Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 16 Istituzione della Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore(1)
(1) Vedi anche la l.r. 17/2007, art. 2, comma 2 e art. 3
Art. 1(Istituzione dellarea naturale protetta) 1. Ai sensi dellarticolo 6
della legge
regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per listituzione e la gestione delle
aree naturali protette nella Regione Puglia), è istituita la Riserva naturale
regionale orientata dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore,
comprendenti le aree naturali Lago di Sassano, Lago di Agnano, Lago di
Castiglione, Lago di Chienna, Lago di Iavorra, Lago di Minuzzi, Lago di
Padula, Lago di Petrullo, Lago di S. Vito, Lago di Vignola, Gravina di
Monsignore. 2. La perimetrazione della
Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e Gravina di
Monsignore, ricadente sul territorio del Comune di Conversano (Ba), è riportata
nella cartografia in scala 1:25.000 (visione di insieme) e in scala 1:10.000
(cartografia delle singole aree naturali), allegata alla presente legge
(Allegato A).
3. I confini saranno resi
visibili mediante apposita tabellazione, da eseguirsi a cura
dellAmministrazione provinciale di Bari, con finanziamento della Regione.
Art. 2(Finalità) 1. Ai sensi dellarticolo 6
della legge
regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per listituzione e la gestione delle
aree naturali protette nella Regione Puglia), è istituita la Riserva naturale
regionale orientata dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore,
comprendenti le aree naturali Lago di Sassano, Lago di Agnano, Lago di
Castiglione, Lago di Chienna, Lago di Iavorra, Lago di Minuzzi, Lago di
Padula, Lago di Petrullo, Lago di S. Vito, Lago di Vignola, Gravina di
Monsignore.
2. La perimetrazione della
Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e Gravina di
Monsignore, ricadente sul territorio del Comune di Conversano (Ba), è riportata
nella cartografia in scala 1:25.000 (visione di insieme) e in scala 1:10.000
(cartografia delle singole aree naturali), allegata alla presente legge
(Allegato A).
3. I confini saranno resi
visibili mediante apposita tabellazione, da eseguirsi a cura
dellAmministrazione provinciale di Bari, con finanziamento della Regione.
Art. 3(Zonizzazione provvisoria) 1. Fino allapprovazione dei Piano di cui allarticolo 9, la Riserva naturale
regionale orientata dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore è suddivisa
in zona 1 (zona centrale) e zona 2 (fascia di protezione), così come individuate
nellallegata cartografia. Il Piano può apportare modifiche al confine delle
zone ai fini di una migliore organizzazione degli ambiti di tutela.
2. La zona 1 di cui al
comma 1 comprende le aree di maggiore valore naturalistico, paesaggistico e
culturale; la zona 2 di cui al comma 1, pur contenendo valori ambientali e
culturali, presenta un maggior grado di antropizzazione.
Art. 4(Norme generali di tutela del territorio e dellambiente naturale) 1. Sullintero territorio della Riserva naturale regionale orientata dei Laghi
di Conversano e Gravina di Monsignore, oltre al rispetto delle norme di tutela
del territorio e dellambiente previste dalle vigenti leggi nazionali e
regionali, è fatto divieto di: a) aprire nuove cave;
b) esercitare lattività
venatoria: sono consentiti, su autorizzazione dellEnte di gestione, gli
interventi di controllo delle specie previsti dallarticolo 11, comma 4, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), ed eventuali
prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;
c) alterare e modificare le
condizioni di vita degli animali;
d) raccogliere o
danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione degli interventi a fini
scientifici e di studio preventivamente autorizzati dallEnte di gestione: sono
comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
e) asportare minerali e
materiale dinteresse geologico, fatti salvi prelievi a scopi scientifici
preventivamente autorizzati dallEnte di gestione;
f) introdurre nellambiente
naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;
g) effettuare opere di
movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
h) apportare modificazioni
agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici ovvero tali da incidere
sulle finalità di cui allarticolo 2;
i) transitare con mezzi
motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e
vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi
di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
j) costruire nuove strade e
ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali e
delle attività di fruizione naturalistica;
k) aprire discariche.
