Regolamento Regionale 22 agosto 2006, n. 13 Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico
Art. 1Finalità Il presente regolamento dà
attuazione alla Legge
Regionale 23 novembre 2005, n. 15, con cui la Regione Puglia persegue gli
obiettivi della tutela dei valori ambientali finalizzati allo sviluppo
sostenibile della comunità regionale, promuove la riduzione dellinquinamento
luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti, al fine di conservare e
proteggere lambiente naturale, inteso anche come territorio, sia allinterno
che allesterno delle aree naturali protette. Esso, nel ribadire gli obiettivi
di fondo in tema di energia ed ambiente, fermo restanti gli aspetti inerenti la
sicurezza impiantistica, si propone:
a)
La riduzione
dellinquinamento luminoso e
dellilluminazione molesta, nonché il risparmio energetico su tutto il
territorio regionale attraverso
la razionalizzazione degli
impianti di illuminazione esterna pubblici e privati, ivi compresi
quelli di carattere
pubblicitario anche attuando
iniziative che possano
incentivare lo sviluppo
tecnologico. Pertanto gli impianti per
lilluminazione esterna, avranno caratteristiche illuminotecniche idonee per il
raggiungimento delle suddette finalità.
b)
Il miglioramento delle
caratteristiche costruttive e dellefficienza degli impianti
dilluminazione, una attenta commisurazione
del rapporto costi-benefici degli
impianti, una valutazione dellimpatto ambientale
degli impianti.
c)
La uniformità
dei criteri di progettazione per
il miglioramento della
qualità dellilluminazione ed
il miglioramento della
sicurezza per la
circolazione stradale mediante una attenta progettazione illuminotecnica
a garanzia di risparmio
energetico ed economico
per la collettività e di miglioramento delle condizioni di
svolgimento dei diversi compiti visivi negli spazi esterni.
d)
La protezione
dellambiente naturale inteso
anche come territorio, dei ritmi naturali delle specie animali e vegetali, nonché degli
equilibri ecologici,
dallinquinamento luminoso sia
allinterno che allesterno delle aree
naturali protette ( parchi naturali
nazionali, regionali, provinciali, comunali, oasi naturalistiche ) ai sensi della
legge 6 dicembre 1991 n. 394, Legge-quadro sulle aree protette.
e)
Una attenta
e scrupolosa valutazione degli impianti di illuminazione per le aree a
verde in ambito urbano, al fine di evitare, in
particolare allavifauna presente e alle piante stesse disturbi e
conseguenti sconvolgimenti del loro
ciclo biologico.
f)
Il divieto
di installazione di impianti di pubblica illuminazione ad alta
potenza che possono creare disturbo alla fauna
nelle eventuali aree di vegetazione naturale (gravina, aree
di steppa) limitrofe al centro urbano, così come richiamato
allart. 1 punto f) del
Regolamento Regionale
28 settembre 2005 n° 24 Misure di conservazione relative a specie prioritarie di
importanza Comunitaria (pSIC) e di Zone di Protezione Speciale (ZPS).
g)
La
salvaguardia per tutta
la popolazione del
cielo notturno, considerato patrimonio naturale della Regione da
conservare e valorizzare, e la salvaguardia della salute del cittadino.
h)
La
diffusione tra i cittadini della cultura del paesaggio quale componente
dellambiente e della cultura della tutela
dellambiente limitatamente allinquinamento luminoso,
nonché la formazione
dei tecnici delle pubbliche amministrazioni con
competenze specifiche nel
settore per valutare i progetti dei privati e
sovrintendere ai progetti pubblici
secondo lo spirito della L.R.
n. 15/2005.
i)
La
tutela delle attività di ricerca scientifica e divulgativa degli osservatori
astronomici ed astrofisici, professionali e
non, di rilevanza nazionale, regionale o provinciale, e di altri osservatori
individuati dalla Regione attraverso
i seguenti strumenti:
1)
1) Incentivi
per i comuni
che intendono dotarsi
di piani per
lilluminazione a più basso impatto ambientale, per il
risparmio energetico e
per la riduzione
dellinquinamento luminoso e per le province, per gli impianti di loro
competenza ;
2)
2) Ammissione
a finanziamento nellambito del
POR Puglia degli
interventi inseriti nei piani di risanamento ambientale
dei piani di
cui al punto precedente e
inseriti nel bilancio ambientale di previsione dellente.
Art. 2Definizioni Sono definiti:
1) Inquinamento luminoso: ogni
forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree
a cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, oltre il piano
dellorizzonte;
2) Illuminazione molesta (o
luce intrusiva): ogni forma di irradiazione artificiale diretta su aree o
soggetti a cui non è funzionalmente dedicata o che non è richiesto di
illuminare;
3) Piano dellilluminazione:
piano redatto dalle Amministrazioni Comunali, tramite progettisti
illuminotecnica qualificati, per il censimento della consistenza e dello stato
di manutenzione degli apparecchi per lilluminazione pubblica e delle relative
infrastrutture insistenti sul territorio amministrativo di competenza,
disciplina le nuove installazioni, nonché i tempi e le modalità di adeguamento o
di sostituzione di quelle esistenti;
4) Osservatorio / sito
astronomico ed astrofisico: costruzione e/o luogo adibiti in maniera specifica
allosservazione astronomica a fini scientifici e divulgativi, con
strumentazione dedicata allosservazione notturna;
5) Fascia di rispetto (o zone
di rispetto): area circoscritta allosservatorio la cui estensione è determinata
dalla categoria dellosservatorio medesimo. Le fasce di rispetto sono inoltre le
aree allinterno dei confini delle aree naturali protette;
6) Aree naturali protette:
ambiti territoriali ad elevato valore ambientale oggetto di misure di protezione
a valenza nazionale, regionale o locale.
Art. 3Adempimenti 1) La Regione, per il tramite dellUfficio
regionale competente in materia di ambiente e pianificazione ambientale e di un
comitato tecnico di esperti pianificatori ambientali e professionisti
competenti, di concerto con gli ordini e collegi professionali, per garantire
unomogenea applicazione delle norme della presente legge:
a)
a)
Esercita le funzioni
di coordinamento e
indirizzo in materia
di risparmio energetico
e di riduzione dellinquinamento
luminoso, determinando:
I - il
quadro degli ambiti
territoriali rilevanti al fine della tutela e conservazione dei
valori ambientali con laiuto di
Province e Comuni. Adottando in
particolare il metodo della copianificazione e interpellando Provincia
per Provincia tutti i Comuni, le
Comunità Montane, gli Enti Parco, e tutti gli
altri soggetti portatori di interessi diffusi interessati alla
copianificazione del settore;
II - gli indirizzi, i criteri
e gli orientamenti
per la formazione, il dimensionamento e il contenuto degli strumenti di
pianificazione provinciale e
comunale e il loro inserimento
nei Piani territoriali di
coordinamento provinciale (PTCP),
nei Piani urbanistici
generali (PUG) e
nei Piani urbanistici esecutivi (PUE).
b)
b)
Incentiva ladeguamento degli impianti di illuminazione esterna
esistenti anche in relazione alle leggi 9 gennaio 1991, n.
