Regolamento Regionale 22 dicembre 2011, n. 27 Obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita Regolamento attuativo della L.R. 1° agosto 2003, n. 11 art. 2 comma 1 lettera b).
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art.121 della Costituzione, così come modificato dalla Legge
costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto lo Statuto della Regione Puglia (L.R.12
maggio 2004, n.7) ed, in particolare, gli artt.
42, comma 2, lett. c) e 44,
comma 3;
Vista la normativa comunitaria, ed in particolare,
la Direttiva
2006/123/CE, c.d. Bolkenstein;
Visto il D.L. 13 agosto 2011, n. 138
convertito con la legge 14 settembre 2011, n. 148;
Visto il D.lgs. 26
marzo 2010, 59;
Vista la legge 4 agosto 2006, n. 248;
Vista la
legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5 , ed in particolare, l’art.14;
Vista la legge
regionale 7 maggio 2008, n. 5;
Vista la legge
regionale 28 dicembre 2006, n. 39;
Vista la legge
regionale 1 agosto 2003, n. 11 e ss.mm. e ii;
Visto il Regolamento
regionale 1 marzo 2011, n.3; Vista la Delibera di Giunta
Regionale n. 2853 del 20 dicembre 2011 di adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente Regolamento:
TITOLO I Disposizioni generali
Art. 1Oggetto del regolamento e definizioni.
(•) [1. Oggetto del presente regolamento è
lattuazione di quanto previsto dallart. 2, comma 1, lettera b) della legge
regionale 1° agosto 2003, n. 11 come modificata dalla L.R.
7 gennaio 2004, n. 1, dalla L.R.
28 dicembre 2006, n. 39, dalla L.R.
7 maggio 2008, n. 5 e dalla L.R.
30 aprile 2009, n. 10, dora innanzi, per brevità, citata nel testo come
legge.
2. Le presenti norme attuano altresì quanto
contenuto nel Reg.
reg. 28 aprile 2009, n. 7 “Requisiti e procedure per linsediamento di medie
e grandi strutture di vendita”, previsto alla lettera a) del comma 1 dellart.
2
della L.R.
n. 11/2003, dora innanzi per brevità citato come regolamento a) e di quanto
previsto dal Reg.
reg. 11 marzo 2011, n. 3 concernente “Procedimenti amministrativi in
materia di commercio: Attuazione della direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di mercato
interno”.
3. Le definizioni contenute nel presente
regolamento fanno riferimento a quanto previsto dalla legge ed in
particolare:
a. la superficie di vendita di un esercizio commerciale è
definita dallarticolo 4,
comma 1, lett. c) della legge;
b. i parametri di cui ai successivi articoli 6,
7 e 8 del presente regolamento sono riferiti ai settori merceologici alimentare
e non alimentare in applicazione dellarticolo 5,
comma 2-bis, della legge; c. le tipologie dimensionali degli esercizi
commerciali sono definite dallarticolo 5,
comma 3, della legge
che ne fissa i limiti massimi di superficie di vendita; d. i limiti delle superfici di vendita delle
articolazioni delle strutture commerciali sono fissati dallarticolo 2
del regolamento
a); e. le modalità insediative delle grandi
strutture di vendita sono definite dallarticolo 5,
commi 4, 5, 6, 6-bis, 6-ter, 6-quater e 6-quinquies della legge.
4. Nel presente regolamento per struttura
complessa si intende una grande struttura di vendita formata da più esercizi
commerciali e cioè: il centro commerciale, larea commerciale integrata e il
parco permanente attrezzato.
5. In applicazione dellarticolo 19,
comma 2, del regolamento
a) è considerata non alimentare la struttura che includa il settore
merceologico alimentare e misto nei limiti della media struttura e comunque in
misura non superiore al 10% della superficie di vendita complessiva.
6. Le disposizioni del presente regolamento
tengono conto delle finalità previste dal Reg.
reg. 15 luglio 2011, n. 15 concernente “I Distretti urbani del
commercio”.]
(•) Regolamento abrogato dal R.R.
11/2020, art.19,
comma 1.
Art. 2Obiettivi e strumenti della programmazione.
(•)
[1. La programmazione delle grandi strutture di
vendita persegue le seguenti finalità:
- minimizzare limpatto delle grandi
strutture di vendita sul territorio in termini: ambientali, urbanistici e
sociali; - favorire la trasformazione e lampliamento
delle strutture esistenti, anche attraverso la possibilità di riallocazione in
aree allinterno del comune, in cui possano sviluppare una maggiore capacità di
servizio; - favorire gli insediamenti nelle aree
territoriali che presentano deficit di servizio; - tener conto delle specificità territoriali e
del livello di servizio allutente presente e atteso; - tener conto della mobilità determinata dal
progetto, con particolare riguardo agli effetti sulla rete stradale e sulluso
di mezzi di trasporto pubblici e privati; - favorire iniziative che presentino una
particolare valenza di riqualificazione del territorio, di innovazione della
rete distributiva, di sviluppo dei livelli occupazionali, di recupero di aree
dismesse o degradate;
- favorire gli interventi oggetto di un
accordo territoriale che garantisca il coinvolgimento della regione e degli enti
locali che identifichino liniziativa come strategica per lo sviluppo del
territorio; - tutelare il diritto del consumatore ad
avvalersi di una rete distributiva effettivamente articolata per tipologia e
prossimità.
2. Le norme del presente regolamento, nel
rispetto del principio di libertà di accesso, di organizzazione e di
svolgimento, individuano e tengono conto delle esigenze imperative di interesse
generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con lordinamento
comunitario, ai fini della valutazione delle domande e degli interventi previsti
dagli articoli che seguono.]
(•) Regolamento abrogato dal R.R.
