Regolamento Regionale 22 agosto 2006, n. 13 Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
- Visto lart. 121 della Costituzione, così come
modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui
attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l emanazione dei regolamenti
regionali.
- Visto lart.
42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n. 7 Statuto della
Regione Puglia.
- Visto lart.
44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n. 7 Statuto della Regione
Puglia.
- Vista la L.R. 23/11/2005, n.
15.
-
Vista la
Delibera di Giunta Regionale n. 1192 del 4/8/2006 di adozione
del Regolamento attuativo della succitata legge.
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1 Finalità
Il presente regolamento dà attuazione alla Legge Regionale 23 novembre 2005, n. 15, con cui la Regione Puglia persegue gli obiettivi della tutela dei valori ambientali finalizzati allo sviluppo sostenibile della comunità regionale, promuove la riduzione dellinquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti, al fine di conservare e proteggere lambiente naturale, inteso anche come territorio, sia allinterno che allesterno delle aree naturali protette. Esso, nel ribadire gli obiettivi di fondo in tema di energia ed ambiente, fermo restanti gli aspetti inerenti la sicurezza impiantistica, si propone: a) La riduzione dellinquinamento luminoso e dellilluminazione molesta, nonché il risparmio energetico su tutto il territorio regionale attraverso la razionalizzazione degli impianti di illuminazione esterna pubblici e privati, ivi compresi quelli di carattere pubblicitario anche attuando iniziative che possano incentivare lo sviluppo tecnologico. Pertanto gli impianti per lilluminazione esterna, avranno caratteristiche illuminotecniche idonee per il raggiungimento delle suddette finalità. b) Il miglioramento delle caratteristiche costruttive e dellefficienza degli impianti dilluminazione, una attenta commisurazione del rapporto costi-benefici degli impianti, una valutazione dellimpatto ambientale degli impianti. c) La uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità dellilluminazione ed il miglioramento della sicurezza per la circolazione stradale mediante una attenta progettazione illuminotecnica a garanzia di risparmio energetico ed economico per la collettività e di miglioramento delle condizioni di svolgimento dei diversi compiti visivi negli spazi esterni. d) La protezione dellambiente naturale inteso anche come territorio, dei ritmi naturali delle specie animali e vegetali, nonché degli equilibri ecologici, dallinquinamento luminoso sia allinterno che allesterno delle aree naturali protette ( parchi naturali nazionali, regionali, provinciali, comunali, oasi naturalistiche ) ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n. 394, Legge-quadro sulle aree protette. e) Una attenta e scrupolosa valutazione degli impianti di illuminazione per le aree a verde in ambito urbano, al fine di evitare, in particolare allavifauna presente e alle piante stesse disturbi e conseguenti sconvolgimenti del loro ciclo biologico. f) Il divieto di installazione di impianti di pubblica illuminazione ad alta potenza che possono creare disturbo alla fauna nelle eventuali aree di vegetazione naturale (gravina, aree di steppa) limitrofe al centro urbano, così come richiamato allart.1 punto f) del Regolamento Regionale 28 settembre 2005 n°24 Misure di conservazione relative a specie prioritarie di importanza Comunitaria (pSIC) e di Zone di Protezione Speciale (ZPS). g) La salvaguardia per tutta la popolazione del cielo notturno, considerato patrimonio naturale della Regione da conservare e valorizzare, e la salvaguardia della salute del cittadino. h) La diffusione tra i cittadini della cultura del paesaggio quale componente dellambiente e della cultura della tutela dellambiente limitatamente allinquinamento luminoso, nonché la formazione dei tecnici delle pubbliche amministrazioni con competenze specifiche nel settore per valutare i progetti dei privati e sovrintendere ai progetti pubblici secondo lo spirito della L.R. n. 15/2005. i) La tutela delle attività di ricerca scientifica e divulgativa degli osservatori astronomici ed astrofisici, professionali e non, di rilevanza nazionale, regionale o provinciale, e di altri osservatori individuati dalla Regione attraverso i seguenti strumenti: 1) Incentivi per i comuni che intendono dotarsi di piani per lilluminazione a più basso impatto ambientale, per il risparmio energetico e per la riduzione dellinquinamento luminoso e per le provincie, per gli impianti di loro competenza ; 2) Ammissione a finanziamento nellambito del POR Puglia degli interventi inseriti nei piani di risanamento ambientale dei piani di cui al punto precedente e inseriti nel bilancio ambientale di previsione dellente.
Art. 2Definizioni Sono definiti: 1) Inquinamento luminoso: ogni
forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree
a cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, oltre il piano
dellorizzonte; 2) Illuminazione molesta (o
luce intrusiva): ogni forma di irradiazione artificiale diretta su aree o
soggetti a cui non è funzionalmente dedicata o che non è richiesto di
illuminare; 3) Piano dellilluminazione:
piano redatto dalle Amministrazioni Comunali, tramite progettisti
illuminotecnica qualificati, per il censimento della consistenza e dello stato
di manutenzione degli apparecchi per lilluminazione pubblica e delle relative
infrastrutture insistenti sul territorio amministrativo di competenza,
disciplina le nuove installazioni, nonché i tempi e le modalità di adeguamento o
di sostituzione di quelle esistenti; 4) Osservatorio / sito
astronomico ed astrofisico: costruzione e/o luogo adibiti in maniera specifica
allosservazione astronomica a fini scientifici e divulgativi, con
strumentazione dedicata allosservazione notturna; 5) Fascia di rispetto (o zone
di rispetto): area circoscritta allosservatorio la cui estensione è determinata
dalla categoria dellosservatorio medesimo. Le fasce di rispetto sono inoltre le
aree allinterno dei confini delle aree naturali protette;
6) Aree naturali protette:
ambiti territoriali ad elevato valore ambientale oggetto di misure di protezione
a valenza nazionale, regionale o locale.
