Anno 2006
Numero 16
Data 12/06/2006
Abrogato No
Materia Territorio - Ambiente - Inquinamento;
Note Pubblicata nel B.U.R.Puglia n. 74 del 16. giugno 2006
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Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 16

Istituzione della Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore(1) 


(1) Vedi anche la l.r. 17/2007, art. 2, comma 2 e art. 3


Art. 1

(Istituzione dellarea naturale protetta)


1. Ai sensi dellarticolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per listituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia), è istituita la Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore, comprendenti le aree naturali Lago di Sassano, Lago di Agnano, Lago di Castiglione, Lago di Chienna, Lago di Iavorra, Lago di Minuzzi, Lago di Padula, Lago di Petrullo, Lago di S. Vito, Lago di Vignola, Gravina di Monsignore.


2. La perimetrazione della Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore, ricadente sul territorio del Comune di Conversano (Ba), è riportata nella cartografia in scala 1:25.000 (visione di insieme) e in scala 1:10.000 (cartografia delle singole aree naturali), allegata alla presente legge (Allegato A).


3. I confini saranno resi visibili mediante apposita tabellazione, da eseguirsi a cura dellAmministrazione provinciale di Bari, con finanziamento della Regione.  




Art. 2

(Finalità)


1. Ai sensi dellarticolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per listituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia), è istituita la Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore, comprendenti le aree naturali Lago di Sassano, Lago di Agnano, Lago di Castiglione, Lago di Chienna, Lago di Iavorra, Lago di Minuzzi, Lago di Padula, Lago di Petrullo, Lago di S. Vito, Lago di Vignola, Gravina di Monsignore.


2. La perimetrazione della Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore, ricadente sul territorio del Comune di Conversano (Ba), è riportata nella cartografia in scala 1:25.000 (visione di insieme) e in scala 1:10.000 (cartografia delle singole aree naturali), allegata alla presente legge (Allegato A).


3. I confini saranno resi visibili mediante apposita tabellazione, da eseguirsi a cura dellAmministrazione provinciale di Bari, con finanziamento della Regione.  




Art. 3

(Zonizzazione provvisoria)


1. Fino allapprovazione dei Piano di cui allarticolo 9, la Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore è suddivisa in zona 1 (zona centrale) e zona 2 (fascia di protezione), così come individuate nellallegata cartografia. Il Piano può apportare modifiche al confine delle zone ai fini di una migliore organizzazione degli ambiti di tutela.


2. La zona 1 di cui al comma 1 comprende le aree di maggiore valore naturalistico, paesaggistico e culturale; la zona 2 di cui al comma 1, pur contenendo valori ambientali e culturali, presenta un maggior grado di antropizzazione.




Art. 4

(Norme generali di tutela del territorio e dellambiente naturale) 


1. Sullintero territorio della Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore, oltre al rispetto delle norme di tutela del territorio e dellambiente previste dalle vigenti leggi nazionali e regionali, è fatto divieto di:


a) aprire nuove cave;


b) esercitare lattività venatoria: sono consentiti, su autorizzazione dellEnte di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dallarticolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;


c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;


d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dallEnte di gestione: sono comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;


e) asportare minerali e materiale dinteresse geologico, fatti salvi prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dallEnte di gestione;


f) introdurre nellambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;


g) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;


h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici ovvero tali da incidere sulle finalità di cui allarticolo 2;


i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;


j) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione naturalistica;


k) aprire discariche.


2. Fino allapprovazione del Piano di cui allarticolo 9 è fatto divieto di:


a) costruire nuovi edifici od opere allesterno dei centri edificati così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento per ledilizia residenziale pubblica). Per gravi motivi di salvaguardia ambientale il divieto è esteso anche allarea edificata compresa nel perimetro indicato;


b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agro-silvo-pastorali;


c) effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza lautorizzazione dei competenti uffici dellAssessorato regionale agricoltura e foreste.


3. Fino allapprovazione del Piano territoriale della Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore, la competente struttura regionale di cui allarticolo 23 della l.r. 19/1997, dintesa con lEnte di gestione di cui allarticolo 5 della presente legge, può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettere a) e b), limitatamente alla zona 2 di cui al comma 1 dellarticolo 3 ed esclusivamente in funzione dellattività agro-silvo-pastorale. A tal fine, possono essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15 per cento della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito Piano aziendale. Sono altresì consentiti interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi allapplicazione delle normative vigenti in materia agro-zootecnica. Sono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive. In tutti i casi devono essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non devono verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici e ambientali presenti nellarea.