11/2020, art.19,
comma 1.
Art. 3Periodo di validità e procedure per il rinnovo.
(•)
[1. Le norme del presente regolamento hanno validità tre anni dalla data della sua entrata in vigore e rimangono comunque valide fino allapprovazione del provvedimento successivo.
2. Ai fini della redazione del successivo documento di programmazione la Regione verifica gli effetti del presente regolamento e la sua rispondenza alle finalità di legge e predispone eventuali proposte di aggiornamento che vengono approvate con le modalità previste dalla legge.
3. La proposta di nuovo regolamento viene predisposta 120 giorni prima della scadenza dei tre anni e approvata con le modalità previste dalla legge, avvalendosi anche degli studi predisposti dallOsservatorio regionale sul commercio.]
(•) Regolamento abrogato dal R.R.
11/2020, art.19,
comma 1.
Art. 4Norme di carattere generale.
(•)
[1. I centri commerciali di interesse locale di
cui allart. 5,
comma 6-quinquies lett. a) della legge
e le piccole aree commerciali sono previsti dai comuni allinterno degli
strumenti di programmazione comunale delle medie strutture di vendita e non
rientrano nelle previsioni del presente regolamento.
2. I centri commerciali di interesse locale di
cui allart. 5
comma 6-quinquies lett. b) della legge
rientrano nelle previsioni del presente regolamento ad eccezione delle
disposizioni di cui ai successivi artt. 10, 11 e 12.
3. Lautorizzazione di aree commerciali
integrate, anche se formate esclusivamente da esercizi di vicinato e medie
strutture di vendita non è consentita al di fuori delle esplicite previsioni del
presente documento.
4. Nel caso di aree commerciali integrate
almeno il 70% delle superfici di vendita devono essere costituite da medie e/o
grandi strutture di vendita. Gli esercizi di vicinato possono essere organizzati
anche in forma di centro commerciale.
5. Il rilascio dellautorizzazione per il Parco
permanente attrezzato deve essere contestuale o successivo al rilascio del
permesso di costruire per lintero parco. Non è consentita lattivazione in
tempi diversi della superficie commerciale rispetto a quella destinata alle
altre attività del parco.]
(•) Regolamento abrogato dal R.R.
11/2020, art.19,
comma 1.
TITOLO II Obiettivi di sviluppo delle grandi strutture
di vendita
Art. 5Obiettivi di sviluppo delle nuove strutture.
(1) [1. Il presente titolo definisce i parametri di sostenibilità
degli interventi e fissa la soglia minima per la loro compatibilità ed
ammissibilità. Il rilascio dellautorizzazione è subordinata al possesso dei
requisiti di legge.
2. I parametri e la soglia minima garantiscono il
conseguimento delle finalità dellart. 3
della legge
e dellart. 2 del presente regolamento, con particolare riferimento: alla
corretta articolazione del servizio sul territorio ed al contemperamento della
libertà di iniziativa economica privata con lutilità sociale della stessa ex
art. 41 Cost., allequilibrio funzionale e insediativo delle strutture in
rapporto con luso del suolo e del territorio e alla mitigazione degli impatti
ambientali.
3. Il rilascio dellautorizzazione per una nuova grande
struttura di vendita avviene a condizione che limpatto della struttura sul
territorio sia classificato sostenibile. Lintervento commerciale si considera
sostenibile se supera i parametri minimi previsti dai successivi artt. 6, 7 e
8.]
(1) Regolamento abrogato dal R.R.
11/2020, art.19,
comma 1.
Art. 6Parametro n. 1: Razionalizzazione del servizio agli utenti e
contemperamento della libertà di iniziativa economica con
lutilità sociale(2)
[1. Dimensioni: superficie di vendita
complessiva dellinsediamento:
a. superiore a 20.000 mq: punti 0 b. superiore a 10.000 mq, ma inferiore/uguale a
20.000 mq: punti 5 c. superiore a 5.000 mq, ma inferiore/uguale a
10.000 mq: punti 8 d. fino a 5.000 mq: punti 10.
2. Presenza di strutture commerciali
impattanti:
a. grandi strutture alimentari di tipo G2: punti 0 b. grandi strutture alimentari di tipo G1:
punti 5 c. solo strutture non alimentari, con eventuale
presenza di una media struttura alimentare: punti 10
3. Coerenza fra insediamento commerciale e
dimensioni del comune, rapporto fra superficie di vendita della struttura da
autorizzare e popolazione residente nel comune:
a. rapporto >=1: punti 0
b. rapporto >=0,4 e <1: punti 2 c. rapporto compreso tra >=0,2 e <0,4:
punti 5 d. rapporto compreso tra >=0,1 e <0,2:
punti 8 e. rapporto inferiore a 0,1: punti 10.
3.1 Il dato anagrafico previsto al precedente
comma 3 è quello risultante dallultima rilevazione ISTAT disponibile.
4. Riduzione di tempi di percorrenza per i
consumatori.
4.1 I tempi vanno calcolati, con riferimento
alla velocità massima consentita dal Codice della Strada agli autoveicoli
calcolata sul percorso stradale più veloce, rispetto alla distanza
dellinsediamento di cui è richiesta lautorizzazione da altre grandi strutture
analoghe per settore merceologico (alimentare, non alimentare) esistenti o
autorizzate, tenendo conto degli ingressi principali delle due strutture. Il
parametro assume i seguenti valori:
a. da 0 a 10 minuti: punti 2 b. da 10 a 20 minuti: punti 3 c. da 20 a 30 minuti: punti 4 d. oltre 30 minuti: punti 5.
4.2 Il tempo di percorrenza deve essere incluso
nella relazione prevista dallarticolo 13,
comma 1, lett. f) del regolamento
a), ed essere asseverato dal tecnico che sottoscrive la relazione
medesima.