Art. 3Adempimenti
1) La Regione, per il tramite dellUfficio
regionale competente in materia di ambiente e pianificazione ambientale e di un
comitato tecnico di esperti pianificatori ambientali e professionisti
competenti, di concerto con gli ordini e collegi professionali, per garantire
unomogenea applicazione delle norme della presente legge:
a) Esercita le funzioni
di coordinamento e
indirizzo in materia
di risparmio energetico
e di riduzione dellinquinamento
luminoso, determinando:
I - il
quadro degli ambiti
territoriali rilevanti al fine della tutela e conservazione dei
valori ambientali con laiuto di
Province e Comuni. Adottando in
particolare il metodo della copianificazione e interpellando Provincia
per Provincia tutti i Comuni, le
Comunità Montane, gli Enti Parco, e tutti gli
altri soggetti portatori di interessi diffusi interessati alla
copianificazione del settore;
II - gli indirizzi, i criteri
e gli orientamenti
per la formazione, il dimensionamento e il contenuto degli strumenti di
pianificazione provinciale e
comunale e il loro inserimento
nei Piani territoriali di
coordinamento provinciale (PTCP),
nei Piani urbanistici
generali (PUG) e
nei Piani urbanistici esecutivi (PUE).
b) Incentiva ladeguamento degli impianti di illuminazione esterna
esistenti anche in relazione alle leggi 9 gennaio 1991, n.
9 (Norme per
lattuazione del nuovo
Piano energetico nazionale:
aspetti istituzionali,
centrali idroelettriche ed
elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni
fiscali) e 9 gennaio 1991, n. 10
(Norme per lattuazione
del piano energetico nazionale in
materia di uso razionale dellenergia, di risparmio energetico
e di sviluppo
delle fonti rinnovabili
di energia) per
lattuazione del Piano
energetico nazionale;
c) Incentiva i comuni
che intendono dotarsi
di piani per
lilluminazione a più basso
impatto ambientale, per il risparmio energetico e per la riduzione
dellinquinamento luminoso;
d) Privilegia nellambito del
POR Puglia lammissione a
finanziamento degli interventi
inseriti nei piani di risanamento ambientale dei piani di cui al punto
precedente e inseriti nel bilancio ambientale di previsione dellente;
e)
Vigila sulla corretta
applicazione della legge da parte dei Comuni e delle Province ai sensi dellart.
2 comma 5, anche con laiuto del comitato tecnico di cui sopra e dellARPA, per
la eventuale successiva applicazione del disposto dellart. 7 comma 1 della
legge;
f)
Promuove direttamente
e/o indirettamente corsi
di formazione ed aggiornamento
professionale per dipendenti pubblici e tecnici privati operanti nel settore,
per diffondere la cultura della riduzione dellinquinamento luminoso, del risparmio energetico e della
tutela del paesaggio, nonché per
illustrare la legge
e redigere successive indagini di customer satisfaction inerenti il
settore, lambiente e loperato regionale.
g) Analizza le richieste degli
Osservatori astronomici e degli altri enti interessati, ne forma lelenco e
definisce le fasce di rispetto;
h)
Individua, entro centoventi
giorni dalla data, disponibilità
della cartografia tematica valicata, le zone di rispetto e tutela degli
Osservatori, dei Parchi nazionali e regionali, delle Riserve naturali regionali
e statali richieste e definite ai sensi del precedente punto e);
i) Redige e
pubblica il piano
di recupero regionale, con una azione sinergica di copianificazione
alla quale parteciperanno tutti gli enti sottordinati interessati, e definisce
il piano di azione di settore da inserire nel piano regionale per lo sviluppo
sostenibile. In questo piano saranno graduati gli interventi secondo lordine
dato dalle province di cui al successivo punto 2d). La pubblicazione dovrà avvenire nel sito
web di appartenenza;
j)
Redige e
pubblica nella relazione
annuale inerente lindagine sulla customer satisfaction
dellazione regionale anche il rapporto annuale sullandamento dellinquinamento
luminoso, sul conseguente risparmio energetico, e sugli effetti che
lapplicazione della legge ha avuto sulle azioni condotte per lapplicazione
della legge; La pubblicazione dovrà
avvenire nel sito web di appartenenza.
2) Le
Province:
a) Inseriscono i piani energetici, i piani di illuminazione a
più basso impatto ambientale, di risparmio energetico e di riduzione
dellinquinamento luminoso redatti dai Comuni nel PTCP, quali componenti
essenziali nellambito delle materie inerenti la protezione della natura e la
tutela dellambiente;
b)
Esercitano le
funzioni di vigilanza e controllo
sul corretto e razionale uso dellenergia elettrica da illuminazione esterna e provvedono a diffondere i principi
dettati dalla presente legge, anche attraverso la redazione di accordi di
programma per la riduzione dellinquinamento luminoso e per ladeguamento degli
impianti esistenti, sottoscritti con i Comuni dellambito amministrativo di
competenza;
c)
Esercitano le funzioni di
coordinamento, vigilanza e controllo sui Comuni circa lottemperanza alle
disposizioni di cui alla L.R. 15/05;
d)
Verificano il
rispetto del presente
Regolamento, emanato ai sensi dellart. 2 comma 2, da parte dei Comuni e
coordinano i piani di risanamento adottati assegnando loro un ordine di priorità
in base alla data di adozione. Inseriscono allinterno del PTCP i piani di
risanamento comunali, assegnando agli interventi un ordine in base alla
tipologia di intervento e alla priorità degli interventi adottata nei piani.
Trasmettono tale elaborato alla Regione che ne terrà conto per lerogazione dei
finanziamenti;
e)
Applicano la legge sugli
impianti di loro competenza;
f)
Promuovono azioni
di formazione e
informazione per la formazione e/o laggiornamento
professionale dei dipendenti pubblici e dei tecnici privati operanti nel
settore, per diffondere la cultura del risparmio energetico e delle buone
pratiche per evitare inquinamento luminoso, anche attraverso i Laboratori di
educazione ambientale (LEA) provinciali e i programmi di Informazione,
formazione ed educazione ambientale (INFEA);
g)
Collaborano con
la Regione, con i
Comuni, e con gli
altri enti e/o altro interessati alla copianificazione ad individuare gli ambiti territoriali rilevanti
al fine della tutela e conservazione dei valori
ambientali;
h)
Redige e
pubblica il piano
di recupero provinciale, con una
azione sinergica di copianificazione alla quale parteciperanno tutti gli enti
sottordinati interessati e definisce il piano di azione di settore da inserire
nel piano provinciale per lo sviluppo sostenibile e lo trasmette alla regione.
La pubblicazione dovrà avvenire nel sito
web di appartenenza;
i)
Redige e pubblica nella
relazione annuale inerente lindagine sulla customer satisfaction dellazione
provinciale anche il rapporto annuale sullandamento dellinquinamento luminoso,
sul conseguente risparmio energetico e sulle buone pratiche. La pubblicazione dovrà avvenire nel sito
web di appartenenza.
