Anno 2006
Numero 13
Data 22/08/2006
Abrogato No
Materia Territorio - Ambiente - Inquinamento;
Note Pubblicato nel B.U.R. Puglia n. 109 del 28 agosto 2006
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Regolamento Regionale 22 agosto 2006, n. 13

Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico



Art. 1

Finalità 


Il presente regolamento dà attuazione alla Legge Regionale 23 novembre 2005, n. 15, con cui la Regione Puglia persegue gli obiettivi della tutela dei valori ambientali finalizzati allo sviluppo sostenibile della comunità regionale, promuove la riduzione dellinquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti, al fine di conservare e proteggere lambiente naturale, inteso anche come territorio, sia allinterno che allesterno delle aree naturali protette. Esso, nel ribadire gli obiettivi di fondo in tema di energia ed ambiente, fermo restanti gli aspetti inerenti la sicurezza impiantistica, si propone:
a)      La  riduzione  dellinquinamento  luminoso e dellilluminazione molesta, nonché il risparmio energetico su tutto il territorio  regionale  attraverso  la  razionalizzazione degli impianti di illuminazione esterna pubblici e privati, ivi  compresi  quelli   di   carattere  pubblicitario  anche   attuando  iniziative   che   possano  incentivare   lo sviluppo tecnologico. Pertanto  gli impianti per lilluminazione esterna, avranno caratteristiche illuminotecniche idonee per il raggiungimento delle suddette finalità.
b)      Il  miglioramento   delle   caratteristiche   costruttive   e dellefficienza degli impianti dilluminazione, una attenta commisurazione   del   rapporto  costi-benefici   degli   impianti, una  valutazione  dellimpatto   ambientale  degli  impianti.
c)      La   uniformità   dei criteri   di   progettazione   per   il   miglioramento   della   qualità   dellilluminazione   ed   il  miglioramento  della  sicurezza  per  la  circolazione stradale mediante una attenta progettazione illuminotecnica a garanzia   di   risparmio   energetico   ed   economico   per   la   collettività  e di miglioramento delle condizioni di svolgimento dei diversi compiti visivi negli spazi esterni.
d)      La   protezione   dellambiente   naturale   inteso   anche  come  territorio, dei  ritmi naturali delle specie animali e  vegetali, nonché   degli   equilibri   ecologici, dallinquinamento  luminoso sia allinterno che allesterno delle aree  naturali  protette ( parchi  naturali  nazionali, regionali, provinciali, comunali, oasi  naturalistiche ) ai   sensi della  legge 6 dicembre 1991 n. 394, Legge-quadro sulle aree protette.
e)      Una  attenta  e scrupolosa valutazione degli impianti di illuminazione per le aree a verde in ambito urbano, al fine  di  evitare, in  particolare  allavifauna  presente e alle piante stesse disturbi e conseguenti sconvolgimenti del loro  ciclo biologico.
f)        Il  divieto  di  installazione  di impianti di pubblica illuminazione ad alta potenza che possono creare disturbo alla fauna  nelle  eventuali  aree di vegetazione naturale (gravina, aree di steppa) limitrofe al centro urbano, così come  richiamato   allart. 1  punto f)  del  Regolamento  Regionale  28  settembre  2005 n° 24 Misure di conservazione     relative a specie prioritarie di importanza Comunitaria (pSIC) e di Zone di Protezione Speciale (ZPS).
g)      La salvaguardia  per  tutta  la  popolazione  del  cielo notturno, considerato patrimonio naturale della Regione da  conservare e valorizzare, e la salvaguardia della salute del cittadino.
h)      La diffusione tra i cittadini della cultura del paesaggio quale componente dellambiente e della cultura della tutela  dellambiente   limitatamente   allinquinamento   luminoso,  nonché   la   formazione   dei  tecnici delle pubbliche  amministrazioni   con   competenze   specifiche   nel   settore  per  valutare i progetti dei privati e sovrintendere ai  progetti pubblici secondo lo spirito della L.R. n. 15/2005.
i)        La tutela delle attività di ricerca scientifica e divulgativa degli osservatori astronomici ed astrofisici, professionali e  non, di  rilevanza  nazionale, regionale  o provinciale, e di altri osservatori individuati dalla Regione attraverso i seguenti strumenti:
1)      1)  Incentivi  per   i   comuni  che  intendono  dotarsi   di   piani   per   lilluminazione a più basso impatto ambientale, per   il   risparmio   energetico   e   per   la   riduzione  dellinquinamento luminoso e per le province, per gli impianti di loro competenza ;
2)      2)  Ammissione   a   finanziamento   nellambito   del   POR  Puglia   degli   interventi inseriti nei piani di risanamento   ambientale   dei   piani   di   cui  al punto precedente e inseriti nel bilancio ambientale di previsione dellente. 



Art. 2

Definizioni 


Sono definiti:
1) Inquinamento luminoso: ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, oltre il piano dellorizzonte;
 
2) Illuminazione molesta (o luce intrusiva): ogni forma di irradiazione artificiale diretta su aree o soggetti a cui non è funzionalmente dedicata o che non è richiesto di illuminare;
 
3) Piano dellilluminazione: piano redatto dalle Amministrazioni Comunali, tramite progettisti illuminotecnica qualificati, per il censimento della consistenza e dello stato di manutenzione degli apparecchi per lilluminazione pubblica e delle relative infrastrutture insistenti sul territorio amministrativo di competenza, disciplina le nuove installazioni, nonché i tempi e le modalità di adeguamento o di sostituzione di quelle esistenti;
 
4) Osservatorio / sito astronomico ed astrofisico: costruzione e/o luogo adibiti in maniera specifica allosservazione astronomica a fini scientifici e divulgativi, con strumentazione dedicata allosservazione notturna;
 
5) Fascia di rispetto (o zone di rispetto): area circoscritta allosservatorio la cui estensione è determinata dalla categoria dellosservatorio medesimo. Le fasce di rispetto sono inoltre le aree allinterno dei confini delle aree naturali protette;
 
6) Aree naturali protette: ambiti territoriali ad elevato valore ambientale oggetto di misure di protezione a valenza nazionale, regionale o locale.