5. Dotazione di servizio al
consumatore.
5.1 Il criterio mira a favorire gli
insediamenti di nuove strutture nelle province con minore dotazione di servizio
in rapporto ai residenti. Lobiettivo di servizio è calcolato su base
provinciale in relazione alla dotazione di superficie di vendita di grandi
strutture rapportato ai residenti e articolato per i settori alimentare e non
alimentare.
5.2 La dotazione di servizio, individuata con le modalità
sopra indicate, espressi in mq. di superficie di vendita per 1.000 residenti, è
la seguente:
|
Alimentare
| Non |
Superficie |
|
|
alimentare
| totale
|
|
alimentare
| non alimentare
| superficie totale
|
Foggia |
26 |
38 |
64 |
B.A.T. |
43 |
41 |
84 |
Bari |
67 |
219 |
286 |
Taranto |
40 |
42 |
82 |
Brindisi |
47 |
165 |
212 |
Lecce |
41 |
23 |
64 |
Media
| 74
| 104
| 151
|
|
|
|
|
5.3 Lobiettivo di servizio regionale è fissato
a 40 mq. per il settore alimentare e 80 mq. per il settore non alimentare ed è
soggetto ad eventuale revisione nel periodo di vigenza del presente regolamento.
La provincia è considerata gravemente deficitaria se presenta valori al di sotto
dellobiettivo minimo di servizio, lievemente deficitaria se presenta valori
compresi tra lobiettivo e la media, con adeguato livello di servizio se
presenta valori superiori.
5.4 Ai fini della valutazione dei progetti, il
parametro assume i seguenti valori tenuto conto della media regionale di 47 per
il settore alimentare e 104 per il settore non alimentare e della
classificazione merceologica della struttura (alimentare o non alimentare). Il
punteggio viene assegnato tenendo conto della sola superficie di vendita non
alimentare, qualora la struttura includa una media struttura alimentare:
a)
valore della provincia a seguito dellinsediamento proposto superiore alla media
regionale: punti 0 b) valore della provincia a seguito
dellinsediamento proposto compreso tra la media regionale e lobiettivo di
servizio: punti 5 c) valore della provincia a seguito
dellinsediamento proposto inferiore allobiettivo di servizio regionale: punti
15.
5.5 I criteri di cui al punto 5 vengono
calcolati sulla base della rilevazione della rete di vendita prevista
dallarticolo 21
della legge
con gli aggiornamenti previsti dal successivo articolo 9 e dellultima
rilevazione demografica disponibile dellISTAT (Allegato
A).
6. Il presente parametro viene attuato nel
rispetto delle disposizioni sulla concorrenza tra le domande fissate dai
successivi articoli 11 e 12.
7. La soglia minima del parametro n. 1 è di 35
punti su 50.
8. Ai soli fini della valutazione del presente
parametro viene considerata non alimentare anche la struttura che includa una
media struttura alimentare. Nel caso la superficie di vendita del settore
merceologico alimentare sia superiore al 10% della superficie complessiva la
struttura è classificata alimentare ai fini delle norme sulla concorrenza dei
successivi artt. 11 e 12.
9. Nel caso la domanda riguardi la
realizzazione di un Parco permanente attrezzato non si applicano i criteri di
cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, con riduzione della soglia minima del presente
parametro a 20, a condizione che il progetto raggiunga la soglia minima per i
parametri 2 e 3 e ottenga il punteggio massimo per il criterio di cui al comma
1, punto d) del successivo articolo 7 (accordo tra Comune e Regione).
10. Il criterio di cui al comma 5 non si
applica per gli interventi con superficie di vendita complessiva di non oltre
3.000 mq e che conseguano: almeno la soglia minima di 30 punti su 35 per il
parametro di cui al presente articolo, almeno il punteggio minimo di 45 punti
per il parametro 2 di cui al successivo art. 7 (con necessità di punteggio
massimo di cui allart. 7 comma 1 lett. d) ed ottenga altresì il punteggio
massimo per il parametro 3 di cui al successivo art. 8.]
(2) Regolamento abrogato dal R.R.
11/2020, art.19,
comma 1.
Art. 7Parametro n. 2: Impatto territoriale(3) [1. Aree di insediamento, criteri di
preferenza:
a. intervento previsto in area urbana: punti 5 b. intervento previsto allinterno dellaccordo
di distretto urbano del commercio: punti 8 c. intervento che preveda un progetto di
utilità pubblica finalizzato alla valorizzazione della rete commerciale,
definito dal piano commerciale oppure da una convenzione stipulata tra comune e
proponente: punti 10 d. intervento allinterno di accordi di
riconversione produttiva che prevedano anche insediamenti commerciali sulle aree
oggetto dellaccordo o intervento compreso allinterno di strumenti di
programmazione negoziata, previsti dalla normativa statale e regionale vigente,
ivi compresi gli accordi di programma. Gli accordi devono essere sottoscritti
almeno da comune e regione: punti 15.
1.1 Il progetto di cui al precedente punto 1.c
deve essere incluso in accordi fra regione e comune o fra comune e soggetto
privato attuatore, che definiscano la rilevanza pubblica delliniziativa che può
essere costituita dalla previsione di soluzioni progettuali e realizzative in
grado di integrare le diverse funzioni: commerciali e para commerciali (pubblici
esercizi e artigianato di servizio), direzionali, ludiche e servizi di pubblica
utilità alla città e al quartiere, oppure da caratteristiche di particolare
innovatività e interesse della formula distributiva per il territorio regionale,
in relazione alla proposta assortimentale, alle tecniche di vendita.
