Legge Regionale 3 aprile 2008, n. 4 Terza variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008
Art. 1(Variazioni al bilancio di previsione
2008) 1. Nello stato di previsione del
bilancio della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2008, approvato con
legge
regionale 31 dicembre 2007, n. 41, sono introdotte le variazioni di
entrata e di spesa riportate nell’allegato “A” alla presente legge.
Art. 2(Modifiche e integrazioni alla legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28) 1.
All’articolo 79
della legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale
in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
“5 bis. Gli atti deliberativi della Giunta
regionale che producono comunque effetti di spesa sul bilancio regionale in
corso o su quello degli esercizi successivi sono assoggettati da parte della
Ragioneria, dopo il previsto riscontro della loro regolarità contabile, a
registrazione della prenotazione di impegno.
5 ter. Le prenotazioni di impegno producono
l’accantonamento delle relative somme e rendono le medesime indisponibili per
altri fini. Le stesse decadono al termine dell’esercizio in cui sono prese se
non trasformate in impegno definitivo”.
2. Il comma 3 dell’articolo 93
della l.r.
28/2001 è sostituito dal seguente:
“3. Le somme di cui al comma 1, limitatamente
a quelle iscritte nel bilancio autonomo regionale e con esclusione di quelle
derivanti da risorse con vincolo di destinazione, comprese le quote di
cofinanziamento regionale, sono conservate nel conto dei residui per non più di
due anni successivi a quello in cui l’impegno si è perfezionato per le spese
correnti e per non più di sette anni per le spese in conto capitale”.
3. Il comma 1 dell’articolo 95
della l.r.
28/2001 è sostituito dal seguente:
“1. Costituiscono residui perenti le somme
iscritte tra i residui passivi del bilancio autonomo, escluse le quote di
cofinanziamento regionale, non pagate entro i termini di conservazione di cui al
comma 3 dell’articolo 93”.
4. Il comma 4 dell’articolo 95
della l.
r. 28/2001, come modificato dall’articolo 29
della legge
regionale 9 dicembre 2002, n. 20 e dal comma 2 dell’articolo 7
della legge
regionale 7 gennaio 2004, n. 1, è sostituito dal seguente:
“4. Alla copertura del relativo fabbisogno si
provvede mediante prelevamento delle somme occorrenti dai fondi di cui al comma
2 con atto dirigenziale del competente settore che dispone il pagamento e la
relativa imputazione delle somme reclamate dai creditori. Analogo prelevamento i
competenti settori di spesa sono autorizzati ad effettuare qualora la
reiscrizione risulti connessa a residui passivi derivanti da risorse con vincolo
di destinazione già inviati in perenzione amministrativa, ivi compresi quelli
per i quali, a seguito degli esiti della rendicontazione, interviene una
dichiarazione di insussistenza e la conseguente necessità di utilizzazione nel
rispetto delle originarie finalità.”
5. Al comma 5 e al comma 6, come sostituito
dall’articolo 5,
comma 1, lettera b), della legge
regionale 19 luglio 2006, n. 22, dell’articolo 93
e alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 94
della l.r.
28/2001 le parole: “non oltre il terzo esercizio” sono sostituite
dalle seguenti: “non oltre il nono esercizio.”.
Art. 3(Provvedimenti di reiscrizione e rimodulazione) 1. Le economie vincolate riscritte o
rimodulate nell’esercizio 2007 con riferimento ai capitoli e relativi importi
indicati nell’allegato “B“ alla presente legge, non impegnati entro il termine
dell’esercizio 2007, sono riportati quali residui di stanziamento della
competenza 2007 nel bilancio di previsione 2008.
Art. 4(Programma operativo FESR Quote di cofinanziamento) 1. Le quote di cofinanziamento regionale del programma operativo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) non coperte da specifici stanziamenti sono assicurate con risorse già appostate nel bilancio regionale come da allegato “C“ alla presente legge che riporta per ciascun asse di riferimento definito nello stesso programma operativo e per ciascun capitolo le relative quote finanziarie a tale scopo dedicate. 2. Le risorse così individuate devono essere finalizzate a progetti che perseguano gli stessi obiettivi del programma operativo FESR ed essere selezionate con le stesse procedure previste per i singoli assi di riferimento ivi delineati. 2 bis. L’allegato di cui al comma 1 può essere modificato e/o integrato con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell’Autorità di gestione del programma operativo FESR 2007-2013, al fine di garantire la copertura della quota di cofinanziamento regionale fino alla concorrenza del fabbisogno complessivo, nel rispetto di quanto indicato nei commi 1 e 2. (1)
(1) Comma aggiunto dalla l.r. 34/2009, art. 6
Art. 5(Aumento capitale sociale non optato
della Società aeroporti di Puglia s.p.a) 1. Al fine di esercitare il diritto di
sottoscrizione da parte della Regione Puglia della quota di aumento del capitale
sociale rimasto non optato dagli altri soci della Società partecipata aeroporti
di Puglia s.p.a., è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2008, la spesa di
228 euro.
2. All’onere derivante dal comma 1 si
provvede mediante lo stanziamento del capitolo di spesa 562008 “Intervento
finanziario per la sottoscrizione della quota di aumento del capitale sociale
della società partecipata Aeroporti di Puglia s.p.a.” - UPB 13.01.02.
3. La Giunta regionale è autorizzata a
compiere tutti gli atti necessari per la sottoscrizione delle azioni per
l’aumento del capitale sociale di cui al comma 1
Art. 6(Trasferimenti regionali agli enti locali) 1. Gli enti locali possono conteggiare,
ai fini del patto di stabilità interno, i trasferimenti regionali, nella misura
comunicata dalla Regione, in termini di competenza e di cassa.
Art. 7(Accesso ai benefici previsti per l’edilizia
residenziale pubblica agevolata.) 1. Per il mantenimento dei requisiti
reddituali relativi all’accesso ai benefici previsti per l’edilizia residenziale
pubblica agevolata, il limite definito con deliberazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica 30 luglio 1991, n. 606000
(Determinazione dei massimali di mutuo e dei nuovi limiti di reddito per
l’edilizia agevolata), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 14 agosto 1991, n.
190, viene aggiornato, per gli anni successivi, con riferimento ai dati ISTAT
sull’inflazione.
Art. 8(Modifica dell’articolo 2 della legge
regionale 2 novembre 2006, n. 32) 1. Al comma 2 dell’articolo 2
della legge
regionale 2 novembre 2006, n. 32 (Misure urgenti in materia di
formazione professionale), le parole: “secondo quanto verrà stabilito nella
legge di attuazione del programma 2007-2013” sono sostituite dalle seguenti:
“secondo quanto verrà stabilito nei provvedimenti di attuazione del programma
2007 - 2013.”
Art. 9(Modifica della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40) 1. Al primo periodo del comma 29
dell’articolo 3
della legge
regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008 - 2010 della Regione
Puglia), come modificato dall’articolo 5, comma 1, lettera l), della legge
regionale 19 febbraio 2008, la parola: “ambulatoriale” è sostituita dalle
seguenti: “e ambulatoriali”.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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