3) I Comuni:
a)
Si dotano, entro quattro anni
dalla data di entrata in vigore della L.R.
n. 15/2005, di piani per lilluminazione a basso impatto ambientale e per il
risparmio energetico, per disciplinare le nuove installazioni in accordo con il
presente regolamento, con il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della
strada e successive integrazioni e modifiche, con le leggi statali 9 gennaio
1991, n. 9 e n. 10 Piano energetico nazionale, con il DM Infrastrutture e
Trasporti del 5 novembre 2001 Norme funzionali e geometriche per la costruzione
delle strade. Nelle more i Comuni dovranno attenersi alle disposizioni
contenute nel presente Regolamento. I Comuni che alla data del presente
regolamento si fossero già dotati di uno strumento di pianificazione del
settore, dovranno trasmettere alla Provincia il piano completo di piano di
risanamento. Inserire il piano di risanamento prima nel DPP e successivamente
nel PUG e nei PUE secondo la priorità degli interventi. Qualora i detti piani
fossero in contrasto con il presente regolamento o mancanti del piano di
risanamento ambientale per contenere linquinamento luminoso, i Comuni dovranno
provvedere a dotarsi di piano al pari degli altri e nelle more dovranno
attenersi alle disposizioni contenute nel presente
Regolamento;
b)
Inseriscono il
piano per lilluminazione a
basso impatto ambientale e per il risparmio energetico nel PUG per
tendere ad uno sviluppo sostenibile e migliorare la qualità della vita;
c)
Si
dotano della contabilità ambientale e del bilancio ambientale;
d)
Favoriscono laggiornamento
professionale dei dipendenti preposti;
e)
Esercitano azioni di vigilanza sulla corretta
applicazione della legge 15/2005
da parte dei privati e dei lottizzanti, anche su richiesta delle associazioni
che si occupano del contenimento dellinquinamento luminoso, anche con lausilio
dellAPPA, e ove mancante dellARPA;
f)
Esercitano azioni di controllo
multando i contravventori ai sensi dellart. 9
della L.R.
15/05;
g)
Rilasciano autorizzazioni per i
nuovi impianti di
illuminazione, anche se adibiti a
scopo pubblicitario, previa
presentazione di idoneo progetto da parte dei
richiedenti;
h)
La
pianificazione annuale degli interventi per il contenimento del consumo di
energia elettrica;
i)
Collaborano con la Regione, con le Province e con gli
altri enti e/o altro interessati alla copianificazione per individuare gli
ambiti territoriali rilevanti al fine della tutela e conservazione dei valori
ambientali;
j)
Redigono e
pubblicano il piano di recupero comunale, nellambito del
piano per lilluminazione a basso impatto ambientale e per il risparmio
energetico con una azione sinergica di copianificazione alla quale
parteciperanno tutti gli interessati e definiscono il piano di azione di settore
da inserire nel piano comunale per lo sviluppo sostenibile e lo trasmettono alla
Provincia e alla Regione. La pubblicazione dovrà avvenire nel sito
web di appartenenza;
k)
Redigono e pubblicano nella
relazione annuale della customer satisfaction sullazione comunale anche il
rapporto annuale sullandamento dellinquinamento luminoso, sul conseguente
risparmio energetico e sulle buone pratiche. La pubblicazione dovrà avvenire nel sito
web di appartenenza.
4) Gli osservatori
astronomici e le associazioni che si occupano di contenimento dellinquinamento
luminoso:
a)
a)
Segnalano alle autorità
territoriali competenti ed
in primo luogo ai Comuni, gli apparecchi di
illuminazione (pubblici e privati) non rispondenti ai presenti criteri,
richiedendone lintervento affinché essi vengano modificati o sostituiti o
comunque uniformati ai criteri medesimi;
b)
Collaborano con i Comuni, le
Province, nonché la
Regione, per una
migliore e puntuale applicazione dei presenti
criteri, secondo le loro specifiche competenze;
c)
Collaborano con le Province ed i Comuni
allindividuazione degli impianti di rilevante inquinamento luminoso e dimpatto
ambientale da assoggettare alla bonifica;
d)
Richiedono, con istanza a firma
dei responsabili pro - tempore, di essere inseriti nellelenco regionale e trasmettono la seguente documentazione:
1.
planimetria in scala
appropriata indicante la localizzazione e la georeferenziazione
dellosservatorio;
2.
relazione tecnico
illustrativa sulla tipologia dellosservatorio, sulla
sua attività prevalente e sulla dotazione strumentale;
3.
programma scientifico ( di
ricerca e/o divulgazione ) - culturale annuale o pluriennale;
4.
relazione illustrativa del
regolamento per laccesso
dei visitatori ed delle modalità
di raggiungimento della sede;
5. relazione
storica sullattività svolta
(per gli osservatori in
attività, che richiedano linserimento nellelenco
ufficiale);
6. documentazione fotografica a colori
sullambiente, sul paesaggio e sulla struttura nel suo complesso;
7. piano per la pubblicità e la divulgazione
dei risultati delle ricerche condotte.
5) Le case costruttrici,
importatrici, fornitrici devono corredare i loro prodotti per lilluminazione
della seguente documentazione tecnica:
a) Certificati di conformità alla
l.r.
15/05 per
il prodotto messo
in opera sul territorio della Regione Puglia indicando gli intervalli di posizioni
ed inclinazione conformi;
b) Misurazioni fotometriche
dellapparecchio, sia in forma tabellare numerica su supporto cartaceo,
sia sotto forma di file standard
normalizzato, tipo il formato commerciale Eulumdat o analogo verificabile, ed
emesso in regime di sistema di qualità aziendale certificato o rilasciato da
ente terzo quali lIMQ; le stesse devono riportare:
I - Lidentificazione del laboratorio di
misura ed il nominativo del responsabile tecnico;
II - Le specifiche della lampada (sorgente
luminosa) utilizzata per la prova;
III - La posizione dellapparecchio durante
la misurazione;
IV - Il tipo di apparecchiatura utilizzata
per la misura e la relativa incertezza di misura;
V - La dichiarazione dal responsabile
tecnico di laboratorio o di enti terzi, quali lIMQ, circa la veridicità delle
misure.
c)
Le
istruzioni di installazione ed uso corretto dellapparecchio.