9 (Norme per
lattuazione del nuovo
Piano energetico nazionale:
aspetti istituzionali,
centrali idroelettriche ed
elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni
fiscali) e 9 gennaio 1991, n. 10
(Norme per lattuazione
del piano energetico nazionale in
materia di uso razionale dellenergia, di risparmio energetico
e di sviluppo
delle fonti rinnovabili
di energia) per
lattuazione del Piano
energetico nazionale;
c)
c)
Incentiva i comuni
che intendono dotarsi
di piani per
lilluminazione a più basso
impatto ambientale, per il risparmio energetico e per la riduzione
dellinquinamento luminoso;
d)
d)
Privilegia nellambito del
POR Puglia lammissione a
finanziamento degli interventi
inseriti nei piani di risanamento ambientale dei piani di cui al punto
precedente e inseriti nel bilancio ambientale di previsione dellente;
e)
Vigila sulla corretta
applicazione della legge da parte dei Comuni e delle Province ai sensi dellart.
2 comma 5, anche con laiuto del comitato tecnico di cui sopra e dellARPA, per
la eventuale successiva applicazione del disposto dellart. 7 comma 1 della
legge;
f)
Promuove direttamente
e/o indirettamente corsi
di formazione ed aggiornamento
professionale per dipendenti pubblici e tecnici privati operanti nel settore,
per diffondere la cultura della riduzione dellinquinamento luminoso, del risparmio energetico e della
tutela del paesaggio, nonché per
illustrare la legge
e redigere successive indagini di customer satisfaction inerenti il
settore, lambiente e loperato regionale.
g)
Analizza le richieste degli
Osservatori astronomici e degli altri enti interessati, ne forma lelenco e
definisce le fasce di rispetto;
h)
Individua, entro centoventi
giorni dalla data, disponibilità
della cartografia tematica valicata, le zone di rispetto e tutela degli
Osservatori, dei Parchi nazionali e regionali, delle Riserve naturali regionali
e statali richieste e definite ai sensi del precedente punto e);
i)
h) Redige e
pubblica il piano
di recupero regionale, con una azione sinergica di copianificazione
alla quale parteciperanno tutti gli enti sottordinati interessati, e definisce
il piano di azione di settore da inserire nel piano regionale per lo sviluppo
sostenibile. In questo piano saranno graduati gli interventi secondo lordine
dato dalle province di cui al successivo punto 2d). La pubblicazione dovrà avvenire nel sito
web di appartenenza;
j)
Redige e
pubblica nella relazione
annuale inerente lindagine sulla customer satisfaction
dellazione regionale anche il rapporto annuale sullandamento dellinquinamento
luminoso, sul conseguente risparmio energetico, e sugli effetti che
lapplicazione della legge ha avuto sulle azioni condotte per lapplicazione
della legge; La pubblicazione dovrà
avvenire nel sito web di appartenenza.
2) Le
Province:
a)
a)
Inseriscono i piani energetici, i piani di illuminazione a
più basso impatto ambientale, di risparmio energetico e di riduzione
dellinquinamento luminoso redatti dai Comuni nel PTCP, quali componenti
essenziali nellambito delle materie inerenti la protezione della natura e la
tutela dellambiente;
b)
Esercitano le
funzioni di vigilanza e controllo
sul corretto e razionale uso dellenergia elettrica da illuminazione esterna e provvedono a diffondere i principi
dettati dalla presente legge, anche attraverso la redazione di accordi di
programma per la riduzione dellinquinamento luminoso e per ladeguamento degli
impianti esistenti, sottoscritti con i Comuni dellambito amministrativo di
competenza;
c)
Esercitano le funzioni di
coordinamento, vigilanza e controllo sui Comuni circa lottemperanza alle
disposizioni di cui alla L.R. 15/05;
d)
Verificano il
rispetto del presente
Regolamento, emanato ai sensi dellart. 2 comma 2, da parte dei Comuni e
coordinano i piani di risanamento adottati assegnando loro un ordine di priorità
in base alla data di adozione. Inseriscono allinterno del PTCP i piani di
risanamento comunali, assegnando agli interventi un ordine in base alla
tipologia di intervento e alla priorità degli interventi adottata nei piani.
Trasmettono tale elaborato alla Regione che ne terrà conto per lerogazione dei
finanziamenti;
e)
Applicano la legge sugli
impianti di loro competenza;
f)
Promuovono azioni
di formazione e
informazione per la formazione e/o laggiornamento
professionale dei dipendenti pubblici e dei tecnici privati operanti nel
settore, per diffondere la cultura del risparmio energetico e delle buone
pratiche per evitare inquinamento luminoso, anche attraverso i Laboratori di
educazione ambientale (LEA) provinciali e i programmi di Informazione,
formazione ed educazione ambientale (INFEA);
g)
Collaborano con
la Regione, con i
Comuni, e con gli
altri enti e/o altro interessati alla copianificazione ad individuare gli ambiti territoriali rilevanti
al fine della tutela e conservazione dei valori
ambientali;
h)
Redige e
pubblica il piano
di recupero provinciale, con una
azione sinergica di copianificazione alla quale parteciperanno tutti gli enti
sottordinati interessati e definisce il piano di azione di settore da inserire
nel piano provinciale per lo sviluppo sostenibile e lo trasmette alla regione.
La pubblicazione dovrà avvenire nel sito
web di appartenenza;
i)
Redige e pubblica nella
relazione annuale inerente lindagine sulla customer satisfaction dellazione
provinciale anche il rapporto annuale sullandamento dellinquinamento luminoso,
sul conseguente risparmio energetico e sulle buone pratiche. La pubblicazione dovrà avvenire nel sito
web di appartenenza.
3) I Comuni:
a)
Si dotano, entro quattro anni
dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 15/2005,
di piani per lilluminazione a basso impatto ambientale e per il risparmio
energetico, per disciplinare le nuove installazioni in accordo con il presente
regolamento, con il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada e
successive integrazioni e modifiche, con le leggi statali 9 gennaio 1991, n. 9 e
n. 10 Piano energetico nazionale, con il DM Infrastrutture e Trasporti del 5
novembre 2001 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade.
