Legge Regionale 21 ottobre 2008, n. 27
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 6 settembre 1999, n. 28 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36)
Art. 1(Modifiche e integrazioni all’articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1999, n. 28)
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1999, n. 28 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ivi compreso il loro affinamento ove necessario a perseguire gli obiettivi di qualità stabiliti dal piano regionale di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale);”;
b) dopo la lettera a), è inserita la seguente:
“a bis) In attuazione dell’articolo 99, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, con regolamento regionale sono adottate norme e misure finalizzate a favorire il riciclo dell’acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate secondo le norme tecniche dettate dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185 (Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152);”.