Anno 2009
Numero 29
Data 04/12/2009
Abrogato No
Materia Sanità;
Note Pubblicato nel B.U.R.Puglia n. 196 del 7 dicembre 2009
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Legge Regionale 4 dicembre 2009, n. 29

Istituzione della Commissione d'indagine sulla gestione dell'Azienda sanitaria locale Foggia



Art. 1

Finalità


1. Al fine di far conoscere al Consiglio regionale ogni utile elemento per l’esercizio delle funzioni di controllo sull’attività della Giunta previste dall’articolo 22, comma 1, dello Statuto della Regione Puglia, è istituita, ai sensi dell’articolo 31 dello stesso Statuto, una Commissione consiliare d’indagine sulla gestione finanziaria e amministrativa dell’Azienda sanitaria locale Foggia (ASL FG) per il periodo 2000/2009.

2. La Commissione, in particolare, ha il compito di:

a)  esaminare l’andamento della spesa sanitaria, la corrispondenza della stessa ai criteri di buon andamento della pubblica amministrazione nonché alla normativa nazionale e regionale, l’efficacia della risposta sanitaria;

b)  esaminare i criteri e le procedure per il reclutamento del personale sia a tempo indeterminato e sia a tempo determinato, assunto direttamente e attraverso appaltatori di servizi o attraverso l’istituto del lavoro interinale, nonché il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità;

c)  esaminare la correttezza e la legittimità degli atti amministrativi assunti dagli organi dell’Azienda;

d)  riferire al Consiglio regionale sulla propria attività e formulare proposte;

e)  promuovere ogni e qualsiasi indagine necessaria al fine di verificare la situazione dell’Azienda.




Art. 2

Composizione e insediamento 


1. La Commissione è composta da undici consiglieri regionali in rappresentanza proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari.

2. Il Presidente del Consiglio, su segnalazione dei gruppi consiliari, provvede a costituirla e a insediarla entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.




Art. 3

Elezione della presidenza  


1. Nel rispetto del comma 2 dell’articolo 31 dello Statuto della Regione Puglia, i componenti la Commissione, nella prima seduta, eleggono il Presidente a scrutinio segreto e a maggioranza qualificata dei due terzi per le prime due votazioni ovvero a maggioranza assoluta nella terza.

2. Ove nessun consigliere di opposizione risulti eletto Presidente, nella quarta votazione è proclamato eletto il consigliere, sempre di opposizione, che ha avuto il maggior numero di voti.

3. Eletto il Presidente, la Commissione, sempre a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge i due Vice Presidenti.

4. Per il funzionamento della Commissione si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dal regolamento interno del Consiglio per l’attività delle commissioni consiliari permanenti.




Art. 4

Poteri  


1. La Commissione, per lo svolgimento del mandato di cui alla presente legge, ha la facoltà di promuovere audizioni con amministratori e funzionari pubblici nonché con rappresentanti delle parti sociali, economiche e di volontariato.

2. La Commissione può, altresì, avvalersi a titolo gratuito di esperti nominati in base alla vigente normativa regionale.




Art. 5

Durata  


1. La Commissione ha durata fino allo data di scioglimento del Consiglio regionale dell’VIII legislatura.




Art. 6

Funzioni di segreteria


1. Per lo svolgimento dei propri lavori e per il supporto tecnico-amministrativo la Commissione si avvale della struttura e dei servizi logistici della competente commissione consiliare permanente.

2. La Presidenza della Commissione ha sede presso il gruppo di appartenenza del consigliere preposto a presiedere la Commissione stessa e può avvalersi, per compiti di segreteria particolare, di un’unità facente parte della dotazione organica assegnata al gruppo medesimo, senza aggravio di spese aggiuntive a carico del bilancio del Consiglio regionale.




Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.