Anno 2008
Numero 27
Data 21/10/2008
Abrogato No
Materia Sanità;
Note Pubblicata nel B.U.R.Puglia n. 167 del 24 ottobre 2008
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Legge Regionale 21 ottobre 2008, n. 27

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 6 settembre 1999, n. 28 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36)



Art. 1

(Modifiche e integrazioni all’articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1999, n. 28)



 

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1999, n. 28 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

 

a)      alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ivi compreso il loro affinamento ove necessario a perseguire gli obiettivi di qualità stabiliti dal piano regionale di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale);”;

 

b)      dopo la lettera a), è inserita la seguente:

“a bis) In attuazione dell’articolo 99, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, con regolamento regionale sono adottate norme e misure finalizzate a favorire il riciclo dell’acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate secondo le norme tecniche dettate dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185 (Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152);”.




Art. 2

(Modifica all’articolo 4 della l.r. 28/1999)



 

1. Al secondo comma dell’articolo 4 della l.r. 28/1999, le parole “in sede di aggiornamento del piano regionale di risanamento delle acque” sono sostituite dalle seguenti: “dal piano regionale di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del d.lgs. 152/2006”.

 




Art. 3

(Modifica all’articolo 13 della l.r. 28/1999)



 

1. Alla lettera d) del comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 28/1999, le parole “dell’Ufficio difesa del suolo” sono sostituite dalle seguenti: “del Settore tutela delle acque”.

 




Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.