4. E consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dellarticolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per ledilizia residenziale).


5. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali a eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico, che sono liquidati dal competente commissario per gli usi civici a istanza dellEnte di gestione. 




Art. 5

(Gestione) 


1. Ai sensi dellarticolo 9 della l.r. 19/1997 è istituito lEnte di gestione delle aree naturali protette della provincia di Bari, ente strumentale di diritto pubblico, cui è affidata la gestione della Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore.


2. Sono organi dellEnte di gestione:


a) il Presidente;


b) il Consiglio direttivo;


c) la Giunta esecutiva;


d) il Collegio dei revisori dei conti;


e) la Comunità delle aree naturali protette.



3. Il Presidente dellEnte è eletto dal Consiglio direttivo, tra i suoi membri, nella prima riunione. Egli ha la legale rappresentanza dellEnte, ne coordina lattività, esplica le funzioni che gli sono attribuite dal Consiglio direttivo e resta in carica per lo stesso periodo del Consiglio direttivo.


4. La carica di Presidente è incompatibile con quella di parlamentare, assessore o consigliere regionale, presidente, assessore o consigliere provinciale, presidente, assessore o consigliere di Comunità montana, sindaco, assessore o consigliere comunale.


5. Il Consiglio direttivo dellEnte di gestione delle aree naturali protette della provincia di Bari è così composto :


a) cinque rappresentanti della Comunità delle aree protette, eletti con voto limitato a uno;


b) tre rappresentanti del Consiglio regionale che abbiano comprovata esperienza in materia di conservazione dellambiente e pianificazione territoriale;


c) due rappresentanti del Consiglio provinciale di Bari;


d) due rappresentanti nominati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;


e) due rappresentanti nominati dalle associazioni protezionistiche legalmente riconosciute da Ministero dellambiente e operanti sul territorio regionale;


6. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente ed elegge nel suo seno un vice Presidente.


7. Nelle votazioni, a parità di voti, il voto del Presidente vale doppio.


8. Per la composizione degli altri organi di gestione dellEnte (Giunta esecutiva, Collegio dei revisori dei conti, Comunità delle aree naturali) si rimanda agli articoli 12, 13 e 14 della l.r. 19/1997




Art. 6

(Statuto)


1. LEnte di gestione delle aree naturali protette della provincia di Bari provvede allapprovazione del proprio Statuto entro novanta giorni dalla data della sua costituzione secondo le norme di cui allarticolo 9 della  l.r. 19/1997




Art. 7

(Pianta organica)



1. LEnte di gestione delle aree naturali protette della provincia di Bari provvede a proporre, con deliberazione del Consiglio direttivo, la pianta organica del personale, che è sottoposta allapprovazione della Giunta regionale.


2. La pianta organica deve prevedere le figure del Direttore e del Segretario, le cui nomine e funzioni sono disciplinate secondo il dettato degli articoli 15 e 17 della  l.r. 19/1997.
3. Il personale previsto dalla pianta organica in prima attuazione della presente legge è trasferito e/o comandato dalla Regione Puglia o da altri enti pubblici previa autorizzazione della Giunta regionale.




Art. 8

(Strumenti di attuazione) 


1. Per lattuazione delle finalità della Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore, lEnte di gestione di cui allarticolo 5 si dota dei seguenti strumenti:


a) Piano territoriale dellarea naturale protetta, di cui allarticolo 20 della  l.r. 19/1997;


b) Piano pluriennale economico sociale dellarea naturale protetta, di cui allarticolo 21 della l.r. 19/1997;


c) Regolamento dellarea naturale protetta, di cui allarticolo 22 della l.r. 19/1997.




