Anno 2012
Numero 1
Data 31/01/2012
Abrogato No
Materia Commercio;
Note Pubblicato nel B.U. Puglia 2 febbraio 2012, n. 16 suppl. 1
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Regolamento Regionale 31 gennaio 2012, n. 1

Modifiche al Regolamento Regionale n. 19 del 10 agosto 2009, come modificato dal Regolamento n. 13 del 26 maggio 2010 e dal Regolamento n. 20 del 29 dicembre 2010.



Art. 1


1. L’art. 6 (Disciplina temporanea) del Regolamento regionale 10 agosto 2009 n. 19 e s.m.i. è così modificato:

1. A tutte le domande di agevolazione presentate al Soggetto Finanziatore entro il 31 dicembre 2012, si applicano le seguenti disposizioni:


I. I massimali di aiuto di cui al comma 1 dell’art. 13 del Reg. 19 gennaio 2009, n. 1, le lettere a) e b) sono aumentati:
a) al 45% per le microimprese;
b) al 45% per le piccole imprese.


II. I limiti di cui al comma 7 dell’art. 13 del Reg. 19 gennaio 2009, n. 1, le lettere a) e b) sono aumentati:
a)      a euro 600.000,00, in caso di microimprese;
b)      a euro 1.000.000,00, in caso di piccole imprese.
III. Il contributo aggiuntivo di cui al comma 8 dell’art. 13 del Reg. 19 gennaio 2009, n. 1, relativo agli investimenti in nuovi macchinari ed attrezzature, è esteso alle piccole imprese. Esso non potrà essere superiore al 20% dell’investimento in macchinari ed attrezzature e all’importo massimo di euro 100.000,00.
 
2. Per tutte le domande di agevolazione presentate dal Soggetto Finanziatore dal 01 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, il comma 2 dell’art. 2 (Modifiche all’art. 13 ed art.15 del Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009) del Regolamento regionale 10 agosto 2009 n. 19 e s.m.i. è così sostituito:

2. ll 3° comma dell’art. 13 del Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 è sostituito dal seguente:

“Il contributo di cui al precedente comma viene riconosciuto in misura pari all’Interest Rate Swap (Euribor 6 mesi versus tasso fisso) denaro, in euro a 10 anni (10Y/6M), pubblicato sul quotidiano “il Sole 24 Ore” il giorno della stipula del finanziamento da parte del Soggetto Finanziatore, maggiorato del 3,00% (300 punti base). Tale contributo, che sarà calcolato sulla base di un piano di ammortamento “francese a rate costanti semestrali”, non potrà essere superiore al tasso effettivamente applicato dal Soggetto Finanziatore”.




Disposizioni finali


Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.