Art. 3

Adempimenti 


1) La Regione, per il tramite dellUfficio regionale competente in materia di ambiente e pianificazione ambientale e di un comitato tecnico di esperti pianificatori ambientali e professionisti competenti, di concerto con gli ordini e collegi professionali, per garantire unomogenea applicazione delle norme della presente legge:
a)      a) Esercita   le   funzioni   di   coordinamento   e   indirizzo   in   materia   di   risparmio  energetico  e di riduzione  dellinquinamento luminoso, determinando:
    I - il  quadro  degli  ambiti  territoriali  rilevanti  al fine della tutela e conservazione dei valori ambientali con  laiuto   di   Province   e   Comuni. Adottando   in   particolare  il metodo della  copianificazione e  interpellando  Provincia  per  Provincia tutti i Comuni, le Comunità Montane, gli Enti Parco, e tutti gli  altri soggetti portatori di interessi diffusi interessati alla copianificazione del settore;
    II - gli indirizzi, i  criteri  e  gli  orientamenti  per la formazione, il dimensionamento e il contenuto degli strumenti   di   pianificazione  provinciale   e   comunale   e il loro inserimento nei Piani territoriali di  coordinamento   provinciale  (PTCP),  nei  Piani  urbanistici  generali  (PUG)  e  nei  Piani urbanistici  esecutivi (PUE).
b)      b) Incentiva   ladeguamento  degli impianti di illuminazione esterna esistenti anche in relazione alle leggi 9 gennaio 1991,  n.  9   (Norme   per   lattuazione   del   nuovo   Piano  energetico  nazionale:  aspetti   istituzionali, centrali  idroelettriche  ed  elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali) e 9 gennaio 1991, n. 10  (Norme  per  lattuazione  del  piano energetico nazionale in materia di uso razionale dellenergia, di risparmio  energetico  e  di  sviluppo  delle  fonti  rinnovabili  di  energia)  per  lattuazione  del  Piano  energetico nazionale;
c)      c) Incentiva  i   comuni  che  intendono  dotarsi  di  piani  per  lilluminazione  a più basso impatto ambientale, per il risparmio energetico e per la riduzione dellinquinamento luminoso;
d)      d) Privilegia   nellambito   del   POR   Puglia   lammissione   a   finanziamento   degli interventi inseriti nei piani di risanamento ambientale dei piani di cui al punto precedente e inseriti nel bilancio ambientale di previsione dellente;
e)      Vigila sulla corretta applicazione della legge da parte dei Comuni e delle Province ai sensi dellart. 2 comma 5, anche con laiuto del comitato tecnico di cui sopra e dellARPA, per la eventuale successiva applicazione del disposto dellart. 7 comma 1 della legge;
f)        Promuove  direttamente  e/o  indirettamente  corsi  di  formazione ed aggiornamento professionale per dipendenti pubblici e tecnici privati operanti nel settore, per diffondere la cultura della riduzione dellinquinamento luminoso, del  risparmio energetico  e della  tutela  del  paesaggio, nonché  per  illustrare  la  legge  e redigere successive indagini di customer satisfaction inerenti il settore, lambiente e loperato regionale.
g)      Analizza le richieste degli Osservatori astronomici e degli altri enti interessati, ne forma lelenco e definisce le fasce di rispetto;
h)      Individua, entro  centoventi  giorni  dalla data, disponibilità della cartografia tematica valicata, le zone di rispetto e tutela degli Osservatori, dei Parchi nazionali e regionali, delle Riserve naturali regionali e statali richieste e definite ai sensi del precedente punto e);
i)        h) Redige   e   pubblica   il   piano   di   recupero  regionale, con   una azione sinergica di copianificazione alla quale parteciperanno tutti gli enti sottordinati interessati, e definisce il piano di azione di settore da inserire nel piano regionale per lo sviluppo sostenibile. In questo piano saranno graduati gli interventi secondo lordine dato dalle province di cui al successivo punto 2d). La pubblicazione dovrà avvenire nel sito web di appartenenza;
j)        Redige  e  pubblica  nella  relazione  annuale  inerente  lindagine sulla customer satisfaction dellazione regionale anche il rapporto annuale sullandamento dellinquinamento luminoso, sul conseguente risparmio energetico, e sugli effetti che lapplicazione della legge ha avuto sulle azioni condotte per lapplicazione della legge; La pubblicazione dovrà avvenire nel sito web di appartenenza.


2) Le Province:
a)      a) Inseriscono   i  piani energetici, i piani di illuminazione a più basso impatto ambientale, di risparmio energetico e di riduzione dellinquinamento luminoso redatti dai Comuni nel PTCP, quali componenti essenziali nellambito delle materie inerenti la protezione della natura e la tutela dellambiente;
b)      Esercitano  le  funzioni  di vigilanza e controllo sul corretto e razionale uso dellenergia elettrica da illuminazione  esterna e provvedono a diffondere i principi dettati dalla presente legge, anche attraverso la redazione di accordi di programma per la riduzione dellinquinamento luminoso e per ladeguamento degli impianti esistenti, sottoscritti con i Comuni dellambito amministrativo di competenza;
c)      Esercitano le funzioni di coordinamento, vigilanza e controllo sui Comuni circa lottemperanza alle disposizioni di cui alla L.R. 15/05;
d)      Verificano  il   rispetto   del   presente  Regolamento, emanato ai sensi dellart. 2 comma 2, da parte dei Comuni e coordinano i piani di risanamento adottati assegnando loro un ordine di priorità in base alla data di adozione. Inseriscono allinterno del PTCP i piani di risanamento comunali, assegnando agli interventi un ordine in base alla tipologia di intervento e alla priorità degli interventi adottata nei piani. Trasmettono tale elaborato alla Regione che ne terrà conto per lerogazione dei finanziamenti;
e)      Applicano la legge sugli impianti di loro competenza;
f)        Promuovono   azioni   di   formazione   e   informazione  per  la formazione e/o laggiornamento professionale dei dipendenti pubblici e dei tecnici privati operanti nel settore, per diffondere la cultura del risparmio energetico e delle buone pratiche per evitare inquinamento luminoso, anche attraverso i Laboratori di educazione ambientale (LEA) provinciali e i programmi di Informazione, formazione ed educazione ambientale (INFEA);
g)      Collaborano  con   la   Regione, con  i  Comuni, e  con  gli  altri  enti e/o altro  interessati alla copianificazione ad  individuare gli ambiti territoriali rilevanti al fine della tutela e conservazione dei valori ambientali;
h)      Redige   e   pubblica   il   piano   di   recupero provinciale, con una azione sinergica di copianificazione alla quale parteciperanno tutti gli enti sottordinati interessati e definisce il piano di azione di settore da inserire nel piano provinciale per lo sviluppo sostenibile e lo trasmette alla regione. La pubblicazione dovrà avvenire nel sito web di appartenenza;
i)        Redige e pubblica nella relazione annuale inerente lindagine sulla customer satisfaction dellazione provinciale anche il rapporto annuale sullandamento dellinquinamento luminoso, sul conseguente risparmio energetico e sulle buone pratiche. La pubblicazione dovrà avvenire nel sito web di appartenenza.