6) I
progettisti::
a)
Gli impianti
di pubblica illuminazione sono
classificati come opere
di urbanizzazione primaria. In
base alle disposizioni vigenti il progetto illuminotecnico deve essere redatto
da un professionista iscritto ad ordini o collegi professionali in possesso dei
requisiti di legge, con curriculum specifico o formazione adeguata e
specializzata mediante partecipazione a corsi di progettazione illuminotecnica
ai sensi della legge
15/05 art.2
comma 4. Il conferimento dellincarico trasferisce al professionista le
responsabilità che la progettazione comporta, nonché la verifica che
linstallazione risponda ai requisiti di legge. Nel progetto deve essere data
chiara evidenza del rispetto dei requisiti tecnici di qualità di cui in
particolare al capitolo 5 Criteri comuni allarticolo 1, lettere a,b e c del
presente regolamento;
b)
Richiedono alle
case costruttrici ,
importatrici e fornitrici,
per i prodotti
messi in opera sul territorio
regionale, il certificato di conformità alla l.r.
15/05 e la relativa documentazione tecnica che attesti tale conformità, da
allegare ai singoli progetti come specificato al comma 5;
c)
Rilasciano la dichiarazione di
conformità del progetto illuminotecnico alla l.r.
15/05;
d)
I piani
di illuminazione a
più basso impatto
ambientale per il
risparmio energetico e per la riduzione dellinquinamento
luminoso, possono essere redatti da professionisti iscritti nei relativi ordini
professionali nellambito delle proprie competenze.
7) Gli installatori:
a) Realizzano gli impianti
conformemente ai presenti
criteri ed al
progetto illuminotecnico,
disponendo gli apparecchi dilluminazione secondo le allegate istruzioni di
installazione ed uso corretto per il rispetto dei requisiti tecnici di cui
allart. 5
della l.r.
15/05; b)
Rilasciano la dichiarazione di
conformità dellinstallazione ai criteri della l.r.
15/05 e al progetto illuminotecnico.
Art. 4Disposizioni generali
1) Dalla data
di entrata in vigore della l.r.
15/05, tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati,
che interessano lintero territorio regionale, devono essere realizzati in
conformità ai presenti criteri antinquinamento luminoso ed a ridotto consumo
energetico.
2) Tutti i bandi per gli
incarichi professionali, capitolati dappalto e di manutenzione degli impianti
ed apparecchi di illuminazione esterna, pubblici e privati, devono essere
conformi alla l.r. 15/05
ed al presente regolamento.
3) Gli impianti, già in
fase di realizzazione alla stessa data, devono, ove possibile
nellimmediato, essere dotati di sistemi e accorgimenti atti ad evitare la
dispersione di luce verso lalto, fatto salvo lobbligo del loro successivo
adeguamento secondo i presenti criteri.
4) Per gli
impianti di illuminazione esistenti, quanto strutturalmente possibile
e fatte salve le prestazioni di sicurezza richieste
dalle vigenti norme, è richiesta entro 2 anni dallentrata in vigore di tale
regolamento la modifica dellinclinazione degli apparecchi secondo angoli, più
prossimi allorizzontale oppure inserendo schermi paraluce atti a limitare
lemissione luminosa oltre i 90°, se questi sono compatibili con i requisiti di
sicurezza elettrica degli stessi.
5) I Comuni
e le Province
che alla data di entrata in vigore del presente
regolamento avessero già adottato DPP,
PTCP o PUG, dovranno provvedere ad integrare gli stessi con i piani
ambientali di cui al presente regolamento, applicando la metodologia della
copianificazione ed applicando il principio della sussidiarietà. Qualora non
fosse possibile limplementazione degli strumenti adottati, per vizi o
inadempienze verificatesi durante la fase di copianificazione, per non incorrere
nel disposto dellart. 20
della LR
20/2001, gli enti potranno ricorrere alla revoca degli atti in autotutela.
6) Gli atti tecnici e/o
amministrativi adottati da pubbliche amministrazioni, redatti da dipendenti
pubblici o proposti da professionisti privati, ma che non siano tra i
professionisti abilitati riconosciuti ai sensi del presente regolamento, saranno
ritenuti annullabili ai sensi dellart. 15 della L. n. 14 dell11 febbraio 2005.
Art. 5Il progetto - I materiali - Gli impianti
1) In conformità a quanto
specificato allArt. 5
della L.R.
15/05, i progetti, i materiali e gli impianti per lilluminazione pubblica e
privata a più basso impatto ambientale, per il risparmio energetico e per
prevenire linquinamento luminoso devono prevedere:
a)
Apparecchi che,
nella loro posizione
di installazione, devono avere
una distribuzione dellintensità luminosa massima per g = 90°, compresa
tra 0,00 e 0,49 candele per 1000 lumen di flusso luminoso totale emesso; a tale
fine, in genere, le lampade devono essere recesse nel vano ottico superiore
dellapparecchio stesso;
b)
Lampade ad avanzata tecnologia
ed elevata efficienza luminosa, quali al sodio ad alta o bassa pressione, in
luogo di quelle con efficienza luminosa
inferiore. E consentito limpiego di lampade con indice resa cromatica
superiore a Ra=65 ed efficienza comunque non inferiore ai 90 lm/w,
esclusivamente nellilluminazione di monumenti, edifici, aree di aggregazione e
centri storici in zone di comprovato valore culturale e/o sociale ad uso
pedonale;
c)
Luminanza media
mantenuta delle superfici
da illuminare ed illuminamenti
non superiore ai livelli minimi previsti dalle normative tecniche di sicurezza
ovvero dai presenti criteri, nel rispetto dei seguenti elementi guida:
I - Classificazione delle
strade in base
a quanto disposto dal Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 5 novembre 2001 Norme funzionali e geometriche per la
costruzione
delle strade. In particolare le strade residenziali devono
essere classificate di tipo F, di rete locale, ad esclusione di quelle urbane di
quartiere, tipo E, di penetrazione verso la rete locale.
II - Impiego, a parità di luminanza, di
apparecchi che conseguano impegni ridotti di potenza elettrica, condizioni
ottimali di interasse dei punti luce e ridotti costi manutentivi.
In particolare, i nuovi impianti di
illuminazione stradali tradizionali, fatta salva la prescrizione dellimpiego di
lampade con la minore potenza installata in relazione al tipo di strada ed alla
sua categoria illuminotecnica, devono
garantire un rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose non
inferiore al valore di 3,7. Sono consentite soluzioni alternative, sia in
presenza di ostacoli, sia nel caso le stesse soluzioni risultino funzionali alla
certificata e documentata migliore efficienza generale dellimpianto. Soluzioni
con apparecchi lungo entrambi i lati della strada (bilaterali frontali) sono
accettabili, se necessarie, solamente per strade classificate con indice
illuminotecnico 5 e 6.
