Regolamento Regionale 7 dicembre 2007, n. 27 Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari 
   IL
PRESIDENTE
DELLA
GIUNTA REGIONALE a)    
Visto lart. 121 della Costituzione,
così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella
parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei
regolamenti regionali. 
  
  
  
d)   
Visto il D.M. del 6/7/2005 del Ministro
delle Politiche Agricole e Forestali e dell’art. 112 del D.Lgs n. 152/2006. 
  
e)    
Vista la Delibera di Giunta Regionale n.
1964 del 27/11/2007 di adozione del Regolamento. 
  
EMANA 
  
Il seguente Regolamento: 
  
  Art. 1Campo di applicazione   1. Il presente Regolamento disciplina ai 
sensi dell’art. 112, parte III, del DLgs 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia 
ambientale”, le attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione 
e delle sanse umide dei frantoi oleari della Puglia, sulla base dei criteri e 
delle norme tecniche generali adottati con Decreto 6 luglio2005 del Ministero 
delle Politiche Agricole e Forestali, ai sensi della legge 11 novembre 1996 n. 
574, “Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di 
vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari”, disciplinando le modalità di 
attuazione degli artt. 3, 5, 6 e 9.    2. Lo spandimento delle acque di vegetazione 
e delle sanse umide è praticato nel rispetto di criteri generali di 
utilizzazione delle sostanze nutritive ed ammendanti e dellacqua in esse 
contenuta che tengano conto delle caratteristiche pedogeo-morfologiche, 
idrologiche e agroambientali del sito, delle norme igienico-sanitarie, di tutela 
ambientale ed urbanistiche.    3. L’utilizzazione agronomica delle acque di 
vegetazione e delle sanse umide disciplinata dalla legge 11 novembre 1996 n. 574 
e dal presente Regolamento, è esclusa ai sensi dell’art. 185, comma 1, parte IV, 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” dal 
campo di applicazione della medesima parte IV.  
    
 
 
  Art. 2Definizioni 
  
1. Ai fini del presente Regolamento si 
intende per:  
 a)      
“acque di 
vegetazione”: acque residuate dalla lavorazione meccanica delle olive che non 
hanno subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo ad eccezione delle 
acque per la diluizione delle paste ovvero per la lavatura degli impianti;  
 b)      
“sanse umide”: 
sanse provenienti dalla lavo-razione delle olive e costituite dalle acque e 
dalla parte fibrosa di frutto e dai frammenti di nocciolo;  
 c)      
“applicazione al 
terreno” o “spandimento”: l’apporto di materiale al terreno mediante spandimento 
sulla superficie del terreno, e/o mescolatura con gli strati superficiali del 
terreno, iniezione e interramento; d)      
“utilizzazione 
agronomica delle acque di vegetazione e sanse umide residuate dalla lavorazione 
delle olive”: la gestione di acque di vegetazione e sanse umide residuate dalla 
lavorazione delle olive, dalla loro produzione all’applicazione al terreno di 
cui alla lettera c), finalizzata all’utilizzo delle sostanze nutritive ed 
ammendanti nelle stesse contenute;  
 e)      
“area aziendale 
omogenea”: porzione della superficie aziendale uniforme per caratteristiche (ad 
esempio quelle dei suoli, specie, avvicendamenti colturali, tecniche colturali, 
rese colturali, dati meteorologici);  
 f)        
“lavorazione 
meccanica delle olive”: le operazioni effettuate durante il procedimento di 
estrazione dell’olio a partire dal lavaggio delle olive;  
 g)      
“sito di 
spandimento”: uno o più particelle catastali o parti di esse omogenee per 
caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali, su cui si 
effettua lo spandimento;  
 h)      
“primo 
spandimento”: la prima utilizzazione delle acque di vegetazione e di sanse umide 
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, su uno o 
più siti di spandimento;  
 i)        
“spandimento 
successivo”: l’utilizzazione di acque di vegetazione e di sanse umide su 
uno  o più siti di spandimento nell’anno 
successivo ad un precedente spandimento;  
 j)        
“titolare del sito 
di spandimento”: il proprietario o conduttore del sito di spandimento;  
 k)      
“frantoi 
aziendali”: i frantoi che esercitano la propria attività di trasformazione e 
valorizzazione agricola con le modalità indicate dall’art. 101, comma 7, lettera 
c) della parte III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ad esclusione 
dei frantoi di tipo cooperativo e associativo;  
 l)        
“anno”: il periodo 
di tempo che intercorre tra il 1° settembre e il 31 agosto dell’anno successivo.  
   