2. Fino allapprovazione
del Piano di cui allarticolo 9 è fatto divieto di:
a) costruire nuovi edifici
od opere allesterno dei centri edificati così come delimitati ai sensi della
legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento per ledilizia
residenziale pubblica). Per gravi motivi di salvaguardia ambientale il divieto è
esteso anche allarea edificata compresa nel perimetro indicato;
b) mutare la destinazione
dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei
terreni in coltivazione, delle attività agro-silvo-pastorali;
c) effettuare interventi
sulle aree boscate e tagli boschivi senza lautorizzazione dei competenti uffici
dellAssessorato regionale agricoltura e foreste.
3. Fino allapprovazione
del Piano territoriale della Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di
Conversano e Gravina di Monsignore, la competente struttura regionale di cui
allarticolo 23
della l.r.
19/1997, dintesa con lEnte di gestione di cui allarticolo 5 della
presente legge, può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettere a) e
b), limitatamente alla zona 2 di cui al comma 1 dellarticolo 3 ed
esclusivamente in funzione dellattività agro-silvo-pastorale. A tal fine,
possono essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli
edifici rurali esistenti nella misura massima del 15 per cento della loro
superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito Piano aziendale.
Sono altresì consentiti interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o
igienico-sanitario connessi allapplicazione delle normative vigenti in materia
agro-zootecnica. Sono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti
urbanistici vigenti ove più restrittive. In tutti i casi devono essere
utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive
della tradizione storica locale e non devono verificarsi interferenze con alcuno
dei valori naturalistici e ambientali presenti nellarea.
4. E consentita la
realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei
manufatti edilizi esistenti ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma
dellarticolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per ledilizia
residenziale).
5. Sono fatti salvi i
diritti reali e gli usi civici delle collettività locali a eccezione dei diritti
esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico, che sono
liquidati dal competente commissario per gli usi civici a istanza dellEnte di
gestione.
Art. 5(Gestione) 1. Ai sensi dellarticolo 9
della l.r. 19/1997
è istituito lEnte di gestione delle aree naturali protette della provincia
di Bari, ente strumentale di diritto pubblico, cui è affidata la gestione della
Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e Gravina di
Monsignore. 2. Sono organi dellEnte di
gestione:
a) il Presidente;
b) il Consiglio direttivo;
c) la Giunta esecutiva;
d) il Collegio dei revisori
dei conti;
e) la Comunità delle aree
naturali protette.
3. Il Presidente
dellEnte è eletto dal Consiglio direttivo, tra i suoi membri, nella prima
riunione. Egli ha la legale rappresentanza dellEnte, ne coordina lattività,
esplica le funzioni che gli sono attribuite dal Consiglio direttivo e resta in
carica per lo stesso periodo del Consiglio direttivo.
4. La carica di Presidente
è incompatibile con quella di parlamentare, assessore o consigliere regionale,
presidente, assessore o consigliere provinciale, presidente, assessore o
consigliere di Comunità montana, sindaco, assessore o consigliere
comunale.
5. Il Consiglio direttivo dellEnte di
gestione delle aree naturali protette della provincia di Bari è così composto :
a) cinque rappresentanti
della Comunità delle aree protette, eletti con voto limitato a uno;
b) tre rappresentanti del
Consiglio regionale che abbiano comprovata esperienza in materia di
conservazione dellambiente e pianificazione territoriale;
c) due rappresentanti del
Consiglio provinciale di Bari;
d) due rappresentanti
nominati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello regionale;
e) due rappresentanti
nominati dalle associazioni protezionistiche legalmente riconosciute da
Ministero dellambiente e operanti sul territorio regionale;
6. Il Consiglio direttivo è
presieduto dal Presidente ed elegge nel suo seno un vice
Presidente.
7. Nelle votazioni, a parità di voti, il
voto del Presidente vale doppio.
8. Per la composizione
degli altri organi di gestione dellEnte (Giunta esecutiva, Collegio dei
revisori dei conti, Comunità delle aree naturali) si rimanda agli articoli 12,
13
e 14
della l.r.
