Legge Regionale 19 dicembre 2008, n. 41
Integrazione alla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17 (Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale)
Art. 1(Integrazione
dell’articolo 11della legge regionale 14 giugno 2007, n. 17)
1. All’articolo
11
della legge
regionale 14 giugno 2007, n. 17
è aggiunto, in fine, il seguente comma: “1bis Per interventi di cui agli
articoli 2, 3, 4, 6, 7 e 8, nonché per il rilascio dell’Autorizzazione unica ai
sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
(Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell’elettricità), qualora la localizzazione dell’intervento risulti in un’isola
amministrativa e sia distante meno di mille metri dal confine amministrativo, il
Comune confinante risulta amministrazione interessata al procedimento
autorizzativo in quanto preposta alla tutela della salute e della pubblica
incolumità.”.