Nelle more i Comuni dovranno attenersi alle disposizioni contenute nel presente
Regolamento. I Comuni che alla data del presente regolamento si fossero già
dotati di uno strumento di pianificazione del settore, dovranno trasmettere alla
Provincia il piano completo di piano di risanamento. Inserire il piano di
risanamento prima nel DPP e successivamente nel PUG e nei PUE secondo la
priorità degli interventi. Qualora i detti piani fossero in contrasto con il
presente regolamento o mancanti del piano di risanamento ambientale per
contenere linquinamento luminoso, i Comuni dovranno provvedere a dotarsi di
piano al pari degli altri e nelle more dovranno attenersi alle disposizioni
contenute nel presente Regolamento;
b)
Inseriscono il
piano per lilluminazione a
basso impatto ambientale e per il risparmio energetico nel PUG per
tendere ad uno sviluppo sostenibile e migliorare la qualità della vita;
c)
Si
dotano della contabilità ambientale e del bilancio ambientale;
d)
Favoriscono laggiornamento
professionale dei dipendenti preposti;
e)
Esercitano azioni di vigilanza sulla corretta
applicazione della legge 15/2005 da parte dei privati e dei lottizzanti, anche
su richiesta delle associazioni che si occupano del contenimento
dellinquinamento luminoso, anche con lausilio dellAPPA, e ove mancante
dellARPA;
f)
Esercitano azioni di controllo
multando i contravventori ai sensi dellart. 9 della L.R.
15/05;
g)
Rilasciano autorizzazioni per i
nuovi impianti di
illuminazione, anche se adibiti a
scopo pubblicitario, previa
presentazione di idoneo progetto da parte dei
richiedenti;
h)
La
pianificazione annuale degli interventi per il contenimento del consumo di
energia elettrica;
i)
Collaborano con la Regione, con le Province e con gli
altri enti e/o altro interessati alla copianificazione per individuare gli
ambiti territoriali rilevanti al fine della tutela e conservazione dei valori
ambientali;
j)
Redigono e
pubblicano il piano di recupero comunale, nellambito del
piano per lilluminazione a basso impatto ambientale e per il risparmio
energetico con una azione sinergica di copianificazione alla quale
parteciperanno tutti gli interessati e definiscono il piano di azione di settore
da inserire nel piano comunale per lo sviluppo sostenibile e lo trasmettono alla
Provincia e alla Regione. La pubblicazione dovrà avvenire nel sito
web di appartenenza;
k)
Redigono e pubblicano nella
relazione annuale della customer satisfaction sullazione comunale anche il
rapporto annuale sullandamento dellinquinamento luminoso, sul conseguente
risparmio energetico e sulle buone pratiche. La pubblicazione dovrà avvenire nel sito
web di appartenenza.
4) Gli osservatori
astronomici e le associazioni che si occupano di contenimento dellinquinamento
luminoso:
a)
a)
Segnalano alle autorità
territoriali competenti ed
in primo luogo ai Comuni, gli apparecchi di
illuminazione (pubblici e privati) non rispondenti ai presenti criteri,
richiedendone lintervento affinché essi vengano modificati o sostituiti o
comunque uniformati ai criteri medesimi;
b)
Collaborano con i Comuni, le
Province, nonché la
Regione, per una
migliore e puntuale applicazione dei presenti
criteri, secondo le loro specifiche competenze;
c)
Collaborano con le Province ed i Comuni
allindividuazione degli impianti di rilevante inquinamento luminoso e dimpatto
ambientale da assoggettare alla bonifica;
d)
Richiedono, con istanza a firma
dei responsabili pro - tempore, di essere inseriti nellelenco regionale e trasmettono la seguente documentazione:
1.
planimetria in scala
appropriata indicante la localizzazione e la georeferenziazione
dellosservatorio;
2.
relazione tecnico
illustrativa sulla tipologia dellosservatorio, sulla
sua attività prevalente e sulla dotazione strumentale;
3.
programma scientifico ( di
ricerca e/o divulgazione ) - culturale annuale o pluriennale;
4.
relazione illustrativa del
regolamento per laccesso
dei visitatori ed delle modalità
di raggiungimento della sede;
5. relazione
storica sullattività svolta
(per gli osservatori in
attività, che richiedano linserimento nellelenco
ufficiale);
6. documentazione fotografica a colori
sullambiente, sul paesaggio e sulla struttura nel suo complesso;
7. piano per la pubblicità e la divulgazione
dei risultati delle ricerche condotte.
5) Le case costruttrici,
importatrici, fornitrici devono corredare i loro prodotti per lilluminazione
della seguente documentazione tecnica:
a)
a)
Certificati di conformità alla
l.r. 15/05 per il
prodotto messo in opera sul territorio della Regione Puglia indicando gli intervalli di posizioni
ed inclinazione conformi;
b)
Misurazioni fotometriche
dellapparecchio, sia in forma tabellare numerica su supporto cartaceo,
sia sotto forma di file standard
normalizzato, tipo il formato commerciale Eulumdat o analogo verificabile, ed
emesso in regime di sistema di qualità aziendale certificato o rilasciato da
ente terzo quali lIMQ; le stesse devono riportare:
I - Lidentificazione del laboratorio di
misura ed il nominativo del responsabile tecnico;
II - Le specifiche della lampada (sorgente
luminosa) utilizzata per la prova;
III - La posizione dellapparecchio durante
la misurazione;
IV - Il tipo di apparecchiatura utilizzata
per la misura e la relativa incertezza di misura;
V - La dichiarazione dal responsabile
tecnico di laboratorio o di enti terzi, quali lIMQ, circa la veridicità delle
misure.
c)
Le
istruzioni di installazione ed uso corretto dellapparecchio.
6) I
progettisti::
a)
Gli impianti
di pubblica illuminazione sono
classificati come opere
di urbanizzazione primaria. In
base alle disposizioni vigenti il progetto illuminotecnico deve essere redatto
da un professionista iscritto ad ordini o collegi professionali in possesso dei
requisiti di legge, con curriculum specifico o formazione adeguata e
specializzata mediante partecipazione a corsi di progettazione illuminotecnica
ai sensi della legge 15/05 art.2 comma 4. Il conferimento dellincarico
trasferisce al professionista le responsabilità che la progettazione comporta,
nonché la verifica che linstallazione risponda ai requisiti di legge. Nel
progetto deve essere data chiara evidenza del rispetto dei requisiti tecnici di
qualità di cui in particolare al capitolo 5 Criteri comuni allarticolo 1,
lettere a,b e c del presente regolamento;
b)
Richiedono alle
case costruttrici ,
importatrici e fornitrici,
per i prodotti
messi in opera sul territorio
regionale, il certificato di conformità alla l.r. 15/05 e la relativa
documentazione tecnica che attesti tale conformità, da allegare ai singoli
progetti come specificato al comma 5;
c)
Rilasciano la dichiarazione di
conformità del progetto illuminotecnico alla l.r. 15/05;
d)
I piani
di illuminazione a
più basso impatto
ambientale per il
risparmio energetico e per la riduzione dellinquinamento
luminoso, possono essere redatti da professionisti iscritti nei relativi ordini
professionali nellambito delle proprie competenze.
