Anno 2011
Numero 27
Data 22/12/2011
Abrogato
Materia Commercio;
Note Pubblicato nel B.U. Puglia 22 dicembre 2011, n. 198 suppl.
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Regolamento Regionale 22 dicembre 2011, n. 27

Obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita Regolamento attuativo della L.R. 1° agosto 2003, n. 11 art. 2 comma 1 lettera b).



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Visto l’art.121 della Costituzione, così come modificato dalla Legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto lo Statuto della Regione Puglia (L.R.12 maggio 2004, n.7) ed, in particolare, gli artt. 42, comma 2, lett. c) e 44, comma 3;

Vista la normativa comunitaria, ed in particolare, la Direttiva 2006/123/CE, c.d. Bolkenstein;

Visto il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito con la legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto il D.lgs. 26 marzo 2010, 59;

Vista la legge 4 agosto 2006, n. 248;

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5 , ed in particolare, l’art.14;

Vista la legge regionale 7 maggio 2008, n. 5;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2006, n. 39;

Vista la legge regionale 1 agosto 2003, n. 11 e ss.mm. e ii;

Visto il Regolamento regionale 1 marzo 2011, n.3;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2853 del 20 dicembre 2011 di adozione del Regolamento;


EMANA


Il seguente Regolamento:




TITOLO I

Disposizioni generali





Art. 1

Oggetto del regolamento e definizioni. (•) 


[1.  Oggetto del presente regolamento è lattuazione di quanto previsto dallart. 2, comma 1, lettera b) della legge regionale 1° agosto 2003, n. 11 come modificata dalla L.R. 7 gennaio 2004, n. 1, dalla L.R. 28 dicembre 2006, n. 39, dalla L.R. 7 maggio 2008, n. 5 e dalla L.R. 30 aprile 2009, n. 10, dora innanzi, per brevità, citata nel testo come legge.

2.  Le presenti norme attuano altresì quanto contenuto nel Reg. reg. 28 aprile 2009, n. 7 “Requisiti e procedure per linsediamento di medie e grandi strutture di vendita”, previsto alla lettera a) del comma 1 dellart. 2 della L.R. n. 11/2003, dora innanzi per brevità citato come regolamento a) e di quanto previsto dal Reg. reg. 11 marzo 2011, n. 3 concernente “Procedimenti amministrativi in materia di commercio: Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di mercato interno”.

3.  Le definizioni contenute nel presente regolamento fanno riferimento a quanto previsto dalla legge ed in particolare:

a.  la superficie di vendita di un esercizio commerciale è definita dallarticolo 4, comma 1, lett. c) della legge;

b.  i parametri di cui ai successivi articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento sono riferiti ai settori merceologici alimentare e non alimentare in applicazione dellarticolo 5, comma 2-bis, della legge;

c.  le tipologie dimensionali degli esercizi commerciali sono definite dallarticolo 5, comma 3, della legge che ne fissa i limiti massimi di superficie di vendita;

d.  i limiti delle superfici di vendita delle articolazioni delle strutture commerciali sono fissati dallarticolo 2 del regolamento a);

e.  le modalità insediative delle grandi strutture di vendita sono definite dallarticolo 5, commi 4, 5, 6, 6-bis, 6-ter, 6-quater e 6-quinquies della legge.

4.  Nel presente regolamento per struttura complessa si intende una grande struttura di vendita formata da più esercizi commerciali e cioè: il centro commerciale, larea commerciale integrata e il parco permanente attrezzato.

5.  In applicazione dellarticolo 19, comma 2, del regolamento a) è considerata non alimentare la struttura che includa il settore merceologico alimentare e misto nei limiti della media struttura e comunque in misura non superiore al 10% della superficie di vendita complessiva.

6.  Le disposizioni del presente regolamento tengono conto delle finalità previste dal Reg. reg. 15 luglio 2011, n. 15 concernente “I Distretti urbani del commercio”.]

 



(•) Regolamento abrogato dal R.R. 11/2020, art.19, comma 1.


Art. 2

Obiettivi e strumenti della programmazione. (•) 



[1.  La programmazione delle grandi strutture di vendita persegue le seguenti finalità:

-  minimizzare limpatto delle grandi strutture di vendita sul territorio in termini: ambientali, urbanistici e sociali;

-   favorire la trasformazione e lampliamento delle strutture esistenti, anche attraverso la possibilità di riallocazione in aree allinterno del comune, in cui possano sviluppare una maggiore capacità di servizio;

-  favorire gli insediamenti nelle aree territoriali che presentano deficit di servizio;

-  tener conto delle specificità territoriali e del livello di servizio allutente presente e atteso;

-   tener conto della mobilità determinata dal progetto, con particolare riguardo agli effetti sulla rete stradale e sulluso di mezzi di trasporto pubblici e privati;

-  favorire iniziative che presentino una particolare valenza di riqualificazione del territorio, di innovazione della rete distributiva, di sviluppo dei livelli occupazionali, di recupero di aree dismesse o degradate;

-   favorire gli interventi oggetto di un accordo territoriale che garantisca il coinvolgimento della regione e degli enti locali che identifichino liniziativa come strategica per lo sviluppo del territorio;

-  tutelare il diritto del consumatore ad avvalersi di una rete distributiva effettivamente articolata per tipologia e prossimità.

2.  Le norme del presente regolamento, nel rispetto del principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, individuano e tengono conto delle esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con lordinamento comunitario, ai fini della valutazione delle domande e degli interventi previsti dagli articoli che seguono.]