Art. 9

         (Piano territoriale dellarea naturale protetta)


1. Il Piano territoriale della Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore deve:


a) precisare, mediante zonizzazione secondo quanto previsto dallarticolo 12 della legge 394/1991, le destinazioni delle diverse parti dellarea naturale protetta;


b) individuare le opere necessarie alla conservazione e alleventuale ripristino ambientale;


c) dettare disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici e ambientali delle aree edificate e del patrimonio architettonico rurale;


d) individuare le eventuali attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive dellarea naturale protetta e stabilirne í tempi di cessazione e le modalità di recupero;


e) individuare e regolamentare le attività antropiche esistenti;


f) individuare le eventuali aree e beni da acquisire in proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi necessari al conseguimento delle finalità istitutive;


g) indicare la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;


h) indicare la tipologia e le modalità di realizzazione di ampliamenti, trasformazioni, variazioni di destinazione duso per edifici e manufatti esistenti;


i) definire il sistema della mobilità interna allarea naturale protetta;


j) definire le misure per la riduzione degli impatti ambientali in relazione allo smaltimento dei rifiuti, alla gestione dei reflui, alla bonifica e al recupero ambientale;


k) definire le metodologie per la valutazione ex ante degli interventi di trasformazione.


2. Le procedure per la formazione, ladozione e lapprovazione del Piano sono quelle stabilite dallarticolo 20 della l.r. 19/1997.




Art. 10

(Piano pluriennale economico sociale)


1. Il Piano pluriennale economico sociale della Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore è predisposto dalla Comunità delle aree naturali protette della provincia di Bari di cui allarticolo 5, comma 2, lettera e), con il fine di individuare indirizzi e obiettivi di tutela dellambiente naturale e le relative forme di sviluppo economico compatibile secondo le procedure fissate dallarticolo   21 della    l.r. 19/1997.
2. Il Piano pluriennale economico sociale dellarea protetta valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche delle identità delle comunità locali e ne prevede la tutela, anche mediante indirizzi che autorizzino lesercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini locali, fatte salve le norme in materia di attività venatoria.


3. Il Piano pluriennale economico sociale è predisposto, dintesa con il Consiglio direttivo, contestualmente alla formazione del Piano di cui allarticolo 9.  




Art. 11

(Regolamento)


1. Il Regolamento ha la funzione di disciplinare lesercizio delle attività consentite allinterno delle Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore ed è adottato dallEnte di gestione contestualmente al Piano territoriale dellarea.


2. Il Regolamento deve comunque contenere tutte le disposizioni di cui allarticolo 11 della l. 394/91, ivi compresa la facoltà di eventuali deroghe.


3. Il Regolamento disciplina eventuali prelievi faunistici e abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi e abbattimenti devono comunque avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dellEnte di gestione e sono attuati dal personale da esso dipendente o da persone autorizzate dallEnte stesso.




Art. 12

(Nulla osta e pareri)


1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti e opere allinterno dellarea naturale protetta è subordinato al preventivo nulla osta dellEnte di gestione.


2. Il nulla osta verifica la conformità delle opere da realizzare con il Piano territoriale e con il Regolamento.


3. Fino alla data di entrata in vigore del Piano territoriale e del regolamento, lEnte di gestione rilascia parere obbligatorio su ogni intervento al fine di garantire il rispetto delle normative generali e di salvaguardia di cui allarticolo 4.  




Art. 13

(Bilancio) 


1. Il Consiglio direttivo dellEnte di gestione delle aree naturali della provincia di Bari approva il bilancio preventivo dellEnte nei termini di cui al combinato disposto degli articoli 60 e 61 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dellordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli) e successive modificazioni e integrazioni.


2. I documenti contabili di cui al comma 1 e relativi assestamenti e variazioni sono approvati dalla Regione con deliberazione regionale. 




Art. 14

(Sanzioni)


1. Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) del comma 1 dellarticolo 4 comportano la sanzione amministrativa di euro 1.000,00 per ogni metro cubo di materiale rimosso.


2. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b) del comma 1 dellarticolo 4 si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.


3. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e) e i) del comma 1 dellarticolo 4 comportano la sanzione amministrativa da un minino di euro 25,00 a un massimo di euro 250,00.


4. Le violazioni ai divieti di cui alla lettera f) del comma 1 dellarticolo 4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00.


5. Le violazioni al divieto di cui alla lettera g) del comma 1 dellarticolo 4 comportano la sanzione amministrativa di euro 1.000,00 per ogni 10 metri cubi di materiale movimentato.