7) Gli installatori:
a)
a)
Realizzano gli impianti
conformemente ai presenti
criteri ed al
progetto illuminotecnico,
disponendo gli apparecchi dilluminazione secondo le allegate istruzioni di
installazione ed uso corretto per il rispetto dei requisiti tecnici di cui
allart. 5 della l.r. 15/05;
b)
Rilasciano la dichiarazione di
conformità dellinstallazione ai criteri della l.r. 15/05 e al progetto
illuminotecnico.
Art. 4Disposizioni generali 1) Dalla data
di entrata in vigore della l.r.
15/05, tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, che
interessano lintero territorio regionale, devono essere realizzati in
conformità ai presenti criteri antinquinamento luminoso ed a ridotto consumo
energetico.
2) Tutti i bandi per gli
incarichi professionali, capitolati dappalto e di manutenzione degli impianti
ed apparecchi di illuminazione esterna, pubblici e privati, devono essere
conformi alla l.r. 15/05 ed al presente regolamento.
3) Gli impianti, già in
fase di realizzazione alla stessa data, devono, ove possibile
nellimmediato, essere dotati di sistemi e accorgimenti atti ad evitare la
dispersione di luce verso lalto, fatto salvo lobbligo del loro successivo
adeguamento secondo i presenti criteri.
4) Per gli
impianti di illuminazione esistenti, quanto strutturalmente possibile
e fatte salve le prestazioni di sicurezza richieste
dalle vigenti norme, è richiesta entro 2 anni dallentrata in vigore di tale
regolamento la modifica dellinclinazione degli apparecchi secondo angoli, più
prossimi allorizzontale oppure inserendo schermi paraluce atti a limitare
lemissione luminosa oltre i 90°, se questi sono compatibili con i requisiti di
sicurezza elettrica degli stessi.
5) I Comuni
e le Province
che alla data di entrata in vigore del presente
regolamento avessero già adottato DPP,
PTCP o PUG, dovranno provvedere ad integrare gli stessi con i piani
ambientali di cui al presente regolamento, applicando la metodologia della
copianificazione ed applicando il principio della sussidiarietà. Qualora non
fosse possibile limplementazione degli strumenti adottati, per vizi o
inadempienze verificatesi durante la fase di copianificazione, per non incorrere
nel disposto dellart. 20 della LR 20/2001, gli enti potranno ricorrere alla
revoca degli atti in autotutela.
6) Gli atti tecnici e/o
amministrativi adottati da pubbliche amministrazioni, redatti da dipendenti
pubblici o proposti da professionisti privati, ma che non siano tra i
professionisti abilitati riconosciuti ai sensi del presente regolamento, saranno
ritenuti annullabili ai sensi dellart. 15 della L. n. 14 dell11 febbraio 2005.
Art. 5Il progetto - I materiali - Gli impianti 1) In conformità a quanto
specificato allArt. 5 della L.R. 15/05, i progetti, i materiali e gli impianti
per lilluminazione pubblica e privata a più basso impatto ambientale, per il
risparmio energetico e per prevenire linquinamento luminoso devono prevedere:
a)
Apparecchi che,
nella loro posizione
di installazione, devono avere
una distribuzione dellintensità luminosa massima per g = 90°, compresa
tra 0,00 e 0,49 candele per 1000 lumen di flusso luminoso totale emesso; a tale
fine, in genere, le lampade devono essere recesse nel vano ottico superiore
dellapparecchio stesso;
b)
Lampade ad avanzata tecnologia
ed elevata efficienza luminosa, quali al sodio ad alta o bassa pressione, in
luogo di quelle con efficienza luminosa
inferiore. E consentito limpiego di lampade con indice resa cromatica
superiore a Ra=65 ed efficienza comunque non inferiore ai 90 lm/w,
esclusivamente nellilluminazione di monumenti, edifici, aree di aggregazione e
centri storici in zone di comprovato valore culturale e/o sociale ad uso
pedonale;
c)
Luminanza media
mantenuta delle superfici
da illuminare ed illuminamenti
non superiore ai livelli minimi previsti dalle normative tecniche di sicurezza
ovvero dai presenti criteri, nel rispetto dei seguenti elementi guida:
I - Classificazione delle
strade in base
a quanto disposto dal Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 5 novembre 2001 Norme funzionali e geometriche per la
costruzione
delle strade. In particolare le strade residenziali devono
essere classificate di tipo F, di rete locale, ad esclusione di quelle urbane di
quartiere, tipo E, di penetrazione verso la rete locale.
II - Impiego, a parità di luminanza, di
apparecchi che conseguano impegni ridotti di potenza elettrica, condizioni
ottimali di interasse dei punti luce e ridotti costi manutentivi.
In particolare, i nuovi impianti di
illuminazione stradali tradizionali, fatta salva la prescrizione dellimpiego di
lampade con la minore potenza installata in relazione al tipo di strada ed alla
sua categoria illuminotecnica, devono
garantire un rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose non
inferiore al valore di 3,7. Sono consentite soluzioni alternative, sia in
presenza di ostacoli, sia nel caso le stesse soluzioni risultino funzionali alla
certificata e documentata migliore efficienza generale dellimpianto. Soluzioni
con apparecchi lungo entrambi i lati della strada (bilaterali frontali) sono
accettabili, se necessarie, solamente per strade classificate con indice
illuminotecnico 5 e 6.
III – Orientamento su
impianti a maggior
coefficiente di utilizzazione, senza superare i livelli minimi previsti
dalle normative illuminotecniche italiane ed europee più recenti e garantendo il
rispetto dei valori di uniformità e
controllo dellabbagliamento previsto da dette norme.
IV - Mantenimento, su
tutte le superfici
illuminate, fatte salve diverse
disposizioni connesse alla
sicurezza e/o indicate diversamente nella legge, valori medi di
luminanza, non superiori ad 1 cd/m2;
V - Calcolo della luminanza.
d) Impiego di dispositivi in
grado di ridurre, entro le ore 24.00, lemissione di luce in misura superiore al
30% rispetto alla situazione di regime, a condizione di non compromettere la
sicurezza.