(•) Regolamento abrogato dal R.R. 11/2020, art.19, comma 1.


Art. 3

Periodo di validità e procedure per il rinnovo. (•) 

 



[1.  Le norme del presente regolamento hanno validità tre anni dalla data della sua entrata in vigore e rimangono comunque valide fino allapprovazione del provvedimento successivo.

2.  Ai fini della redazione del successivo documento di programmazione la Regione verifica gli effetti del presente regolamento e la sua rispondenza alle finalità di legge e predispone eventuali proposte di aggiornamento che vengono approvate con le modalità previste dalla legge.

3.  La proposta di nuovo regolamento viene predisposta 120 giorni prima della scadenza dei tre anni e approvata con le modalità previste dalla legge, avvalendosi anche degli studi predisposti dallOsservatorio regionale sul commercio.]




(•) Regolamento abrogato dal R.R. 11/2020, art.19, comma 1.


Art. 4

Norme di carattere generale. (•) 

 



[1.  I centri commerciali di interesse locale di cui allart. 5, comma 6-quinquies lett. a) della legge e le piccole aree commerciali sono previsti dai comuni allinterno degli strumenti di programmazione comunale delle medie strutture di vendita e non rientrano nelle previsioni del presente regolamento.

2.  I centri commerciali di interesse locale di cui allart. 5 comma 6-quinquies lett. b) della legge rientrano nelle previsioni del presente regolamento ad eccezione delle disposizioni di cui ai successivi artt. 10, 11 e 12.

3.  Lautorizzazione di aree commerciali integrate, anche se formate esclusivamente da esercizi di vicinato e medie strutture di vendita non è consentita al di fuori delle esplicite previsioni del presente documento.

4.  Nel caso di aree commerciali integrate almeno il 70% delle superfici di vendita devono essere costituite da medie e/o grandi strutture di vendita. Gli esercizi di vicinato possono essere organizzati anche in forma di centro commerciale.

5.  Il rilascio dellautorizzazione per il Parco permanente attrezzato deve essere contestuale o successivo al rilascio del permesso di costruire per lintero parco. Non è consentita lattivazione in tempi diversi della superficie commerciale rispetto a quella destinata alle altre attività del parco.]

 



(•) Regolamento abrogato dal R.R. 11/2020, art.19, comma 1.


TITOLO II

Obiettivi di sviluppo delle grandi strutture di vendita 





Art. 5

Obiettivi di sviluppo delle nuove strutture. (1) 


[1.  Il presente titolo definisce i parametri di sostenibilità degli interventi e fissa la soglia minima per la loro compatibilità ed ammissibilità. Il rilascio dellautorizzazione è subordinata al possesso dei requisiti di legge.

2.  I parametri e la soglia minima garantiscono il conseguimento delle finalità dellart. 3 della legge e dellart. 2 del presente regolamento, con particolare riferimento: alla corretta articolazione del servizio sul territorio ed al contemperamento della libertà di iniziativa economica privata con lutilità sociale della stessa ex art. 41 Cost., allequilibrio funzionale e insediativo delle strutture in rapporto con luso del suolo e del territorio e alla mitigazione degli impatti ambientali.

3.  Il rilascio dellautorizzazione per una nuova grande struttura di vendita avviene a condizione che limpatto della struttura sul territorio sia classificato sostenibile. Lintervento commerciale si considera sostenibile se supera i parametri minimi previsti dai successivi artt. 6, 7 e 8.]



(1) Regolamento abrogato dal R.R. 11/2020, art.19, comma 1.


Art. 6

Parametro n. 1: Razionalizzazione del servizio agli utenti e

contemperamento della libertà di iniziativa economica con lutilità sociale(2) 



[1.  Dimensioni: superficie di vendita complessiva dellinsediamento:

a.  superiore a 20.000 mq: punti 0

b.  superiore a 10.000 mq, ma inferiore/uguale a 20.000 mq: punti 5

c.  superiore a 5.000 mq, ma inferiore/uguale a 10.000 mq: punti 8

d.  fino a 5.000 mq: punti 10.

2.  Presenza di strutture commerciali impattanti:

a.  grandi strutture alimentari di tipo G2: punti 0

b.  grandi strutture alimentari di tipo G1: punti 5

c.  solo strutture non alimentari, con eventuale presenza di una media struttura alimentare: punti 10

3.  Coerenza fra insediamento commerciale e dimensioni del comune, rapporto fra superficie di vendita della struttura da autorizzare e popolazione residente nel comune:

a.  rapporto >=1: punti 0

b.  rapporto >=0,4 e <1: punti 2

c.  rapporto compreso tra >=0,2 e <0,4: punti 5

d.  rapporto compreso tra >=0,1 e <0,2: punti 8

e.  rapporto inferiore a 0,1: punti 10.

3.1  Il dato anagrafico previsto al precedente comma 3 è quello risultante dallultima rilevazione ISTAT disponibile.

4.  Riduzione di tempi di percorrenza per i consumatori.

4.1  I tempi vanno calcolati, con riferimento alla velocità massima consentita dal Codice della Strada agli autoveicoli calcolata sul percorso stradale più veloce, rispetto alla distanza dellinsediamento di cui è richiesta lautorizzazione da altre grandi strutture analoghe per settore merceologico (alimentare, non alimentare) esistenti o autorizzate, tenendo conto degli ingressi principali delle due strutture. Il parametro assume i seguenti valori:

a.  da 0 a 10 minuti: punti 2

b.  da 10 a 20 minuti: punti 3

c.  da 20 a 30 minuti: punti 4

d.  oltre 30 minuti: punti 5.

