Regolamento Regionale 28 dicembre 2012, n. 37 Regolamento Regionale per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura Regionale coordinato con le modificazioni di cui alla DGR n. 2912 del 27/12/2012. 
   IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE   Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge 
costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al 
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali; 
  Visto l’art. 42, 
comma 2, lett. c) L. 
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”; 
  Visto l’art. 
44, 
comma 3, L. 
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”; 
  Vista la 
Delibera di Giunta Regionale n. 2912 del 27/12/2012 di adozione del Regolamento; 
 
  
EMANA 
 
  
  
Il seguente Regolamento: 
 
 
  
  
  Art. 1Il presente regolamento disciplina la corresponsione dei 
compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura regionale, in attuazione 
dell’articolo 7, 
comma 2, della legge 
regionale 26 giugno 2006 n. 18 e in conformità al disposto dell’articolo 27 
del CCNL 14.9.2000, integrativo e successivo al CCNL 1.4.1999 per il personale 
del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali. 
 
 
  
 
  Art. 2(Diritto ai compensi professionali degli Avvocati regionali) 
 Agli avvocati dell’Avvocatura regionale competono, nella misura 
e secondo le modalità di seguito stabilite, i compensi per l’attività 
professionale di assistenza, difesa e rappresentanza della Regione Puglia 
espletata nell’ambito di procedimenti giudiziali in qualunque grado innanzi a 
qualsiasi organo di giurisdizione ordinaria, amministrativa, tributaria e 
speciale. 
 
 
  
 
  Art. 3(“Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura Regionale”) 
 1. I compensi professionali per l’attività di cui all’articolo 
1 gravano sul fondo appositamente istituito denominato “Fondo per i compensi 
professionali agli avvocati dell’Avvocatura Regionale”, alimentato nella misura 
e secondo le modalità di cui al presente regolamento. 
  2. Il “Fondo per i 
compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura Regionale” è posto sotto la 
diretta titolarità e responsabilità dell’Avvocato coordinatore che, ai fini 
della erogazione in busta paga dei compensi dovuti e delle correlate ritenute 
fiscali e previdenziali, si avvale, per il tramite del dirigente competente, del 
servizio personale. 
 
 
  
 
  Art. 4(Alimentazione del fondo) 1. Il “Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura 
Regionale” viene alimentato dalla Regione Puglia in presenza di provvedimenti 
giudiziali interamente favorevoli per l’amministrazione regionale con le somme 
di seguito indicate:  - in caso di condanna della controparte soccombente a 
spese, diritti e onorari in favore della Regione Puglia, in misura pari 
all’importo dei diritti e onorari liquidati in sentenza, quantificato nella 
notula interna di cui al successivo articolo;  - in caso di compensazione 
delle spese o di omessa pronunzia sulle spese, onorari nella stessa misura 
prevista per i professionisti esterni officiati dalla Regione Puglia e comunque 
in misura non superiore ai minimi tariffari, e diritti nella misura del 60%, con 
esclusione delle spese.  
 2. Il “Fondo per i compensi professionali agli 
avvocati dell’Avvocatura Regionale” viene altresì alimentato dalla Regione 
Puglia in presenza di provvedimenti giudiziali parzialmente favorevoli per 
l’amministrazione regionale con le somme di seguito indicate:  - in caso di 
condanna della controparte parzialmente soccombente a spese, diritti e onorari 
in favore della Regione Puglia, in misura pari all’importo dei diritti e onorari 
liquidati in sentenza, quantificato nella notula interna di cui al successivo 
articolo;  - in caso di compensazione delle spese o di omessa pronunzia sulle 
spese, onorari nella misura del 50% di quanto previsto per i professionisti 
esterni officiati dalla Regione Puglia e comunque in misura non superiore ai 
minimi tariffari, e diritti nella misura del 30%, con esclusione delle spese.  
 