6. Le violazioni al divieto di cui alla lettera h) del comma 1 dellarticolo 4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 10.000,00.


7. Le violazioni al divieto di cui alla lettera j) del comma 1 dellarticolo 4 e alle limitazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dellarticolo 4 comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.


8. Le violazioni di cui alla lettera k) del comma 1 dellarticolo 4 comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia ambientale.


9. Gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto alla lettera c) del comma 2 dellarticolo 4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato lintervento.


10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, lobbligo del ripristino, che deve essere realizzato in conformità delle disposizioni formulate dallEnte di gestione.


11. E comunque fatta salva lapplicazione delle sanzioni penali previste al comma 1 dellarticolo 30 della l. 394/1991.


12. Per laccertamento delle violazioni e lapplicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).


13. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse in applicazione delle norme contenute nel Regolamento di cui allarticolo 11 sono introitate nel bilancio dellEnte di gestione. 




Art. 15

(Indennizzi)


1. Gli indennizzi per gli effettivi danni economici ai proprietari di immobili nella Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore sono erogati direttamente dallEnte di gestione di cui allarticolo 5, facendo fronte con il proprio bilancio.


2. La liquidazione dei danni provocati alle colture, anche pluriennali, avviene dopo aver accertato che i danni stessi derivino da un vincolo effettivo posto con la presente legge o con il Piano di cui allarticolo 9 e che lo stesso vincolo abbia impedito, in tutto o in parte, lesecuzione di attività economiche in atto connesse alle attività agro-silvo-pastorali riducendone in modo continuativo il reddito. Danno comunque diritto allindennizzo:


a) la riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimale e la riduzione del normale periodo di pascolamento;


b) le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione.


3. LEnte di gestione deve procedere alla liquidazione del danno entro centoventi giorni dalla data della denuncia.


4. Non sono liquidabili i danni teorici derivanti da previsioni e norme di tipo urbanistico e territoriale, fatta salva la possibilità da parte della Regione ovvero dellEnte di gestione di provvedere, per particolari motivi di tutela ambientale, allespropriazione delle aree. 




Art. 16

(Sorveglianza del territorio)


1. La sorveglianza sullosservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge è affidata allEnte di gestione, che lesercita attraverso lutilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di altri enti.


2. La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale della Provincia di Bari.


3. Ai fini della sorveglianza, lEnte di gestione può stipulare convenzioni con il Corpo forestale dello Stato, ai sensi dellarticolo 27, comma 2, della l. 394/1991.


4. Lutilizzo delle guardie venatorie volontarie di cui allarticolo 44, comma 1, lettera b), della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dellattività venatoria), è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni con lEnte di gestione.




Art. 17

(Vigilanza)


1. Le funzioni amministrative di vigilanza connesse allattuazione della presente legge sono espletate dallUfficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia secondo il dettato dellarticolo 23 della l.r. 19/1997.




Art. 18

(Commissariamento) 


1. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, provvede, con proprio decreto, allo scioglimento degli organi responsabili dellEnte di gestione e alla nomina contestuale di un commissario con pieni poteri che resta in carica fino alla ricostituzione degli organi disciolti.




Art. 19

(Norma finanziaria)


1. Gli oneri derivanti dallattuazione della presente legge, quantificati in euro 50.000,00, sono a carico del Capitolo 0581011 Spese per la costituzione delle aree naturali protette nella Regione Puglia del bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2006.


2. Per gli esercizi successivi si provvederà in sede di bilancio annuale di previsione.




Art. 20

(Disposizioni transitorie)


1. Nelle more della costituzione dellEnte di gestione di cui allarticolo 5, la gestione della Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e della Gravina di Monsignore è affidata provvisoriamente al Sindaco del comune di Conversano, che istituisce unAutorità di gestione provvisoria.


2. I beni strumentali e durevoli e qualsiasi altro bene acquistato con fondi pubblici stanziati per la gestione della Riserva seguono la destinazione di questa e, pertanto, vanno a confluire nel patrimonio dellEnte di gestione non appena lo stesso è costituito.


3. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dellAssessore allambiente, può nominare un Commissario che sostituisce lAutorità di gestione provvisoria sino alla costituzione dellEnte di gestione di cui all articolo 5.  




Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.