4.2  Il tempo di percorrenza deve essere incluso nella relazione prevista dallarticolo 13, comma 1, lett. f) del regolamento a), ed essere asseverato dal tecnico che sottoscrive la relazione medesima.

5.  Dotazione di servizio al consumatore.

5.1  Il criterio mira a favorire gli insediamenti di nuove strutture nelle province con minore dotazione di servizio in rapporto ai residenti. Lobiettivo di servizio è calcolato su base provinciale in relazione alla dotazione di superficie di vendita di grandi strutture rapportato ai residenti e articolato per i settori alimentare e non alimentare.

5.2  La dotazione di servizio, individuata con le modalità sopra indicate, espressi in mq. di superficie di vendita per 1.000 residenti, è la seguente:

  Alimentare Non Superficie
    alimentare totale
  alimentare non alimentare superficie totale
Foggia 26 38 64
B.A.T. 43 41 84
Bari 67 219 286
Taranto 40 42 82
Brindisi 47 165 212
Lecce 41 23 64
Media 74 104 151


5.3  Lobiettivo di servizio regionale è fissato a 40 mq. per il settore alimentare e 80 mq. per il settore non alimentare ed è soggetto ad eventuale revisione nel periodo di vigenza del presente regolamento. La provincia è considerata gravemente deficitaria se presenta valori al di sotto dellobiettivo minimo di servizio, lievemente deficitaria se presenta valori compresi tra lobiettivo e la media, con adeguato livello di servizio se presenta valori superiori.

5.4  Ai fini della valutazione dei progetti, il parametro assume i seguenti valori tenuto conto della media regionale di 47 per il settore alimentare e 104 per il settore non alimentare e della classificazione merceologica della struttura (alimentare o non alimentare). Il punteggio viene assegnato tenendo conto della sola superficie di vendita non alimentare, qualora la struttura includa una media struttura alimentare:

a)  valore della provincia a seguito dellinsediamento proposto superiore alla media regionale: punti 0

b)  valore della provincia a seguito dellinsediamento proposto compreso tra la media regionale e lobiettivo di servizio: punti 5

c)  valore della provincia a seguito dellinsediamento proposto inferiore allobiettivo di servizio regionale: punti 15.

5.5  I criteri di cui al punto 5 vengono calcolati sulla base della rilevazione della rete di vendita prevista dallarticolo 21 della legge con gli aggiornamenti previsti dal successivo articolo 9 e dellultima rilevazione demografica disponibile dellISTAT (Allegato A).

6.  Il presente parametro viene attuato nel rispetto delle disposizioni sulla concorrenza tra le domande fissate dai successivi articoli 11 e 12.

7.  La soglia minima del parametro n. 1 è di 35 punti su 50.

8.  Ai soli fini della valutazione del presente parametro viene considerata non alimentare anche la struttura che includa una media struttura alimentare. Nel caso la superficie di vendita del settore merceologico alimentare sia superiore al 10% della superficie complessiva la struttura è classificata alimentare ai fini delle norme sulla concorrenza dei successivi artt. 11 e 12.

9.  Nel caso la domanda riguardi la realizzazione di un Parco permanente attrezzato non si applicano i criteri di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, con riduzione della soglia minima del presente parametro a 20, a condizione che il progetto raggiunga la soglia minima per i parametri 2 e 3 e ottenga il punteggio massimo per il criterio di cui al comma 1, punto d) del successivo articolo 7 (accordo tra Comune e Regione).

10.  Il criterio di cui al comma 5 non si applica per gli interventi con superficie di vendita complessiva di non oltre 3.000 mq e che conseguano: almeno la soglia minima di 30 punti su 35 per il parametro di cui al presente articolo, almeno il punteggio minimo di 45 punti per il parametro 2 di cui al successivo art. 7 (con necessità di punteggio massimo di cui allart. 7 comma 1 lett. d) ed ottenga altresì il punteggio massimo per il parametro 3 di cui al successivo art. 8.]

 



(2) Regolamento abrogato dal R.R. 11/2020, art.19, comma 1.


Art. 7

Parametro n. 2: Impatto territoriale(3) 


[1.  Aree di insediamento, criteri di preferenza:

a.  intervento previsto in area urbana: punti 5

b.  intervento previsto allinterno dellaccordo di distretto urbano del commercio: punti 8

c.  intervento che preveda un progetto di utilità pubblica finalizzato alla valorizzazione della rete commerciale, definito dal piano commerciale oppure da una convenzione stipulata tra comune e proponente: punti 10

d.  intervento allinterno di accordi di riconversione produttiva che prevedano anche insediamenti commerciali sulle aree oggetto dellaccordo o intervento compreso allinterno di strumenti di programmazione negoziata, previsti dalla normativa statale e regionale vigente, ivi compresi gli accordi di programma. Gli accordi devono essere sottoscritti almeno da comune e regione: punti 15.

1.1  Il progetto di cui al precedente punto 1.c deve essere incluso in accordi fra regione e comune o fra comune e soggetto privato attuatore, che definiscano la rilevanza pubblica delliniziativa che può essere costituita dalla previsione di soluzioni progettuali e realizzative in grado di integrare le diverse funzioni: commerciali e para commerciali (pubblici esercizi e artigianato di servizio), direzionali, ludiche e servizi di pubblica utilità alla città e al quartiere, oppure da caratteristiche di particolare innovatività e interesse della formula distributiva per il territorio regionale, in relazione alla proposta assortimentale, alle tecniche di vendita.