2) Ove la documentazione
tecnica allegata al progetto non dimostri chiaramente la conformità alla legge
n. 15/05, il progetto stesso sarà rigettato con diniego dal responsabile del
procedimento.
3) Nel rispetto minimo dei criteri di cui
ai precedenti punti del presente articolo, ogni forma dilluminazione pubblica o
privata anche non funzionalmente dedicata alla circolazione stradale, non deve
costituire elemento di disturbo per gli automobilisti o costituire fonte di
intrusione nelle proprietà private. A tal fine ogni fenomeno di illuminazione
molesta o di abbagliamento deve essere limitato ai valori minimi previsti dalle
norme tecniche e di sicurezza italiane ed europee.
4) Al fine di migliorare la
sicurezza stradale si incentiva lutilizzo di sistemi di segnalazione passivi
(quali catarifrangenti e cat-eyes) o attivi (a LED fissi o intermittenti,
indicatori di prossimità, linee di luce, etc..) ove lilluminazione tradizionale
potrebbe essere controproducente (tracciati
pericolosi, svincoli, nebbia, etc..), in quanto insufficiente o eccessiva.
5) Al fine di contenere
lincremento annuale dei consumi di energia elettrica come specificato allart.
3, comma 3, lettera k), adottare soluzioni nel rispetto dellart. 5 comma 1 e
delle norme tecniche di settore che prevedono:
a)
la
sostituzione dei vecchi impianti con analoghi a più elevata efficienza e minore
potenza installata;
b)
la
realizzazione dei nuovi impianti, dotati preferibilmente di sorgenti luminose
con potenze inferiori a 75W;
c)
ladozione di dispositivi che riducono il flusso
luminoso installato, come richiesto al precedente comma 1, lettera
d)
La certificata
energia risparmiata mediante
linstallazione di nuovi
dispositivi di riduzione, su vecchi o nuovi
impianti dilluminazione, va sommata alla singola quota annuale. Le quote
annuali possono essere cumulate, ma in tal caso deve essere tenuta adeguata
contabilità annuale di tutte le quote dallanno di approvazione di tale
regolamento.
Art. 6Criteri per applicazioni specifiche 1) Per le
tipologie impiantistiche di
cui ai successivi commi, ad
integrazione di quanto previsto al capitolo 5, devono, altresì, essere applicati
i criteri di seguito elencati:
2) Extraurbani: Ove necessaria
lilluminazione di autostrade, tangenziali, circonvallazioni, ecc. deve essere
garantita con limpiego, preferibilmente, di lampade al sodio a alta e bassa
pressione.
3) Grandi aree:
a)
Lilluminazione di
parcheggi, piazzali, piazze
ed altre superfici similari deve
essere garantita con limpiego,
preferibilmente, di lampade al sodio ad alta o bassa pressione.
b)
Gli impianti devono essere dotati di appositi
sistemi di spegnimento o di riduzione della luminanza nei periodi di non
utilizzazione.
c)
Il coefficiente di
utilizzazione dellimpianto non
deve essere in alcun caso inferiore a 0.35 nel rispetto della reale superficie
da illuminare.
d)
Linstallazione di
torri-faro deve prevedere
una potenza installata inferiore, a parità di illuminamenti delle
superfici da illuminare, a quella di un impianto con apparecchi tradizionali.
4) Centri storici e vie
commerciali:
a)
I centri
luminosi, in presenza di
alberature, devono essere
posizionati in modo da evitare che il flusso verso le superfici da illuminare
sia intercettato significativamente dalla chioma degli alberi stessi.
b)
Lilluminazione dei centri
storici deve essere realizzata con apparecchi consoni al contesto
architettonico.
Art. 7Criteri per impianti specifici 1) Impianti
sportivi:
a)
Lilluminazione di tali
impianti deve essere garantita con limpiego, di lampade ad alta efficienza; ove
ricorra la necessità di garantire unalta resa cromatica, è consentito limpiego
di lampade agli alogenuri metallici. In ogni caso il coefficiente di
utilizzazione di questi impianti non deve essere inferiore al valore di 0.45. I
requisiti illuminotecnici minimi da rispettare sono riportati nelle norme
italiane ed europee di settore.
b)
Gli impianti
devono essere dotati
di appositi sistemi di variazione dellilluminamento con
conseguente parzializzazione del flusso luminoso in relazione alle
attività/avvenimenti, quali allenamenti, gare, riprese televisive ed altri.
c)
Per gli impianti sportivi di piccole e medie
dimensioni sino a 5000 spettatori, i proiettori devono essere di tipo
asimmetrico, con inclinazione tale da contenere la dispersione di luce al di
fuori dellarea destinata allattività sportiva. Lintensità luminosa non deve
superare le 0.49 cd per angoli di 90° o superiori nella reale posizione
dinstallazione ed inclinazione dei corpi illuminanti.
d)
Per impianti
sportivi da realizzarsi,
progettati per ospitare oltre 5.000 spettatori, permane il
solo obbligo di contenere al minimo la dispersione di luce verso il cielo e al
di fuori delle aree a cui lilluminazione è funzionalmente dedicata. Il
coefficiente di utilizzazione di questi impianti deve comunque essere superiore
al valore di 0.45. E comunque richiesto lo spegnimento allultimazione
dellattività sportiva.
e)
Per gli
impianti sportivi di grandi
dimensioni, ove siano previste riprese televisive, è consentito affiancare, ai
proiettori asimmetrici, proiettori a fasci concentranti comunque dotati di
schermature per evitare la dispersione della luce al di fuori delle aree
designate.
2) Fasci di luce:
a)
E fatto
espresso divieto di
utilizzare, su tutto
il territorio regionale, luso di
fasci di luce fissi o roteanti, di qualsiasi colore o potenza, quali fari, fari
laser e giostre luminose, o di altri tipi di richiami luminosi come palloni
aerostatici luminosi o immagini luminose che disperdono luce verso la volta
celeste, siano essi per mero scopo pubblicitario o voluttuario, anche se di uso
temporaneo.
b)
E
altresì vietata lilluminazione di elementi e monumenti del paesaggio di origine
naturale, nonché utilizzare le superfici di edifici, di altri soggetti
architettonici o naturali per la proiezione o lemissione di immagini, messaggi
o fasci luminosi siano essi per mero scopo pubblicitario o voluttuario.
