Regolamento Regionale 28 dicembre 2012, n. 37 Regolamento Regionale per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura Regionale coordinato con le modificazioni di cui alla DGR n. 2912 del 27/12/2012. 
   IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge 
costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al 
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali; 
 Visto l’art.  42, 
comma 2, lett. c)  L. 
R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;  Visto l’art. 
 44, 
comma 3,  L. 
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;  Vista la 
Delibera di Giunta Regionale n. 2912 del 27/12/2012 di adozione del Regolamento; 
  
EMANA 
 
  
  
Il seguente Regolamento: 
  
  
  Art. 1Il presente regolamento disciplina la corresponsione dei compensi professionali 
agli avvocati dell’Avvocatura regionale, in attuazione dell’articolo  7, 
comma 2, della  legge 
regionale 26 giugno 2006 n. 18 e in conformità al disposto dell’articolo 27 
del CCNL 14.9.2000, integrativo e successivo al CCNL 1.4.1999 per il personale 
del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali.  
 
  Art. 2(Diritto ai compensi professionali degli Avvocati regionali)  Agli avvocati dell’Avvocatura regionale competono, nella misura e secondo le 
modalità di seguito stabilite, i compensi per l’attività professionale di 
assistenza, difesa e rappresentanza della Regione Puglia espletata nell’ambito 
di procedimenti giudiziali in qualunque grado innanzi a qualsiasi organo di 
giurisdizione ordinaria, amministrativa, tributaria e speciale.  
 
  Art. 3(“Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura Regionale”)  1. I compensi professionali per l’attività di cui all’articolo 1 gravano sul 
fondo appositamente istituito denominato “Fondo per i compensi professionali 
agli avvocati dell’Avvocatura Regionale”, alimentato nella misura e secondo le 
modalità di cui al presente regolamento.  
 2. Il “Fondo per i compensi 
professionali agli avvocati dell’Avvocatura Regionale” è posto sotto la diretta 
titolarità e responsabilità dell’Avvocato coordinatore che, ai fini della 
erogazione in busta paga dei compensi dovuti e delle correlate ritenute fiscali 
e previdenziali, si avvale, per il tramite del dirigente competente, del 
servizio personale.  
 
  Art. 4(Alimentazione del fondo)  1. Il “Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura 
Regionale” viene alimentato dalla Regione Puglia in presenza di provvedimenti 
giudiziali interamente favorevoli per l’amministrazione regionale con le somme 
di seguito indicate:  - in caso di condanna della controparte soccombente a 
spese, diritti e onorari in favore della Regione Puglia, in misura pari 
all’importo dei diritti e onorari liquidati in sentenza, quantificato nella 
notula interna di cui al successivo articolo;  - in caso di compensazione 
delle spese o di omessa pronunzia sulle spese, onorari nella stessa misura 
prevista per i professionisti esterni officiati dalla Regione Puglia e comunque 
in misura non superiore ai minimi tariffari, e diritti nella misura del 60%, con 
esclusione delle spese.  2. Il “Fondo per i compensi professionali agli 
avvocati dell’Avvocatura Regionale” viene altresì alimentato dalla Regione 
Puglia in presenza di provvedimenti giudiziali parzialmente favorevoli per 
l’amministrazione regionale con le somme di seguito indicate:  - in caso di 
condanna della controparte parzialmente soccombente a spese, diritti e onorari 
in favore della Regione Puglia, in misura pari all’importo dei diritti e onorari 
liquidati in sentenza, quantificato nella notula interna di cui al successivo 
articolo;  - in caso di compensazione delle spese o di omessa pronunzia sulle 
spese, onorari nella misura del 50% di quanto previsto per i professionisti 
esterni officiati dalla Regione Puglia e comunque in misura non superiore ai 
minimi tariffari, e diritti nella misura del 30%, con esclusione delle spese.  
 