1.2  Gli strumenti di programmazione negoziata e gli accordi di programma di cui al precedente punto 1.d non possono riguardare esclusivamente lottenimento della variante urbanistica delle aree interessate.

1.3  I punteggi di cui al precedente comma 1 sono alternativi e non cumulabili.

1.4  Le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo devono essere attestate dal Comune allinterno della valutazione di conformità prevista dallarticolo 14, comma 4, del regolamento a) e asseverate dal proponente nella relazione tecnica di cui allarticolo 13 del regolamento a).

2.  Presenza di alternative di accessibilità esistenti o realizzate a carico del proponente:

a.  fermata di mezzi pubblici su rotaia collocata a meno di un chilometro dallingresso della struttura commerciale: punti 2

b.  servizio di mezzi di trasporto collettivo su gomma, pubblico o privato, con fermata collocata a meno di 500 metri dallingresso della struttura commerciale: punti 2

c.  presenza di percorsi ciclabili e pedonali che colleghino larea con il centro urbano più vicino e le eventuali fermate ferroviarie in modo rapido, comodo e sicuro: punti 2

d.  accessibilità autostradale: casello a meno di un chilometro dallingresso della struttura commerciale oppure accesso attraverso viabilità prevista dallarticolo 6, comma 2, del Reg. reg. n. 7/2009: punti 2.

2.1  I punteggi previsti dal precedente comma sono cumulabili fra loro e devono essere comprovati nella relazione prevista dallarticolo 13, comma 1, lett. f) delregolamento a).

3.  Ottimizzazione delluso del territorio:

a.  parcheggi a raso che garantiscano la permeabilità dei suoli: punti 4

b.  prevalenza di parcheggi multipiano (almeno 50% dei posti auto): punti 8

c.  prevalenza di parcheggi interrati (almeno 50% dei posti auto): punti 10

d.  intervento realizzato con recupero di aree degradate o dismesse da altri usi: punti 15.

3.1  I punteggi di cui al precedente comma non sono fra loro cumulabili e devono essere comprovati nella relazione prevista dallarticolo 13, comma 1, lett. a) del regolamento a).

4.  Impatto sui sistemi urbani esistenti. Impegni assunti dal proponente per ridurre limpatto della nuova struttura rispetto ai sistemi urbani esistenti, favorendone la riqualificazione e la dotazione di servizi.

-  contributo per la riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete commerciale nel comune di insediamento e/o in quelli limitrofi monetizzabili, in via ulteriore rispetto agli importi previsti dallart. 16, comma 2, del presente regolamento, 1 punto ogni 30 euro a mq. di superficie di vendita fino ad un massimo di: punti 2.

5.  Impatto occupazionale. Impegni assunti dal proponente sui livelli occupazionali diretti (con lesclusione dellindotto), garantiti, con applicazione di regolare contratto di lavoro, previsti allavvio e valutati in proporzione alle ore lavorate: il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorativa-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA.

a.  impegno allassunzione di personale nella struttura commerciale nel rispetto del CCNL, punti 1 ogni 25 ULA per strutture non alimentari e punti 1 ogni 50 ULA per strutture alimentari: fino ad un massimo di punti 4

b.  impegno al riassorbimento di mano dopera nel settore a rischio di disoccupazione nel rispetto del CCNL punti 1 ogni 25 ULA per strutture non alimentari e punti 1 ogni 50 ULA per strutture alimentari: fino ad un massimo di punti 4

c.  intervento proposto allinterno di un progetto di più ampio sviluppo del territorio che complessivamente, insieme agli interventi di natura non commerciale, garantisca almeno 800 (ULA) nuovi occupati nel rispetto del CCNL: punti 5

d.  impegno allinserimento in via prioritaria di piccole e medie imprese aventi sede nel comune di insediamento in o in quelli limitrofi: punti 2.

6.  I punteggi di cui al precedente comma sono tra loro cumulabili e devono essere comprovati nella relazione prevista dallarticolo 13, comma 1, lett. f) del regolamento a).

7.  La soglia minima del presente parametro è di 30 punti su 55.]

 



(3) Regolamento abrogato dal R.R. 11/2020, art.19, comma 1.


Art. 8

 Parametro n. 3: Impatto ambientale(4) 


[1.  Gli elementi per la valutazione del presente parametro devono essere contenuti nella documentazione della procedura di verifica di assoggettabilità degli interventi a valutazione di impatto ambientale prevista dallarticolo 13, comma 1, lett. d) del regolamento a).

2.  Impatto paesistico e ambientale

a.  molto impattante: con criticità evidenziate dalle valutazioni dimpatto e non completamente risolvibili o risolte a livello:

    i.  paesistico: presenza o vicinanza di elementi di pregio storico, ambientale, urbanistico/architettonico, compresi quelli individuati dagli strumenti di programmazione urbanistica  comunali o provinciali,
    ii.  di criticità della rete stradale già esistenti o previste a seguito della nuova apertura (probabilità di congestione della rete, innesti sulla rete pubblica),

   iii.  sensibilità dellarea allincremento di inquinamento (atmosferico o acustico) derivante dallinsediamento della struttura, anche per la presenza di insediamenti particolari (ospedali, scuole, residenze protette ecc.), iv.  rischi idrogeologici o per le falde acquifere: punti 0

b.  poco impattante: senza criticità rilevanti ovvero con soluzioni progettuali che eliminino le criticità già esistenti di cui alla lettera

a): punti 10. 