 
 3. Per provvedimento giudiziale favorevole si intende la sentenza che in 
qualunque stato e grado di giudizio definisce la lite decidendola nel merito con 
il rigetto integrale delle azioni promosse contro la Regione Puglia ovvero con 
l’accoglimento integrale delle azioni promosse dall’amministrazione regionale. 
Sono altresì considerati favorevoli quei provvedimenti giudiziali (sentenze, 
ordinanze, decreti) che, pur non pronunciandosi sul merito della controversia, 
definiscono le cause promosse contro la Regione Puglia dichiarando la nullità, 
l’inammissibilità, l’improcedibilità o la irricevibilità del ricorso, la carenza 
di giurisdizione o di competenza, l’estinzione o la perenzione del giudizio, la 
cessazione della materia del contendere o per carenza di interesse o per mancata 
comparizione delle parti.  
 
 4. Alimenta il fondo l’eventuale attività 
giudiziale finalizzata al recupero delle spese di lite liquidate nei 
provvedimenti giudiziali a favore della Regione.  
 
 
 
  Art. 5(Notule per la quantificazione di diritti e onorari)  1. In presenza di un provvedimento giudiziale totalmente o 
parzialmente favorevole, l’avvocato regionale incaricato redige apposita notula, 
avente valenza esclusivamente interna, nella quale vengono quantificati i 
diritti e gli onorari nella misura stabilita dal precedente articolo 4 e con i 
correttivi di cui al successivo articolo 6. 
  2. La notula, corredata di 
espressa dichiarazione di conformità alle disposizioni del presente regolamento, 
è sottoscritta dall’avvocato regionale incaricato, validata dai liquidatori e 
vistata dal dirigente del Settore legale o dall’Avvocato coordinatore. 
  3. Nel caso di attività di assistenza, difesa e rappresentanza svolta 
congiuntamente da più avvocati regionali, la notula unica, redatta sempre in 
applicazione di quanto stabilito nel comma 1 del presente articolo, evidenzia la 
parte dei diritti e onorari spettante a ciascuno degli avvocati incaricati che 
la sottoscrivono. Qualora una parte dell’attività professionale sia stata resa 
da un avvocato regionale che, al momento della definizione del giudizio, risulta 
cessato dal servizio, la notula redatta in applicazione di quanto stabilito nel 
comma 1 del presente articolo deve evidenziare la parte dei diritti spettante 
all’avvocato cessato; l’importo degli onorari quantificato nella notula, da 
attribuire a norma dell’art. 7 comma 1 lettera a), spetta per il 50% 
all’avvocato regionale in servizio e per il 50% all’avvocato cessato dal 
servizio. 
  4. Nel caso di attività di assistenza, difesa e rappresentanza 
svolta congiuntamente da un avvocato regionale e da un avvocato esterno, la 
notula, redatta sempre in applicazione di quanto stabilito nel comma 1 del 
presente articolo, concerne e quantifica la parte dei diritti e onorari 
spettante all’avvocato regionale incaricato. 
  5. Le notule sono 
presentate entro tre mesi dalla adozione dei provvedimenti giudiziali favorevoli 
di cui al precedente articolo 4, comma 3. 
 
 
  
 
  Art. 6(Cause uguali o seriali)  1. Nel caso di trattazione da parte dell’avvocato regionale di 
due o più cause uguali per causa petendi o di natura seriale, le notule 
successive alla prima, compilate secondo le modalità di cui al precedente 
articolo 5, quantificano i diritti e gli onorari spettanti nella misura del 30% 
rispetto alla prima. 
  2. Se il numero delle cause uguali o seriali è 
superiore a 20, l’importo delle notule successive alla prima dovrà essere 
concordato tra l’Avvocato coordinatore e l’avvocato regionale contestualmente 
all’affidamento dell’incarico. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 
precedenti non trovano applicazione nel caso di condanna della controparte 
totalmente o parzialmente soccombente a spese, diritti ed onorari in favore 
della Regione Puglia. In tal caso all’avvocato regionale competono i diritti e 
l’onorario liquidati in sentenza fatte salve le deduzioni e le limitazioni di 
cui al successivo articolo 7. 
  4. Per cause seriali si intendono: 
  a) 
quelle proposte avverso il medesimo provvedimento;  b) quelle proposte 
avverso provvedimenti diversi ma che comportano uguali argomentazioni difensive. 
 