III – Orientamento su
impianti a maggior
coefficiente di utilizzazione, senza superare i livelli minimi previsti
dalle normative illuminotecniche italiane ed europee più recenti e garantendo il
rispetto dei valori di uniformità e
controllo dellabbagliamento previsto da dette norme.
IV - Mantenimento, su
tutte le superfici
illuminate, fatte salve diverse
disposizioni connesse alla
sicurezza e/o indicate diversamente nella legge, valori medi di
luminanza, non superiori ad 1 cd/m2;
V - Calcolo della luminanza.
d) Impiego di dispositivi in
grado di ridurre, entro le ore 24.00, lemissione di luce in misura superiore al
30% rispetto alla situazione di regime, a condizione di non compromettere la
sicurezza.
2) Ove la documentazione
tecnica allegata al progetto non dimostri chiaramente la conformità alla legge
n. 15/05, il progetto stesso sarà rigettato con diniego dal responsabile del
procedimento.
3) Nel rispetto minimo dei criteri di cui
ai precedenti punti del presente articolo, ogni forma dilluminazione pubblica o
privata anche non funzionalmente dedicata alla circolazione stradale, non deve
costituire elemento di disturbo per gli automobilisti o costituire fonte di
intrusione nelle proprietà private. A tal fine ogni fenomeno di illuminazione
molesta o di abbagliamento deve essere limitato ai valori minimi previsti dalle
norme tecniche e di sicurezza italiane ed europee.
4) Al fine di migliorare la
sicurezza stradale si incentiva lutilizzo di sistemi di segnalazione passivi
(quali catarifrangenti e cat-eyes) o attivi (a LED fissi o intermittenti,
indicatori di prossimità, linee di luce, etc..) ove lilluminazione tradizionale
potrebbe essere controproducente (tracciati
pericolosi, svincoli, nebbia, etc..), in quanto insufficiente o eccessiva.
5) Al fine di contenere
lincremento annuale dei consumi di energia elettrica come specificato allart.
3, comma 3, lettera k), adottare soluzioni nel rispetto dellart. 5 comma 1 e
delle norme tecniche di settore che prevedono:
a)
la
sostituzione dei vecchi impianti con analoghi a più elevata efficienza e minore
potenza installata;
b)
la
realizzazione dei nuovi impianti, dotati preferibilmente di sorgenti luminose
con potenze inferiori a 75W;
c)
ladozione di dispositivi che riducono il flusso
luminoso installato, come richiesto al precedente comma 1, lettera
d)
La certificata
energia risparmiata mediante
linstallazione di nuovi
dispositivi di riduzione, su vecchi o nuovi
impianti dilluminazione, va sommata alla singola quota annuale. Le quote
annuali possono essere cumulate, ma in tal caso deve essere tenuta adeguata
contabilità annuale di tutte le quote dallanno di approvazione di tale
regolamento.
Art. 6Criteri per applicazioni specifiche
1) Per le tipologie impiantistiche di cui ai successivi commi, ad integrazione di quanto previsto al capitolo 5, devono, altresì, essere applicati i criteri di seguito elencati: 2) Extraurbani: Ove necessaria lilluminazione di autostrade, tangenziali, circonvallazioni, ecc. deve essere garantita con limpiego, preferibilmente, di lampade al sodio a alta e bassa pressione. 3) Grandi aree: a) Lilluminazione di parcheggi, piazzali, piazze ed altre superfici similari deve essere garantita con limpiego, preferibilmente, di lampade al sodio ad alta o bassa pressione. b) Gli impianti devono essere dotati di appositi sistemi di spegnimento o di riduzione della luminanza nei periodi di non utilizzazione. c) Il coefficiente di utilizzazione dellimpianto non deve essere in alcun caso inferiore a 0.35 nel rispetto della reale superficie da illuminare. d) Linstallazione di torri-faro deve prevedere una potenza installata inferiore, a parità di illuminamenti delle superfici da illuminare, a quella di un impianto con apparecchi tradizionali. 4) Centri storici e vie commerciali: a) I centri luminosi, in presenza di alberature, devono essere posizionati in modo da evitare che il flusso verso le superfici da illuminare sia intercettato significativamente dalla chioma degli alberi stessi. b) Lilluminazione dei centri storici deve essere realizzata con apparecchi consoni al contesto architettonico.
Art. 7Criteri per impianti specifici 1) Impianti sportivi:
a) Lilluminazione di tali impianti deve essere garantita con limpiego, di lampade ad alta efficienza; ove ricorra la necessità di garantire unalta resa cromatica, è consentito limpiego di lampade agli alogenuri metallici. In ogni caso il coefficiente di utilizzazione di questi impianti non deve essere inferiore al valore di 0.45. I requisiti illuminotecnici minimi da rispettare sono riportati nelle norme italiane ed europee di settore. b) Gli impianti devono essere dotati di appositi sistemi di variazione dellilluminamento con conseguente parzializzazione del flusso luminoso in relazione alle attività/avvenimenti, quali allenamenti, gare, riprese televisive ed altri. c) Per gli impianti sportivi di piccole e medie dimensioni sino a 5000 spettatori, i proiettori devono essere di tipo asimmetrico, con inclinazione tale da contenere la dispersione di luce al di fuori dellarea destinata allattività sportiva. Lintensità luminosa non deve superare le 0.49 cd per angoli di 90° o superiori nella reale posizione dinstallazione ed inclinazione dei corpi illuminanti. d) Per impianti sportivi da realizzarsi, progettati per ospitare oltre 5.000 spettatori, permane il solo obbligo di contenere al minimo la dispersione di luce verso il cielo e al di fuori delle aree a cui lilluminazione è funzionalmente dedicata. Il coefficiente di utilizzazione di questi impianti deve comunque essere superiore al valore di 0.45. E comunque richiesto lo spegnimento allultimazione dellattività sportiva. e) Per gli impianti sportivi di grandi dimensioni, ove siano previste riprese televisive, è consentito affiancare, ai proiettori asimmetrici, proiettori a fasci concentranti comunque dotati di schermature per evitare la dispersione della luce al di fuori delle aree designate.
2) Fasci di luce: a) E fatto espresso divieto di utilizzare, su tutto il territorio regionale, luso di fasci di luce fissi o roteanti, di qualsiasi colore o potenza, quali fari, fari laser e giostre luminose, o di altri tipi di richiami luminosi come palloni aerostatici luminosi o immagini luminose che disperdono luce verso la volta celeste, siano essi per mero scopo pubblicitario o voluttuario, anche se di uso temporaneo. b) E altresì vietata lilluminazione di elementi e monumenti del paesaggio di origine naturale, nonché utilizzare le superfici di edifici, di altri soggetti architettonici o naturali per la proiezione o lemissione di immagini, messaggi o fasci luminosi siano essi per mero scopo pubblicitario o voluttuario.