 3. Per provvedimento giudiziale favorevole si intende la sentenza che in 
qualunque stato e grado di giudizio definisce la lite decidendola nel merito con 
il rigetto integrale delle azioni promosse contro la Regione Puglia ovvero con 
l’accoglimento integrale delle azioni promosse dall’amministrazione regionale. 
Sono altresì considerati favorevoli quei provvedimenti giudiziali (sentenze, 
ordinanze, decreti) che, pur non pronunciandosi sul merito della controversia, 
definiscono le cause promosse contro la Regione Puglia dichiarando la nullità, 
l’inammissibilità, l’improcedibilità o la irricevibilità del ricorso, la carenza 
di giurisdizione o di competenza, l’estinzione o la perenzione del giudizio, la 
cessazione della materia del contendere o per carenza di interesse o per mancata 
comparizione delle parti.  
 
 4. Alimenta il fondo l’eventuale attività 
giudiziale finalizzata al recupero delle spese di lite liquidate nei 
provvedimenti giudiziali a favore della Regione.  
 
  Art. 5(Notule per la quantificazione di diritti e onorari)  1. In presenza di un provvedimento giudiziale totalmente o parzialmente 
favorevole, l’avvocato regionale incaricato redige apposita notula, avente 
valenza esclusivamente interna, nella quale vengono quantificati i diritti e gli 
onorari nella misura stabilita dal precedente articolo 4 e con i correttivi di 
cui al successivo articolo 6.  
 
 2. La notula, corredata di espressa 
dichiarazione di conformità alle disposizioni del presente regolamento, è 
sottoscritta dall’avvocato regionale incaricato, validata dai liquidatori e 
vistata dal dirigente del Settore legale o dall’Avvocato coordinatore.  
 
 3. Nel caso di attività di assistenza, difesa e rappresentanza svolta 
congiuntamente da più avvocati regionali, la notula unica, redatta sempre in 
applicazione di quanto stabilito nel comma 1 del presente articolo, evidenzia la 
parte dei diritti e onorari spettante a ciascuno degli avvocati incaricati che 
la sottoscrivono. Qualora una parte dell’attività professionale sia stata resa 
da un avvocato regionale che, al momento della definizione del giudizio, risulta 
cessato dal servizio, la notula redatta in applicazione di quanto stabilito nel 
comma 1 del presente articolo deve evidenziare la parte dei diritti spettante 
all’avvocato cessato; l’importo degli onorari quantificato nella notula, da 
attribuire a norma dell’art. 7 comma 1 lettera a), spetta per il 50% 
all’avvocato regionale in servizio e per il 50% all’avvocato cessato dal 
servizio.  
 
 4. Nel caso di attività di assistenza, difesa e rappresentanza 
svolta congiuntamente da un avvocato regionale e da un avvocato esterno, la 
notula, redatta sempre in applicazione di quanto stabilito nel comma 1 del 
presente articolo, concerne e quantifica la parte dei diritti e onorari 
spettante all’avvocato regionale incaricato.  
 
 5. Le notule sono 
presentate entro tre mesi dalla adozione dei provvedimenti giudiziali favorevoli 
di cui al precedente articolo 4, comma 3.  
 
  Art. 6(Cause uguali o seriali)  1. Nel caso di trattazione da parte dell’avvocato regionale di due o più cause 
uguali per causa petendi o di natura seriale, le notule successive alla prima, 
compilate secondo le modalità di cui al precedente articolo 5, quantificano i 
diritti e gli onorari spettanti nella misura del 30% rispetto alla prima.  
 
 2. Se il numero delle cause uguali o seriali è superiore a 20, l’importo 
delle notule successive alla prima dovrà essere concordato tra l’Avvocato 
coordinatore e l’avvocato regionale contestualmente all’affidamento 
dell’incarico.  
 
 3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non trovano 
applicazione nel caso di condanna della controparte totalmente o parzialmente 
soccombente a spese, diritti ed onorari in favore della Regione Puglia. In tal 
caso all’avvocato regionale competono i diritti e l’onorario liquidati in 
sentenza fatte salve le deduzioni e le limitazioni di cui al successivo articolo 
7.  
 
 4. Per cause seriali si intendono:  a) quelle proposte avverso il 
medesimo provvedimento;  b) quelle proposte avverso provvedimenti diversi ma 
che comportano uguali argomentazioni difensive.  
 