1.2 Gli strumenti di programmazione negoziata e
gli accordi di programma di cui al precedente punto 1.d non possono riguardare
esclusivamente lottenimento della variante urbanistica delle aree
interessate.
1.3 I punteggi di cui al precedente comma 1
sono alternativi e non cumulabili.
1.4 Le condizioni di cui al comma 1 del
presente articolo devono essere attestate dal Comune allinterno della
valutazione di conformità prevista dallarticolo 14,
comma 4, del regolamento
a) e asseverate dal proponente nella relazione tecnica di cui allarticolo
13
del regolamento
a).
2. Presenza di alternative di accessibilità
esistenti o realizzate a carico del proponente:
a. fermata di mezzi pubblici
su rotaia collocata a meno di un chilometro dallingresso della struttura
commerciale: punti 2 b. servizio di mezzi di trasporto collettivo su
gomma, pubblico o privato, con fermata collocata a meno di 500 metri
dallingresso della struttura commerciale: punti 2 c. presenza di percorsi ciclabili e pedonali
che colleghino larea con il centro urbano più vicino e le eventuali fermate
ferroviarie in modo rapido, comodo e sicuro: punti 2 d. accessibilità autostradale: casello a meno
di un chilometro dallingresso della struttura commerciale oppure accesso
attraverso viabilità prevista dallarticolo 6,
comma 2, del Reg.
reg. n. 7/2009: punti 2.
2.1 I punteggi previsti dal precedente comma
sono cumulabili fra loro e devono essere comprovati nella relazione prevista
dallarticolo 13,
comma 1, lett. f) delregolamento
a).
3. Ottimizzazione delluso del
territorio:
a. parcheggi a raso che garantiscano la permeabilità dei suoli:
punti 4 b. prevalenza di parcheggi multipiano (almeno
50% dei posti auto): punti 8 c. prevalenza di parcheggi interrati (almeno
50% dei posti auto): punti 10 d. intervento realizzato con recupero di aree
degradate o dismesse da altri usi: punti 15.
3.1 I punteggi di cui al precedente comma non
sono fra loro cumulabili e devono essere comprovati nella relazione prevista
dallarticolo 13,
comma 1, lett. a) del regolamento
a).
4. Impatto sui sistemi urbani esistenti.
Impegni assunti dal proponente per ridurre limpatto della nuova struttura
rispetto ai sistemi urbani esistenti, favorendone la riqualificazione e la
dotazione di servizi.
- contributo per la riqualificazione delle aree a
rischio di tenuta della rete commerciale nel comune di insediamento e/o in
quelli limitrofi monetizzabili, in via ulteriore rispetto agli importi previsti
dallart. 16, comma 2, del presente regolamento, 1 punto ogni 30 euro a mq. di
superficie di vendita fino ad un massimo di: punti 2.
5. Impatto occupazionale. Impegni assunti dal
proponente sui livelli occupazionali diretti (con lesclusione dellindotto),
garantiti, con applicazione di regolare contratto di lavoro, previsti allavvio
e valutati in proporzione alle ore lavorate: il numero degli occupati
corrisponde al numero di unità-lavorativa-anno (ULA), cioè al numero medio
mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a
tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA.
a. impegno
allassunzione di personale nella struttura commerciale nel rispetto del CCNL,
punti 1 ogni 25 ULA per strutture non alimentari e punti 1 ogni 50 ULA per
strutture alimentari: fino ad un massimo di punti 4 b. impegno al riassorbimento di mano dopera
nel settore a rischio di disoccupazione nel rispetto del CCNL punti 1 ogni 25
ULA per strutture non alimentari e punti 1 ogni 50 ULA per strutture alimentari:
fino ad un massimo di punti 4 c. intervento proposto allinterno di un
progetto di più ampio sviluppo del territorio che complessivamente, insieme agli
interventi di natura non commerciale, garantisca almeno 800 (ULA) nuovi occupati
nel rispetto del CCNL: punti 5 d. impegno allinserimento in via prioritaria
di piccole e medie imprese aventi sede nel comune di insediamento in o in quelli
limitrofi: punti 2.
6. I punteggi di cui al precedente comma sono
tra loro cumulabili e devono essere comprovati nella relazione prevista
dallarticolo 13,
comma 1, lett. f) del regolamento
a).
7. La soglia minima del presente parametro è di
30 punti su 55.]
(3) Regolamento abrogato dal R.R.
11/2020, art.19,
comma 1.
Art. 8 Parametro n. 3: Impatto ambientale(4) [1. Gli elementi per la valutazione del presente
parametro devono essere contenuti nella documentazione della procedura di
verifica di assoggettabilità degli interventi a valutazione di impatto
ambientale prevista dallarticolo 13,
comma 1, lett. d) del regolamento
a).
2. Impatto paesistico e ambientale
a. molto
impattante: con criticità evidenziate dalle valutazioni dimpatto e non
completamente risolvibili o risolte a livello:
i. paesistico: presenza o vicinanza di
elementi di pregio storico, ambientale, urbanistico/architettonico, compresi
quelli individuati dagli strumenti di programmazione urbanistica comunali o
provinciali, ii. di criticità della rete stradale già
esistenti o previste a seguito della nuova apertura (probabilità di congestione
della rete, innesti sulla rete pubblica),
iii. sensibilità dellarea allincremento di
inquinamento (atmosferico o acustico) derivante dallinsediamento della
struttura, anche per la presenza di insediamenti particolari (ospedali, scuole,
residenze protette ecc.), iv. rischi idrogeologici o per le falde acquifere:
punti 0
b. poco impattante: senza criticità rilevanti
ovvero con soluzioni progettuali che eliminino le criticità già esistenti di cui
alla lettera a): punti 10.