3) Monumenti ed
edifici:
a)
Lilluminazione di
tali manufatti, fatte
salve le indicazioni generali
di cui al capitolo 5, deve
essere, preferibilmente, di tipo radente, dallalto verso il basso.
b)
Solo nei
casi di conclamata
impossibilità e per
manufatti di particolare interesse storico, architettonico o monumentale
i fasci di luce possono essere orientati dal basso verso lalto. In tal caso
devono essere utilizzate basse potenze e inoltre i fasci di luce devono ricadere
comunque allinterno della sagoma delledificio. Se la sagoma è fortemente
irregolare, il flusso luminoso che fuoriesce non deve essere superiore al 10%
del totale.
c)
Entro le
ore 24 è
necessario provvedere allo spegnimento totale degli apparecchi
dilluminazione che non soddisfano i requisiti tecnici di cui al capitolo 5 e ad
una riduzione di almeno il 30% della potenza impiegata per gli altri apparecchi.
d)
Lilluminazione dei capannoni
industriali deve essere effettuata privilegiando le lampade al sodio a bassa o
alta pressione.
e)
Per gli
edifici privi di
valore storico sono da
preferire le lampade ad alta efficienza, in alternativa possono essere
utilizzati impianti dotati di sensori di movimento per laccensione degli
apparecchi per lilluminazione di protezione. Sono da prevedere, altresì,
sistemi di controllo che provvedano allo spegnimento parziale o totale, o alla
diminuzione di potenza impiegata, entro le ore ventiquattro.
f)
Per i
monumenti ed edifici
di comprovato valore
culturale, storico e
turistico, non sono
applicabili le condizioni del
paragrafo 5 della legge e del paragrafo 7 del regolamento, purchè vengano
rispettati gli orari previsti per la riduzione di potenza degli impianti, il
periodo di funzionamento annuo non sia superiore a 1500 ore per valori medi di
luminanza non oltre 10 cd/m2 e a 2000 ore per valori medi di luminanza non oltre
di 7 cd/m2, il flusso luminoso sia contenuto nella sagoma delledificio secondo
quanto previsto al paragrafo 7), punto 3), comma b).
4) Insegne:
a) Lilluminazione delle
insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dallalto
verso il basso, come definito nel capitolo 5, comma 1, lettera a);
b) Appartengono a questa
categoria le insegne con sorgenti di luce esterne alle stesse;
c) Le insegne dotate di
illuminazione propria non possono superare un flusso totale emesso di 4500
lumen/m2 per ogni esercizio;
d) In ogni caso tutti i tipi di insegne luminose
non preposte alla sicurezza e ai servizi di pubblica utilità (ospedali,
farmacie, polizia, carabinieri, vigili del fuoco ecc.) devono essere spente
entro le ore 24 nel periodo di ora legale estiva ed entro le ore 23 nel periodo
di ora solare oppure alla chiusura dellesercizio.
Art. 8Disposizioni relative alle fasce di rispetto e alle aree naturali protette 1) Tutte le
sorgenti di luce
ed i rispettivi
apparecchi per lilluminazione ricadenti
nelle fasce di rispetto degli
osservatori e nelle aree naturali protette, devono, entro 5 anni dallentrata in
vigore dei presenti criteri applicativi
o entro 4 anni per le nuove fasce di rispetto o le nuove aree naturali
protette definite allart.3, comma 1, lettera e), essere modificate onde ridurre
linquinamento luminoso ed il consumo energetico adeguandole ai criteri comuni
di cui allart. 5.
2) Attorno
a ciascuno degli
osservatori astronomici, di cui allarticolo 3 comma 1 lettera b) della
l.r. 15/05, è istituita una zona di particolare protezione dallinquinamento
luminoso avente unestensione di raggio minimo, fatti salvi i confini regionali,
pari a:
a) 30 chilometri per gli
Osservatori professionali;
b) 15 chilometri per gli
Osservatori non professionali di rilevanza regionale e provinciale;
c) estese quanto i confini
delle aree naturali protette.
3) Allinterno dei
confini dei parchi
naturali e delle aree naturali protette, si adottano
analoghi provvedimenti a quelli delle fasce di rispetto degli osservatori
astronomici e dei siti osservativi.
4) Gli impianti
di illuminazione ricadenti
in tali ambiti
territoriali, fatte salve
le disposizioni temporali per
ladeguamento di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della legge
15/05 ed i requisiti generali di cui al capitolo 5, devono essere modificati
secondo le indicazioni minime di seguito richiamate:
I – La
variazione dellinclinazione degli apparecchi pubblici e privati, fissata
in mesi 12 dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, deve essere
attuata solo in quanto compatibile con le norme tecniche di sicurezza, se
previste;
II - Qualora quanto
specificato al punto
I non sia
possibile, ladeguamento degli impianti di illuminazione esterna privati
può essere attuato con linstallazione di appositi schermi, o con la
sostituzione delle calotte di protezione, ovvero delle lampade stesse,
compatibilmente con i requisiti di sicurezza elettrica;
III - Le lampade
sostituite devono essere
al sodio
ad alta o
bassa pressione; solo
in caso di materiale impossibilità è consentito limpiego di lampade
diverse, purché con analoga efficienza, in relazione allo stato della tecnologia
ed al tipo di applicazione;
IV - Per impianti dilluminazione
artistici antecedenti il 1940, è possibile derogare alle disposizioni di cui
allart.
5, comma 1 ed a quelle del presente comma,
solo in caso di ripristino della funzionalità dellapparecchio originale.
5) Gli impianti dilluminazione esterna pubblici,
ove non
sia possibile la variazione dellinclinazione o la sostituzione delle
calotte di protezione, o la sostituzione della sola lampada, devono essere
adeguati mediante la sostituzione degli interi apparecchi;
6) Tutti gli impianti di
illuminazione esterna pubblici devono essere dotati di regolatori di flusso;
7) Gli apparecchi
dilluminazione altamente inquinanti, come globi, globi
con alette schermanti,
sistemi a luce indiretta,
lanterne o similari, esistenti alla data di entrata in vigore della l.r. 15/05,
devono essere schermati e, in ogni caso, dotati di idonei dispositivi in grado
di contenere e dirigere nellemisfero superiore unintensità luminosa massima
comunque non oltre 15 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre, nonché di vetri di
protezione trasparenti, compatibilmente con i requisiti di sicurezza elettrica.
Ove non si possano attuare tali misure, in quanto se ne compromette la
certificazione originaria di fabbrica, o ciò risulti antieconomico, gli
apparecchi devono essere sostituiti con altri aventi i requisiti di cui allart.
5, comma 1.