 
 
  Art. 3Comunicazione preventiva 
  
1. Il legale rappresentante del frantoio, che 
produce e intende avviare allo spandimento sul terreno le acque di vegetazione e 
le sanse umide, è tenuto a presentare annualmente al Comune in cui sono ubicati 
i terreni e all’Arpa, in qualità di autorità competente al controllo, 
la 
Comunicazione conforme a quanto riportato nell’Allegato 1 al 
presente Regolamento e a quanto presente nella relazione tecnica i cui contenuti 
sono indicati nell’allegato 2, almeno trenta giorni prima dell’inizio dello 
spandimento.  
Qualora i siti di spandimento ricadano nel 
territorio di due o più Comuni, la Comunicazione deve essere effettuata ad 
ognuno dei Sindaci interessati.  
2.  
Per il primo spandimento la Comunicazione deve essere 
redatta secondo le seguenti modalità:  
 a)      
per i frantoi con 
capacità effettiva di lavorazione superiore a 2 t nelle otto ore, deve riportare 
tutti contenuti dellAllegato 1 e 2 del presente Regolamento;  
 b)      
per i frantoi 
aventi capacità effettiva di lavorazione uguale od inferiore a 2 t di olive 
nelle otto ore, deve riportare le informazioni di cui allAllegato 1 del 
presente Regolamento ad eccezione di quelle richieste alla parte A punti: 4; a); 
b) punto 4.  
3. Per gli spandimenti successivi, 
la 
Comunicazione deve contenere i dati di cui all’allegato 1, 
lettere B e C, mentre i dati di cui alla lettera D devono essere comunicati solo 
in caso di loro variazione. Deve essere, inoltre, comunicata qualsiasi 
variazione dei dati contenuti nella relazione tecnica ovvero che la stessa non 
ha subito variazioni. 
4.  La 
Comunicazione deve essere conservata per cinque anni e deve essere esibita ad 
ogni controllo da parte dell’Autorità competente.   
 
 
  Art. 4Modalità di spandimento 
 
  
1. Ai sensi dell’art. 4, comma 1 della Legge 
574/96, lo spandimento deve essere realizzato assicurando una idonea 
distribuzione ed incorporazione delle sostanze sui terreni in modo da evitare 
conseguenze tali da mettere in pericolo l’approvvigionamento idrico, nuocere 
alle risorse viventi ed al sistema ecologico.  
2.  
Per effetto dell’art. 4, comma 2 della Legge 574/96, lo spandimento si 
intende realizzato in modo tecnicamente corretto e compatibile con le condizioni 
di produzione nel caso di distribuzione uniforme del carico idraulico 
sull’intera superficie dei terreni in modo da evitare fenomeni di ruscellamento. 
3.  
L’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione è consentita in 
osservanza dei seguenti limiti: 
a)      
50 mc/ettaro/anno 
per le acque di vegetazione e sanse umide provenienti da frantoi a ciclo 
tradizionale;  
b)      
80 mc/ettaro/anno 
per le acque di vegetazione e sanse umide provenienti da frantoi a ciclo 
continuo.  
c)      
Il Sindaco, sulla 
base delle informazioni con-tenute nella Comunicazione di cui all’art. 3, comma 
1 e dei risultati dei controlli di cui all’art. 10 del presente Regolamento, può 
impartire con motivato provvedimento specifiche prescrizioni, inclusa la 
riduzione dei limiti di cui alle lett. a) e b) che precedono. 
 
   
 
