Anno 2008
Numero 4
Data 03/04/2008
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note Pubblicata nel B.U.R.P. n. 55 suppl. del 4 aprile 2008
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis

Legge Regionale 3 aprile 2008, n. 4

Terza variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008



Art. 1

(Variazioni al bilancio di previsione 2008)


1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2008, approvato con legge regionale 31 dicembre 2007, n. 41, sono introdotte le variazioni di entrata e di spesa riportate nell’allegato “A” alla presente legge.  




Art. 2

(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28)


 1. All’articolo 79 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

 

“5 bis. Gli atti deliberativi della Giunta regionale che producono comunque effetti di spesa sul bilancio regionale in corso o su quello degli esercizi successivi sono assoggettati da parte della Ragioneria, dopo il previsto riscontro della loro regolarità contabile, a registrazione della prenotazione di impegno.

 

5 ter. Le prenotazioni di impegno producono l’accantonamento delle relative somme e rendono le medesime indisponibili per altri fini. Le stesse decadono al termine dell’esercizio in cui sono prese se non trasformate in impegno definitivo”.

 

2. Il comma 3 dell’articolo 93 della l.r. 28/2001 è sostituito dal seguente:

 

“3. Le somme di cui al comma 1, limitatamente a quelle iscritte nel bilancio autonomo regionale e con esclusione di quelle derivanti da risorse con vincolo di destinazione, comprese le quote di cofinanziamento regionale, sono conservate nel conto dei residui per non più di due anni successivi a quello in cui l’impegno si è perfezionato per le spese correnti e per non più di sette anni per le spese in conto capitale”.

 

3. Il comma 1 dell’articolo 95 della l.r. 28/2001 è sostituito dal seguente:

 

“1. Costituiscono residui perenti le somme iscritte tra i residui passivi del bilancio autonomo, escluse le quote di cofinanziamento regionale, non pagate entro i termini di conservazione di cui al comma 3 dell’articolo 93”.

 

4. Il comma 4 dell’articolo 95 della l. r. 28/2001, come modificato dall’articolo  29 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 20 e dal comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1, è sostituito dal seguente:

 

“4. Alla copertura del relativo fabbisogno si provvede mediante prelevamento delle somme occorrenti dai fondi di cui al comma 2 con atto dirigenziale del competente settore che dispone il pagamento e la relativa imputazione delle somme reclamate dai creditori. Analogo prelevamento i competenti settori di spesa sono autorizzati ad effettuare qualora la reiscrizione risulti connessa a residui passivi derivanti da risorse con vincolo di destinazione già inviati in perenzione amministrativa, ivi compresi quelli per i quali, a seguito degli esiti della rendicontazione, interviene una dichiarazione di insussistenza e la conseguente necessità di utilizzazione nel rispetto delle originarie finalità.”

 

5. Al comma 5 e al comma 6, come sostituito dall’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22, dell’articolo 93 e alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 94 della l.r. 28/2001 le parole: “non oltre il terzo esercizio” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre il nono esercizio.”.

 




Art. 3

(Provvedimenti di reiscrizione e rimodulazione)


1. Le economie vincolate riscritte o rimodulate nell’esercizio 2007 con riferimento ai capitoli e relativi importi indicati nell’allegato “B“ alla presente legge, non impegnati entro il termine dell’esercizio 2007, sono riportati quali residui di stanziamento della competenza 2007 nel bilancio di previsione 2008. 




Art. 4

(Programma operativo FESR Quote di cofinanziamento)


1. Le quote di cofinanziamento regionale del programma operativo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) non coperte da specifici stanziamenti sono assicurate con risorse già appostate nel bilancio regionale come da allegato “C“ alla presente legge che riporta per ciascun asse di riferimento definito nello stesso programma operativo e per ciascun capitolo le relative quote finanziarie a tale scopo dedicate.

2. Le risorse così individuate devono essere finalizzate a progetti che perseguano gli stessi obiettivi del programma operativo FESR ed essere selezionate con le stesse procedure previste per i singoli assi di riferimento ivi delineati.

2 bis. L’allegato di cui al comma 1 può essere modificato e/o integrato con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell’Autorità di gestione del programma operativo FESR 2007-2013, al fine di garantire la copertura della quota di cofinanziamento regionale fino alla concorrenza del fabbisogno complessivo, nel rispetto di quanto indicato nei commi 1 e 2.  (1) 



(1) Comma aggiunto dalla l.r. 34/2009, art. 6


Art. 5

(Aumento capitale sociale non optato  della Società aeroporti di Puglia s.p.a)


1. Al fine di esercitare il diritto di sottoscrizione da parte della Regione Puglia della quota di aumento del capitale sociale rimasto non optato dagli altri soci della Società partecipata aeroporti di Puglia s.p.a., è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2008, la spesa di 228 euro.

 

2. All’onere derivante dal comma 1 si provvede mediante lo stanziamento del capitolo di spesa 562008 “Intervento finanziario per la sottoscrizione della quota di aumento del capitale sociale della società partecipata Aeroporti di Puglia s.p.a.” - UPB 13.01.02.

 

3. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la sottoscrizione delle azioni per l’aumento del capitale sociale di cui al comma 1




Art. 6

(Trasferimenti regionali agli enti locali)


1. Gli enti locali possono conteggiare, ai fini del patto di stabilità interno, i trasferimenti regionali, nella misura comunicata dalla Regione, in termini di competenza e di cassa.  




Art. 7

(Accesso ai benefici previsti per l’edilizia residenziale pubblica agevolata.)


1. Per il mantenimento dei requisiti reddituali relativi all’accesso ai benefici previsti per l’edilizia residenziale pubblica agevolata, il limite definito con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 30 luglio 1991, n. 606000 (Determinazione dei massimali di mutuo e dei nuovi limiti di reddito per l’edilizia agevolata), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 14 agosto 1991, n. 190, viene aggiornato, per gli anni successivi, con riferimento ai dati ISTAT sull’inflazione. 




Art. 8

(Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 32)


1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 32 (Misure urgenti in materia di formazione professionale), le parole: “secondo quanto verrà stabilito nella legge di attuazione del programma 2007-2013” sono sostituite dalle seguenti: “secondo quanto verrà stabilito nei provvedimenti di attuazione del programma 2007 - 2013.” 




Art. 9

(Modifica della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40)


1. Al primo periodo del comma 29 dell’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008 - 2010 della Regione Puglia), come modificato dall’articolo 5, comma 1, lettera l), della legge regionale 19 febbraio 2008, la parola: “ambulatoriale” è sostituita dalle seguenti: “e ambulatoriali”. 




Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.