Art. 9Deroghe 1) La deroga al presente
regolamento è concessa per:
a) Tutte le
sorgenti luminose internalizzate
e quindi non inquinanti, in quanto già strutturalmente schermate, quali
porticati, logge, gallerie e, in generale, installazioni che per il loro
posizionamento non possono diffondere luce verso lalto;
b) Tutte le
sorgenti luminose in
impianti con emissione
complessiva al di sopra del piano dellorizzonte non superiore ai 2250
lm, costituiti da sorgenti di luce con flusso totale emesso in ogni direzione
non superiore a 1500 lm cadauna;
c) Tutte le
sorgenti luminose, non a
funzionamento continuo, che non risultino, comunque, attive oltre due ore dal
tramonto del sole;
d) Le
sorgenti di luce di uso temporaneo e quindi non fisse, o
che vengano spente entro le ore 20.00 nel periodo di ora solare ed entro le ore
22.00 nel periodo di ora legale, quali, ad esempio, i proiettori ad alogeni, le
lampadine a fluorescenza o altro, regolati da un sensore di presenza;
e) Gli impianti
per le manifestazioni allaperto
e itineranti con
carattere di temporaneità e
provvisorietà, regolarmente autorizzate dai Comuni, per un limite massimo di
cinque giorni al mese;
f) impianti di segnalazione e di
regolazione del traffico;
g) le luminarie natalizie;
h) Le insegne pubblicitarie non dotate
di illuminazione propria, di modesta entità, quali:
• Le insegne di esercizio, come
indicate allart.23 del codice della strada e relativo regolamento di attuazione
e quelle con superfici comunque non superiori a 6 metri quadrati,
con flusso luminoso in ogni caso diretto dallalto verso il basso, al fine di
conseguire lintensità luminosa nei termini di cui al capitolo 5, comma 1,
lettera a);
• Gli apparecchi
di illuminazione esterna delle vetrine, per un numero non superiore a tre vetrine, con
flusso luminoso comunque diretto dallalto verso il basso, al fine di conseguire
lintensità luminosa nei termini di cui al capitolo 5;
i) Le
sorgenti di luce
di cui sia prevista la
sostituzione entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della l.r.
15/05;
j) Le
strutture in cui
vengano esercitate attività
relative allordine pubblico, allamministrazione della giustizia e della
difesa, limitatamente alla sola riduzione dei consumi elettrici e non alle
disposizioni di cui allart. 5, comma 1, lettera a);
k) porti, aeroporti
e strutture, militari e
civili, limitatamente agli
impianti e ai dispositivi di segnalazione strettamente
necessari a garantire la sicurezza della navigazione marittima e aerea;
l) gli impianti
con destinazione vie
di fuga predisposti per esigenze
di protezione civile o per piani di protezione civile;
m) le
lanterne depoca e
similari installate allinterno dei centri storici, purchè siano dotate
di superfici superiori completamente opache e risultino efficacemente schermate
dalle strutture edilizie circostanti, non sono tenute a rispettare le
prescrizioni di cui allart.5, comma 1 a);
n) nei
centri urbani, centri storici,
aree di aggregazione
e, comunque, in tutti quei luoghi in cui la temperatura di colore delle
lampade attualmente in commercio con efficienza superiori a 90 lm/W,
comporterebbe una alterazione dei colori dellambiente stesso ed un disagio
visivo causato dalla quasi monocromaticità di tali lampade intorno al colore
giallo-verde, è consentito luso di lampade ad alogenuri con efficienza luminosa
non inferiore a 80 lm/W.
2) La deroga di cui alla
lettera h) è limitata alla sola progettazione, ai fini dellautorizzazione
comunale.
Art. 10Disposizioni relative alle sorgenti di rilevante inquinamento luminoso 1) Per sorgenti di rilevante inquinamento luminoso si intendono:
I - Quelle sorgenti luminose singole con
emissione superiore a 50.000 lumen cadauna (flusso totale emesso dalla sorgente
in ogni direzione) in apparecchi che non soddisfino i criteri di cui allart.
5;
II - Linsieme di
sorgenti luminose con emissione complessiva superiore a 500.000 lumen
(flusso totale emesso dalle sorgenti in ogni direzione) in impianti che non
soddisfino i criteri di cui allart. 5;
III - Linsieme di
sorgenti luminose costituite
da apparecchi a
diffusione libera come
quelli a sfera, con emissione complessiva superiore a
300.000 lumen (flusso totale emesso dalle sorgenti in ogni direzione);
2) Gli impianti di illuminazione aventi tali
caratteristiche, fatte salve le disposizioni temporali per ladeguamento di
quelli esistenti alla data di entrata in vigore della legge 15/05 ed i requisiti
generali di cui al capitolo 5, devono uniformarsi ai criteri di legge entro 2
anni dallidentificazione della lista degli impianti di grande inquinamento
luminoso da bonificare.
Art. 11Piani per lilluminazione 1) I piani
per lilluminazione dovranno
essere a più basso impatto ambientale, per il risparmio energetico e per
la riduzione dellinquinamento luminoso. Dovranno essere redatti da
professionisti abilitati, iscritti ad albi o collegi professionali, con la
tecnica della copianificazione e lo sviluppo del principio di sussidiarietà
applicato ai soggetti cui competono gli interventi di risanamento e la gestione,
e costituiti da:
- Relazione
illustrativa della situazione
attuale corredata di
carte tematiche in scala opportuna indicanti linquinamento
luminoso;
- Piano di risanamento con lindividuazione
degli interventi pubblici e privati e della priorità degli interventi;
- Norme tecniche di attuazione per
lilluminazione a più basso impatto ambientale, per il risparmio energetico e
per la riduzione dellinquinamento luminoso integrative del regolamento
edilizio.
2) Obiettivi del piano sono:
a)
Fornire alle
amministrazioni uno strumento di pianificazione ambientale partecipato
per risanare la situazione attuale, nel quale siano esplicitati gli interventi
pubblici e privati, la priorità degli interventi, a chi compete eseguire gli
interventi, quando e con quali risorse;
b)
Fornire alle
amministrazioni una
regolamentazione comunale che le aiuti a governare i processi di sviluppo e le
nuove programmazioni del territorio nel rispetto dellambiente e della qualità
della vita;
c)
Il
contenimento dellinquinamento luminoso atmosferico e stradale nonché
dellinvasività della luce;
d)
Lottimizzazione dei costi di
servizio e di manutenzione in relazione alle tipologie degli impianti;
e)
Il conseguimento di
un risparmio energetico
migliorando lefficienza globale degli impianti mediante luso di sorgenti
luminose, apparecchi di illuminazione e dispositivi di controllo del flusso
luminoso finalizzati a un migliore rendimento, in relazione alle scelte
adottate;
f)
La realizzazione dei
modelli di gestione
tecnologicamente integrati ai
fini della manutenzione, del contenimento energetico,
della valorizzazione differenziata dei luoghi e delladeguamento ai diversi
stili di vita;
g)
La
sicurezza del traffico stradale veicolare, con particolare riguardo alla
visibilità dei percorsi;
h)
La
sicurezza fisica e psicologica delle persone;
i)
Lintegrazione diurna e
notturna degli impianti nel territorio comunale;
j)
Il
miglioramento della qualità della vita sociale con lincentivazione delle
attività serali;
k)
Il
miglioramento della fruibilità degli spazi urbani secondo i criteri di
destinazione urbanistica;
l)
Ladeguamento dellilluminazione alle
esigenze architettoniche e ambientali,
curando le opportune scelte di
colore, direzione e intensità della luce, in rapporto alle costruzioni
circostanti.
