Legge Regionale 11 marzo 2009, n. 4
Istituzione dell'albo regionale delle imprese boschive in attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57)
Art. 1(Istituzione dell’albo regionale 
delle imprese boschive)
1.                  La Regione 
Puglia promuove la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori 
del settore forestale e delle sistemazioni idraulico forestali al fine di 
qualificarne la professionalità. 
 
2.                  La Regione 
Puglia istituisce l’albo delle imprese per l’esecuzione dei lavori, opere e 
servizi in ambito forestale e delle sistemazioni idraulico forestali. 
 
3.                  All’albo 
possono essere iscritti le imprese singole, i consorzi stabili di imprese e i 
consorzi tra società cooperative, che operano nel settore agroforestale e 
ambientale in via continuativa o comunque prevalente. 
4.                  La Giunta 
regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, stabilisce, con regolamento, le modalità e i requisiti per l’iscrizione 
delle imprese all’albo, per la loro cancellazione e per l’aggiornamento 
dell’albo medesimo. 
 
5.                  Gli 
interventi pubblici forestali se non attuati per amministrazione diretta sono 
affidati, dall’ente pubblico competente, alle imprese iscritte all’albo di cui 
al comma 2.