3.  Impatto energetico e sulle risorse.

4.  Consumi idrici - Obiettivo: riduzione dei consumi idrici attraverso:

a.  realizzazione di una rete duale per lapprovvigionamento idrico: per lacqua potabile ed per usi non potabili (scarico wc, irrigazione, lavaggio, raffrescamento, antincendio, etc.) alimentata con acque di recupero o impiegando acque meteoriche raccolte da “tetti verdi”; b.  adozione di dispositivi tecnologici per la riduzione del consumo di acqua.

4.1  Valutazione:

se viene realizzato almeno uno dei punti sopra riportati: punti 1

se vengono realizzati entrambi i punti: punti 2.

5.  Acque sotterranee: Obiettivo: Riduzione dello scarico delle acque reflue attraverso:

a.  reti fognarie separate (acque nere, acque bianche, acque grigie);

b.  idonei interventi per la gestione della acque di prima pioggia e separazione e conferimento a fogne acque nere o depurazione;

c.  realizzazione di impianti di fitodepurazione.

5.1  I sistemi per la laminazione delle acque meteoriche e gli eventuali impianti di fitodepurazione, devono essere integrati nel territorio dal punto di vista paesaggistico.

5.2  Valutazione:

se viene realizzato almeno uno dei punti sopra riportati: punti 1

se vengono realizzati tutti i punti: punti 2.

6.  Energia - Obiettivo: ridurre i consumi attraverso interventi per:

a.  ridurre i consumi di energia primaria per riscaldamento e/o raffrescamento e garantire il comfort termoigrometrico negli ambienti interni, mediante ladozione di sistemi naturali di climatizzazione (es. free cooling) in grado, anche di consentire una significativa riduzione delle emissioni di CO2. Dovranno comunque essere assicurati i requisiti energetici stabiliti dal D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 e s.m.i., con riferimento ai parametri indicati per la zona climatica C.

b.  garantire almeno il livello energetico a) di cui al D.Lgs. n. 311/2006.

c.  ridurre lutilizzo delle fonti non rinnovabili per lapprovvigionamento energetico e massimizzare lutilizzo di fonti rinnovabili. Soddisfare con fonti rinnovabili almeno il 70% del fabbisogno di acqua calda sanitaria. Predisporre ledificio ad ospitare pannelli solari termici e fotovoltaici adeguata struttura della copertura e necessarie dotazioni impiantistiche o altre soluzioni di risparmio energetico (geotermico, micro eolico, biomassa). Realizzare impianti centralizzati, con generatori termici ad alta efficienza modulari. Per lilluminazione artificiale, per le insegne e luci di arredo, utilizzare sistemi ad alto rendimento, basso consumo e risparmio di energia rispetto a convenzionali lampade alogene (es. lampade a iuduri metallici; tecnologia a LED colorati).

d.  ottimizzare le prestazioni dei sistemi di illuminazione naturale e artificiale negli ambienti interni ai fini del risparmio energetico e del comfort visivo. Garantire un adeguato livello di illuminazione naturale per contenere al massimo luso della luce artificiale nelle ore diurne. Adottare dispositivi che permettano di controllare/razionalizzare i consumi di energia elettrica per illuminazione.

e.  perseguire il risparmio energetico e il contenimento dellinquinamento luminoso negli ambienti esterni pubblici e privati. Realizzare impianti di illuminazione pubblica con tecnologie a basso consumo e possibilmente alimentati con fonti rinnovabili e utilizzare corpi illuminanti che non consentano la dispersione dei flussi luminosi verso lalto.

6.1  Valutazione:

se vengono realizzati almeno tre dei punti sopra riportati: punti 1

se vengono realizzati tutti i punti: punti 2.

7.  Rifiuti - Obiettivo: ridurre limpatto dei rifiuti prodotti in ogni momento della costruzione e gestione della struttura:

a.  Garantire la qualità ambientale e la salubrità dei materiali da costruzione utilizzati.

b.  Ridurre il consumo di materia e la produzione di rifiuti tendendo alla chiusura del ciclo. Ridurre, recuperare e riutilizzare il materiale inerte risultante da demolizioni o scarti di lavorazione (materiale proveniente anche da attività esterne al cantiere). Stabilire e definire le modalità attraverso cui dovrà essere effettuata la raccolta e la gestione dei rifiuti internamente allarea.

c.  Ridurre i rischi e garantire la sicurezza nella gestione rifiuti realizzando apposite aree per il deposito temporaneo e differenziato dei rifiuti prodotti dalle attività economiche e dai fruitori.

d.  Scegliere i materiali da costruzione, i rivestimenti e gli arredi che più rispondono ai concetti della bio-edilizia, facilmente riciclabili e privi di pericolosità e tossicità.

e.  Garantire il corretto ed efficace recupero - riciclo degli sfridi e scarti di costruzione e dei rifiuti inerti derivanti da scavi e demolizioni. Assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, lo smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non, derivanti da tutte le attività di cantiere.

f.  Organizzare, nella fase di gestione, un corretto sistema di intercettazione-separazione di tutte le tipologie di rifiuto prodotte, prevedendo lordinato deposito temporaneo in eco piazzuola attrezzata e lavvio a recupero della frazione dei rifiuti solidi urbani e di quelli a questi assimilati, in misura almeno pari alla percentuale-obiettivo del 60% stabilita dalla Legge Finanziaria 2007.

7.1  Valutazione:

se vengono realizzati almeno quattro dei punti sopra riportati punti 1

se vengono realizzati tutti i punti punti 2

8.  Rumore - Obiettivo: garantire un buon clima acustico:

a.  esternamente allarea (sorgenti interne/esterne, ricettori esterni) (fatta salva la presenza di sorgenti esterne di inquinamento acustico),

b.  allinterno dellarea (sorgenti interne, ricettori interni),

c.  allinterno degli edifici, con particolare attenzione agli ambienti sensibili presenti.