3) I Comuni:
a)      Si  dotano, entro quattro  anni  dalla  data  di entrata in vigore della L.R. n. 15/2005, di piani per lilluminazione a basso impatto ambientale e per il risparmio energetico, per disciplinare le nuove installazioni in accordo con il presente regolamento, con il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada e successive integrazioni e modifiche, con le leggi statali 9 gennaio 1991, n. 9 e n. 10 Piano energetico nazionale, con il DM Infrastrutture e Trasporti del 5 novembre 2001 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade. Nelle more i Comuni dovranno attenersi alle disposizioni contenute nel presente Regolamento. I Comuni che alla data del presente regolamento si fossero già dotati di uno strumento di pianificazione del settore, dovranno trasmettere alla Provincia il piano completo di piano di risanamento. Inserire il piano di risanamento prima nel DPP e successivamente nel PUG e nei PUE secondo la priorità degli interventi. Qualora i detti piani fossero in contrasto con il presente regolamento o mancanti del piano di risanamento ambientale per contenere linquinamento luminoso, i Comuni dovranno provvedere a dotarsi di piano al pari degli altri e nelle more dovranno attenersi alle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
b)      Inseriscono  il  piano  per lilluminazione  a  basso  impatto ambientale  e per il risparmio energetico nel PUG per tendere ad uno sviluppo sostenibile e migliorare la qualità della vita;
c)      Si dotano della contabilità ambientale e del bilancio ambientale;
d)      Favoriscono laggiornamento professionale dei dipendenti preposti;
e)      Esercitano  azioni di vigilanza sulla corretta applicazione della legge 15/2005 da parte dei privati e dei lottizzanti, anche su richiesta delle associazioni che si occupano del contenimento dellinquinamento luminoso, anche con lausilio dellAPPA, e ove mancante dellARPA;
f)        Esercitano azioni di controllo multando i contravventori ai sensi dellart. 9 della L.R. 15/05;
g)      Rilasciano  autorizzazioni  per  i nuovi  impianti  di  illuminazione, anche  se adibiti a scopo pubblicitario, previa  presentazione di idoneo progetto da parte dei richiedenti;
h)      La pianificazione annuale degli interventi per il contenimento del consumo di energia elettrica;
i)        Collaborano con la Regione, con le Province e con gli altri enti e/o altro interessati alla copianificazione per individuare gli ambiti territoriali rilevanti al fine della tutela e conservazione dei valori ambientali;
j)        Redigono  e  pubblicano  il  piano di recupero comunale, nellambito del piano per lilluminazione a basso impatto ambientale e per il risparmio energetico con una azione sinergica di copianificazione alla quale parteciperanno tutti gli interessati e definiscono il piano di azione di settore da inserire nel piano comunale per lo sviluppo sostenibile e lo trasmettono alla Provincia e alla Regione. La pubblicazione dovrà avvenire nel sito web di appartenenza;
k)      Redigono e pubblicano nella relazione annuale della customer satisfaction sullazione comunale anche il rapporto annuale sullandamento dellinquinamento luminoso, sul conseguente risparmio energetico e sulle buone pratiche. La pubblicazione dovrà avvenire nel sito web di appartenenza.

4) Gli osservatori astronomici e le associazioni che si occupano di contenimento dellinquinamento luminoso:
a)      a) Segnalano   alle   autorità  territoriali  competenti  ed  in  primo  luogo ai Comuni, gli apparecchi di illuminazione (pubblici e privati) non rispondenti ai presenti criteri, richiedendone lintervento affinché essi vengano modificati o sostituiti o comunque uniformati ai criteri medesimi;
b)      Collaborano con i Comuni, le Province, nonché la Regione, per una migliore e puntuale applicazione dei presenti  criteri, secondo le loro specifiche competenze;
c)      Collaborano  con le Province ed i Comuni allindividuazione degli impianti di rilevante inquinamento luminoso e dimpatto ambientale da assoggettare alla bonifica;
d)      Richiedono, con istanza a firma dei responsabili pro - tempore, di essere inseriti nellelenco regionale e  trasmettono la seguente documentazione:
1.      planimetria in scala appropriata indicante la localizzazione e la georeferenziazione dellosservatorio;
2.      relazione    tecnico    illustrativa    sulla    tipologia    dellosservatorio,  sulla  sua attività prevalente e sulla dotazione strumentale;
3.      programma scientifico ( di ricerca e/o divulgazione ) - culturale annuale o pluriennale;
4.      relazione    illustrativa   del  regolamento  per  laccesso  dei  visitatori ed delle modalità di raggiungimento della sede;
5.   relazione    storica    sullattività    svolta   (per   gli   osservatori   in   attività,  che  richiedano linserimento nellelenco ufficiale);
6.   documentazione fotografica a colori sullambiente, sul paesaggio e sulla struttura nel suo complesso;
7.   piano per la pubblicità e la divulgazione dei risultati delle ricerche condotte.
 
5) Le case costruttrici, importatrici, fornitrici devono corredare i loro prodotti per lilluminazione della seguente documentazione tecnica:
a)      a) Certificati     di     conformità     alla   l.r. 15/05    per   il   prodotto   messo  in opera sul territorio della Regione Puglia indicando gli intervalli di posizioni ed inclinazione conformi;
b)      Misurazioni  fotometriche  dellapparecchio, sia in forma tabellare numerica su supporto cartaceo, sia sotto  forma di file standard normalizzato, tipo il formato commerciale Eulumdat o analogo verificabile, ed emesso in regime di sistema di qualità aziendale certificato o rilasciato da ente terzo quali lIMQ; le stesse devono riportare:
   I - Lidentificazione del laboratorio di misura ed il nominativo del responsabile tecnico;
   II - Le specifiche della lampada (sorgente luminosa) utilizzata per la prova;
   III - La posizione dellapparecchio durante la misurazione;
   IV - Il tipo di apparecchiatura utilizzata per la misura e la relativa incertezza di misura;
   V - La dichiarazione dal responsabile tecnico di laboratorio o di enti terzi, quali lIMQ, circa la veridicità delle misure.
c)      Le istruzioni di installazione ed uso corretto dellapparecchio.