  5. Non hanno natura seriale le cause concernenti parti distinte di un 
medesimo provvedimento. 
  6. La qualificazione delle cause successive alla 
prima come uguali o seriali è formalizzata e tempestivamente comunicata dal 
dirigente del Settore legale o dall’Avvocato coordinatore all’avvocato regionale 
incaricato. 
  7. L’avvocato regionale incaricato del contenzioso 
standardizzato o seriale è tenuto a prospettare all’Avvocato coordinatore, di 
fronte a costanti giudicati favorevoli con compensazione di spese, la non 
costituzione in giudizio dell’Amministrazione onde evitare inutili oneri 
processuali. L’inosservanza di tale obbligo è fonte di responsabilità contabile 
e disciplinare. Resta salva la facoltà dell’Avvocato coordinatore, valutate le 
circostanze del caso, di proporre all’Amministrazione le strategie difensive 
ritenute più opportune. 
  8. Nel caso di giudizi con pluralità di parti 
aventi una identica posizione processuale, è fatto obbligo all’avvocato interno 
di chiederne la riunione. 
 
 
 
 
 
  Art. 7(Compensi professionali)  1. L’ammontare dei diritti e degli onorari che confluisce nel 
fondo viene ripartito nella misura che segue: 
  a) a ciascun avvocato 
regionale incaricato viene attribuito a titolo di compenso professionale 
l’importo quantificato in ognuna delle proprie notulazioni, dedotta, su 
ciascuna, una somma pari al 15%;  b) a tutti gli avvocati regionali viene 
attribuito in parti uguali l’importo complessivo annuale frutto 
dell’accantonamento del 15% dell’ammontare dei compensi professionali riportati 
nelle notule, previa deduzione della somma di euro 24.000,00 da destinare 
all’Avvocato coordinatore che non si costituisca ordinariamente in giudizio e, 
ove consentito da espressa disposizione di legge regionale, della ulteriore 
somma pari al 2% da destinarsi a trattamento accessorio incentivante dei 
dipendenti regionali in servizio presso l’Avvocatura regionale. La 
partecipazione dell’avvocato regionale all’attribuzione della quota del fondo 
frutto dell’accantonamento qui disciplinato è proporzionata alla effettiva 
presenza in servizio nell’anno di riferimento dell’accantonamento.  
  2. I 
compensi professionali liquidati nell’anno solare all’avvocato regionale non 
possono superare l’importo (di seguito denominato differenziale) dato dalla 
differenza tra l’importo medio attribuito, nell’anno solare precedente a quello 
di maturazione dei compensi, ai dirigenti regionali titolari di ufficio a titolo 
di retribuzione base, di posizione e di risultato, e il trattamento complessivo 
convenzionalmente spettante, nell’anno solare precedente a quello di maturazione 
dei compensi, a un dipendente regionale appartenente alla cat. D, posizione 
economica D6, titolare di Alta Professionalità, a titolo di retribuzione base, 
di posizione e di risultato. 
  3. Ai fini del rispetto del tetto di cui al 
comma precedente, il Servizio personale certifica annualmente il differenziale 
assumendo quale importo medio spettante ai dirigenti regionali titolari di 
ufficio quello da essi percepito, nell’anno solare precedente a quello di 
maturazione dei compensi professionali, a titolo di retribuzione base, di 
retribuzione di posizione nonché di retribuzione di risultato quantificata, 
quest’ultima, in base alla media aritmetica risultante dal complesso degli 
importi concretamente attribuiti a tale titolo per incarichi di titolarità di 
dirigente di ufficio diviso per il numero di dirigenti titolari di ufficio. 
