Legge Regionale 19 dicembre 2008, n. 41
Integrazione alla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17 (Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale)
Art. 1(Integrazione dell’articolo 11della legge regionale 14 giugno 2007, n. 17)
1. All’articolo 11 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 17 è aggiunto, in fine, il seguente comma: “1bis Per interventi di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 7 e 8, nonché per il rilascio dell’Autorizzazione unica ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), qualora la localizzazione dell’intervento risulti in un’isola amministrativa e sia distante meno di mille metri dal confine amministrativo, il Comune confinante risulta amministrazione interessata al procedimento autorizzativo in quanto preposta alla tutela della salute e della pubblica incolumità.”.