Legge Regionale 4 dicembre 2009, n. 29 Istituzione della Commissione d'indagine sulla gestione dell'Azienda sanitaria locale Foggia
Art. 1Finalità 1
Al fine di far conoscere
al Consiglio regionale ogni utile elemento per l’esercizio delle funzioni di
controllo sull’attività della Giunta previste dall’articolo 22, comma 1, dello
Statuto della Regione Puglia, è
istituita, ai sensi dell’articolo 31 dello stesso Statuto, una Commissione
consiliare d’indagine sulla gestione finanziaria e amministrativa dell’Azienda
sanitaria locale Foggia (ASL FG) per il periodo 2000/2009.
2
La Commissione, in
particolare, ha il compito di:
a) esaminare l’andamento della spesa
sanitaria, la corrispondenza della stessa ai criteri di buon andamento della
pubblica amministrazione nonché alla normativa nazionale e regionale,
l’efficacia della risposta sanitaria;
b) esaminare i criteri e le procedure per il
reclutamento del personale sia a tempo indeterminato e sia a tempo determinato,
assunto direttamente e attraverso appaltatori di servizi o attraverso l’istituto
del lavoro interinale, nonché il rispetto dei principi di trasparenza e
imparzialità;
c) esaminare la correttezza e la legittimità
degli atti amministrativi assunti dagli organi dell’Azienda;
d) riferire al Consiglio regionale sulla
propria attività e formulare proposte;
e) promuovere ogni e qualsiasi indagine
necessaria al fine di verificare la situazione dell’Azienda.
Art. 2Composizione e
insediamento 1
La Commissione è composta
da undici consiglieri regionali in rappresentanza proporzionale alla consistenza
dei gruppi consiliari.
2
Il Presidente del
Consiglio, su segnalazione dei gruppi consiliari, provvede a costituirla e a
insediarla entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 3Elezione della presidenza 1
Nel rispetto del comma 2
dell’articolo 31 dello Statuto della Regione Puglia, i
componenti la Commissione, nella prima seduta, eleggono il Presidente a
scrutinio segreto e a maggioranza qualificata dei due terzi per le prime due
votazioni ovvero a maggioranza assoluta nella terza.
2
Ove nessun consigliere di
opposizione risulti eletto Presidente, nella quarta votazione è proclamato
eletto il consigliere, sempre di opposizione, che ha avuto il maggior numero di
voti.
3
Eletto il Presidente, la
Commissione, sempre a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, elegge i due Vice Presidenti.
4
Per il
funzionamento della Commissione si osservano, in quanto applicabili, le norme
previste dal regolamento interno del Consiglio per l’attività delle commissioni
consiliari permanenti.
Art. 4Poteri 1
La Commissione, per lo
svolgimento del mandato di cui alla presente legge, ha la facoltà di promuovere
audizioni con amministratori e funzionari pubblici nonché con rappresentanti
delle parti sociali, economiche e di volontariato.
2
La Commissione può,
altresì, avvalersi a titolo gratuito di esperti nominati in base alla vigente
normativa regionale.
Art. 5Durata 1. La Commissione
ha durata fino allo data di scioglimento del Consiglio regionale dell’VIII legislatura.
Art. 6Funzioni di
segreteria 1
Per lo svolgimento dei
propri lavori e per il supporto tecnico-amministrativo la Commissione si avvale
della struttura e dei servizi logistici della competente commissione consiliare
permanente.
2
La Presidenza della
Commissione ha sede presso il gruppo di appartenenza del consigliere preposto a
presiedere la Commissione stessa e può avvalersi, per compiti di segreteria
particolare, di un’unità facente parte della dotazione organica assegnata al
gruppo medesimo, senza aggravio di spese aggiuntive a carico del bilancio del
Consiglio regionale.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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