 
  Art. 5Esclusione di talune categorie di terreni 
  
1. E’ vietato spandere le acque di 
vegetazione e le sanse umide sulle seguenti categorie di terreni: 
 
a)      
terreni non 
adibiti ad uso agricolo;  
b)      
terreni situati 
all’interno delle aree di salvaguardia delle captazioni di acque superficiali e 
sotterranee destinate al consumo umano ai sensi dell’articolo 94 del decreto 
legislativo n. 152 del 2006;  
c)      
terreni situati a 
distanza inferiore a 200 
metri dalle aree urbane;  
d)      
terreni investiti 
da colture erbacee in atto in prossimità della raccolta, particolarmente quando 
trattasi di ortaggi; pertanto se ne consiglia lo spandimento qualche settimana 
prima della semina o durante fasi fenologiche meno sensibili, per es. per i 
cereali autunno vernini durante la fase di accestimento;  
e)      
terreni in cui 
siano localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di 
percolazione del suolo e comunque i terreni in cui siano localizzate falde site 
ad una profondità inferiore a 10 metri;  
f)        
terreni gelati, 
innevati, saturi d’acqua e inondati;  
g)      
terreni situati a 
distanza inferiore a 10 
metri dai corsi d’acqua misurati a partire dalle sponde e 
dagli inghiottitoi e doline, ove non diversamente specificato dagli strumenti di 
pianificazione; terreni situati a distanza inferiore a 10 metri dall’i-nizio 
dell’arenile per le acque marino costiero, lacuali e di transizione; 
 
h)      
terreni con 
pendenza superiore al 15% privi di sistemazione idraulico-agraria; 
 
i)        
boschi; 
 
j)        
giardini ed aree 
ad uso pubblico;  
k)      
aree di cava; 
 
l)        
terreni situati a 
distanza inferiore ai 30 
metri dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide 
individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971; 
 
m)    
terreni situati 
nelle Zone individuate come Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN), in 
cui il quantitativo di azoto totale ad ettaro supera i 170 kg; 
 
n)      
terreni adibiti, 
nella stessa campagna olearia, all’utilizzazione dei liquami zootecnici, delle 
acque di vegetazione e delle sanse umide, a meno che il quantitativo di azoto 
totale ad ettaro sia inferiore o uguale a 210 kg e la quantità di acque di 
vegetazione e sanse umide rispetti nel totale i limiti previsti dall’art. 4; 
 
o)      
suoli in cui la 
capacità di accettazione delle piogge e/o conducibilità idraulica satura, come 
definita in Allegato 2, parte A, punto 2.2 e 2.3, risulti bassa o molto bassa; 
 
p)      
suoli con pH 
inferiore a 6,5.  
   
 
 
  Art. 6Stoccaggio delle acque di vegetazione 
 
  
1. Nella fase di stoccaggio delle acque di 
vegetazione è vietata la miscelazione delle stesse con effluenti zootecnici, 
agroindustriali o con i rifiuti, di cui al DLgs 152/2006.  
2. I contenitori di stoccaggio devono avere 
capacità sufficiente a contenere le acque di vegetazione nei periodi in cui 
l’impiego agricolo è impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o da 
disposizioni normative. 
3. La capacità dei contenitori di stoccaggio 
delle acque di vegetazione deve essere calcolata in base ai seguenti parametri: 
a)      
volume delle acque 
di vegetazione comprensivo delle eventuali acque di lavaggio delle olive, 
prodotte in sette giorni sulla base della potenzialità effettiva di lavorazione 
del frantoio nelle otto ore;  
b)      
apporti delle 
precipitazioni, che possono incrementare il volume delle acque se non si dispone 
di coperture adeguate, calcolate per ogni contenitore;  
c)      
franco di 
sicurezza, di almeno dieci centimetri, calcolate per ogni contenitore. Il franco 
deve essere sempre libero dalle acque di vegetazione.  
4. Il fondo e le pareti dei contenitori di 
stoccaggio delle acque di vegetazione devono essere impermeabilizzati mediante 
materiale naturale o artificiale; nel caso di contenitori in terra, gli stessi 
devono essere dotati, attorno al piede esterno dell’argine, di un fosso di 
guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla 
normale rete scolante e, qualora il suolo che li delimita presenti un 
coefficiente di permeabilità K>1*10-7cm/s, il fondo e le pareti devono essere 
impermeabilizzati con manto artificiale posto su un adeguato strato di argilla 
di riporto. 
5. Al fine di limitare l’emissione di odori 
molesti e la produzione di aerosol, per i contenitori di stoccaggio situati 
all’interno di centri urbani devono essere previste idonee coperture. 
6. I contenitori di stoccaggio delle acque di 
vegetazione esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento 
devono essere adeguati alle disposizioni di cui ai punti precedenti entro due 
anni. Tale termine è elevato a tre anni per i frantoi collocati in aree 
urbanizzate.   
 