 5. Non hanno natura 
seriale le cause concernenti parti distinte di un medesimo provvedimento.  
 
 6. La qualificazione delle cause successive alla prima come uguali o 
seriali è formalizzata e tempestivamente comunicata dal dirigente del Settore 
legale o dall’Avvocato coordinatore all’avvocato regionale incaricato.  
 
 7. L’avvocato regionale incaricato del contenzioso standardizzato o 
seriale è tenuto a prospettare all’Avvocato coordinatore, di fronte a costanti 
giudicati favorevoli con compensazione di spese, la non costituzione in giudizio 
dell’Amministrazione onde evitare inutili oneri processuali. L’inosservanza di 
tale obbligo è fonte di responsabilità contabile e disciplinare. Resta salva la 
facoltà dell’Avvocato coordinatore, valutate le circostanze del caso, di 
proporre all’Amministrazione le strategie difensive ritenute più opportune.  
 
 8. Nel caso di giudizi con pluralità di parti aventi una identica 
posizione processuale, è fatto obbligo all’avvocato interno di chiederne la 
riunione.  
 
  Art. 7(Compensi professionali)  1. L’ammontare dei diritti e degli onorari che confluisce nel fondo viene 
ripartito nella misura che segue:  a) a ciascun avvocato regionale incaricato 
viene attribuito a titolo di compenso professionale l’importo quantificato in 
ognuna delle proprie notulazioni, dedotta, su ciascuna, una somma pari al 15%;  b) a tutti gli avvocati regionali viene attribuito in parti uguali l’importo 
complessivo annuale frutto dell’accantonamento del 15% dell’ammontare dei 
compensi professionali riportati nelle notule, previa deduzione della somma di 
euro 24.000,00 da destinare all’Avvocato coordinatore che non si costituisca 
ordinariamente in giudizio e, ove consentito da espressa disposizione di legge 
regionale, della ulteriore somma pari al 2% da destinarsi a trattamento 
accessorio incentivante dei dipendenti regionali in servizio presso l’Avvocatura 
regionale. La partecipazione dell’avvocato regionale all’attribuzione della 
quota del fondo frutto dell’accantonamento qui disciplinato è proporzionata alla 
effettiva presenza in servizio nell’anno di riferimento dell’accantonamento.  
 
 2. I compensi professionali liquidati nell’anno solare all’avvocato 
regionale non possono superare l’importo (di seguito denominato differenziale) 
dato dalla differenza tra l’importo medio attribuito, nell’anno solare 
precedente a quello di maturazione dei compensi, ai dirigenti regionali titolari 
di ufficio a titolo di retribuzione base, di posizione e di risultato, e il 
trattamento complessivo convenzionalmente spettante, nell’anno solare precedente 
a quello di maturazione dei compensi, a un dipendente regionale appartenente 
alla cat. D, posizione economica D6, titolare di Alta Professionalità, a titolo 
di retribuzione base, di posizione e di risultato.  3. Ai fini del rispetto 
del tetto di cui al comma precedente, il Servizio personale certifica 
annualmente il differenziale assumendo quale importo medio spettante ai 
dirigenti regionali titolari di ufficio quello da essi percepito, nell’anno 
solare precedente a quello di maturazione dei compensi professionali, a titolo 
di retribuzione base, di retribuzione di posizione nonché di retribuzione di 
risultato quantificata, quest’ultima, in base alla media aritmetica risultante 
dal complesso degli importi concretamente attribuiti a tale titolo per incarichi 
di titolarità di dirigente di ufficio diviso per il numero di dirigenti titolari 
di ufficio.  
 
 4. Non concorrono a formare la base di calcolo del tetto di 
cui al precedente comma 2, e sono liquidati a favore dell’avvocato costituito, i 
compensi professionali per attività professionali spettanti nei casi e nella 
misura stabiliti dal precedente articolo 4, che, in ragione della materia 
trattata, assumono straordinaria importanza o particolare interesse per 
l’amministrazione regionale, dichiarata da espressa delibera della Giunta 
regionale.  
 