3) Il piano si suddivide in 3
fasi operative distinte:
a) Rilievo della situazione
esistente che si compone dei seguenti elaborati:
§
Analisi e planimetria della
distribuzione del territorio comunale e suddivisione in aree omogenee;
§
Ricerca sulle caratteristiche
storico - ambientali e sullevoluzione storica dellilluminazione sul
territorio;
§
Valutazione dello stato
dellinquinamento luminoso sul territorio di competenza;
§
Analisi ed
identificazione delle aree
a particolari destinazione, delle zone
e degli edifici critici, e del contesto in cui sono inserite;
§
Censimento elettrico
e relazione tecnica
sulle condizioni degli impianti e
compatibilità con le norme e leggi vigenti in merito a: quadri elettrici,
alimentazione, potenze impiegate e tipo di distribuzione elettrica;
§
Censimento illuminotecnica e
relazione tecnica sulle
condizioni degli impianti e compatibilità con la legge 15/05
ed il presente regolamento in merito a: delle tipologie degli apparecchi
installati (stradali, lampioni, sfere, etc..), dei supporti adottati (pali
singoli e multipli, torri faro, a sospensione, a mensola o parete, etc..), del
loro livello di conservazione, distribuzione delle sorgenti luminose suddivise
per tipo (fluorescenza, sodio AP o BP, Ioduri Metallici, Mercurio, etc...) ed in
base alle potenze (50W, 100W, etc...);
§
Verifica degli
illuminamenti lungo i
tracciati viari a maggior rischio, e più elevato traffico e/o impatto sul
territorio;
§
Planimetrie dei
punti luce, delle tipologie
di sorgenti, di sostegni e di apparecchi identificando i quadri
elettrici, lo stato di conservazione, le principali evidenze architettoniche;
§
-
Relazione sullo stato
dellambiente valida anche
ai fini dellanalisi ambientale
iniziale per la certificazione
ambientale ISO 14001 e/o EMAS II;
§
Redazione di mappa tematica in scala 1:5000, o 1:4000,
o 1:2000, o 1:1000, sulla quale sia rappresentato linquinamento luminoso.
b) Norme Tecniche di attuazione per lilluminazione a
più basso impatto ambientale, per il risparmio energetico e per la riduzione
dellinquinamento luminoso integrative del regolamento edilizio:
§
Classificazione del
tracciato viario secondo
UNI10439 ed identificazione delle principali aree sensibili classificate
secondo EN13201;
§
Analisi statistica
dei flussi di
traffico lungo le principali arterie della rete viaria, per
verificare come e quando declassificare la rete dal punto di vista
illuminotecnico;
§
-
Formulazione di una
soluzione integrata di
riassetto illuminotecnico del
territorio comunale
identificando, in ogni specifico contesto: le tipologie di corpi illuminanti da
installare, le sorgenti luminose, i tipi di posa e le tipologie di impianti con
specifici riferimenti ed esempi progettuali, costruttivi e impiantistici per una
integrazione con il territorio, di tutti i servizi logicamente e fisicamente
integrabili (gestione funzionale, manutenzione, etc..) nel comparto
illuminazione;
§
Planimetrie della classificazione del tracciato viario,
del piano di riassetto del territorio dal punto di vista delle sorgenti
luminose, del piano di riassetto del territorio dal punto di vista delle
tipologie di apparecchi e sostegni;
§
Redazione di
Norme Tecniche di
attuazione per lilluminazione a più basso impatto
ambientale, per il risparmio energetico e per la riduzione dellinquinamento
luminoso integrative del regolamento edilizio.
c) Piano di risanamento
ambientale
§
Verifica della
presenza di: abbagliamenti molesti,
illuminazione intrusiva, evidenti
inquinamenti luminosi, disuniformità, insufficienza o sovrabbondanza di
illuminazione identificando gli elementi correttivi (corredate di schede
specifiche dintervento);
§
Verifica degli
impianti dilluminazione privata
palesemente in contrasto con
la
L.R.15/05
e successive modifiche, identificando le singole possibili azioni
correttive;
§
Pianificazione degli
adeguamenti: individuazione delle
priorità dintervento per
quanto concerne sicurezza,
consumo energetico e linquinamento luminoso, relativamente a vecchi e nuovi
impianti;
§
Analisi delle evidenze presenti sul territorio che
necessitano particolare attenzione ed approfondimento data la natura storica -
architettonica, identificazione di proposte progettuali compatibili con il
territorio e le norme vigenti;
§
Definizione di un
piano di adeguamento degli impianti a medio termine o lungo termine (se non
sussista lobbligo di legge di immediato adeguamento del territorio), con
lindicazione degli investimenti da mettere a bilancio secondo le priorità
definite con lamministrazione comunale;
§
Definizione dei piani di
manutenzione degli impianti;
§
Piano di
Energy Saving: stesura
di una previsione di
ristrutturazione corredata di
bilancio energetico/economico, e identificazione delle opportunità
tecnologiche che potrebbero favorire una illuminazione a basso impatto
ambientale e a maggiore risparmio energetico;Stima economica dei costi di
manutenzione, adeguamento e gestione. Previsioni di spesa in relazione alle
effettive disponibilità finanziarie ed alle priorità sul territorio.
§
Valutazione tecnico/economica dei
benefici dellesecuzione di interventi di manutenzione e di recupero
programmati;
§
Piano di
risanamento contenente la
contabilità ambientale e gli indicatori di settore per il monitoraggio
delle performances anche ai fini della dimostrazione del rispetto del Protocollo
di Kyoto, con lindividuazione degli interventi pubblici e privati, della
priorità degli interventi a chi compete eseguire gli interventi, quando e con
quali risorse.
Art. 12Norme transitorie Il presente regolamento
si applica alle attività di progettazione il cui affidamento di incarico è
successivo alla data della sua entrata in vigore.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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