3) Monumenti ed edifici: a) Lilluminazione di tali manufatti, fatte salve le indicazioni generali di cui al capitolo 5, deve essere, preferibilmente, di tipo radente, dallalto verso il basso. b) Solo nei casi di conclamata impossibilità e per manufatti di particolare interesse storico, architettonico o monumentale i fasci di luce possono essere orientati dal basso verso lalto. In tal caso devono essere utilizzate basse potenze e inoltre i fasci di luce devono ricadere comunque allinterno della sagoma delledificio. Se la sagoma è fortemente irregolare, il flusso luminoso che fuoriesce non deve essere superiore al 10% del totale. c) Entro le ore 24 è necessario provvedere allo spegnimento totale degli apparecchi dilluminazione che non soddisfano i requisiti tecnici di cui al capitolo 5 e ad una riduzione di almeno il 30% della potenza impiegata per gli altri apparecchi. d) Lilluminazione dei capannoni industriali deve essere effettuata privilegiando le lampade al sodio a bassa o alta pressione. e) Per gli edifici privi di valore storico sono da preferire le lampade ad alta efficienza, in alternativa possono essere utilizzati impianti dotati di sensori di movimento per laccensione degli apparecchi per lilluminazione di protezione. Sono da prevedere, altresì, sistemi di controllo che provvedano allo spegnimento parziale o totale, o alla diminuzione di potenza impiegata, entro le ore ventiquattro. f) Per i monumenti ed edifici di comprovato valore culturale, storico e turistico, non sono applicabili le condizioni del paragrafo 5 della legge e del paragrafo 7 del regolamento, purchè vengano rispettati gli orari previsti per la riduzione di potenza degli impianti, il periodo di funzionamento annuo non sia superiore a 1500 ore per valori medi di luminanza non oltre 10 cd/m2 e a 2000 ore per valori medi di luminanza non oltre di 7 cd/m2, il flusso luminoso sia contenuto nella sagoma delledificio secondo quanto previsto al paragrafo 7), punto 3), comma b).
4) Insegne: a) Lilluminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dallalto verso il basso, come definito nel capitolo 5, comma 1, lettera a); b) Appartengono a questa categoria le insegne con sorgenti di luce esterne alle stesse; c) Le insegne dotate di illuminazione propria non possono superare un flusso totale emesso di 4500 lumen/m2 per ogni esercizio; d) In ogni caso tutti i tipi di insegne luminose non preposte alla sicurezza e ai servizi di pubblica utilità (ospedali, farmacie, polizia, carabinieri, vigili del fuoco ecc.) devono essere spente entro le ore 24 nel periodo di ora legale estiva ed entro le ore 23 nel periodo di ora solare oppure alla chiusura dellesercizio.
Art. 8Disposizioni relative alle fasce di rispetto e alle aree naturali protette
1) Tutte le sorgenti di luce ed i rispettivi apparecchi per lilluminazione ricadenti nelle fasce di rispetto degli osservatori e nelle aree naturali protette, devono, entro 5 anni dallentrata in vigore dei presenti criteri applicativi o entro 4 anni per le nuove fasce di rispetto o le nuove aree naturali protette definite allart.3, comma 1, lettera e), essere modificate onde ridurre linquinamento luminoso ed il consumo energetico adeguandole ai criteri comuni di cui allart. 5. 2) Attorno a ciascuno degli osservatori astronomici, di cui allarticolo 3 comma 1 lettera b) della l.r. 15/05, è istituita una zona di particolare protezione dallinquinamento luminoso avente unestensione di raggio minimo, fatti salvi i confini regionali, pari a: a) 30 chilometri per gli Osservatori professionali; b) 15 chilometri per gli Osservatori non professionali di rilevanza regionale e provinciale; c) estese quanto i confini delle aree naturali protette.
3) Allinterno dei confini dei parchi naturali e delle aree naturali protette, si adottano analoghi provvedimenti a quelli delle fasce di rispetto degli osservatori astronomici e dei siti osservativi. 4) Gli impianti di illuminazione ricadenti in tali ambiti territoriali, fatte salve le disposizioni temporali per ladeguamento di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della legge 15/05 ed i requisiti generali di cui al capitolo 5, devono essere modificati secondo le indicazioni minime di seguito richiamate: I - La variazione dellinclinazione degli apparecchi pubblici e privati, fissata in mesi 12 dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, deve essere attuata solo in quanto compatibile con le norme tecniche di sicurezza, se previste; II - Qualora quanto specificato al punto I non sia possibile, ladeguamento degli impianti di illuminazione esterna privati può essere attuato con linstallazione di appositi schermi, o con la sostituzione delle calotte di protezione, ovvero delle lampade stesse, compatibilmente con i requisiti di sicurezza elettrica; III - Le lampade sostituite devono essere al sodio ad alta o bassa pressione; solo in caso di materiale impossibilità è consentito limpiego di lampade diverse, purché con analoga efficienza, in relazione allo stato della tecnologia ed al tipo di applicazione; IV - Per impianti dilluminazione artistici antecedenti il 1940, è possibile derogare alle disposizioni di cui allart. 5, comma 1 ed a quelle del presente comma, solo in caso di ripristino della funzionalità dellapparecchio originale.
5) Gli impianti dilluminazione esterna pubblici, ove non sia possibile la variazione dellinclinazione o la sostituzione delle calotte di protezione, o la sostituzione della sola lampada, devono essere adeguati mediante la sostituzione degli interi apparecchi; 6) Tutti gli impianti di illuminazione esterna pubblici devono essere dotati di regolatori di flusso; 7) Gli apparecchi dilluminazione altamente inquinanti, come globi, globi con alette schermanti, sistemi a luce indiretta, lanterne o similari, esistenti alla data di entrata in vigore della l.r. 15/05, devono essere schermati e, in ogni caso, dotati di idonei dispositivi in grado di contenere e dirigere nellemisfero superiore unintensità luminosa massima comunque non oltre 15 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre, nonché di vetri di protezione trasparenti, compatibilmente con i requisiti di sicurezza elettrica. Ove non si possano attuare tali misure, in quanto se ne compromette la certificazione originaria di fabbrica, o ciò risulti antieconomico, gli apparecchi devono essere sostituiti con altri aventi i requisiti di cui allart. 5, comma 1.
