Regolamento Regionale 28 dicembre 2012, n. 37 Regolamento Regionale per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura Regionale coordinato con le modificazioni di cui alla DGR n. 2912 del 27/12/2012.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l’art. 42,
comma 2, lett. c) L.
R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”; Visto l’art.
44,
comma 3, L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”; Vista la
Delibera di Giunta Regionale n. 2912 del 27/12/2012 di adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1Il presente regolamento disciplina la corresponsione dei compensi professionali
agli avvocati dell’Avvocatura regionale, in attuazione dell’articolo 7,
comma 2, della legge
regionale 26 giugno 2006 n. 18 e in conformità al disposto dell’articolo 27
del CCNL 14.9.2000, integrativo e successivo al CCNL 1.4.1999 per il personale
del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali.
Art. 2(Diritto ai compensi professionali degli Avvocati regionali) Agli avvocati dell’Avvocatura regionale competono, nella misura e secondo le
modalità di seguito stabilite, i compensi per l’attività professionale di
assistenza, difesa e rappresentanza della Regione Puglia espletata nell’ambito
di procedimenti giudiziali in qualunque grado innanzi a qualsiasi organo di
giurisdizione ordinaria, amministrativa, tributaria e speciale.
Art. 3(“Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura Regionale”) 1. I compensi professionali per l’attività di cui all’articolo 1 gravano sul
fondo appositamente istituito denominato “Fondo per i compensi professionali
agli avvocati dell’Avvocatura Regionale”, alimentato nella misura e secondo le
modalità di cui al presente regolamento.
2. Il “Fondo per i compensi
professionali agli avvocati dell’Avvocatura Regionale” è posto sotto la diretta
titolarità e responsabilità dell’Avvocato coordinatore che, ai fini della
erogazione in busta paga dei compensi dovuti e delle correlate ritenute fiscali
e previdenziali, si avvale, per il tramite del dirigente competente, del
servizio personale.
Art. 4(Alimentazione del fondo) 1. Il “Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura
Regionale” viene alimentato dalla Regione Puglia in presenza di provvedimenti
giudiziali interamente favorevoli per l’amministrazione regionale con le somme
di seguito indicate: - in caso di condanna della controparte soccombente a
spese, diritti e onorari in favore della Regione Puglia, in misura pari
all’importo dei diritti e onorari liquidati in sentenza, quantificato nella
notula interna di cui al successivo articolo; - in caso di compensazione
delle spese o di omessa pronunzia sulle spese, onorari nella stessa misura
prevista per i professionisti esterni officiati dalla Regione Puglia e comunque
in misura non superiore ai minimi tariffari, e diritti nella misura del 60%, con
esclusione delle spese. 2. Il “Fondo per i compensi professionali agli
avvocati dell’Avvocatura Regionale” viene altresì alimentato dalla Regione
Puglia in presenza di provvedimenti giudiziali parzialmente favorevoli per
l’amministrazione regionale con le somme di seguito indicate: - in caso di
condanna della controparte parzialmente soccombente a spese, diritti e onorari
in favore della Regione Puglia, in misura pari all’importo dei diritti e onorari
liquidati in sentenza, quantificato nella notula interna di cui al successivo
articolo; - in caso di compensazione delle spese o di omessa pronunzia sulle
spese, onorari nella misura del 50% di quanto previsto per i professionisti
esterni officiati dalla Regione Puglia e comunque in misura non superiore ai
minimi tariffari, e diritti nella misura del 30%, con esclusione delle spese.
3. Per provvedimento giudiziale favorevole si intende la sentenza che in
qualunque stato e grado di giudizio definisce la lite decidendola nel merito con
il rigetto integrale delle azioni promosse contro la Regione Puglia ovvero con
l’accoglimento integrale delle azioni promosse dall’amministrazione regionale.
Sono altresì considerati favorevoli quei provvedimenti giudiziali (sentenze,
ordinanze, decreti) che, pur non pronunciandosi sul merito della controversia,
definiscono le cause promosse contro la Regione Puglia dichiarando la nullità,
l’inammissibilità, l’improcedibilità o la irricevibilità del ricorso, la carenza
di giurisdizione o di competenza, l’estinzione o la perenzione del giudizio, la
cessazione della materia del contendere o per carenza di interesse o per mancata
comparizione delle parti.
4. Alimenta il fondo l’eventuale attività
giudiziale finalizzata al recupero delle spese di lite liquidate nei
provvedimenti giudiziali a favore della Regione.
