Anno 2008
Numero 5
Data 15/05/2008
Abrogato No
Materia Istruzione - Formazione professionale;
Note Pubblicato nel B.U.R.Puglia n. 78 del 19 maggio 2008
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Regolamento Regionale 15 maggio 2008, n. 5

Organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento del personale alimentarista ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 22 del 24.07.07 e s.m.i."



Art. 1

DEFINIZIONE DELLE MANSIONI A RISCHIO AI FINI

DELL’INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE TENUTO

ALLA FREQUENZA DEI CORSI DI FORMAZIONE


Sulla base dei dati epidemiologici e della concreta associazione tra ruolo ricoperto nell’attività alimentare e rischi di trasmissione di malattie attraverso gli alimenti, vengono individuate quali “mansioni a rischio” di cui alla L.R. N. 22/07 e s.m.i.: la produzione post-primaria, la trasformazione, la preparazione, la somministrazione, il commercio di prodotti alimentari sottoposti a regime di temperatura controllata.
 
Pertanto gli addetti alle succitate mansioni sono tenuti alla frequenza dei corsi di formazione a norma del presente Regolamento e devono acquisire una documentazione attestante la stessa prima di poter essere adibiti a qualsiasi mansione compresa fra quelle individuate “a rischio”, fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 8) .
 
Durante sagre e feste popolari organizzate da associazioni di volontariato, in funzione dell’occasionalità e temporaneità dell’evento, sono esclusi dall’obbligo della formazione, gli operatori o i volontari addetti, ad eccezione di un responsabile appositamente identificato per ogni Associazione o Ente che esercita tali attività nell’ambito della manifestazione. 



Art. 2

CONTENUTI, MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

E PERIODICITA’ DEI CORSI FORMATIVI E DI AGGIORNAMENTO


Al fine dell’ottenimento della documentazione attestante l’avvenuta formazione gli operatori sono tenuti alla frequenza di un corso di formazione della durata complessiva di n 4 ore e con periodicità quadriennale ai fini di dell’aggiornamento.
 
Tali corsi devono prevedere la trattazione almeno dei seguenti argomenti:
 
a)      igiene della persona, degli ambienti e delle attrezzature;
 
b)      igiene della lavorazione: modalità di contaminazione e conservazione degli alimenti;
-rischi per la salute legati al consumo di alimenti;
 
c)      valutazione del rischio alimentare e sistemi di controllo (HACCP);
 
Detti contenuti devono essere articolati in rapporto agli specifici obiettivi dei corsi di formazione (acquisire conoscenze e competenze coerenti con il tipo di attività svolta) e di aggiornamento (rinforzare ed approfondire le conoscenze possedute con particolare attenzione al controllo dei rischi connessi all’attività espletata).
 
Per quanto riguarda la metodologia didattica, al fine di migliorare la qualità della formazione, si suggerisce di privilegiare quelle di tipo interattivo.
 
Viene ritenuta idonea, ove documentata, l’analoga formazione degli addetti provenienti da altre regioni, temporaneamente impiegati in imprese alimentari site in Puglia. 



Art. 3

ORGANIZZAZIONE ED EFFETTUAZIONE DEI CORSI


Possono organizzare ed attuare i corsi formativi:
-         gli Enti di formazione, pubblici e privati accreditati;
-         le associazioni di categoria datoriali e dei lavoratori;
-         il titolare dell’impresa alimentare del proprio personale.
 
Per lo svolgimento dei corsi è necessario avvalersi dellapporto di figure professionali con esperienza professionale e didattica specifica nel settore dell’igiene e sicurezza alimentare.  



Art. 4

FORMAZIONE SUL POSTO DI LAVORO


Qualora il titolare dell’impresa alimentare, escluso dall’obbligo dell’accreditamento, intenda effettuare la formazione del proprio personale sul posto di lavoro, si avvarrà delle figure professionali di cui all’art. 3 del presente regolamento.
 
I contenuti, le modalità operative, la validità del corso e gli obblighi dell’organizzatore, dovranno essere quelli previsti dal presente regolamento. 



Art. 5

OBBLIGHI DEGLI ORGANIZZATORI DEI CORSI


Per ogni corso deve essere predisposto un progetto formativo da cui risulti chiaramente:
 
a)      Responsabile del corso e sua qualifica professionale;
 
b)      Numero di partecipanti previsti;
 
c)      Tipologia del corso (formazione/aggiornamento );
 
d)      Calendario delle lezioni indicante, le date, gli orari, le sedi di svolgimento e i docenti;
 
e)      Curricula dei docenti;
 
f)        Dichiarazione di conformità ai contenuti del presente regolamento.
 
I corsi devono essere indirizzati preferibilmente a target omogenei di operatori.
 
Il numero dei partecipanti a ciascun corso non dovrà essere superiore a 30.
 
La frequenza dei corsi è obbligatoria. I partecipanti devono garantire la presenza per tutta la durata del corso.
 
In occasione dei corsi deve essere fornito idoneo materiale didattico-formativo di base, di cui si allega documento di riferimento, anche al fine di garantire omogeneità degli strumenti didattici. (modello 1 ) 



Art. 6

DOCUMENTAZIONE DI AVVENUTA FORMAZIONE


Al termine di ogni corso, da parte del soggetto organizzatore, deve essere rilasciato al lavoratore apposita documentazione attestante l’avvenuta formazione, secondo il modello 2 allegato al presente regolamento.
 
Nel contesto di tale documentazione, dovranno essere riportati almeno:
-         normativa di riferimento;
-         tipo di corso (formazione /aggiornamento) e periodo di validità;
-         data svolgimento corso;
-         soggetto formatore;
-         dati anagrafici del corsista;
-         firma del soggetto abilitato al rilascio della documentazione in oggetto;
-         attestazione di conformità alle disposizioni del presente Regolamento
 
Copia della documentazione di cui sopra dovrà essere disponibile presso il posto di lavoro. 



Art. 7

CONTROLLI


I soggetti incaricati del controllo ai sensi della vigente normativa verificano che il responsabile dell’industria alimentare abbia adibito alle mansioni a rischio di cui all’art. 1 del presente Regolamento, personale in possesso della formazione di cui alla L.R. 22/07 e s.m.i.
 
Nel caso di mancata o non corretta formazione, gli incaricati del controllo applicano quanto previsto dal comma 1° dell’art. 8 della L.R. n. 22/07 e s.m.i. e dall’art. 6 comma 7° del D. Lgs, n, 193/07.  



Art. 8

APPLICAZIONE


Le attività formative di cui al presente regolamento devono essere completate entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento



Disposizioni finali


Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.