6) I progettisti::
a)      Gli   impianti   di   pubblica  illuminazione  sono  classificati  come  opere  di  urbanizzazione primaria. In base alle disposizioni vigenti il progetto illuminotecnico deve essere redatto da un professionista iscritto ad ordini o collegi professionali in possesso dei requisiti di legge, con curriculum specifico o formazione adeguata e specializzata mediante partecipazione a corsi di progettazione illuminotecnica ai sensi della legge 15/05 art.2 comma 4. Il conferimento dellincarico trasferisce al professionista le responsabilità che la progettazione comporta, nonché la verifica che linstallazione risponda ai requisiti di legge. Nel progetto deve essere data chiara evidenza del rispetto dei requisiti tecnici di qualità di cui in particolare al capitolo 5 Criteri comuni allarticolo 1, lettere a,b e c del presente regolamento;
b)      Richiedono   alle   case   costruttrici , importatrici   e   fornitrici,  per   i   prodotti   messi  in opera sul territorio regionale, il certificato di conformità alla l.r. 15/05 e la relativa documentazione tecnica che attesti tale conformità, da allegare ai singoli progetti come specificato al comma 5;
c)      Rilasciano la dichiarazione di conformità del progetto illuminotecnico alla l.r. 15/05;
d)      I   piani   di   illuminazione   a   più   basso   impatto   ambientale  per  il  risparmio  energetico  e per la riduzione dellinquinamento luminoso, possono essere redatti da professionisti iscritti nei relativi ordini professionali nellambito delle proprie competenze.

7) Gli installatori:
a)      a) Realizzano  gli   impianti   conformemente   ai   presenti   criteri  ed  al  progetto  illuminotecnico, disponendo gli apparecchi dilluminazione secondo le allegate istruzioni di installazione ed uso corretto per il rispetto dei requisiti tecnici di cui allart. 5 della l.r. 15/05;
b)      Rilasciano la dichiarazione di conformità dellinstallazione ai criteri della l.r. 15/05 e al progetto illuminotecnico. 



Art. 4

Disposizioni generali 


1) Dalla  data   di  entrata in vigore della l.r. 15/05, tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, che interessano lintero territorio regionale, devono essere realizzati in conformità ai presenti criteri antinquinamento luminoso ed a ridotto consumo energetico.
2) Tutti i bandi per gli incarichi professionali, capitolati dappalto e di manutenzione degli impianti ed apparecchi di illuminazione esterna, pubblici e privati, devono essere conformi alla l.r. 15/05 ed al presente regolamento.
3) Gli  impianti, già   in   fase di realizzazione alla stessa data, devono, ove possibile nellimmediato, essere dotati di sistemi e accorgimenti atti ad evitare la dispersione di luce verso lalto, fatto salvo lobbligo del loro successivo adeguamento secondo i presenti criteri.
4) Per   gli   impianti   di   illuminazione  esistenti, quanto   strutturalmente  possibile  e  fatte  salve le prestazioni di sicurezza richieste dalle vigenti norme, è richiesta entro 2 anni dallentrata in vigore di tale regolamento la modifica dellinclinazione degli apparecchi secondo angoli, più prossimi allorizzontale oppure inserendo schermi paraluce atti a limitare lemissione luminosa oltre i 90°, se questi sono compatibili con i requisiti di sicurezza elettrica degli stessi.
5) I  Comuni  e  le  Province  che  alla  data di entrata in vigore del presente regolamento avessero già adottato DPP,  PTCP o PUG, dovranno provvedere ad integrare gli stessi con i piani ambientali di cui al presente regolamento, applicando la metodologia della copianificazione ed applicando il principio della sussidiarietà. Qualora non fosse possibile limplementazione degli strumenti adottati, per vizi o inadempienze verificatesi durante la fase di copianificazione, per non incorrere nel disposto dellart. 20 della LR 20/2001, gli enti potranno ricorrere alla revoca degli atti in autotutela.
6) Gli atti tecnici e/o amministrativi adottati da pubbliche amministrazioni, redatti da dipendenti pubblici o proposti da professionisti privati, ma che non siano tra i professionisti abilitati riconosciuti ai sensi del presente regolamento, saranno ritenuti annullabili ai sensi dellart. 15 della L. n. 14 dell11 febbraio 2005.  



Art. 5

Il progetto - I materiali - Gli impianti 


1) In conformità a quanto specificato allArt. 5 della L.R. 15/05, i progetti, i materiali e gli impianti per lilluminazione pubblica e privata a più basso impatto ambientale, per il risparmio energetico e per prevenire linquinamento luminoso devono prevedere:
a)      Apparecchi  che,  nella  loro  posizione  di  installazione, devono  avere  una distribuzione dellintensità luminosa massima per g = 90°, compresa tra 0,00 e 0,49 candele per 1000 lumen di flusso luminoso totale emesso; a tale fine, in genere, le lampade devono essere recesse nel vano ottico superiore dellapparecchio stesso;
b)      Lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa, quali al sodio ad alta o bassa pressione, in luogo  di quelle con efficienza luminosa inferiore. E consentito limpiego di lampade con indice resa cromatica superiore a Ra=65 ed efficienza comunque non inferiore ai 90 lm/w, esclusivamente nellilluminazione di monumenti, edifici, aree di aggregazione e centri storici in zone di comprovato valore culturale e/o sociale ad uso pedonale;
c)      Luminanza   media   mantenuta   delle   superfici   da  illuminare ed illuminamenti non superiore ai livelli minimi previsti dalle normative tecniche di sicurezza ovvero dai presenti criteri, nel rispetto dei seguenti elementi guida:
  I - Classificazione   delle   strade   in   base   a  quanto disposto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei  Trasporti del 5 novembre 2001 Norme funzionali e geometriche per la costruzione   
delle strade. In  particolare le strade residenziali devono essere classificate di tipo F, di rete locale, ad esclusione di quelle urbane di quartiere, tipo E, di penetrazione verso la rete locale.
 II - Impiego, a parità di luminanza, di apparecchi che conseguano impegni ridotti di potenza elettrica, condizioni ottimali di interasse dei punti luce e ridotti costi manutentivi.
 In particolare, i nuovi impianti di illuminazione stradali tradizionali, fatta salva la prescrizione dellimpiego di lampade con la minore potenza installata in relazione al tipo di strada ed alla sua categoria    illuminotecnica, devono garantire un rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose non inferiore al valore di 3,7. Sono consentite soluzioni alternative, sia in presenza di ostacoli, sia nel caso le stesse soluzioni risultino funzionali alla certificata e documentata migliore efficienza generale dellimpianto. Soluzioni con apparecchi lungo entrambi i lati della strada (bilaterali frontali) sono accettabili, se necessarie, solamente per strade classificate con indice illuminotecnico 5 e 6.
 III – Orientamento    su   impianti   a   maggior  coefficiente di utilizzazione, senza superare i livelli minimi previsti dalle normative illuminotecniche italiane ed europee più recenti e garantendo il rispetto  dei valori di uniformità e controllo dellabbagliamento previsto da dette norme.
 IV - Mantenimento,  su  tutte  le  superfici  illuminate, fatte  salve  diverse  disposizioni  connesse  alla  sicurezza e/o indicate diversamente nella legge, valori medi di luminanza, non superiori ad 1 cd/m2;
 V - Calcolo della luminanza.
 
d) Impiego di dispositivi in grado di ridurre, entro le ore 24.00, lemissione di luce in misura superiore al 30% rispetto alla situazione di regime, a condizione di non compromettere la sicurezza.
 
