n. 7/2004 "Statuto della Regione Puglia"
Art. 1
Il Servizio Ispettivo Sanitario è lorganismo, funzionalmente dipendente dallAssessorato alla Sanità, attraverso il quale la Regione Puglia svolge attività di vigilanza e controllo, di ausilio e di stimolo nei confronti delle Aziende del servizio sanitario regionale, degli Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico pubblici e privati, dellIstituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata e delle strutture private.
Art. 2
LAssessorato alla Sanità esercita lazione di cui allart. 1 mediante il N.I.R. (Nucleo Ispettivo Regionale) costituto da esperti nelle materie sanitarie ed amministrative, scelti dalla Giunta regionale, su proposta dellAssessore al ramo, tra i dirigenti di ruolo del S.S.R. e della Regione Puglia.
Art. 3
In particolare l esercizio dellattività del N.I.R. è rivolta: a) alle attività Sanitarie e di gestione, al fine della verifica periodica del funzionamento del Servizi Sanitari e dellandamento della Spesa Sanitaria in relazione allefficienza dei servizi, nonché del conseguimento degli obiettivi del Piano Sanitario Regionale, delle azioni programmatiche e dei progetti - obiettivo; allottemperanza delle indicazioni e degli indirizzi regionali;
b) alla corretta attuazione dellarticolo 8 del D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) alla corretta applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e degli Accordi Decentrati Regionali e Aziendali ;
d) alla gestione dei fondi assegnati per parte corrente e parte capitale, al fine di rilevare la conformità della utilizzazione alle norme di legge e dei regolamenti vigenti per il perseguimento del principio della corrispondenza costo / benefici;
e) alla corretta applicazione delle vigenti normative in ordine alle prescritte procedure per gli approvvigionamenti e lacquisizione di beni e servizi sanitari e non sanitari;
f) alla gestione dei beni da parte dei consegnatari per la conformità alle norme che regolano laffidamento e la utilizzazione degli stessi nella Pubblica Amministrazione;
g) allandamento delle attività sanitarie, precipuamente riferite alla Medicina Preventiva, alla tutela dellAmbiente ed al funzionamento dei Presidi Ospedalieri e dei Poliambulatori e dei Consultori pubblici e privati;
h) alla tempestiva e puntuale trasmissione dei dati regionali (flussi informativi), nonché al riscontro di ogni richiesta degli Organismi Ministeriali e Regionali. i) allattuazione dei piani settoriali e dei progetti - obiettivo relativi alla sfera dellemarginazione, dellassistenza, della salute mentale, della tossicodipendenza, della lotta allAIDS, nonché allattuazione dei servizi generali di profilassi in materia di igiene pubblica e di profilassi e risanamento in materia di veterinaria.
Art. 4
Il N.I.R. fornisce il supporto allARES per la verifica della rispondenza della programmazione, predisposta, alle attività svolte dai soggetti, istituti ed enti, sottoposti a vigilanza.
Art. 5
Le indagini amministrativo sanitarie a carattere generale, hanno di norma, cadenza annuale, ma possono essere disposte ed effettuate in qualsiasi momento in relazione ad eventi o esigenze particolari. Lamministrazione sottoposta allindagine deve mettere lispettore nelle condizioni di svolgere al meglio il proprio compito, fornendo tutte le informazioni, la documentazione ed i mezzi necessari richiesti.
Art. 6
Le amministrazioni di cui allart.1 possono chiedere allAssessorato alla sanità linvio di funzionari ispettivi per lattività di supporto finalizzata a ricercare i modi per rendere efficiente la gestione dei servizi e per la soluzione di problemi organizzativi di particolari complessità al fine di agire con più incisività nelle decisioni e per una più efficace azione nei servizi prestati.
