Anno 2009
Numero 29
Data 04/12/2009
Abrogato No
Materia Sanità;
Note Pubblicato nel B.U.R.Puglia n. 196 del 7 dicembre 2009
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 4 dicembre 2009, n. 29

Istituzione della Commissione d'indagine sulla gestione dell'Azienda sanitaria locale Foggia



Art. 1

Finalità


1                    Al fine di far conoscere al Consiglio regionale ogni utile elemento per l’esercizio delle funzioni di controllo sull’attività della Giunta previste dall’articolo 22, comma 1, dello Statuto della Regione Puglia, è istituita, ai sensi dell’articolo 31 dello stesso Statuto, una Commissione consiliare d’indagine sulla gestione finanziaria e amministrativa dell’Azienda sanitaria locale Foggia (ASL FG) per il periodo 2000/2009.
2                    La Commissione, in particolare, ha il compito di:
a)       esaminare l’andamento della spesa sanitaria, la corrispondenza della stessa ai criteri di buon andamento della pubblica amministrazione nonché alla normativa nazionale e regionale, l’efficacia della risposta sanitaria;
b)      esaminare i criteri e le procedure per il reclutamento del personale sia a tempo indeterminato e sia a tempo determinato, assunto direttamente e attraverso appaltatori di servizi o attraverso l’istituto del lavoro interinale, nonché il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità;
c)       esaminare la correttezza e la legittimità degli atti amministrativi assunti dagli organi dell’Azienda;
d)      riferire al Consiglio regionale sulla propria attività e formulare proposte;
e)       promuovere ogni e qualsiasi indagine necessaria al fine di verificare la situazione dell’Azienda. 



Art. 2

Composizione e insediamento 


1                    La Commissione è composta da undici consiglieri regionali in rappresentanza proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari.

2                    Il Presidente del Consiglio, su segnalazione dei gruppi consiliari, provvede a costituirla e a insediarla entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 




Art. 3

Elezione della presidenza  


1                    Nel rispetto del comma 2 dell’articolo 31 dello Statuto della Regione Puglia, i componenti la Commissione, nella prima seduta, eleggono il Presidente a scrutinio segreto e a maggioranza qualificata dei due terzi per le prime due votazioni ovvero a maggioranza assoluta nella terza.
2                    Ove nessun consigliere di opposizione risulti eletto Presidente, nella quarta votazione è proclamato eletto il consigliere, sempre di opposizione, che ha avuto il maggior numero di voti.
3                    Eletto il Presidente, la Commissione, sempre a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge i due Vice Presidenti.
4                    Per il funzionamento della Commissione si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dal regolamento interno del Consiglio per l’attività delle commissioni consiliari permanenti. 



Art. 4

Poteri  


1                    La Commissione, per lo svolgimento del mandato di cui alla presente legge, ha la facoltà di promuovere audizioni con amministratori e funzionari pubblici nonché con rappresentanti delle parti sociali, economiche e di volontariato.
2                    La Commissione può, altresì, avvalersi a titolo gratuito di esperti nominati in base alla vigente normativa regionale. 



Art. 5

Durata  


1. La Commissione ha durata fino allo data di scioglimento del Consiglio regionale dell’VIII legislatura. 


Art. 6

Funzioni di segreteria


1                    Per lo svolgimento dei propri lavori e per il supporto tecnico-amministrativo la Commissione si avvale della struttura e dei servizi logistici della competente commissione consiliare permanente.
2                    La Presidenza della Commissione ha sede presso il gruppo di appartenenza del consigliere preposto a presiedere la Commissione stessa e può avvalersi, per compiti di segreteria particolare, di un’unità facente parte della dotazione organica assegnata al gruppo medesimo, senza aggravio di spese aggiuntive a carico del bilancio del Consiglio regionale. 



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.