19/1997.
Art. 6(Statuto) 1. LEnte di gestione delle aree naturali protette della provincia di Bari
provvede allapprovazione del proprio Statuto entro novanta giorni dalla data
della sua costituzione secondo le norme di cui allarticolo 9
della l.r.
19/1997.
Art. 7(Pianta organica) 1. LEnte di gestione delle aree naturali
protette della provincia di Bari provvede a proporre, con deliberazione del
Consiglio direttivo, la pianta organica del personale, che è sottoposta
allapprovazione della Giunta regionale.
2. La pianta organica deve
prevedere le figure del Direttore e del Segretario, le cui nomine e funzioni
sono disciplinate secondo il dettato degli articoli 15
e 17
della l.r.
19/1997. 3. Il personale previsto dalla pianta
organica in prima attuazione della presente legge è trasferito e/o comandato
dalla Regione Puglia o da altri enti pubblici previa autorizzazione della Giunta
regionale.
Art. 8(Strumenti di attuazione) 1. Per lattuazione delle finalità della Riserva naturale regionale orientata
dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore, lEnte di gestione di cui
allarticolo 5 si dota dei seguenti strumenti: a) Piano territoriale
dellarea naturale protetta, di cui allarticolo 20
della l.r.
19/1997;
b) Piano pluriennale
economico sociale dellarea naturale protetta, di cui allarticolo 21
della l.r.
19/1997;
c)
Regolamento dellarea naturale protetta, di cui allarticolo 22
della l.r. 19/1997.
Art. 9 (Piano territoriale dellarea naturale protetta) 1. Il Piano territoriale della Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di
Conversano e Gravina di Monsignore deve: a) precisare, mediante
zonizzazione secondo quanto previsto dallarticolo 12 della legge 394/1991, le
destinazioni delle diverse parti dellarea naturale
protetta;
b) individuare le opere necessarie alla
conservazione e alleventuale ripristino ambientale;
c) dettare disposizioni
intese alla salvaguardia dei valori storici e ambientali delle aree edificate e
del patrimonio architettonico rurale;
d) individuare le eventuali
attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive dellarea naturale
protetta e stabilirne í tempi di cessazione e le modalità di recupero;
e) individuare e
regolamentare le attività antropiche esistenti;
f) individuare le eventuali
aree e beni da acquisire in proprietà pubblica, anche mediante espropriazione,
per gli usi necessari al conseguimento delle finalità istitutive;
g) indicare la tipologia e
le modalità di costruzione di opere e manufatti;
h) indicare la tipologia e
le modalità di realizzazione di ampliamenti, trasformazioni, variazioni di
destinazione duso per edifici e manufatti esistenti;
i) definire il sistema
della mobilità interna allarea naturale protetta;
j) definire le misure per
la riduzione degli impatti ambientali in relazione allo smaltimento dei rifiuti,
alla gestione dei reflui, alla bonifica e al recupero ambientale;
k) definire le metodologie
per la valutazione ex ante degli interventi di trasformazione.
2. Le procedure per la
formazione, ladozione e lapprovazione del Piano sono quelle stabilite
dallarticolo 20
della l.r.
19/1997.
Art. 10(Piano pluriennale economico sociale) 1. Il Piano pluriennale economico sociale della Riserva naturale regionale
orientata dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore è predisposto dalla
Comunità delle aree naturali protette della provincia di Bari di cui
allarticolo 5, comma 2, lettera e), con il fine di individuare indirizzi e
obiettivi di tutela dellambiente naturale e le relative forme di sviluppo
economico compatibile secondo le procedure fissate dallarticolo 21
della l.r. 19/1997.
2. Il Piano pluriennale
economico sociale dellarea protetta valorizza altresì gli usi, i costumi, le
consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul
territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche delle
identità delle comunità locali e ne prevede la tutela, anche mediante indirizzi
che autorizzino lesercizio di attività particolari collegate agli usi, ai
costumi e alle consuetudini locali, fatte salve le norme in materia di attività
venatoria.