Art. 7
Gli ispettori devono completare gli adempimenti connessi allincarico entro trenta giorni dalla disposizione, prorogabili a giudizio del dirigente del Settore, sentiti i dirigenti degli uffici interessati, per competenza, allispezione. Qualora sussistano impedimenti soggettivi allo svolgimento dellincarico, lispettore è tenuto a darne tempestiva comunicazione al fine di consentire limmediata sostituzione; linadempienza agli adempimenti predetti, senza giusta causa, comporta la decadenza da componente del NIR.
Art. 8
Al termine di ciascuna verifica o ispezione o indagine gli ispettori redigono una relazione scritta nella quale dovranno essere evidenziate le eventuali carenze riscontrate nella gestione, nonché i fatti rilevanti sotto il profilo della legittimità e del merito. La relazione, inoltre, deve contenere una motivata valutazione delloggetto della verifica, basata sul principio della imparzialità e autonomia di giudizio. La relazione deve essere inoltrata tempestivamente e comunque non oltre 15gg. dal termine delle operazioni di verifica allAssessorato alla Sanità per il seguito di competenza. In ogni caso i risultati dellispezione saranno comunicati al soggetto o alla struttura ispezionata nonché agli eventuali altri organi o soggetti o amministrazioni coinvolti, in quanto ad essi dovranno seguire processi correttivi o di autotutela.
Lattività del direttore generale conseguente alla relazione ispettiva costituisce elemento di valutazione in sede di verifica dei risultati di gestione.
Art. 9
I dirigenti addetti al servizio ispettivo che nellesercizio delle funzioni vengano a conoscenza di atti e fatti penalmente perseguibili o che causino danno erTimes New Romane, denunciano direttamente alle autorità competenti le circostanze, i fatti e gli atti accertati nonché i soggetti presumibilmente responsabili, trasmettendo eventuali documentazioni acquisite. Copia della denuncia va rimessa allAssessorato alla Sanità, al legale rappresentante e al presidente del collegio dei revisori dellazienda sanitaria o altra struttura ispezionata.
Art. 10
Premesso che la formazione dellispettore è obbligatoria e la sua professionalità deve essere costantemente aggiornata, al fine di raggiungere più alti livelli di preparazione sono promossi incontri professionali con i dirigenti del Settore Sanità e dellARES, con cadenza bimestrale, durante i quali saranno scambiate le esperienze maturate e saranno approfondite le tematiche oggetto dellattività ispettiva. I componenti del N.I.R potranno utilizzare le 4 ore settimanali, eventualmente cumulate in ragione danno previste dal C.C.N.L. per laggiornamento professionale.
La richiesta di partecipazione a corsi di aggiornamento, convalidata dal responsabile regionale dellattività ispettiva, presentata, dai componenti del NIR, alla propria amministrazione, costituisce titolo preferenziale rispetto ad altre presentate e le relative spese devono rientrare nel budget della stessa amministrazione.
Art. 11
La Regione Puglia si fa carico delle spese per il funzionamento del Servizio Ispettivo Sanitario Regionale nei modi e nei termini prescritti dalla normativa vigente in materia. Allispettore compete il rimborso delle spese e indennità di missione, oltre al gettone di presenza, per ogni accesso presso il soggetto ispezionato, nella misura stabilita dalla l.r n. 18/08/81, n. 45.
Art. 12
La Regione Puglia, ove si verifichi lapertura di un procedimento civile o penale nei confronti dei componenti del NIR per fatti e/o atti direttamente connessi allespletamento dellesercizio ispettivo, assumerà a proprio carico lonere della difesa fin dallapertura del procedimento e per tutti i gradi di giudizio facendo assistere linteressato da un legale di fiducia dello stesso. La Regione Puglia in caso di condanna dellispettore, con sentenza passata in giudicata, per fatti a lui imputati per averli commessi con dolo ripeterà dallo stesso tutti gli oneri sostenuti per la difesa.
Al fine della responsabilità civile presso terzi, le amministrazioni di appartenenza degli ispettori dovranno inserire nei contratti assicurativi dei propri dipendenti anche lattività che questi svolgono quali componenti del servizio ispettivo sanitario regionale
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