2) Ove la documentazione tecnica allegata al progetto non dimostri chiaramente la conformità alla legge n. 15/05, il progetto stesso sarà rigettato con diniego dal responsabile del procedimento.

3) Nel rispetto minimo dei criteri di cui ai precedenti punti del presente articolo, ogni forma dilluminazione pubblica o privata anche non funzionalmente dedicata alla circolazione stradale, non deve costituire elemento di disturbo per gli automobilisti o costituire fonte di intrusione nelle proprietà private. A tal fine ogni fenomeno di illuminazione molesta o di abbagliamento deve essere limitato ai valori minimi previsti dalle norme tecniche e di sicurezza italiane ed europee.
 
4) Al fine di migliorare la sicurezza stradale si incentiva lutilizzo di sistemi di segnalazione passivi (quali catarifrangenti e cat-eyes) o attivi (a LED fissi o intermittenti, indicatori di prossimità, linee di luce, etc..) ove lilluminazione tradizionale potrebbe essere controproducente (tracciati pericolosi, svincoli, nebbia, etc..), in quanto insufficiente o eccessiva.

5) Al fine di contenere lincremento annuale dei consumi di energia elettrica come specificato allart. 3, comma 3, lettera k), adottare soluzioni nel rispetto dellart. 5 comma 1 e delle norme tecniche di settore che prevedono:
a)      la sostituzione dei vecchi impianti con analoghi a più elevata efficienza e minore potenza installata;
b)      la realizzazione dei nuovi impianti, dotati preferibilmente di sorgenti luminose con potenze inferiori a 75W;
c)      ladozione  di dispositivi che riducono il flusso luminoso installato, come richiesto al precedente comma 1, lettera
d)      La  certificata  energia  risparmiata  mediante  linstallazione  di nuovi dispositivi di riduzione, su vecchi o nuovi  impianti dilluminazione, va sommata alla singola quota annuale. Le quote annuali possono essere cumulate, ma in tal caso deve essere tenuta adeguata contabilità annuale di tutte le quote dallanno di approvazione di tale regolamento. 



Art. 6

Criteri per applicazioni specifiche 


1) Per   le   tipologie   impiantistiche   di   cui   ai successivi commi, ad integrazione di quanto previsto al capitolo 5, devono, altresì, essere applicati i criteri di seguito elencati:
 
2) Extraurbani: Ove necessaria lilluminazione di autostrade, tangenziali, circonvallazioni, ecc. deve essere garantita con limpiego, preferibilmente, di lampade al sodio a alta e bassa pressione.

3) Grandi aree:
a)      Lilluminazione  di  parcheggi,  piazzali,  piazze  ed altre superfici similari  deve essere garantita con limpiego,  preferibilmente, di lampade al sodio ad alta o bassa pressione.
b)      Gli  impianti devono essere dotati di appositi sistemi di spegnimento o di riduzione della luminanza nei periodi di non utilizzazione.
c)      Il   coefficiente   di   utilizzazione  dellimpianto non deve essere in alcun caso inferiore a 0.35 nel rispetto della reale superficie da illuminare.
d)      Linstallazione   di  torri-faro  deve   prevedere   una potenza installata inferiore, a parità di illuminamenti delle superfici da illuminare, a quella di un impianto con apparecchi tradizionali.

4) Centri storici e vie commerciali:
a)      I  centri  luminosi, in  presenza  di  alberature, devono  essere posizionati in modo da evitare che il flusso verso le superfici da illuminare sia intercettato significativamente dalla chioma degli alberi stessi.
b)      Lilluminazione dei centri storici deve essere realizzata con apparecchi consoni al contesto architettonico. 



Art. 7

Criteri per impianti specifici 


1) Impianti sportivi:
a)      Lilluminazione di tali impianti deve essere garantita con limpiego, di lampade ad alta efficienza; ove ricorra la necessità di garantire unalta resa cromatica, è consentito limpiego di lampade agli alogenuri metallici. In ogni caso il coefficiente di utilizzazione di questi impianti non deve essere inferiore al valore di 0.45. I requisiti illuminotecnici minimi da rispettare sono riportati nelle norme italiane ed europee di settore.
b)      Gli   impianti   devono   essere   dotati   di   appositi   sistemi di variazione dellilluminamento con conseguente parzializzazione del flusso luminoso in relazione alle attività/avvenimenti, quali allenamenti, gare, riprese televisive ed altri.
c)      Per  gli impianti sportivi di piccole e medie dimensioni sino a 5000 spettatori, i proiettori devono essere di tipo asimmetrico, con inclinazione tale da contenere la dispersione di luce al di fuori dellarea destinata allattività sportiva. Lintensità luminosa non deve superare le 0.49 cd per angoli di 90° o superiori nella reale posizione dinstallazione ed inclinazione dei corpi illuminanti.
d)      Per  impianti  sportivi  da  realizzarsi,  progettati  per  ospitare oltre 5.000 spettatori, permane il solo obbligo di contenere al minimo la dispersione di luce verso il cielo e al di fuori delle aree a cui lilluminazione è funzionalmente dedicata. Il coefficiente di utilizzazione di questi impianti deve comunque essere superiore al valore di 0.45. E comunque richiesto lo spegnimento allultimazione dellattività sportiva.
e)      Per  gli  impianti  sportivi di grandi dimensioni, ove siano previste riprese televisive, è consentito affiancare, ai proiettori asimmetrici, proiettori a fasci concentranti comunque dotati di schermature per evitare la dispersione della luce al di fuori delle aree designate.
 