3. Il Piano pluriennale
economico sociale è predisposto, dintesa con il Consiglio direttivo,
contestualmente alla formazione del Piano di cui allarticolo 9.
Art. 11(Regolamento) 1. Il Regolamento ha la funzione di disciplinare lesercizio delle attività
consentite allinterno delle Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di
Conversano e Gravina di Monsignore ed è adottato dallEnte di gestione
contestualmente al Piano territoriale dellarea. 2. Il Regolamento deve
comunque contenere tutte le disposizioni di cui allarticolo 11 della l. 394/91,
ivi compresa la facoltà di eventuali deroghe.
3. Il Regolamento
disciplina eventuali prelievi faunistici e abbattimenti selettivi necessari per
ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi e abbattimenti devono comunque
avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza
dellEnte di gestione e sono attuati dal personale da esso dipendente o da
persone autorizzate dallEnte stesso.
Art. 12(Nulla osta e pareri) 1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti e
opere allinterno dellarea naturale protetta è subordinato al preventivo nulla
osta dellEnte di gestione. 2. Il nulla osta verifica
la conformità delle opere da realizzare con il Piano territoriale e con il
Regolamento.
3. Fino alla data di
entrata in vigore del Piano territoriale e del regolamento, lEnte di gestione
rilascia parere obbligatorio su ogni intervento al fine di garantire il rispetto
delle normative generali e di salvaguardia di cui allarticolo 4.
Art. 13(Bilancio) 1. Il Consiglio direttivo dellEnte di gestione delle aree naturali della
provincia di Bari approva il bilancio preventivo dellEnte nei termini di cui al
combinato disposto degli articoli 60
e 61
della legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dellordinamento regionale in
materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli) e
successive modificazioni e integrazioni.
2. I documenti contabili di
cui al comma 1 e relativi assestamenti e variazioni sono approvati dalla Regione
con deliberazione regionale.
Art. 14(Sanzioni) 1. Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) del comma 1 dellarticolo 4
comportano la sanzione amministrativa di euro 1.000,00 per ogni metro cubo di
materiale rimosso. 2. Per le violazioni al
divieto di cui alla lettera b) del comma 1 dellarticolo 4 si applicano le
sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.
3. Le violazioni ai divieti di cui alle
lettere c), d), e) e i) del comma 1 dellarticolo 4 comportano la sanzione
amministrativa da un minino di euro 25,00
a un massimo di euro 250,00.
4. Le violazioni ai divieti
di cui alla lettera f) del comma 1 dellarticolo 4 comportano la sanzione
amministrativa da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro
1.000,00.
5. Le violazioni al divieto di cui alla
lettera g) del comma 1 dellarticolo 4 comportano la sanzione amministrativa di
euro 1.000,00 per ogni 10 metri
cubi di materiale movimentato.
6. Le violazioni al divieto
di cui alla lettera h) del comma 1 dellarticolo 4 comportano la sanzione
amministrativa da un minimo di euro 1.000,00
a un massimo di euro
10.000,00.
7. Le violazioni al divieto
di cui alla lettera j) del comma 1 dellarticolo 4 e alle limitazioni di cui
alle lettere a) e b) del comma 2 dellarticolo 4 comportano le sanzioni
amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.
8. Le violazioni di cui
alla lettera k) del comma 1 dellarticolo 4 comportano le sanzioni
amministrative previste dalle vigenti leggi in materia
ambientale.
9. Gli interventi sulle aree boscate
effettuati in difformità da quanto previsto alla lettera c) del comma 2
dellarticolo 4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro
500,00
a un massimo di euro 2.500,00
per ogni ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato lintervento.
10. Le violazioni ai
divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 comportano, oltre alle sanzioni
amministrative previste, lobbligo del ripristino, che deve essere realizzato in
conformità delle disposizioni formulate dallEnte di
gestione.
11. E comunque fatta salva lapplicazione
delle sanzioni penali previste al comma 1 dellarticolo 30 della l.
394/1991.
12. Per laccertamento delle violazioni e
lapplicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si
applicano le norme e i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981,
n. 689 (Modifiche al sistema penale).