Art. 9Deroghe
1) La deroga al presente regolamento è concessa per: a) Tutte le sorgenti luminose internalizzate e quindi non inquinanti, in quanto già strutturalmente schermate, quali porticati, logge, gallerie e, in generale, installazioni che per il loro posizionamento non possono diffondere luce verso lalto; b) Tutte le sorgenti luminose in impianti con emissione complessiva al di sopra del piano dellorizzonte non superiore ai 2250 lm, costituiti da sorgenti di luce con flusso totale emesso in ogni direzione non superiore a 1500 lm cadauna; c) Tutte le sorgenti luminose, non a funzionamento continuo, che non risultino, comunque, attive oltre due ore dal tramonto del sole; d) Le sorgenti di luce di uso temporaneo e quindi non fisse, o che vengano spente entro le ore 20.00 nel periodo di ora solare ed entro le ore 22.00 nel periodo di ora legale, quali, ad esempio, i proiettori ad alogeni, le lampadine a fluorescenza o altro, regolati da un sensore di presenza; e) Gli impianti per le manifestazioni allaperto e itineranti con carattere di temporaneità e provvisorietà, regolarmente autorizzate dai Comuni, per un limite massimo di cinque giorni al mese; f) impianti di segnalazione e di regolazione del traffico; g) le luminarie natalizie; h) Le insegne pubblicitarie non dotate di illuminazione propria, di modesta entità, quali:
• Le insegne di esercizio, come indicate allart.23 del codice della strada e relativo regolamento di attuazione e quelle con superfici comunque non superiori a 6 metri quadrati, con flusso luminoso in ogni caso diretto dallalto verso il basso, al fine di conseguire lintensità luminosa nei termini di cui al capitolo 5, comma 1, lettera a); • Gli apparecchi di illuminazione esterna delle vetrine, per un numero non superiore a tre vetrine, con flusso luminoso comunque diretto dallalto verso il basso, al fine di conseguire lintensità luminosa nei termini di cui al capitolo 5; i) Le sorgenti di luce di cui sia prevista la sostituzione entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della l.r. 15/05; j) Le strutture in cui vengano esercitate attività relative allordine pubblico, allamministrazione della giustizia e della difesa, limitatamente alla sola riduzione dei consumi elettrici e non alle disposizioni di cui allart. 5, comma 1, lettera a); k) porti, aeroporti e strutture, militari e civili, limitatamente agli impianti e ai dispositivi di segnalazione strettamente necessari a garantire la sicurezza della navigazione marittima e aerea; l) gli impianti con destinazione vie di fuga predisposti per esigenze di protezione civile o per piani di protezione civile; m) le lanterne depoca e similari installate allinterno dei centri storici, purchè siano dotate di superfici superiori completamente opache e risultino efficacemente schermate dalle strutture edilizie circostanti, non sono tenute a rispettare le prescrizioni di cui allart.5, comma 1 a); n) nei centri urbani, centri storici, aree di aggregazione e, comunque, in tutti quei luoghi in cui la temperatura di colore delle lampade attualmente in commercio con efficienza superiori a 90 lm/W, comporterebbe una alterazione dei colori dellambiente stesso ed un disagio visivo causato dalla quasi monocromaticità di tali lampade intorno al colore giallo-verde, è consentito luso di lampade ad alogenuri con efficienza luminosa non inferiore a 80 lm/W.
2) La deroga di cui alla lettera h) è limitata alla sola progettazione, ai fini dellautorizzazione comunale.
Art. 10Disposizioni relative alle sorgenti di rilevante inquinamento luminoso
1) Per sorgenti di rilevante inquinamento luminoso si intendono: I - Quelle sorgenti luminose singole con emissione superiore a 50.000 lumen cadauna (flusso totale emesso dalla sorgente in ogni direzione) in apparecchi che non soddisfino i criteri di cui allart. 5; II - Linsieme di sorgenti luminose con emissione complessiva superiore a 500.000 lumen (flusso totale emesso dalle sorgenti in ogni direzione) in impianti che non soddisfino i criteri di cui allart. 5; III - Linsieme di sorgenti luminose costituite da apparecchi a diffusione libera come quelli a sfera, con emissione complessiva superiore a 300.000 lumen (flusso totale emesso dalle sorgenti in ogni direzione);
2) Gli impianti di illuminazione aventi tali caratteristiche, fatte salve le disposizioni temporali per ladeguamento di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della legge 15/05 ed i requisiti generali di cui al capitolo 5, devono uniformarsi ai criteri di legge entro 2 anni dallidentificazione della lista degli impianti di grande inquinamento luminoso da bonificare.
Art. 11Piani per lilluminazione
1) I piani per lilluminazione dovranno essere a più basso impatto ambientale, per il risparmio energetico e per la riduzione dellinquinamento luminoso. Dovranno essere redatti da professionisti abilitati, iscritti ad albi o collegi professionali, con la tecnica della copianificazione e lo sviluppo del principio di sussidiarietà applicato ai soggetti cui competono gli interventi di risanamento e la gestione, e costituiti da: - Relazione illustrativa della situazione attuale corredata di carte tematiche in scala opportuna indicanti linquinamento luminoso; - Piano di risanamento con lindividuazione degli interventi pubblici e privati e della priorità degli interventi; - Norme tecniche di attuazione per lilluminazione a più basso impatto ambientale, per il risparmio energetico e per la riduzione dellinquinamento luminoso integrative del regolamento edilizio.
2) Obiettivi del piano sono: a) Fornire alle amministrazioni uno strumento di pianificazione ambientale partecipato per risanare la situazione attuale, nel quale siano esplicitati gli interventi pubblici e privati, la priorità degli interventi, a chi compete eseguire gli interventi, quando e con quali risorse; b) Fornire alle amministrazioni una regolamentazione comunale che le aiuti a governare i processi di sviluppo e le nuove programmazioni del territorio nel rispetto dellambiente e della qualità della vita; c) Il contenimento dellinquinamento luminoso atmosferico e stradale nonché dellinvasività della luce; d) Lottimizzazione dei costi di servizio e di manutenzione in relazione alle tipologie degli impianti; e) Il conseguimento di un risparmio energetico migliorando lefficienza globale degli impianti mediante luso di sorgenti luminose, apparecchi di illuminazione e dispositivi di controllo del flusso luminoso finalizzati a un migliore rendimento, in relazione alle scelte adottate; f) La realizzazione dei modelli di gestione tecnologicamente integrati ai fini della manutenzione, del contenimento energetico, della valorizzazione differenziata dei luoghi e delladeguamento ai diversi stili di vita; g) La sicurezza del traffico stradale veicolare, con particolare riguardo alla visibilità dei percorsi; h) La sicurezza fisica e psicologica delle persone; i) Lintegrazione diurna e notturna degli impianti nel territorio comunale; j) Il miglioramento della qualità della vita sociale con lincentivazione delle attività serali; k) Il miglioramento della fruibilità degli spazi urbani secondo i criteri di destinazione urbanistica; l) Ladeguamento dellilluminazione alle esigenze architettoniche e ambientali, curando le opportune scelte di colore, direzione e intensità della luce, in rapporto alle costruzioni circostanti.