 5. Fermo rimanendo il tetto come stabilito nel precedente 
comma 2, il contratto collettivo integrativo disciplina la correlazione tra 
compensi professionali e retribuzione di risultato.  
 
 6. L’accantonamento 
non superiore al 2% previsto dal precedente comma 1, lettera b), da destinarsi a 
trattamento accessorio incentivante dei dipendenti regionali in servizio presso 
l’Avvocatura regionale, viene distribuito sulla base dei criteri, delle modalità 
e con i limiti fissati dal contratto collettivo integrativo.  
 
 7. 
L’avvocato coordinatore o il dirigente del Settore legale comunica formalmente 
ogni trimestre al Servizio personale il compenso professionale maturato sulle 
notule da liquidare a ciascun avvocato regionale, a valere sul fondo di cui 
all’articolo 3.  
 
 8. L’avvocato coordinatore o il dirigente del Settore 
legale comunica formalmente al Servizio personale, entro febbraio di ogni anno, 
la quota dei compensi professionali spettanti a ciascun avvocato regionale a 
valere sull’accantonamento operato su ogni notula ai sensi del precedente comma 
1, lettera b).  9. Gli importi relativi ai compensi professionali riportati 
nelle notule, detratti gli accantonamenti di cui al precedente comma 1, lettera 
a, maturati ogni trimestre solare e comunicati ai sensi del precedente comma 7, 
sono liquidati unitamente allo stipendio del mese successivo, nel rispetto del 
tetto previsto dal precedente comma 2 e previa detrazione delle trattenute 
relative agli oneri contributivi e fiscali. Il saldo delle notule relative 
all’ultimo trimestre solare viene effettuato nel mese di febbraio dell’anno 
successivo a quello di riferimento.  
 
 10. Gli importi relativi ai compensi 
professionali spettanti a ciascun avvocato regionale a valere 
sull’accantonamento operato su ogni notula ai sensi del precedente comma 1, 
lettera b), maturati nell’anno solare di riferimento e comunicati ai sensi del 
precedente comma 8, sono liquidati, unitamente alla stipendio del successivo 
mese febbraio, nel rispetto del tetto fissato nel precedente comma 2 e previa 
detrazione delle trattenute relative agli oneri contributivi e fiscali.  
 
 11. In applicazione dell’art. 1, comma 208, Legge 23 dicembre 2006 n. 
266, i compensi spettanti agli avvocati sono comprensivi degli oneri riflessi a 
carico della Regione Puglia.  
 
 12. Il diritto agli onorari e ai diritti 
non richiesti entro il termine di tre anni decorrenti dalla data entro la quale, 
ai sensi dell’articolo 5, comma 5, la notula doveva essere presentata per la 
liquidazione si intenderà ad ogni effetto tacitamente rinunciato.  
 
 13. I 
compensi professionali erogati agli avvocati gravanti sul “Fondo per i compensi 
professionali agli avvocati dell’Avvocatura Regionale” sono sostitutivi di tutti 
i compensi afferenti a prestazioni di lavoro straordinario. La correlazione tra 
tali compensi professionali e la produttività individuale, ivi inclusa la 
retribuzione di risultato, è disciplinata dalla contrattazione integrativa.  
 
  Art. 8(Costituzione del fondo e bilancio preventivo)  1. L’importo a preventivo del “Fondo per i compensi professionali agli avvocati 
dell’Avvocatura Regionale” è quantificato dall’Avvocato coordinatore e appostato 
annualmente nell’UPB di riferimento in considerazione dell’ammontare complessivo 
delle notule presentate dagli avvocati regionali nell’anno precedente.  
 
 2. L’eventuale residuo del fondo, risultante a consuntivo, incrementa 
nell’anno successivo la quota del 15% dell’accantonamento di cui all’articolo 7, 
comma 1.  
 
 3. Nel caso di scostamenti tra l’importo del fondo in bilancio 
preventivo e l’andamento della notulazione, si procede, a richiesta 
dell’Avvocato coordinatore, secondo gli ordinari strumenti di assestamento di 
bilancio.  
 