3. Impatto energetico e sulle risorse.
4. Consumi idrici - Obiettivo: riduzione dei
consumi idrici attraverso:
a. realizzazione di una rete duale per
lapprovvigionamento idrico: per lacqua potabile ed per usi non potabili
(scarico wc, irrigazione, lavaggio, raffrescamento, antincendio, etc.)
alimentata con acque di recupero o impiegando acque meteoriche raccolte da
“tetti verdi”; b. adozione di dispositivi tecnologici per la riduzione del
consumo di acqua.
4.1 Valutazione:
se viene realizzato almeno
uno dei punti sopra riportati: punti 1 se vengono realizzati entrambi i
punti: punti 2.
5. Acque sotterranee: Obiettivo: Riduzione
dello scarico delle acque reflue attraverso:
a. reti fognarie separate
(acque nere, acque bianche, acque grigie); b. idonei interventi per la gestione della
acque di prima pioggia e separazione e conferimento a fogne acque nere o
depurazione; c. realizzazione di impianti di
fitodepurazione.
5.1 I sistemi per la laminazione delle acque
meteoriche e gli eventuali impianti di fitodepurazione, devono essere integrati
nel territorio dal punto di vista paesaggistico.
5.2 Valutazione:
se viene realizzato almeno
uno dei punti sopra riportati: punti 1 se vengono realizzati tutti i punti:
punti 2.
6. Energia - Obiettivo: ridurre i consumi
attraverso interventi per:
a. ridurre i consumi di energia primaria per
riscaldamento e/o raffrescamento e garantire il comfort termoigrometrico negli
ambienti interni, mediante ladozione di sistemi naturali di climatizzazione
(es. free cooling) in grado, anche di consentire una significativa riduzione
delle emissioni di CO2. Dovranno comunque essere assicurati i requisiti
energetici stabiliti dal D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 e s.m.i., con
riferimento ai parametri indicati per la zona climatica C.
b. garantire almeno il livello energetico a) di
cui al D.Lgs. n. 311/2006. c. ridurre lutilizzo delle fonti non
rinnovabili per lapprovvigionamento energetico e massimizzare lutilizzo di
fonti rinnovabili. Soddisfare con fonti rinnovabili almeno il 70% del fabbisogno
di acqua calda sanitaria. Predisporre ledificio ad ospitare pannelli solari
termici e fotovoltaici adeguata struttura della copertura e necessarie dotazioni
impiantistiche o altre soluzioni di risparmio energetico (geotermico, micro
eolico, biomassa). Realizzare impianti centralizzati, con generatori termici ad
alta efficienza modulari. Per lilluminazione artificiale, per le insegne e luci
di arredo, utilizzare sistemi ad alto rendimento, basso consumo e risparmio di
energia rispetto a convenzionali lampade alogene (es. lampade a iuduri
metallici; tecnologia a LED colorati).
d. ottimizzare le prestazioni dei sistemi di
illuminazione naturale e artificiale negli ambienti interni ai fini del
risparmio energetico e del comfort visivo. Garantire un adeguato livello di
illuminazione naturale per contenere al massimo luso della luce artificiale
nelle ore diurne. Adottare dispositivi che permettano di
controllare/razionalizzare i consumi di energia elettrica per illuminazione.
e. perseguire il risparmio energetico e il
contenimento dellinquinamento luminoso negli ambienti esterni pubblici e
privati. Realizzare impianti di illuminazione pubblica con tecnologie a basso
consumo e possibilmente alimentati con fonti rinnovabili e utilizzare corpi
illuminanti che non consentano la dispersione dei flussi luminosi verso lalto.
6.1 Valutazione:
se vengono realizzati
almeno tre dei punti sopra riportati: punti 1 se vengono realizzati tutti i
punti: punti 2.
7. Rifiuti - Obiettivo: ridurre limpatto dei
rifiuti prodotti in ogni momento della costruzione e gestione della
struttura:
a. Garantire la qualità ambientale e la salubrità dei materiali
da costruzione utilizzati. b. Ridurre il consumo di materia e la
produzione di rifiuti tendendo alla chiusura del ciclo. Ridurre, recuperare e
riutilizzare il materiale inerte risultante da demolizioni o scarti di
lavorazione (materiale proveniente anche da attività esterne al cantiere).
Stabilire e definire le modalità attraverso cui dovrà essere effettuata la
raccolta e la gestione dei rifiuti internamente allarea.
c. Ridurre i rischi e garantire la sicurezza
nella gestione rifiuti realizzando apposite aree per il deposito temporaneo e
differenziato dei rifiuti prodotti dalle attività economiche e dai fruitori.
d. Scegliere i materiali da costruzione, i
rivestimenti e gli arredi che più rispondono ai concetti della bio-edilizia,
facilmente riciclabili e privi di pericolosità e tossicità. e. Garantire il corretto ed efficace recupero -
riciclo degli sfridi e scarti di costruzione e dei rifiuti inerti derivanti da
scavi e demolizioni. Assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, lo
smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non, derivanti da tutte le
attività di cantiere. f. Organizzare, nella fase di gestione, un
corretto sistema di intercettazione-separazione di tutte le tipologie di rifiuto
prodotte, prevedendo lordinato deposito temporaneo in eco piazzuola attrezzata
e lavvio a recupero della frazione dei rifiuti solidi urbani e di quelli a
questi assimilati, in misura almeno pari alla percentuale-obiettivo del 60%
stabilita dalla Legge Finanziaria 2007.
7.1 Valutazione:
se vengono realizzati
almeno quattro dei punti sopra riportati punti 1 se vengono realizzati tutti
i punti punti 2
8. Rumore - Obiettivo: garantire un buon clima
acustico:
a. esternamente allarea (sorgenti interne/esterne, ricettori
esterni) (fatta salva la presenza di sorgenti esterne di inquinamento acustico),
b. allinterno dellarea (sorgenti interne,
ricettori interni), c. allinterno degli edifici, con particolare
attenzione agli ambienti sensibili presenti.
