Legge Regionale 11 marzo 2009, n. 4
Istituzione dell'albo regionale delle imprese boschive in attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57)
Art. 1(Istituzione dell’albo regionale
delle imprese boschive)
1. La Regione
Puglia promuove la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori
del settore forestale e delle sistemazioni idraulico forestali al fine di
qualificarne la professionalità.
2. La Regione
Puglia istituisce l’albo delle imprese per l’esecuzione dei lavori, opere e
servizi in ambito forestale e delle sistemazioni idraulico forestali.
3. All’albo
possono essere iscritti le imprese singole, i consorzi stabili di imprese e i
consorzi tra società cooperative, che operano nel settore agroforestale e
ambientale in via continuativa o comunque prevalente.
4. La Giunta
regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, stabilisce, con regolamento, le modalità e i requisiti per l’iscrizione
delle imprese all’albo, per la loro cancellazione e per l’aggiornamento
dell’albo medesimo.
5. Gli
interventi pubblici forestali se non attuati per amministrazione diretta sono
affidati, dall’ente pubblico competente, alle imprese iscritte all’albo di cui
al comma 2.