  Art. 9(Pubblicità degli incarichi e dei compensi professionali)  Gli incarichi conferiti e i compensi professionali corrisposti agli avvocati 
regionali sono resi pubblici in applicazione delle disposizioni di cui alla 
legge regionale 20 giugno 2008 n. 15 e al regolamento di attuazione.  
 
  Art. 10La tassa di mantenimento dell’iscrizione all’albo è a carico della Regione. In 
fase di prima applicazione, la Regione rimborserà la spesa sostenuta a detto 
titolo dagli avvocati regionali a decorrere dall’anno di rispettiva attribuzione 
del profilo professionale di avvocato, in esecuzione dell’art. 4 comma 4 del 
DPGR n. 412 del 13.5.2008, recante l’Atto di organizzazione dell’Avvocatura 
Regionale, e della DGR 726/2008, come modificata dalla DGR 1238/2008.  
 
  Art. 11(Disciplina di prima applicazione e transitoria)  1. Il “Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura 
Regionale” di cui all’articolo 3 del presente regolamento viene istituito a 
decorrere dall’anno 2009.  2. Per l’anno 2009, la redazione delle notule di 
cui al precedente articolo 5 relative ai provvedimenti giudiziali favorevoli 
definiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009 avviene, nel rispetto della misura e 
dei limiti fissati nel presente regolamento, in una unica soluzione entro il 30 
aprile 2010.     3. Con riferimento ai provvedimenti giudiziali favorevoli 
definiti successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 26 
giugno 2006 n. 18 istitutiva dell’Avvocatura regionale, a seguito di mandati 
conferiti prima di tale data, i compensi professionali degli avvocati regionali 
per l’attività espletata nell’ambito di procedimenti giudiziali in qualunque 
grado innanzi a qualsiasi organo di giurisdizione ordinaria, amministrativa, 
tributaria e speciale, sono determinati nelle seguenti misure e nel rispetto 
delle disposizioni di cui all’art. 5 co. 2 (validazione liquidatori), 3 e 4 
(incarichi congiunti) e art. 6 co. 1 (cause seriali) e sono interamente 
liquidati a favore dell’avvocato costituito:  A. in presenza di provvedimenti 
giudiziali interamente favorevoli per l’amministrazione regionale con condanna 
della controparte soccombente a spese, diritti e onorari in favore della Regione 
Puglia, in misura pari all’importo dei diritti e onorari liquidati in sentenza;  B. in presenza di provvedimenti giudiziali interamente favorevoli per 
l’amministrazione regionale con compensazione delle spese o di omessa pronunzia 
sulle spese, in misura pari al 50% dei minimi tariffari per diritti e onorari di 
cui al DM 8 aprile 2004 n. 127 e successive modificazioni e/o integrazioni;  C. in presenza di provvedimenti giudiziali parzialmente favorevoli per 
l’amministrazione regionale con condanna della controparte parzialmente 
soccombente a spese, diritti e onorari in favore della Regione Puglia, in misura 
pari all’importo dei diritti e onorari liquidati in sentenza;  D. in presenza 
di provvedimenti giudiziali parzialmente favorevoli per l’amministrazione 
regionale con compensazione delle spese o di omessa pronunzia sulle spese, in 
misura pari al 30% dei minimi tariffari per diritti e onorari di cui al DM 8 
aprile 2004 n. 127 e successive modificazioni e/o integrazioni.  
 
 4. Per 
il periodo ricompreso dal 27.6.2006 (data di istituzione dell’Avvocatura 
regionale) al 31.12.2008, la redazione delle notule di cui all’articolo 5 del 
presente regolamento ai fini della determinazione dei compensi come stabiliti 
nel precedente comma 3, avviene entro il 28 febbraio 2010. L’avvocato, con la 
presentazione delle notule, assume l’impegno a non azionare i crediti cui le 
notule si riferiscono ed a rinunciare alle relative azioni eventualmente già 
proposte. Il pagamento di tali compensi avviene sulla base di un piano di 
rateizzazione compatibile con le esigenze del bilancio regionale e avente durata 
comunque non superiore a due anni.  
 
  Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
 
  
                                
                                
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