8.1  Per “buon clima acustico” si intende:

a.  III classe per le residenze, interne ed esterne allarea;

b.  IV classe per aree, spazi, unità con permanenza per motivi di lavoro e non (uffici, mense bar, etc.), interni ed esterni allarea;

c.  3dB (A) in meno rispetto ai limiti di emissione stabiliti dal D.P.R. 14 novembre 1997, in corrispondenza dei confini di ogni struttura.

Valutazione:

se vengono realizzati almeno due dei punti sopra riportati punti 1

se vengono realizzati tutti i punti: punti 2.

9.  La soglia minima del presente parametro è di 16 punti su 20.]

 



(4) Regolamento abrogato dal R.R. 11/2020, art.19, comma 1.


Art. 9

 Disposizioni relative agli obblighi, impegni e condizioni attestate(5) 


[1.  Le informazioni per il calcolo dei parametri di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8 sono desunte:

a.  della rilevazione annuale della rete di vendita prevista dallarticolo 21 della legge periodicamente aggiornata e diffusa a cura del Servizio Attività economiche e consumatori anche attraverso i siti internet ufficiali della Regione Puglia www.osservatoriocommercio.regione.puglia.it. e www.sistema.puglia.it;

b.  dalla valutazione di conformità prevista dallarticolo 14, comma 4, del regolamento a);

c.  dalla documentazione allegata alla domanda di autorizzazione ai sensi dellart. 13 del regolamento a) che deve contenere gli elementi necessari per il calcolo dei parametri.

2.  La Regione aggiorna al 31 marzo e al 31 ottobre di ogni anno i dati riferiti alla dotazione provinciale di servizio di cui al punto 5 dellart. 6, a seguito delle aperture, degli ampliamenti, delle cessazioni o trasformazioni autorizzate o intervenute. In sede di prima applicazione del presente regolamento si applica lart. 10 comma 3.

3.  Gli impegni dei proponenti al rispetto dei requisiti di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8 devono essere dimostrati anche attraverso un atto unilaterale dobbligo nei confronti del Comune e della Regione sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che contenga lanalitica elencazione degli obblighi, impegni e condizioni attestate nonché delle misure da adottare.

4.  Il mancato rispetto di quanto sottoscritto con il predetto atto dobbligo, costituisce causa di non conformità dellautorizzazione rilasciata e comporta lapplicazione dei commi 8 e 9 dellarticolo 27 della legge, previa riconvocazione della conferenza dei servizi per esprimersi sulle difformità o sugli inadempimenti individuati.]

 



(5) Regolamento abrogato dal R.R. 11/2020, art.19, comma 1.


Art. 10

Presentazione delle domande. (6) 



[1.  Le domande per autorizzazioni disciplinate dal presente regolamento possono essere presentate esclusivamente dal 1° al 30 aprile e dal 2 al 30 novembre di ogni anno. Le domande presentate al di fuori dei predetti periodi sono da considerarsi irricevibili.

2.  Le domande di autorizzazione per le quali non è prevista lapplicazione dei parametri di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8, possono essere liberamente presentate nel rispetto di quanto previsto dalla legge, dal regolamento a) e dal presente regolamento.

3.  La dotazione di servizio per la prima presentazione delle domande è quella di cui allallegato B del presente regolamento e viene aggiornata con atto del dirigente del Servizio Attività Economiche e Consumatori. Il primo aggiornamento avviene al 31 ottobre 2012 e tiene conto di tutte le variazioni intervenute a seguito della prima applicazione del presente regolamento.]



(6) Regolamento abrogato dal R.R. 11/2020, art.19, comma 1.


Art. 11

Concorrenza tra le domande. (7) 



[1.  Le domande riferite a strutture analoghe per settore merceologico (alimentare, non alimentare) presentate nel medesimo periodo di tempo e nella medesima provincia vengono considerate concorrenti e valutate congiuntamente.

2.  Ai fini della valutazione congiunta i punteggi di cui ai punti 4 e 5 (riduzione dei tempi di percorrenza e dotazione di servizio al consumatore) dellart. 6 del presente regolamento, vengono assegnati prioritariamente alla domanda che raggiunge il punteggio più elevato nei parametri di valutazione previsti dagli articoli 7 e 8 e tenendo conto, in caso di parità di punteggio, dei criteri di cui al successivo articolo 12. Le altre domande in concorrenza vengono valutate considerando come già esistenti, al fine dei suddetti punti 4 e 5, le domande di autorizzazione che abbiano avuto il punteggio più elevato.]



(7) Regolamento abrogato dal R.R. 11/2020, art.19, comma 1.


Art. 12

Priorità tra domande concorrenti. (8) 



[1.  A parità di punteggio, ai fini della valutazione della concorrenza, le domande vengono accolte tenendo conto dei criteri sotto indicati che sono posti in ordine di prevalenza dal primo al terzo:

I.  domanda che contiene limpegno del proponente alla sottoscrizione di convenzioni con le associazioni di categoria del settore per la commercializzazione di prodotti locali alimentari o non alimentari con riferimento al settore merceologico della struttura oggetto di domanda;

II.  domanda che contiene limpegno al riassorbimento di un maggior numero di lavoratori del settore a rischio di disoccupazione nel rispetto del CCNL;

III.  ordine cronologico di presentazione. ]



(8) Regolamento abrogato dal R.R. 11/2020, art.19, comma 1.