 
  Art. 7Stoccaggio delle sanse umide 
 
  
1. Nella fase di stoccaggio delle sanse umide 
è vietata la miscelazione delle stesse con effluenti zootecnici, agroindustriali 
o con i rifiuti, di cui al DLgs 152/2006.  
2. La capacità minima del contenitore di 
stoccaggio deve essere sufficiente a contenere le sanse umide nei periodi in cui 
l’impiego agricolo è impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o da 
disposizioni normative. 
3. Lo stoccaggio delle sanse umide deve 
avvenire in contenitori coperti atti a limitare l’emissione di odori molesti. 
4. Lo stoccaggio delle sanse umide deve 
avvenire su platea impermeabilizzata, al fine di evitare fenomeni di 
percolazione e di infiltrazione. 
   
 
 
  Art. 8Trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse umide 
  
1. Per consentire un adeguato controllo sulla 
movimentazione delle acque di vegetazione e delle sanse umide, il trasporto 
delle stesse ai fini dello spandimento deve essere accompagnato da un documento 
di trasporto che deve contenere le seguenti informazioni:  
a)      
gli estremi 
identificativi del frantoio da cui originano le acque di vegetazione e le sanse 
umide trasportate e del legale rappresentante dello stesso; 
 
b)      
la quantità delle 
acque e delle sanse umide trasportate;  
c)      
i dati 
identificativi del mezzo di trasporto e della ditta che effettua il trasporto; 
 
d)      
gli estremi 
identificativi del destinatario e l’ubicazione del sito di spandimento; 
 
e)      
gli estremi della 
Comunicazione redatta dal legale rappresentante del frantoio da cui originano le 
acque e le sanse umide trasportate;  
f)        
data e percorso 
dell’instradamento più breve.  
2. Il documento di cui sopra deve essere 
redatto in duplice originale, numerato progressivamente, compilato, datato e 
firmato dal legale rappresentante del frantoio e dal conducente. Un originale 
del documento di trasporto, firmato dal destinatario, deve essere conservato 
presso il frantoio, un altro originale deve essere detenuto dal trasportatore. 
3. I documenti di trasporto devono essere 
registrati a cura del frantoio nel Registro di scarico delle acque di 
vegetazione e delle sanse umide, conservati per cinque anni ed esibiti ad ogni 
controllo da parte dell’Autorità competente. 
4. Nel caso in cui il contenitore di 
stoccaggio sia ubicato al di fuori del frantoio, il trasferimento delle acque di 
vegetazione e delle sanse umide deve essere accompagnato dal documento di 
trasporto di cui al comma 1, redatto in duplice originale e contenente solo i 
dati richiesti alle lett. a), b), f) di cui al precedente comma 1 e i dati 
relativi al titolare e all’ubicazione del sito di stoccaggio. Nel caso in cui il 
trasporto venga effettuato da terzi, il documento deve contenere anche quanto 
richiesto alla lett. c) del comma 1 che precede. 
5. Un originale del documento di trasporto, 
di cui al precedente comma 4, deve permanere presso il frantoio e laltro deve 
accompagnare il trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse umide. 
6. Nel caso in cui le acque di vegetazione e 
le sanse umide vengono prodotte, trasportate e utilizzate allinterno della 
stessa azienda, senza percorrere la pubblica viabilità, non è necessario 
produrre la documentazione di cui al comma 1. Sarà sufficiente tenere aggiornata 
una scheda in cui siano riportati lindividuazione del sito di spandimento, la 
data di distribuzione e le quantità in mc delle acque di vegetazione e delle 
sanse umide utilizzate. 
7. Il trasporto delle acque di vegetazione e 
delle sanse umide deve essere effettuato in contenitori chiusi. 
8. Nella fase di trasporto delle AV e sanse 
umide è vietata la miscelazione delle stesse con effluenti zootecnici, 
agroindustriali o con rifiuti, di cui al DLgs 152/2006. 
   
 
 
  Art. 9Piano di spandimento 
  
1.  In 
applicazione dell’articolo 7 della legge 11 novembre 1996 n. 574, la Regione 
Puglia provvederà a redigere un apposito piano di spandimento delle acque di 
vegetazione con l’indicazione di ulteriori precisazioni, tenendo conto delle 
caratteristiche dell’ambiente ricevitore, della presenza di zone di captazione 
di acqua potabile, minerale e termale e dei limiti di concentrazione delle 
sostanze organiche.  
2. Tale piano riguarderà comprensori 
omogenei, individuati con riferimento alle caratteristiche della produzione 
olivicola, alla distribuzione ed intensità degli oliveti, alla collocazione 
territoriale e alle dimensioni degli impianti di molitura.                  
 
  Art. 10Controlli e relazioni periodiche. 
  