2) Fasci di luce:
a)      E  fatto  espresso  divieto  di  utilizzare,  su  tutto  il  territorio regionale, luso di fasci di luce fissi o roteanti, di qualsiasi colore o potenza, quali fari, fari laser e giostre luminose, o di altri tipi di richiami luminosi come palloni aerostatici luminosi o immagini luminose che disperdono luce verso la volta celeste, siano essi per mero scopo pubblicitario o voluttuario, anche se di uso temporaneo.
b)      E altresì vietata lilluminazione di elementi e monumenti del paesaggio di origine naturale, nonché utilizzare le superfici di edifici, di altri soggetti architettonici o naturali per la proiezione o lemissione di immagini, messaggi o fasci luminosi siano essi per mero scopo pubblicitario o voluttuario.
3) Monumenti ed edifici:
a)      Lilluminazione   di   tali   manufatti,  fatte   salve   le   indicazioni   generali   di   cui al capitolo 5, deve essere, preferibilmente, di tipo radente, dallalto verso il basso.
b)      Solo   nei   casi  di  conclamata   impossibilità  e  per  manufatti di particolare interesse storico, architettonico o monumentale i fasci di luce possono essere orientati dal basso verso lalto. In tal caso devono essere utilizzate basse potenze e inoltre i fasci di luce devono ricadere comunque allinterno della sagoma delledificio. Se la sagoma è fortemente irregolare, il flusso luminoso che fuoriesce non deve essere superiore al 10% del totale.
c)      Entro   le   ore   24   è   necessario provvedere allo spegnimento totale degli apparecchi dilluminazione che non soddisfano i requisiti tecnici di cui al capitolo 5 e ad una riduzione di almeno il 30% della potenza impiegata per gli altri apparecchi.
d)      Lilluminazione dei capannoni industriali deve essere effettuata privilegiando le lampade al sodio a bassa o alta pressione.
e)      Per  gli  edifici  privi  di  valore storico  sono  da  preferire le lampade ad alta efficienza, in alternativa possono essere utilizzati impianti dotati di sensori di movimento per laccensione degli apparecchi per lilluminazione di protezione. Sono da prevedere, altresì, sistemi di controllo che provvedano allo spegnimento parziale o totale, o alla diminuzione di potenza impiegata, entro le ore ventiquattro.
f)        Per  i  monumenti  ed  edifici  di  comprovato  valore  culturale,  storico  e  turistico,  non   sono   applicabili  le condizioni del paragrafo 5 della legge e del paragrafo 7 del regolamento, purchè vengano rispettati gli orari previsti per la riduzione di potenza degli impianti, il periodo di funzionamento annuo non sia superiore a 1500 ore per valori medi di luminanza non oltre 10 cd/m2 e a 2000 ore per valori medi di luminanza non oltre di 7 cd/m2, il flusso luminoso sia contenuto nella sagoma delledificio secondo quanto previsto al paragrafo 7), punto 3), comma b).
 

4) Insegne:
a) Lilluminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dallalto verso il basso, come definito nel capitolo 5, comma 1, lettera a);
b) Appartengono a questa categoria le insegne con sorgenti di luce esterne alle stesse;
c) Le insegne dotate di illuminazione propria non possono superare un flusso totale emesso di 4500 lumen/m2 per ogni esercizio;
d) In  ogni caso tutti i tipi di insegne luminose non preposte alla sicurezza e ai servizi di pubblica utilità (ospedali, farmacie, polizia, carabinieri, vigili del fuoco ecc.) devono essere spente entro le ore 24 nel periodo di ora legale estiva ed entro le ore 23 nel periodo di ora solare oppure alla chiusura dellesercizio. 



Art. 8

Disposizioni relative alle fasce di rispetto e alle aree naturali protette 


1) Tutte  le  sorgenti  di  luce  ed  i  rispettivi  apparecchi  per  lilluminazione  ricadenti  nelle  fasce di rispetto degli osservatori e nelle aree naturali protette, devono, entro 5 anni dallentrata in vigore dei presenti criteri applicativi  o entro 4 anni per le nuove fasce di rispetto o le nuove aree naturali protette definite allart.3, comma 1, lettera e), essere modificate onde ridurre linquinamento luminoso ed il consumo energetico adeguandole ai criteri comuni di cui allart. 5.
 2) Attorno   a   ciascuno   degli   osservatori   astronomici, di  cui allarticolo 3 comma 1 lettera b) della l.r. 15/05, è istituita una zona di particolare protezione dallinquinamento luminoso avente unestensione di raggio minimo, fatti salvi i confini regionali, pari a:
a) 30 chilometri per gli Osservatori professionali;
b) 15 chilometri per gli Osservatori non professionali di rilevanza regionale e provinciale;
c) estese quanto i confini delle aree naturali protette.
3) Allinterno  dei  confini   dei   parchi  naturali  e  delle aree naturali protette, si adottano analoghi provvedimenti a quelli delle fasce di rispetto degli osservatori astronomici e dei siti osservativi.
4) Gli  impianti  di  illuminazione  ricadenti   in   tali   ambiti  territoriali,  fatte  salve   le  disposizioni temporali per ladeguamento di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della legge 15/05 ed i requisiti generali di cui al capitolo 5, devono essere modificati secondo le indicazioni minime di seguito richiamate:
     I – La   variazione  dellinclinazione  degli apparecchi pubblici e privati, fissata in mesi 12 dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, deve essere attuata solo in quanto compatibile con le norme tecniche di sicurezza, se previste;
     II - Qualora  quanto  specificato   al   punto   I   non  sia  possibile, ladeguamento degli impianti di illuminazione esterna privati può essere attuato con linstallazione di appositi schermi, o con la sostituzione delle calotte di protezione, ovvero delle lampade stesse, compatibilmente con i requisiti di sicurezza elettrica;
      III - Le   lampade   sostituite   devono  essere   al   sodio   ad   alta  o  bassa  pressione;  solo  in caso di materiale impossibilità è consentito limpiego di lampade diverse, purché con analoga efficienza, in relazione allo stato della tecnologia ed al tipo di applicazione;
     IV - Per impianti dilluminazione artistici antecedenti il 1940, è possibile derogare alle disposizioni di cui allart.
 5, comma 1 ed a quelle del presente comma, solo in caso di ripristino della funzionalità dellapparecchio originale.
5) Gli  impianti dilluminazione esterna pubblici, ove  non  sia possibile la variazione dellinclinazione o la sostituzione delle calotte di protezione, o la sostituzione della sola lampada, devono essere adeguati mediante la sostituzione degli interi apparecchi;
6) Tutti gli impianti di illuminazione esterna pubblici devono essere dotati di regolatori di flusso;
7) Gli  apparecchi  dilluminazione  altamente  inquinanti, come  globi, globi  con  alette  schermanti,  sistemi a luce  indiretta, lanterne o similari, esistenti alla data di entrata in vigore della l.r. 15/05, devono essere schermati e, in ogni caso, dotati di idonei dispositivi in grado di contenere e dirigere nellemisfero superiore unintensità luminosa massima comunque non oltre 15 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre, nonché di vetri di protezione trasparenti, compatibilmente con i requisiti di sicurezza elettrica. Ove non si possano attuare tali misure, in quanto se ne compromette la certificazione originaria di fabbrica, o ciò risulti antieconomico, gli apparecchi devono essere sostituiti con altri aventi i requisiti di cui allart. 5, comma 1. 