3) Il piano si suddivide in 3 fasi operative distinte: a) Rilievo della situazione esistente che si compone dei seguenti elaborati:
- Analisi e planimetria della distribuzione del territorio comunale e suddivisione in aree omogenee;
- Ricerca sulle caratteristiche storico - ambientali e sullevoluzione storica dellilluminazione sul territorio;
- Valutazione dello stato dellinquinamento luminoso sul territorio di competenza;
Analisi ed identificazione delle aree a particolari destinazione, delle zone e degli edifici critici, e del contesto in cui sono inserite;
- Censimento elettrico e relazione tecnica sulle condizioni degli impianti e compatibilità con le norme e leggi vigenti in merito a: quadri elettrici, alimentazione, potenze impiegate e tipo di distribuzione elettrica;
- Censimento illuminotecnico e relazione tecnica sulle condizioni degli impianti e compatibilità con la legge 15/05 ed il presente regolamento in merito a: delle tipologie degli apparecchi installati (stradali, lampioni, sfere, etc..), dei supporti adottati (pali singoli e multipli, torri faro, a sospensione, a mensola o parete, etc..), del loro livello di conservazione, distribuzione delle sorgenti luminose suddivise per tipo (fluorescenza, sodio AP o BP, Ioduri Metallici, Mercurio, etc...) ed in base alle potenze (50W, 100W, etc...);
- Verifica degli illuminamenti lungo i tracciati viari a maggior rischio, e più elevato traffico e/o impatto sul territorio;
- Planimetrie dei punti luce, delle tipologie di sorgenti, di sostegni e di apparecchi identificando i quadri elettrici, lo stato di conservazione, le principali evidenze architettoniche;
- Relazione sullo stato dellambiente valida anche ai fini dellanalisi ambientale iniziale per la certificazione ambientale ISO 14001 e/o EMAS II;
- Redazione di mappa tematica in scala 1:5000, o 1:4000, o 1:2000, o 1:1000, sulla quale sia rappresentato linquinamento luminoso.
b) Norme Tecniche di attuazione per lilluminazione a più basso impatto ambientale, per il risparmio energetico e per la riduzione dellinquinamento luminoso integrative del regolamento edilizio:
- Classificazione del tracciato viario secondo UNI10439 ed identificazione delle principali aree sensibili classificate secondo EN13201;
- Analisi statistica dei flussi di traffico lungo le principali arterie della rete viaria, per verificare come e quando declassificare la rete dal punto di vista illuminotecnico;
- -Formulazione di una soluzione integrata di riassetto illuminotecnico del territorio comunale identificando, in ogni specifico contesto: le tipologie di corpi illuminanti da installare, le sorgenti luminose, i tipi di posa e le tipologie di impianti con specifici riferimenti ed esempi progettuali, costruttivi e impiantistici per una integrazione con il territorio, di tutti i servizi logicamente e fisicamente integrabili (gestione funzionale, manutenzione, etc..) nel comparto illuminazione;
- Planimetrie della classificazione del tracciato viario, del piano di riassetto del territorio dal punto di vista delle sorgenti luminose, del piano di riassetto del territorio dal punto di vista delle tipologie di apparecchi e sostegni;
- Redazione di Norme Tecniche di attuazione per lilluminazione a più basso impatto ambientale, per il risparmio energetico e per la riduzione dellinquinamento luminoso integrative del regolamento edilizio.
c) Piano di risanamento ambientale
- Verifica della presenza di: abbagliamenti molesti, illuminazione intrusiva, evidenti inquinamenti luminosi, disuniformità, insufficienza o sovrabbondanza di illuminazione identificando gli elementi correttivi (corredate di schede specifiche dintervento);
- Verifica degli impianti dilluminazione privata palesemente in contrasto con la L.R.15/05 e successive modifiche, identificando le singole possibili azioni correttive;
- Pianificazione degli adeguamenti: individuazione delle priorità dintervento per quanto concerne sicurezza, consumo energetico e linquinamento luminoso, relativamente a vecchi e nuovi impianti;
- Analisi delle evidenze presenti sul territorio che necessitano particolare attenzione ed approfondimento data la natura storica - architettonica, identificazione di proposte progettuali compatibili con il territorio e le norme vigenti;
- Definizione di un piano di adeguamento degli impianti a medio termine o lungo termine (se non sussista lobbligo di legge di immediato adeguamento del territorio), con lindicazione degli investimenti da mettere a bilancio secondo le priorità definite con lamministrazione comunale;
- Definizione dei piani di manutenzione degli impianti;
- Piano di Energy Saving: stesura di una previsione di ristrutturazione corredata di bilancio energetico/economico, e identificazione delle opportunità tecnologiche che potrebbero favorire una illuminazione a basso impatto ambientale e a maggiore risparmio energetico;Stima economica dei costi di manutenzione, adeguamento e gestione. Previsioni di spesa in relazione alle effettive disponibilità finanziarie ed alle priorità sul territorio.
- Valutazione tecnico/economica dei benefici dellesecuzione di interventi di manutenzione e di recupero programmati;
- Piano di risanamento contenente la contabilità ambientale e gli indicatori di settore per il monitoraggio delle performances anche ai fini della dimostrazione del rispetto del Protocollo di Kyoto, con lindividuazione degli interventi pubblici e privati, della priorità degli interventi a chi compete eseguire gli interventi, quando e con quali risorse.
Art. 12 Norme transitorie
Il presente regolamento si applica alle attività di progettazione il cui affidamento di incarico è successivo alla data della sua entrata in vigore.
Disposizioni finali Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia ai sensi e per gli
effetti dellart. 53
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 Statuto della Regione Puglia.
E fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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