Art. 13

Esame delle domande in conferenza dei servizi. (9) 



[1.  Le domande vengono presentate con i contenuti e le modalità previste dal presente regolamento e dal regolamento a).

2.  I comuni provvedono a trasmettere alla regione le proprie valutazioni sulle domande presentate sul proprio territorio, in conformità con quanto previsto dallarticolo 14 del regolamento a), in caso di mancato inoltro del parere questo si intende positivo.

3.  La conferenza valuta innanzitutto la rispondenza delle singole domande ai requisiti di legge, a tale votazione partecipano, sulla base di quanto previsto dall art. 8 della legge, la regione la provincia ed il comune competente per territorio.

4.  In caso ricorrano le condizioni di concorrenza di cui al precedente articolo 11, la comparazione delle diverse alternative viene realizzata in una conferenza dei servizi convocata dalla regione alla presenza dei rappresentanti dei comuni interessati, della provincia e della regione.

5.  Le domande considerate ammissibili vengono poi ordinate dalla regione sulla base del punteggio complessivo ottenuto applicando i parametri di cui agli artt. 7, 8 e 9 e nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente articolo 12.]



(9) Regolamento abrogato dal R.R. 11/2020, art.19, comma 1.


TITOLO III

Modifiche delle grandi strutture di vendita  





Art. 14

Norme generali (10) 



 

[1.  Le aperture, gli ampliamenti, le trasformazioni ed ogni modifica disciplinati dal presente titolo sono soggette alle procedure della conferenza di servizi prevista dallarticolo 8 della legge, sono subordinati al possesso dei requisiti di legge e alle disposizioni del successivo articolo 16 e non sono soggetti ai parametri di cui agli articoli 6, 7 e 8.

2.  Salvo quanto previsto dal successivo articolo 15, comma 4, non possono essere superati i limiti massimi di superficie previsti dalla legge e dal regolamento a) con riferimento alle tipologie dimensionali e alle modalità insediative come richiamate allarticolo 1 del presente regolamento.

3.  La domanda di qualsiasi modifica di aree commerciali integrate, prevista dal presente articolo, può essere presentata o da un promotore comune oppure anche da singoli esercenti presenti nellarea; in tale ultimo caso la domanda è presentata tramite un rappresentante degli stessi nominato per i rapporti giuridici con i terzi. La domanda di qualsiasi modifica di aree commerciali integrate, riconosciute ex articolo 20, L.R. n. 5/2008, può essere presentata anche dal singolo esercente e per le stesse si applica larticolo 16 del presente regolamento.

4.  La modifica delle strutture incluse nelle strutture complesse comporta la verifica e ladeguamento degli standard di parcheggio dellintera area.]

 



(10) Regolamento abrogato dal R.R. 11/2020, art.19, comma 1.


Art. 15

Ampliamenti e trasferimenti di strutture esistenti. (11) 



[1.  Le modifiche previste dal presente articolo sono applicabili esclusivamente alle strutture autorizzate da almeno tre anni.

2.  Gli ampliamenti di cui alle seguenti lettere a), b) e c) non modificano limpatto della struttura e sono sempre autorizzabili per una sola volta nel periodo di vigenza del presente regolamento:

a.  nel limite del 20% della superficie di vendita complessiva se riguardanti il settore merceologico non alimentare;

b.  nel limite del 5% della superficie di vendita complessiva se riguardanti il settore merceologico alimentare;

c.  fino al raggiungimento del 20% della superficie complessiva del centro commerciale per gli esercizi di vicinato;

d.  per un ulteriore 20% rispetto ai limiti di cui alla precedente lettera a) nel caso di trasformazione di una grande struttura alimentare in una struttura esclusivamente non alimentare.

3.  Gli ampliamenti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) sono calcolati con riferimento alla superficie di vendita riportata nellautorizzazione esistente allentrata in vigore del presente regolamento.

4.  Le modifiche che eccedano le soglie delineate nei commi precedenti sono valutate come nuove domande sulla base dei parametri di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8.

5.  Il trasferimento di una grande struttura nello stesso territorio comunale, anche allinterno di strutture complesse già esistenti, non modifica limpatto dellesistente a condizione che la struttura trasferita sia stata attiva per almeno tre anni. La struttura oggetto di trasferimento può ampliarsi nei limiti previsti dal presente regolamento. Il divieto di cui allarticolo 20, comma 2, del regolamento a) non si applica alle aree commerciali integrate riconosciute ai sensi dellarticolo 20 della L.R. n. 5/2008. Nelle aree da cui la struttura viene trasferita non può insediarsi altra grande struttura di vendita.]



(11) Regolamento abrogato dal R.R. 11/2020, art.19, comma 1.


Art. 16

Trasformazioni e modifiche di modalità insediativa di strutture esistenti. (12) 



[1.  È sempre consentita la modifica della modalità insediativa da area commerciale integrata a centro commerciale con i limiti di superficie e le condizioni previsti per i centri commerciali.

2.  La modifica di modalità insediativa da centro commerciale ad area commerciale integrata è consentita nel rispetto del limite di superficie di vendita previsto per i centri commerciali. Lampliamento oltre tali limiti avverrà con le procedure delle nuove domande secondo i parametri previsti dagli articoli 6, 7 e 8.

3.  Non modificano limpatto della struttura le trasformazioni allinterno di strutture complesse che comportino a parità di superficie di vendita complessiva:

a.  la trasformazione di grandi strutture in medie strutture senza modifica della modalità insediativa;

b.  la trasformazione di medie strutture in grandi strutture nei limiti della G1 non alimentare senza modifica della modalità insediativa;

c.  il cambiamento di tipologia dimensionale di medie strutture di cui allart. 3 lettera b) della legge.