1. L’Autorità competente deve effettuare 
alme-no un controllo all’anno in campo al fine di verificare la regolarità delle 
attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse 
umide.  
 Il controllo su campo dell’attività di 
utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide è 
effettuato dall’ARPA PUGLIA ai sensi dell’art. 9 comma 1 della Legge 574/96.    
 I controlli sulle attività di utilizzazione 
agronomica sono preventivi e successivi.    
2. I risultati dei controlli sono comunicati 
al Comune. Il Comune sulla base dei suddetti controlli può impartire specifiche 
prescrizioni ivi inclusa la riduzione dei limiti ai sensi dell’articolo 4 del 
presente Regolamento. 
3. Il legale rappresentante del frantoio, il 
titolare del sito di spandimento e l’eventuale responsabile del contenitore di 
stoccaggio sono tenuti a fornire tutte le informazioni e la documentazione 
richieste ed a consentire l’accesso alle strutture ed ai siti interessati 
dall’utilizzazione agronomica ed oggetto della comunicazione all’Autorità 
competente. 
4. Ogni anno entro il 31 ottobre l’autorità 
che riceve la comunicazione trasmette alla Regione un estratto informatizzato di 
ciascuna comunicazione e una relazione contenente i dati dell’allegato 1, i dati 
dell’allegato 2, lettera A (Sito oggetto di spandimento), punto 4.4 (bacino 
idrografico di riferimento) e punto 5 (Agroambiente) e le informazioni acquisite 
ai sensi dell’art. 8, comma 1. 
5. La Regione provvede entro il 31 marzo ad 
inviare al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali con 
cadenza triennale una relazione sull’applicazione della Legge 574 del 1996, 
basata sui dati dell’allegato 3 del decreto 6 luglio 2005. 
  
 
  Art. 11Sanzioni e misure interdittive 
  
1. In caso di mancata presentazione della 
Comunicazione di cui all’articolo 3, il Sindaco ordina il divieto di esercizio 
dell’attività di spandimento.  
  
2. Ai sensi dell’articolo 8 comma 1 del DM 6 
luglio 2005, il mancato rispetto delle norme tecniche stabilite dalla normativa 
nazionale, dal presente Regolamento, nonché l’inosservanza delle prescrizioni 
impartite dal Sindaco ai sensi dell’articolo 4, comportano l’adozione dei 
seguenti provvedimenti da parte dell’Autorità comunale competente: 
 
  
a)      
limitazione o 
sospensione dell’attività di spandimento;  
  
b)      
divieto di 
esercizio dell’attività di spandimento, in caso di reiterazione delle violazioni 
che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e l’ambiente. 
 
  
3. Ferme restando le sanzioni amministrative 
di cui all’art. 8 della Legge 574/96, chiunque effettui l’utilizzazione 
agronomica delle acque di vegetazione e/o delle sanse umide al di fuori dei casi 
e delle procedure previste dal presente Regolamento ovvero non ottemperi al 
divieto o allordine di sospensione dellattività di cui ai commi 1 e 2 del 
seguente articolo, è punito, penalmente, con lammenda da euro 1.500,00 a euro 
10.000,00 o con larresto fino ad un anno, ex articolo 137 comma 14 del decreto 
legislativo 152 del 2006.  
 
  Art. 12Disposizioni transitorie e finali 
 
  
1. La Comunicazione per l’utilizzazione 
agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide effettuata prima 
dell’entrata in vigore del presente Regolamento resta valida per dodici mesi 
salvo richieste di integrazioni da parte del Comune di competenza. 
 
  
2. I contenitori di stoccaggio delle acque di 
vegetazione esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento 
devono essere adeguati alle disposizioni di cui all’art 6 dello stesso entro due 
anni. Tale termine è elevato a tre anni per i frantoi collocati in aree 
urbanizzate.  
  
3. Le disposizioni relative al trasporto 
delle acque di vegetazione e delle sanse umide di cui all’articolo 8, si 
applicano a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del 
presente regolamento.  
  
4. Per quanto non disciplinato dal presente 
Regolamento si fa rinvio alle disposizioni contenute nella legge 11 novembre 
1996 n. 574, nel Decreto 6 luglio 2005 del Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali e nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.   
 
  ALLEGATI ALLEGATO 1 ALLEGATO 2 
 
  Disposizioni finali Il presente Regolamento sarà pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 
comma 1 della L.R. 
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a 
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione 
Puglia.  
 
  
                                
                                
                             |