8.1 Per “buon clima acustico” si
intende:
a. III classe per le residenze, interne ed esterne allarea; b. IV classe per aree, spazi, unità con
permanenza per motivi di lavoro e non (uffici, mense bar, etc.), interni ed
esterni allarea; c. 3dB (A) in meno rispetto ai limiti di
emissione stabiliti dal D.P.R. 14 novembre 1997, in corrispondenza dei confini
di ogni struttura.
Valutazione:
se vengono realizzati almeno due
dei punti sopra riportati punti 1 se vengono realizzati tutti i punti: punti
2.
9. La soglia minima del presente parametro è di 16 punti su
20.]
(4) Regolamento abrogato dal R.R.
11/2020, art.19,
comma 1.
Art. 9 Disposizioni relative agli obblighi, impegni e condizioni attestate(5) [1. Le informazioni per il calcolo dei parametri
di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8 sono desunte:
a. della rilevazione
annuale della rete di vendita prevista dallarticolo 21
della legge
periodicamente aggiornata e diffusa a cura del Servizio Attività economiche e
consumatori anche attraverso i siti internet ufficiali della Regione Puglia www.osservatoriocommercio.regione.puglia.it. e
www.sistema.puglia.it; b. dalla valutazione di conformità prevista
dallarticolo 14,
comma 4, del regolamento
a); c. dalla documentazione allegata alla domanda
di autorizzazione ai sensi dellart. 13
del regolamento
a) che deve contenere gli elementi necessari per il calcolo dei parametri.
2. La Regione aggiorna al 31 marzo e al 31
ottobre di ogni anno i dati riferiti alla dotazione provinciale di servizio di
cui al punto 5 dellart. 6, a seguito delle aperture, degli ampliamenti, delle
cessazioni o trasformazioni autorizzate o intervenute. In sede di prima
applicazione del presente regolamento si applica lart. 10 comma 3.
3. Gli impegni dei proponenti al rispetto dei
requisiti di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8 devono essere dimostrati anche
attraverso un atto unilaterale dobbligo nei confronti del Comune e della
Regione sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente, ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000, che contenga lanalitica elencazione degli obblighi,
impegni e condizioni attestate nonché delle misure da adottare.
4. Il mancato rispetto di quanto sottoscritto
con il predetto atto dobbligo, costituisce causa di non conformità
dellautorizzazione rilasciata e comporta lapplicazione dei commi 8 e 9
dellarticolo 27
della legge,
previa riconvocazione della conferenza dei servizi per esprimersi sulle
difformità o sugli inadempimenti individuati.]
(5) Regolamento abrogato dal R.R.
11/2020, art.19,
comma 1.
Art. 10Presentazione delle domande.
(6)
[1. Le domande per autorizzazioni disciplinate
dal presente regolamento possono essere presentate esclusivamente dal 1° al 30
aprile e dal 2 al 30 novembre di ogni anno. Le domande presentate al di fuori
dei predetti periodi sono da considerarsi irricevibili.
2. Le domande di autorizzazione per le quali
non è prevista lapplicazione dei parametri di cui ai precedenti articoli 6, 7 e
8, possono essere liberamente presentate nel rispetto di quanto previsto dalla
legge,
dal regolamento
a) e dal presente regolamento.
3. La dotazione di servizio per la prima
presentazione delle domande è quella di cui allallegato B del presente
regolamento e viene aggiornata con atto del dirigente del Servizio Attività
Economiche e Consumatori. Il primo aggiornamento avviene al 31 ottobre 2012 e
tiene conto di tutte le variazioni intervenute a seguito della prima
applicazione del presente regolamento.]
(6) Regolamento abrogato dal R.R.
11/2020, art.19,
comma 1.
Art. 11Concorrenza tra le domande.
(7)
[1. Le domande riferite a strutture analoghe per
settore merceologico (alimentare, non alimentare) presentate nel medesimo
periodo di tempo e nella medesima provincia vengono considerate concorrenti e
valutate congiuntamente.
2. Ai fini della valutazione congiunta i
punteggi di cui ai punti 4 e 5 (riduzione dei tempi di percorrenza e dotazione
di servizio al consumatore) dellart. 6 del presente regolamento, vengono
assegnati prioritariamente alla domanda che raggiunge il punteggio più elevato
nei parametri di valutazione previsti dagli articoli 7 e 8 e tenendo conto, in
caso di parità di punteggio, dei criteri di cui al successivo articolo 12. Le
altre domande in concorrenza vengono valutate considerando come già esistenti,
al fine dei suddetti punti 4 e 5, le domande di autorizzazione che abbiano avuto
il punteggio più elevato.]
(7) Regolamento abrogato dal R.R.
11/2020, art.19,
comma 1.
Art. 12Priorità tra domande concorrenti.
(8)
[1. A parità di punteggio, ai fini della
valutazione della concorrenza, le domande vengono accolte tenendo conto dei
criteri sotto indicati che sono posti in ordine di prevalenza dal primo al
terzo:
I. domanda che contiene limpegno del proponente alla sottoscrizione
di convenzioni con le associazioni di categoria del settore per la
commercializzazione di prodotti locali alimentari o non alimentari con
riferimento al settore merceologico della struttura oggetto di domanda; II. domanda che contiene limpegno al
riassorbimento di un maggior numero di lavoratori del settore a rischio di
disoccupazione nel rispetto del CCNL; III. ordine cronologico di presentazione. ]
(8) Regolamento abrogato dal R.R.
11/2020, art.19,
comma 1.
Art. 13Esame delle domande in conferenza dei servizi.