13. Le somme riscosse ai
sensi del presente articolo e quelle riscosse in applicazione delle norme
contenute nel Regolamento di cui allarticolo 11 sono introitate nel bilancio
dellEnte di gestione.
Art. 15(Indennizzi) 1. Gli indennizzi per gli effettivi danni economici ai proprietari di immobili
nella Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e Gravina di
Monsignore sono erogati direttamente dallEnte di gestione di cui allarticolo
5, facendo fronte con il proprio bilancio. 2. La liquidazione dei danni provocati alle
colture, anche pluriennali, avviene dopo aver accertato che i danni stessi
derivino da un vincolo effettivo posto con la presente legge o con il Piano di
cui allarticolo 9 e che lo stesso vincolo abbia impedito, in tutto o in parte,
lesecuzione di attività economiche in atto connesse alle attività
agro-silvo-pastorali riducendone in modo continuativo il reddito. Danno comunque
diritto allindennizzo:
a) la riduzione del carico
di bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimale e la riduzione del normale
periodo di pascolamento;
b) le riduzioni di reddito
derivanti da limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di
coltivazione.
3. LEnte di gestione deve
procedere alla liquidazione del danno entro centoventi giorni dalla data della
denuncia.
4. Non sono liquidabili i
danni teorici derivanti da previsioni e norme di tipo urbanistico e
territoriale, fatta salva la possibilità da parte della Regione ovvero dellEnte
di gestione di provvedere, per particolari motivi di tutela ambientale,
allespropriazione delle aree.
Art. 16(Sorveglianza del territorio) 1. La sorveglianza sullosservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla
presente legge è affidata allEnte di gestione, che lesercita attraverso
lutilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero, sulla base di
specifiche convenzioni, tramite personale di altri enti. 2. La sorveglianza è altresì affidata agli
agenti di polizia locale, urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza
territoriale della Provincia di Bari.
3. Ai fini della
sorveglianza, lEnte di gestione può stipulare convenzioni con il Corpo
forestale dello Stato, ai sensi dellarticolo 27, comma 2, della l.
394/1991.
4. Lutilizzo delle guardie venatorie
volontarie di cui allarticolo 44,
comma 1, lettera b), della legge
regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per la regolamentazione dellattività venatoria), è
subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni con lEnte di
gestione.
Art. 17(Vigilanza) 1. Le funzioni amministrative di vigilanza connesse allattuazione della
presente legge sono espletate dallUfficio parchi e riserve naturali della
Regione Puglia secondo il dettato dellarticolo 23
della l.r.
19/1997.
Art. 18(Commissariamento) 1. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle
normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente della Giunta
regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, provvede, con proprio
decreto, allo scioglimento degli organi responsabili dellEnte di gestione e
alla nomina contestuale di un commissario con pieni poteri che resta in carica
fino alla ricostituzione degli organi disciolti.
Art. 19(Norma finanziaria) 1. Gli oneri derivanti dallattuazione della presente legge, quantificati in
euro 50.000,00, sono a carico del Capitolo 0581011 Spese per la costituzione
delle aree naturali protette nella Regione Puglia del bilancio di previsione
per lesercizio finanziario 2006.
2. Per gli esercizi
successivi si provvederà in sede di bilancio annuale di
previsione.
Art. 20(Disposizioni transitorie) 1. Nelle more della costituzione dellEnte di gestione di cui allarticolo 5, la
gestione della Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e
della Gravina di Monsignore è affidata provvisoriamente al Sindaco del comune di
Conversano, che istituisce unAutorità di gestione provvisoria.
2. I beni strumentali e
durevoli e qualsiasi altro bene acquistato con fondi pubblici stanziati per la
gestione della Riserva seguono la destinazione di questa e, pertanto, vanno a
confluire nel patrimonio dellEnte di gestione non appena lo stesso è
costituito.
3. In caso di gravi inadempienze gestionali
o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il
Presidente della Giunta regionale, su proposta dellAssessore allambiente, può
nominare un Commissario che sostituisce lAutorità di gestione provvisoria sino
alla costituzione dellEnte di gestione di cui all articolo 5.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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