  4. Non concorrono a formare la base di calcolo del tetto di cui al 
precedente comma 2, e sono liquidati a favore dell’avvocato costituito, i 
compensi professionali per attività professionali spettanti nei casi e nella 
misura stabiliti dal precedente articolo 4, che, in ragione della materia 
trattata, assumono straordinaria importanza o particolare interesse per 
l’amministrazione regionale, dichiarata da espressa delibera della Giunta 
regionale. 
  5. Fermo rimanendo il tetto come stabilito nel precedente 
comma 2, il contratto collettivo integrativo disciplina la correlazione tra 
compensi professionali e retribuzione di risultato. 
  6. L’accantonamento 
non superiore al 2% previsto dal precedente comma 1, lettera b), da destinarsi a 
trattamento accessorio incentivante dei dipendenti regionali in servizio presso 
l’Avvocatura regionale, viene distribuito sulla base dei criteri, delle modalità 
e con i limiti fissati dal contratto collettivo integrativo. 
  7. 
L’avvocato coordinatore o il dirigente del Settore legale comunica formalmente 
ogni trimestre al Servizio personale il compenso professionale maturato sulle 
notule da liquidare a ciascun avvocato regionale, a valere sul fondo di cui 
all’articolo 3. 
  8. L’avvocato coordinatore o il dirigente del Settore 
legale comunica formalmente al Servizio personale, entro febbraio di ogni anno, 
la quota dei compensi professionali spettanti a ciascun avvocato regionale a 
valere sull’accantonamento operato su ogni notula ai sensi del precedente comma 
1, lettera b).  9. Gli importi relativi ai compensi professionali riportati 
nelle notule, detratti gli accantonamenti di cui al precedente comma 1, lettera 
a, maturati ogni trimestre solare e comunicati ai sensi del precedente comma 7, 
sono liquidati unitamente allo stipendio del mese successivo, nel rispetto del 
tetto previsto dal precedente comma 2 e previa detrazione delle trattenute 
relative agli oneri contributivi e fiscali. Il saldo delle notule relative 
all’ultimo trimestre solare viene effettuato nel mese di febbraio dell’anno 
successivo a quello di riferimento. 
  10. Gli importi relativi ai compensi 
professionali spettanti a ciascun avvocato regionale a valere 
sull’accantonamento operato su ogni notula ai sensi del precedente comma 1, 
lettera b), maturati nell’anno solare di riferimento e comunicati ai sensi del 
precedente comma 8, sono liquidati, unitamente alla stipendio del successivo 
mese febbraio, nel rispetto del tetto fissato nel precedente comma 2 e previa 
detrazione delle trattenute relative agli oneri contributivi e fiscali. 
  11. In applicazione dell’art. 1, comma 208, Legge 23 dicembre 2006 n. 
266, i compensi spettanti agli avvocati sono comprensivi degli oneri riflessi a 
carico della Regione Puglia. 
  12. Il diritto agli onorari e ai diritti 
non richiesti entro il termine di tre anni decorrenti dalla data entro la quale, 
ai sensi dell’articolo 5, comma 5, la notula doveva essere presentata per la 
liquidazione si intenderà ad ogni effetto tacitamente rinunciato. 
  13. I 
compensi professionali erogati agli avvocati gravanti sul “Fondo per i compensi 
professionali agli avvocati dell’Avvocatura Regionale” sono sostitutivi di tutti 
i compensi afferenti a prestazioni di lavoro straordinario. La correlazione tra 
tali compensi professionali e la produttività individuale, ivi inclusa la 
retribuzione di risultato, è disciplinata dalla contrattazione integrativa. 
 