Art. 9

Deroghe 


1) La deroga al presente regolamento è concessa per:
        a) Tutte  le  sorgenti  luminose internalizzate e quindi non inquinanti, in quanto già strutturalmente schermate, quali porticati, logge, gallerie e, in generale, installazioni che per il loro posizionamento non possono diffondere luce verso lalto;
        b) Tutte   le   sorgenti   luminose   in   impianti  con  emissione  complessiva al di sopra del piano dellorizzonte non superiore ai 2250 lm, costituiti da sorgenti di luce con flusso totale emesso in ogni direzione non superiore a 1500 lm cadauna;
        c) Tutte  le  sorgenti  luminose, non a funzionamento continuo, che non risultino, comunque, attive oltre due ore dal tramonto del sole;
        d) Le  sorgenti  di  luce di uso temporaneo e quindi non fisse, o che vengano spente entro le ore 20.00 nel periodo di ora solare ed entro le ore 22.00 nel periodo di ora legale, quali, ad esempio, i proiettori ad alogeni, le lampadine a fluorescenza o altro, regolati da un sensore di presenza;
        e) Gli   impianti   per   le   manifestazioni   allaperto   e   itineranti   con   carattere   di temporaneità e provvisorietà, regolarmente autorizzate dai Comuni, per un limite massimo di cinque giorni al mese;
        f) impianti di segnalazione e di regolazione del traffico;
        g) le luminarie natalizie;
        h) Le insegne pubblicitarie non dotate di illuminazione propria, di modesta entità, quali:
• Le insegne di esercizio, come indicate allart.23 del codice della strada e relativo regolamento di attuazione e quelle con superfici comunque non superiori a 6 metri quadrati, con flusso luminoso in ogni caso diretto dallalto verso il basso, al fine di conseguire lintensità luminosa nei termini di cui al capitolo 5, comma 1, lettera a);
• Gli  apparecchi  di  illuminazione  esterna delle vetrine, per  un numero non superiore a tre vetrine, con flusso luminoso comunque diretto dallalto verso il basso, al fine di conseguire lintensità luminosa nei termini di cui al capitolo 5;
        i) Le  sorgenti  di   luce   di   cui sia prevista la sostituzione entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della l.r. 15/05;
        j) Le  strutture  in  cui  vengano  esercitate  attività  relative allordine pubblico, allamministrazione della giustizia e della difesa, limitatamente alla sola riduzione dei consumi elettrici e non alle disposizioni di cui allart. 5, comma 1, lettera a);
        k) porti,   aeroporti   e   strutture, militari   e   civili,  limitatamente   agli   impianti   e   ai dispositivi di segnalazione strettamente necessari a garantire la sicurezza della navigazione marittima e aerea;
        l) gli  impianti  con  destinazione  vie  di  fuga predisposti per esigenze di protezione civile o per piani di protezione civile;
        m) le   lanterne   depoca   e  similari installate allinterno dei centri storici, purchè siano dotate di superfici superiori completamente opache e risultino efficacemente schermate dalle strutture edilizie circostanti, non sono tenute a rispettare le prescrizioni di cui allart.5, comma 1 a);
       n) nei  centri  urbani, centri  storici,  aree  di  aggregazione  e, comunque, in tutti quei luoghi in cui la temperatura di colore delle lampade attualmente in commercio con efficienza superiori a 90 lm/W, comporterebbe una alterazione dei colori dellambiente stesso ed un disagio visivo causato dalla quasi monocromaticità di tali lampade intorno al colore giallo-verde, è consentito luso di lampade ad alogenuri con efficienza luminosa non inferiore a 80 lm/W.
2) La deroga di cui alla lettera h) è limitata alla sola progettazione, ai fini dellautorizzazione comunale.



Art. 10

Disposizioni relative alle sorgenti di rilevante inquinamento luminoso 


1) Per sorgenti di rilevante inquinamento luminoso si intendono:
     I - Quelle sorgenti luminose singole con emissione superiore a 50.000 lumen cadauna (flusso totale emesso dalla sorgente in ogni direzione) in apparecchi che non soddisfino i criteri di cui allart. 5;
     II - Linsieme  di  sorgenti luminose con emissione complessiva superiore a 500.000 lumen (flusso totale emesso dalle sorgenti in ogni direzione) in impianti che non soddisfino i criteri di cui allart. 5;
     III - Linsieme  di  sorgenti  luminose  costituite  da  apparecchi   a   diffusione  libera  come  quelli   a  sfera, con emissione complessiva superiore a 300.000 lumen (flusso totale emesso dalle sorgenti in ogni direzione);
2) Gli  impianti di illuminazione aventi tali caratteristiche, fatte salve le disposizioni temporali per ladeguamento di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della legge 15/05 ed i requisiti generali di cui al capitolo 5, devono uniformarsi ai criteri di legge entro 2 anni dallidentificazione della lista degli impianti di grande inquinamento luminoso da bonificare. 



Art. 11

Piani per lilluminazione 


1) I  piani  per  lilluminazione  dovranno  essere a più basso impatto ambientale, per il risparmio energetico e per la riduzione dellinquinamento luminoso. Dovranno essere redatti da professionisti abilitati, iscritti ad albi o collegi professionali, con la tecnica della copianificazione e lo sviluppo del principio di sussidiarietà applicato ai soggetti cui competono gli interventi di risanamento e la gestione, e costituiti da:
  • Relazione   illustrativa   della   situazione   attuale   corredata   di   carte   tematiche  in scala opportuna indicanti linquinamento luminoso;
  • Piano di risanamento con lindividuazione degli interventi pubblici e privati e della priorità degli interventi;
  • Norme tecniche di attuazione per lilluminazione a più basso impatto ambientale, per il risparmio energetico e per la riduzione dellinquinamento luminoso integrative del regolamento edilizio.
 
2) Obiettivi del piano sono:
a)      Fornire  alle  amministrazioni uno strumento di pianificazione ambientale partecipato per risanare la situazione attuale, nel quale siano esplicitati gli interventi pubblici e privati, la priorità degli interventi, a chi compete eseguire gli interventi, quando e con quali risorse;
b)      Fornire  alle  amministrazioni  una regolamentazione comunale che le aiuti a governare i processi di sviluppo e le nuove programmazioni del territorio nel rispetto dellambiente e della qualità della vita;
c)      Il contenimento dellinquinamento luminoso atmosferico e stradale nonché dellinvasività della luce;
d)      Lottimizzazione dei costi di servizio e di manutenzione in relazione alle tipologie degli impianti;
e)      Il  conseguimento  di  un  risparmio energetico migliorando lefficienza globale degli impianti mediante luso di sorgenti luminose, apparecchi di illuminazione e dispositivi di controllo del flusso luminoso finalizzati a un migliore rendimento, in relazione alle scelte adottate;
f)        La   realizzazione   dei   modelli   di   gestione   tecnologicamente   integrati   ai   fini   della  manutenzione, del contenimento energetico, della valorizzazione differenziata dei luoghi e delladeguamento ai diversi stili di vita;
g)      La sicurezza del traffico stradale veicolare, con particolare riguardo alla visibilità dei percorsi;
h)      La sicurezza fisica e psicologica delle persone;
i)        Lintegrazione diurna e notturna degli impianti nel territorio comunale;
j)        Il miglioramento della qualità della vita sociale con lincentivazione delle attività serali;
k)      Il miglioramento della fruibilità degli spazi urbani secondo i criteri di destinazione urbanistica;
l)        Ladeguamento  dellilluminazione  alle  esigenze architettoniche  e  ambientali,  curando  le opportune scelte di colore, direzione e intensità della luce, in rapporto alle costruzioni circostanti.
 