(9)
[1. Le domande vengono presentate con i contenuti e le
modalità previste dal presente regolamento e dal regolamento
a).
2. I comuni provvedono a trasmettere alla regione le proprie
valutazioni sulle domande presentate sul proprio territorio, in conformità con
quanto previsto dallarticolo 14
del regolamento
a), in caso di mancato inoltro del parere questo si intende
positivo.
3. La conferenza valuta innanzitutto la rispondenza delle
singole domande ai requisiti di legge, a tale votazione partecipano, sulla base
di quanto previsto dall art. 8
della legge,
la regione la provincia ed il comune competente per territorio.
4. In caso ricorrano le condizioni di concorrenza di cui al
precedente articolo 11, la comparazione delle diverse alternative viene
realizzata in una conferenza dei servizi convocata dalla regione alla presenza
dei rappresentanti dei comuni interessati, della provincia e della
regione.
5. Le domande considerate ammissibili vengono poi ordinate
dalla regione sulla base del punteggio complessivo ottenuto applicando i
parametri di cui agli artt. 7, 8 e 9 e nel rispetto delle disposizioni di cui al
precedente articolo 12.]
(9) Regolamento abrogato dal R.R.
11/2020, art.19,
comma 1.
TITOLO III Modifiche delle grandi strutture di vendita
Art. 14Norme generali
(10)
[1. Le aperture, gli ampliamenti, le
trasformazioni ed ogni modifica disciplinati dal presente titolo sono soggette
alle procedure della conferenza di servizi prevista dallarticolo 8
della legge,
sono subordinati al possesso dei requisiti di legge e alle disposizioni del
successivo articolo 16 e non sono soggetti ai parametri di cui agli articoli 6,
7 e 8.
2. Salvo quanto previsto dal successivo
articolo 15, comma 4, non possono essere superati i limiti massimi di superficie
previsti dalla legge e dal regolamento a) con riferimento alle tipologie
dimensionali e alle modalità insediative come richiamate allarticolo 1 del
presente regolamento.
3. La domanda di qualsiasi modifica di aree
commerciali integrate, prevista dal presente articolo, può essere presentata o
da un promotore comune oppure anche da singoli esercenti presenti nellarea; in
tale ultimo caso la domanda è presentata tramite un rappresentante degli stessi
nominato per i rapporti giuridici con i terzi. La domanda di qualsiasi modifica
di aree commerciali integrate, riconosciute ex articolo 20,
L.R.
n. 5/2008, può essere presentata anche dal singolo esercente e per le stesse
si applica larticolo 16 del presente regolamento.
4. La modifica delle strutture incluse nelle strutture
complesse comporta la verifica e ladeguamento degli standard di parcheggio
dellintera area.]
(10) Regolamento abrogato dal R.R.
11/2020, art.19,
comma 1.
Art. 15Ampliamenti e trasferimenti di strutture esistenti.
(11)
[1. Le modifiche previste dal presente articolo
sono applicabili esclusivamente alle strutture autorizzate da almeno tre
anni.
2. Gli ampliamenti di cui alle seguenti lettere
a), b) e c) non modificano limpatto della struttura e sono sempre autorizzabili
per una sola volta nel periodo di vigenza del presente regolamento:
a. nel
limite del 20% della superficie di vendita complessiva se riguardanti il settore
merceologico non alimentare; b. nel limite del 5% della superficie di
vendita complessiva se riguardanti il settore merceologico alimentare; c. fino al raggiungimento del 20% della
superficie complessiva del centro commerciale per gli esercizi di vicinato; d. per un ulteriore 20% rispetto ai limiti di
cui alla precedente lettera a) nel caso di trasformazione di una grande
struttura alimentare in una struttura esclusivamente non alimentare.
3. Gli ampliamenti di cui alle precedenti
lettere a), b), c) e d) sono calcolati con riferimento alla superficie di
vendita riportata nellautorizzazione esistente allentrata in vigore del
presente regolamento.
4. Le modifiche che eccedano le soglie
delineate nei commi precedenti sono valutate come nuove domande sulla base dei
parametri di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8.
5. Il trasferimento di una grande struttura
nello stesso territorio comunale, anche allinterno di strutture complesse già
esistenti, non modifica limpatto dellesistente a condizione che la struttura
trasferita sia stata attiva per almeno tre anni. La struttura oggetto di
trasferimento può ampliarsi nei limiti previsti dal presente regolamento. Il
divieto di cui allarticolo 20,
comma 2, del regolamento
a) non si applica alle aree commerciali integrate riconosciute ai sensi
dellarticolo 20
della L.R.
n. 5/2008. Nelle aree da cui la struttura viene trasferita non può
insediarsi altra grande struttura di vendita.]
(11) Regolamento abrogato dal R.R.
11/2020, art.19,
comma 1.
Art. 16Trasformazioni e modifiche di modalità insediativa di strutture
esistenti.
(12)
[1. È sempre consentita la modifica della
modalità insediativa da area commerciale integrata a centro commerciale con i
limiti di superficie e le condizioni previsti per i centri commerciali.
2. La modifica di modalità insediativa da
centro commerciale ad area commerciale integrata è consentita nel rispetto del
limite di superficie di vendita previsto per i centri commerciali. Lampliamento
oltre tali limiti avverrà con le procedure delle nuove domande secondo i
parametri previsti dagli articoli 6, 7 e 8.
3. Non modificano limpatto della struttura le
trasformazioni allinterno di strutture complesse che comportino a parità di
superficie di vendita complessiva:
a. la trasformazione di grandi strutture
in medie strutture senza modifica della modalità insediativa; b. la trasformazione di medie strutture in
grandi strutture nei limiti della G1 non alimentare senza modifica della
modalità insediativa;
c. il cambiamento di tipologia dimensionale di
medie strutture di cui allart. 3
lettera b) della legge.