 
 
 
 
  Art. 8(Costituzione del fondo e bilancio preventivo)  1. L’importo a preventivo del “Fondo per i compensi 
professionali agli avvocati dell’Avvocatura Regionale” è quantificato 
dall’Avvocato coordinatore e appostato annualmente nell’UPB di riferimento in 
considerazione dell’ammontare complessivo delle notule presentate dagli avvocati 
regionali nell’anno precedente. 
  2. L’eventuale residuo del fondo, 
risultante a consuntivo, incrementa nell’anno successivo la quota del 15% 
dell’accantonamento di cui all’articolo 7, comma 1. 
  3. Nel caso di 
scostamenti tra l’importo del fondo in bilancio preventivo e l’andamento della 
notulazione, si procede, a richiesta dell’Avvocato coordinatore, secondo gli 
ordinari strumenti di assestamento di bilancio. 
 
 
  
 
  Art. 9(Pubblicità degli incarichi e dei compensi professionali) 
 Gli incarichi conferiti e i compensi professionali corrisposti agli avvocati 
regionali sono resi pubblici in applicazione delle disposizioni di cui alla 
 legge regionale 20 giugno 2008 n. 15 e al regolamento di attuazione.  
 
 
 
 
 
  Art. 10La tassa di mantenimento dell’iscrizione all’albo è a carico 
della Regione. In fase di prima applicazione, la Regione rimborserà la spesa 
sostenuta a detto titolo dagli avvocati regionali a decorrere dall’anno di 
rispettiva attribuzione del profilo professionale di avvocato, in esecuzione 
dell’art. 4 comma 4 del DPGR n. 412 del 13.5.2008, recante l’Atto di 
organizzazione dell’Avvocatura Regionale, e della DGR 726/2008, come modificata 
dalla DGR 1238/2008. 
 
 
  
 
  Art. 11(Disciplina di prima applicazione e transitoria) 1. Il “Fondo per i compensi professionali agli avvocati 
dell’Avvocatura Regionale” di cui all’articolo 3 del presente regolamento viene 
istituito a decorrere dall’anno 2009.   2. Per l’anno 2009, la redazione delle 
notule di cui al precedente articolo 5 relative ai provvedimenti giudiziali 
favorevoli definiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009 avviene, nel rispetto 
della misura e dei limiti fissati nel presente regolamento, in una unica 
soluzione entro il 30 aprile 2010.     3. Con riferimento ai provvedimenti 
giudiziali favorevoli definiti successivamente alla data di entrata in vigore 
della legge 
regionale 26 giugno 2006 n. 18 istitutiva dell’Avvocatura regionale, a 
seguito di mandati conferiti prima di tale data, i compensi professionali degli 
avvocati regionali per l’attività espletata nell’ambito di procedimenti 
giudiziali in qualunque grado innanzi a qualsiasi organo di giurisdizione 
ordinaria, amministrativa, tributaria e speciale, sono determinati nelle 
seguenti misure e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 5 co. 2 
(validazione liquidatori), 3 e 4 (incarichi congiunti) e art. 6 co. 1 (cause 
seriali) e sono interamente liquidati a favore dell’avvocato costituito: 
 
 A. 
in presenza di provvedimenti giudiziali interamente favorevoli per 
l’amministrazione regionale con condanna della controparte soccombente a spese, 
diritti e onorari in favore della Regione Puglia, in misura pari all’importo dei 
diritti e onorari liquidati in sentenza;  B. in presenza di provvedimenti 
giudiziali interamente favorevoli per l’amministrazione regionale con 
compensazione delle spese o di omessa pronunzia sulle spese, in misura pari al 
50% dei minimi tariffari per diritti e onorari di cui al DM 8 aprile 2004 n. 127 
e successive modificazioni e/o integrazioni;  C. in presenza di provvedimenti 
giudiziali parzialmente favorevoli per l’amministrazione regionale con condanna 
della controparte parzialmente soccombente a spese, diritti e onorari in favore 
della Regione Puglia, in misura pari all’importo dei diritti e onorari liquidati 
in sentenza;  D. in presenza di provvedimenti giudiziali parzialmente 
favorevoli per l’amministrazione regionale con compensazione delle spese o di 
omessa pronunzia sulle spese, in misura pari al 30% dei minimi tariffari per 
diritti e onorari di cui al DM 8 aprile 2004 n. 127 e successive modificazioni 
e/o integrazioni.  
  4. Per il periodo ricompreso dal 27.6.2006 (data di 
istituzione dell’Avvocatura regionale) al 31.12.2008, la redazione delle notule 
di cui all’articolo 5 del presente regolamento ai fini della determinazione dei 
compensi come stabiliti nel precedente comma 3, avviene entro il 28 febbraio 
2010. L’avvocato, con la presentazione delle notule, assume l’impegno a non 
azionare i crediti cui le notule si riferiscono ed a rinunciare alle relative 
azioni eventualmente già proposte. Il pagamento di tali compensi avviene sulla 
base di un piano di rateizzazione compatibile con le esigenze del bilancio 
regionale e avente durata comunque non superiore a due anni. 
 
 
 
  Disposizioni finali Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti 
dell’art.  44 
comma 3 e dell’art.  53 
dello  Statuto 
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo 
e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.  
 
 
 
  
                                
                                
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