Art. 11. L’art. 6
(Disciplina temporanea) del Regolamento
regionale 10 agosto 2009 n. 19 e s.m.i. è così modificato: 1. A tutte le domande di agevolazione presentate al
Soggetto Finanziatore entro il 31 dicembre 2012, si applicano le seguenti
disposizioni:
I. I massimali di aiuto di cui al comma 1 dell’art. 13
del Reg.
19 gennaio 2009, n. 1, le lettere a) e b) sono aumentati:
a) al 45% per le microimprese; b) al 45% per le piccole imprese.
II. I limiti di cui al comma 7 dell’art. 13
del Reg.
19 gennaio 2009, n. 1, le lettere a) e b) sono aumentati:
a) a euro 600.000,00, in caso di microimprese; b) a euro 1.000.000,00, in caso di piccole imprese.
III. Il contributo aggiuntivo di cui al comma 8 dell’art. 13
del Reg.
19 gennaio 2009, n. 1, relativo agli investimenti in nuovi macchinari ed
attrezzature, è esteso alle piccole imprese. Esso non potrà essere superiore al
20% dell’investimento in macchinari ed attrezzature e all’importo massimo di
euro 100.000,00. 2. Per tutte le domande di agevolazione presentate dal Soggetto
Finanziatore dal 01 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, il comma 2 dell’art. 2
(Modifiche all’art. 13
ed art.15
del Regolamento
Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009) del Regolamento
regionale 10 agosto 2009 n. 19 e s.m.i. è così sostituito: 2. ll 3° comma dell’art. 13
del Regolamento
Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 è sostituito dal seguente:
“Il contributo di cui al precedente comma viene
riconosciuto in misura pari all’Interest Rate Swap (Euribor 6 mesi versus tasso
fisso) denaro, in euro a 10 anni (10Y/6M), pubblicato sul quotidiano “il Sole 24
Ore” il giorno della stipula del finanziamento da parte del Soggetto
Finanziatore, maggiorato del 3,00% (300 punti base). Tale contributo, che sarà
calcolato sulla base di un piano di ammortamento “francese a rate costanti
semestrali”, non potrà essere superiore al tasso effettivamente applicato dal
Soggetto Finanziatore”.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti
dell’art. 44
comma 3 e dell’art. 53
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
|