4.  Sono sempre consentiti lampliamento e la modifica della modalità insediativa realizzati con il contenimento delluso del territorio, attraverso lutilizzo esclusivamente di strutture edilizie con destinazione duso commerciale già esistenti allentrata in vigore del presente regolamento o attraverso laccorpamento di autorizzazioni commerciali già rilasciate allentrata in vigore del presente regolamento nellarea oggetto della modifica. La superficie ampliata e/o modificata deve essere dedicata esclusivamente al settore non alimentare.]



(12) Regolamento abrogato dal R.R. 11/2020, art.19, comma 1.


Art. 17

Esercizi che commercializzano beni a basso impatto urbanistico. (13) 



[1.  La vendita, allinterno di esercizi del settore a basso impatto urbanistico di cui allart. 5 comma 2 lett. c) della legge, di prodotti complementari o accessori appartenenti al settore merceologico “non alimentare altri beni” di cui allart. 5 comma II lett. d), non comporta il mutamento del settore merceologico della struttura, alla quale restano quindi applicabili le procedure semplificate e le norme relative ai prodotti a basso impatto, se avviene entro i seguenti limiti e condizioni:

a.  la vendita interessi al massimo del 30% della superficie di vendita, senza necessità di separazione o delimitazione per merceologie;

b.  la superficie di vendita complessiva dellesercizio non superi gli 8.000 mq.;

c.  il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti a basso impatto sia prevalente;

d.  lazienda si impegni a versare il contributo di cui allart. 16, con riferimento alla superficie di vendita effettiva;

e.  siano garantiti gli standard di parcheggio previsti dalla legge con riferimento alla superficie di vendita effettiva;

f.  lesercizio a basso impatto non sia incluso allinterno di strutture complesse.]

 




(13) Regolamento abrogato dal R.R. 11/2020, art.19, comma 1.


TITOLO IV

Disposizioni finali





Art. 18

Fondi destinati alla riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva. (14) 

 



 

[1.  Le aperture, gli ampliamenti, le trasformazioni ed ogni altra modifica previsti dal presente regolamento sono subordinati allimpegno del proponente a contribuire alla realizzazione di iniziative di riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva.

2.  Limporto del contributo deve essere almeno pari a euro 40 per ogni mq. di superficie di vendita ampliata o trasformata e di euro 50 per ogni mq. di nuova superficie autorizzata.

3.  Lutilizzo delle risorse resesi disponibili a seguito dellattuazione del comma precedente avviene con le seguenti modalità:

a)  i fondi vengono destinati esclusivamente alla creazione ed al funzionamento dei distretti urbani del commercio di cui allart. 16 della legge;

b)  il versamento dei fondi previsti dallarticolo 7, comma 4, e dal presente articolo deve essere effettuato prima o contestualmente al rilascio dellautorizzazione a cui il versamento si riferisce.

4.  I fondi previsti dallarticolo 7, comma 4, e dal presente articolo vengono versati alla Regione sullapposito capitolo di spesa ed il 30% degli stessi sono assegnati allOsservatorio per le finalità dellarticolo 21 della legge.]

 



(14) Regolamento abrogato dal R.R. 11/2020, art.19, comma 1.


Art. 19

Proroghe delle autorizzazioni. (15) 



 

[1.  La richiesta di proroga dellattivazione dellautorizzazione, di cui al comma 12 dellart. 8 della legge, o di sospensione della stessa, deve contenere lindicazione delle cause di comprovata necessità che hanno impedito lapertura e le azioni intraprese per rimuovere gli ostacoli allapertura.

2.  La proroga per lattivazione dellautorizzazione o della sospensione di medie strutture di vendita collocate allinterno di grandi strutture di vendita complesse segue le procedure ed i tempi delle grandi strutture in cui le stesse sono inserite.

3.  In caso di modifiche al progetto originario la domanda viene inviata anche al Servizio regionale Urbanistica per la verifica degli standard di parcheggio e della persistenza dei requisiti urbanistici, ambientali e di accessibilità. ]



(15) Regolamento abrogato dal R.R. 11/2020, art.19, comma 1.


Art. 20

Disposizioni finanziarie e finali e disciplina transitoria. (16) 

 


 

[1.  Fino al completamento delle procedure di istituzione del capitolo di spesa di cui allarticolo 16, comma 4, i fondi previsti dallarticolo 7, comma 4, e articolo 16 sono versati sul capitolo del bilancio regionale 352065 “Trasferimenti ai comuni dei proventi derivanti dalle misure compensative per la riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete commerciale nei comuni di insediamento delle grandi strutture di vendita e/o in quelli limitrofi”.

2.  Sono utilizzate per le finalità previste dal precedente articolo 16 le somme versate sul capitolo di bilancio 352065, incluse quelle già impegnate e per le quali non viene disposta la liquidazione entro un anno dallentrata in vigore del presente regolamento.

3.  È abrogato il Reg. reg. 1° settembre 2004, n. 2. Tutti i procedimenti e gli atti avviati allentrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere disciplinati e sono definiti secondo le norme e la disciplina del Reg. reg. n. 2/2004.]

 



(16) Regolamento abrogato dal R.R. 11/2020, art.19, comma 1.


ALLEGATO A


ALLEGATO A


ALLEGATO B


ALLEGATO B

Dlgs 311-2006

DPR n. 445-2000




Disposizioni finali


Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dellart. 44, comma 3, e dellart.53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.