4. Sono sempre consentiti lampliamento e la
modifica della modalità insediativa realizzati con il contenimento delluso del
territorio, attraverso lutilizzo esclusivamente di strutture edilizie con
destinazione duso commerciale già esistenti allentrata in vigore del presente
regolamento o attraverso laccorpamento di autorizzazioni commerciali già
rilasciate allentrata in vigore del presente regolamento nellarea oggetto
della modifica. La superficie ampliata e/o modificata deve essere dedicata
esclusivamente al settore non alimentare.]
(12) Regolamento abrogato dal R.R.
11/2020, art.19,
comma 1.
Art. 17Esercizi che commercializzano beni a basso impatto
urbanistico.
(13)
[1. La vendita, allinterno di esercizi del
settore a basso impatto urbanistico di cui allart. 5
comma 2 lett. c) della legge,
di prodotti complementari o accessori appartenenti al settore merceologico “non
alimentare altri beni” di cui allart. 5 comma II lett. d), non comporta il
mutamento del settore merceologico della struttura, alla quale restano quindi
applicabili le procedure semplificate e le norme relative ai prodotti a basso
impatto, se avviene entro i seguenti limiti e condizioni:
a. la vendita
interessi al massimo del 30% della superficie di vendita, senza necessità di
separazione o delimitazione per merceologie; b. la superficie di vendita complessiva
dellesercizio non superi gli 8.000 mq.; c. il fatturato derivante dalla vendita dei
prodotti a basso impatto sia prevalente; d. lazienda si impegni a versare il contributo
di cui allart. 16, con riferimento alla superficie di vendita effettiva; e. siano garantiti gli standard di parcheggio
previsti dalla legge
con riferimento alla superficie di vendita effettiva;
f. lesercizio a basso impatto non sia incluso
allinterno di strutture complesse.]
(13) Regolamento abrogato dal R.R.
11/2020, art.19,
comma 1.
TITOLO IV Disposizioni finali
Art. 18Fondi destinati alla riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete
distributiva.
(14)
[1. Le aperture, gli ampliamenti, le
trasformazioni ed ogni altra modifica previsti dal presente regolamento sono
subordinati allimpegno del proponente a contribuire alla realizzazione di
iniziative di riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete
distributiva.
2. Limporto del contributo deve essere almeno
pari a euro 40 per ogni mq. di superficie di vendita ampliata o trasformata e di
euro 50 per ogni mq. di nuova superficie autorizzata.
3. Lutilizzo delle risorse resesi disponibili
a seguito dellattuazione del comma precedente avviene con le seguenti
modalità:
a) i fondi vengono destinati esclusivamente alla creazione ed al
funzionamento dei distretti urbani del commercio di cui allart. 16
della legge;
b) il versamento dei fondi previsti
dallarticolo 7, comma 4, e dal presente articolo deve essere effettuato prima o
contestualmente al rilascio dellautorizzazione a cui il versamento si
riferisce.
4. I fondi previsti dallarticolo 7, comma 4, e
dal presente articolo vengono versati alla Regione sullapposito capitolo di
spesa ed il 30% degli stessi sono assegnati allOsservatorio per le finalità
dellarticolo 21
della legge.]
(14) Regolamento abrogato dal R.R.
11/2020, art.19,
comma 1.
Art. 19Proroghe delle autorizzazioni.
(15)
[1. La richiesta di proroga dellattivazione
dellautorizzazione, di cui al comma 12 dellart. 8
della legge,
o di sospensione della stessa, deve contenere lindicazione delle cause di
comprovata necessità che hanno impedito lapertura e le azioni intraprese per
rimuovere gli ostacoli allapertura.
2. La proroga per lattivazione
dellautorizzazione o della sospensione di medie strutture di vendita collocate
allinterno di grandi strutture di vendita complesse segue le procedure ed i
tempi delle grandi strutture in cui le stesse sono inserite.
3. In caso di modifiche al progetto originario
la domanda viene inviata anche al Servizio regionale Urbanistica per la verifica
degli standard di parcheggio e della persistenza dei requisiti urbanistici,
ambientali e di accessibilità. ]
(15) Regolamento abrogato dal R.R.
11/2020, art.19,
comma 1.
Art. 20Disposizioni finanziarie e finali e disciplina transitoria.
(16)
[1. Fino al completamento delle procedure di
istituzione del capitolo di spesa di cui allarticolo 16, comma 4, i fondi
previsti dallarticolo 7, comma 4, e articolo 16 sono versati sul capitolo del
bilancio regionale 352065 “Trasferimenti ai comuni dei proventi derivanti dalle
misure compensative per la riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della
rete commerciale nei comuni di insediamento delle grandi strutture di vendita
e/o in quelli limitrofi”.
2. Sono utilizzate per le finalità previste dal
precedente articolo 16 le somme versate sul capitolo di bilancio 352065, incluse
quelle già impegnate e per le quali non viene disposta la liquidazione entro un
anno dallentrata in vigore del presente regolamento.
3. È abrogato il Reg.
reg. 1° settembre 2004, n. 2. Tutti i procedimenti e gli atti avviati
allentrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere disciplinati
e sono definiti secondo le norme e la disciplina del Reg.
reg. n. 2/2004.]
(16) Regolamento abrogato dal R.R.
11/2020, art.19,
comma 1.
ALLEGATO A ALLEGATO A
ALLEGATO B ALLEGATO B Dlgs 311-2006 DPR n. 445-2000
Disposizioni finali Il presente regolamento è dichiarato urgente ai
sensi e per gli effetti dellart. 44,
comma 3, e dellart.53
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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