3) Il piano si suddivide in 3 fasi operative distinte:
a) Rilievo della situazione esistente che si compone dei seguenti elaborati:
§         Analisi e planimetria della distribuzione del territorio comunale e suddivisione in aree omogenee;
§         Ricerca sulle caratteristiche storico - ambientali e sullevoluzione storica dellilluminazione sul territorio;
§         Valutazione dello stato dellinquinamento luminoso sul territorio di competenza;
§         Analisi  ed  identificazione  delle  aree  a  particolari  destinazione, delle  zone  e degli edifici critici, e del contesto in cui sono inserite;
§         Censimento  elettrico  e  relazione  tecnica  sulle  condizioni degli impianti e compatibilità con le norme e leggi vigenti in merito a: quadri elettrici, alimentazione, potenze impiegate e tipo di distribuzione elettrica;
§         Censimento  illuminotecnica  e  relazione  tecnica  sulle  condizioni  degli  impianti e compatibilità con la legge 15/05 ed il presente regolamento in merito a: delle tipologie degli apparecchi installati (stradali, lampioni, sfere, etc..), dei supporti adottati (pali singoli e multipli, torri faro, a sospensione, a mensola o parete, etc..), del loro livello di conservazione, distribuzione delle sorgenti luminose suddivise per tipo (fluorescenza, sodio AP o BP, Ioduri Metallici, Mercurio, etc...) ed in base alle potenze (50W, 100W, etc...);
§         Verifica  degli  illuminamenti  lungo  i  tracciati viari a maggior rischio, e più elevato traffico e/o impatto sul territorio;
§         Planimetrie  dei  punti  luce, delle  tipologie  di sorgenti, di sostegni e di apparecchi identificando i quadri elettrici, lo stato di conservazione, le principali evidenze architettoniche;
§         - Relazione   sullo   stato   dellambiente   valida   anche   ai   fini   dellanalisi   ambientale   iniziale   per la certificazione ambientale ISO 14001 e/o EMAS II;
§         Redazione  di mappa tematica in scala 1:5000, o 1:4000, o 1:2000, o 1:1000, sulla quale sia rappresentato  linquinamento luminoso.
 
b) Norme  Tecniche di attuazione per lilluminazione a più basso impatto ambientale, per il risparmio energetico e per la riduzione dellinquinamento luminoso integrative del regolamento edilizio:
§         Classificazione  del  tracciato  viario  secondo  UNI10439 ed identificazione delle principali aree sensibili classificate secondo EN13201;
§         Analisi  statistica  dei  flussi  di  traffico  lungo  le principali arterie della rete viaria, per verificare come e quando declassificare la rete dal punto di vista illuminotecnico;
§         - Formulazione   di    una    soluzione   integrata   di   riassetto   illuminotecnico   del   territorio   comunale identificando, in ogni specifico contesto: le tipologie di corpi illuminanti da installare, le sorgenti luminose, i tipi di posa e le tipologie di impianti con specifici riferimenti ed esempi progettuali, costruttivi e impiantistici per una integrazione con il territorio, di tutti i servizi logicamente e fisicamente integrabili (gestione funzionale, manutenzione, etc..) nel comparto illuminazione;
§         Planimetrie  della classificazione del tracciato viario, del piano di riassetto del territorio dal punto di vista delle sorgenti luminose, del piano di riassetto del territorio dal punto di vista delle tipologie di apparecchi e sostegni;
§         Redazione  di  Norme  Tecniche  di  attuazione  per  lilluminazione a più basso impatto ambientale, per il risparmio energetico e per la riduzione dellinquinamento luminoso integrative del regolamento edilizio.
c) Piano di risanamento ambientale
§         Verifica   della   presenza   di: abbagliamenti   molesti,  illuminazione   intrusiva,  evidenti   inquinamenti luminosi, disuniformità, insufficienza o sovrabbondanza di illuminazione identificando gli elementi correttivi (corredate di schede specifiche dintervento);
§         Verifica  degli  impianti  dilluminazione  privata  palesemente  in contrasto con la L.R.15/05 e successive modifiche, identificando le singole possibili azioni correttive;
§         Pianificazione   degli  adeguamenti:  individuazione  delle   priorità   dintervento   per   quanto  concerne sicurezza, consumo energetico e linquinamento luminoso, relativamente a vecchi e nuovi impianti;
§         Analisi  delle evidenze presenti sul territorio che necessitano particolare attenzione ed approfondimento data la natura storica - architettonica, identificazione di proposte progettuali compatibili con il territorio e le norme vigenti;
§         Definizione  di  un piano di adeguamento degli impianti a medio termine o lungo termine (se non sussista lobbligo di legge di immediato adeguamento del territorio), con lindicazione degli investimenti da mettere a bilancio secondo le priorità definite con lamministrazione comunale;
§         Definizione dei piani di manutenzione degli impianti;
§         Piano    di    Energy  Saving:   stesura   di   una   previsione    di   ristrutturazione   corredata   di   bilancio energetico/economico, e identificazione delle opportunità tecnologiche che potrebbero favorire una illuminazione a basso impatto ambientale e a maggiore risparmio energetico;Stima economica dei costi di manutenzione, adeguamento e gestione. Previsioni di spesa in relazione alle effettive disponibilità finanziarie ed alle priorità sul territorio.
§         Valutazione  tecnico/economica   dei  benefici dellesecuzione di interventi di manutenzione e di recupero programmati;
§         Piano  di  risanamento  contenente  la  contabilità ambientale e gli indicatori di settore per il monitoraggio delle performances anche ai fini della dimostrazione del rispetto del Protocollo di Kyoto, con lindividuazione degli interventi pubblici e privati, della priorità degli interventi a chi compete eseguire gli interventi, quando e con quali risorse. 



Art. 12

Norme transitorie 


Il presente regolamento si applica alle attività di progettazione il cui affidamento di incarico è successivo alla data della sua entrata in vigore. 



Disposizioni finali


Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.