Regolamento Regionale 15 maggio 2008, n. 5 Organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento del personale alimentarista ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 22 del 24.07.07 e s.m.i."
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
- Visto lart. 121
della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre
1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale
l’emanazione dei regolamenti regionali;
- Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio
2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
- Visto l’art. 44,
comma 2,
L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
- Vista
la L.R. 24 luglio
2007, n. 22 e s.m.i. che, all’art. 4, prevede l’adozione di un regolamento
attuativo della legge;
- Vista
la Delibera di Giunta Regionale
n. 741 del 13 maggio 2008 di adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1DEFINIZIONE DELLE MANSIONI A RISCHIO AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE TENUTO ALLA FREQUENZA DEI CORSI DI FORMAZIONE Sulla base dei dati epidemiologici e della concreta associazione tra ruolo ricoperto nell’attività alimentare e rischi di trasmissione di malattie attraverso gli alimenti, vengono individuate quali “mansioni a rischio” di cui alla L.R. N. 22/07 e s.m.i.: la produzione post-primaria, la trasformazione, la preparazione, la somministrazione , il commercio di prodotti alimentari sottoposti a regime di temperatura controllata. Pertanto gli addetti alle succitate mansioni sono tenuti alla frequenza dei corsi di formazione a norma del presente Regolamento e devono acquisire una documentazione attestante la stessa prima di poter essere adibiti a qualsiasi mansione compresa fra quelle individuate “a rischio”, fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 8) . Durante sagre e feste popolari organizzate da associazioni di volontariato, in funzione dell’occasionalità e temporaneità dell’evento, sono esclusi dall’obbligo della formazione, gli operatori o i volontari addetti, ad eccezione di un responsabile appositamente identificato per ogni Associazione o Ente che esercita tali attività nell’ambito della manifestazione.
Art. 2CONTENUTI, MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E PERIODICITA’ DEI CORSI FORMATIVI E DI AGGIORNAMENTO Al fine dell’ottenimento della documentazione attestante l’avvenuta formazione gli operatori sono tenuti alla frequenza di un corso di formazione della durata complessiva di n 4 ore e con periodicità quadriennale ai fini di dell’aggiornamento. Tali corsi devono prevedere la trattazione almeno dei seguenti argomenti: a) igiene della persona, degli ambienti e delle attrezzature; b) igiene della lavorazione: modalità di contaminazione e conservazione degli alimenti; -rischi per la salute legati al consumo di alimenti; c) valutazione del rischio alimentare e sistemi di controllo (HACCP); Detti contenuti devono essere articolati in rapporto agli specifici obiettivi dei corsi di formazione (acquisire conoscenze e competenze coerenti con il tipo di attività svolta) e di aggiornamento (rinforzare ed approfondire le conoscenze possedute con particolare attenzione al controllo dei rischi connessi all’attività espletata). Per quanto riguarda la metodologia didattica , al fine di migliorare la qualità della formazione, si suggerisce di privilegiare quelle di tipo interattivo. Viene ritenuta idonea, ove documentata, l’analoga formazione degli addetti provenienti da altre regioni, temporaneamente impiegati in imprese alimentari site in Puglia.
Art. 3ORGANIZZAZIONE ED EFFETTUAZIONE DEI CORSI
Possono organizzare ed attuare i corsi
formativi:
-
gli Enti di
formazione, pubblici e privati accreditati;
-
le associazioni di
categoria datoriali e dei lavoratori;
-
il titolare
dell’impresa alimentare del proprio personale.
Per lo svolgimento dei corsi è necessario
avvalersi dellapporto di figure professionali con esperienza professionale e
didattica specifica nel settore dell’igiene e sicurezza alimentare
Art. 4FORMAZIONE SUL POSTO DI LAVORO
Qualora il titolare dell’impresa alimentare,
escluso dall’obbligo dell’accreditamento, intenda effettuare la formazione del
proprio personale sul posto di lavoro, si avvarrà delle figure professionali di
cui all’art. 3 del presente regolamento.
I contenuti, le modalità operative, la
validità del corso e gli obblighi dell’organizzatore, dovranno essere quelli
previsti dal presente regolamento.
Art. 5OBBLIGHI DEGLI ORGANIZZATORI DEI CORSI
Per ogni corso deve essere predisposto un
progetto formativo da cui risulti chiaramente:
a)
Responsabile del
corso e sua qualifica professionale;
b)
Numero di
partecipanti previsti; c)
Tipologia del
corso (formazione/aggiornamento );
d)
Calendario delle
lezioni indicante, le date, gli orari, le sedi di svolgimento e i docenti;
e)
Curricula dei
docenti; f)
Dichiarazione di
conformità ai contenuti del presente regolamento.
I corsi devono essere indirizzati
preferibilmente a target omogenei di operatori.
Il numero dei partecipanti a ciascun corso
non dovrà essere superiore a 30.
La frequenza dei corsi è obbligatoria. I
partecipanti devono garantire la presenza per tutta la durata del corso.
In occasione dei corsi deve essere fornito
idoneo materiale didattico-formativo di base, di cui si allega documento di
riferimento, anche al fine di garantire omogeneità degli strumenti didattici.
(modello 1 )
Art. 6DOCUMENTAZIONE DI AVVENUTA FORMAZIONE
Al termine di ogni corso, da parte del
soggetto organizzatore, deve essere rilasciato al lavoratore apposita
documentazione attestante l’avvenuta formazione, secondo il modello 2 allegato
al presente regolamento.
Nel contesto di tale documentazione, dovranno
essere riportati almeno:
-
normativa di
riferimento;
-
tipo di corso
(formazione /aggiornamento) e periodo di validità;
-
data svolgimento
corso;
-
soggetto
formatore;
-
dati anagrafici
del corsista;
-
firma del soggetto
abilitato al rilascio della documentazione in oggetto;
-
attestazione di
conformità alle disposizioni del presente Regolamento
Copia della documentazione di cui sopra dovrà
essere disponibile presso il posto di lavoro.
Art. 7CONTROLLI
I soggetti incaricati del controllo ai sensi
della vigente normativa verificano che il responsabile dell’industria alimentare
abbia adibito alle mansioni a rischio di cui all’art. 1 del presente
Regolamento, personale in possesso della formazione di cui alla L.R.
22/07 e s.m.i.
Nel caso di mancata o non corretta
formazione, gli incaricati del controllo applicano quanto previsto dal comma 1°
dell’art. 8
della L.R.
n. 22/07 e s.m.i. e dall’art. 6 comma 7° del D. Lgs, n, 193/07.
Art. 8APPLICAZIONE
Le attività formative di cui al presente
regolamento devono essere completate entro 12 mesi dall’entrata in vigore del
presente Regolamento
ALLEGATO ALLEGATO
Disposizioni finali Il presente Regolamento sarà pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art.
53
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione
Puglia.
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