Art. 5(Notule per la quantificazione di diritti e onorari) 1. In presenza di un provvedimento giudiziale totalmente o parzialmente
favorevole, l’avvocato regionale incaricato redige apposita notula, avente
valenza esclusivamente interna, nella quale vengono quantificati i diritti e gli
onorari nella misura stabilita dal precedente articolo 4 e con i correttivi di
cui al successivo articolo 6.
2. La notula, corredata di espressa
dichiarazione di conformità alle disposizioni del presente regolamento, è
sottoscritta dall’avvocato regionale incaricato, validata dai liquidatori e
vistata dal dirigente del Settore legale o dall’Avvocato coordinatore.
3. Nel caso di attività di assistenza, difesa e rappresentanza svolta
congiuntamente da più avvocati regionali, la notula unica, redatta sempre in
applicazione di quanto stabilito nel comma 1 del presente articolo, evidenzia la
parte dei diritti e onorari spettante a ciascuno degli avvocati incaricati che
la sottoscrivono. Qualora una parte dell’attività professionale sia stata resa
da un avvocato regionale che, al momento della definizione del giudizio, risulta
cessato dal servizio, la notula redatta in applicazione di quanto stabilito nel
comma 1 del presente articolo deve evidenziare la parte dei diritti spettante
all’avvocato cessato; l’importo degli onorari quantificato nella notula, da
attribuire a norma dell’art. 7 comma 1 lettera a), spetta per il 50%
all’avvocato regionale in servizio e per il 50% all’avvocato cessato dal
servizio.
4. Nel caso di attività di assistenza, difesa e rappresentanza
svolta congiuntamente da un avvocato regionale e da un avvocato esterno, la
notula, redatta sempre in applicazione di quanto stabilito nel comma 1 del
presente articolo, concerne e quantifica la parte dei diritti e onorari
spettante all’avvocato regionale incaricato.
5. Le notule sono
presentate entro tre mesi dalla adozione dei provvedimenti giudiziali favorevoli
di cui al precedente articolo 4, comma 3.
Art. 6(Cause uguali o seriali) 1. Nel caso di trattazione da parte dell’avvocato regionale di due o più cause
uguali per causa petendi o di natura seriale, le notule successive alla prima,
compilate secondo le modalità di cui al precedente articolo 5, quantificano i
diritti e gli onorari spettanti nella misura del 30% rispetto alla prima.
2. Se il numero delle cause uguali o seriali è superiore a 20, l’importo
delle notule successive alla prima dovrà essere concordato tra l’Avvocato
coordinatore e l’avvocato regionale contestualmente all’affidamento
dell’incarico.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non trovano
applicazione nel caso di condanna della controparte totalmente o parzialmente
soccombente a spese, diritti ed onorari in favore della Regione Puglia. In tal
caso all’avvocato regionale competono i diritti e l’onorario liquidati in
sentenza fatte salve le deduzioni e le limitazioni di cui al successivo articolo
7.
4. Per cause seriali si intendono: a) quelle proposte avverso il
medesimo provvedimento; b) quelle proposte avverso provvedimenti diversi ma
che comportano uguali argomentazioni difensive.
5. Non hanno natura
seriale le cause concernenti parti distinte di un medesimo provvedimento.
6. La qualificazione delle cause successive alla prima come uguali o
seriali è formalizzata e tempestivamente comunicata dal dirigente del Settore
legale o dall’Avvocato coordinatore all’avvocato regionale incaricato.
7. L’avvocato regionale incaricato del contenzioso standardizzato o
seriale è tenuto a prospettare all’Avvocato coordinatore, di fronte a costanti
giudicati favorevoli con compensazione di spese, la non costituzione in giudizio
dell’Amministrazione onde evitare inutili oneri processuali. L’inosservanza di
tale obbligo è fonte di responsabilità contabile e disciplinare. Resta salva la
facoltà dell’Avvocato coordinatore, valutate le circostanze del caso, di
proporre all’Amministrazione le strategie difensive ritenute più opportune.
8. Nel caso di giudizi con pluralità di parti aventi una identica
posizione processuale, è fatto obbligo all’avvocato interno di chiederne la
riunione.
Art. 7(Compensi professionali) 1. L’ammontare dei diritti e degli onorari che confluisce nel fondo viene
ripartito nella misura che segue: a) a ciascun avvocato regionale incaricato
viene attribuito a titolo di compenso professionale l’importo quantificato in
ognuna delle proprie notulazioni, dedotta, su ciascuna, una somma pari al 15%; b) a tutti gli avvocati regionali viene attribuito in parti uguali l’importo
complessivo annuale frutto dell’accantonamento del 15% dell’ammontare dei
compensi professionali riportati nelle notule, previa deduzione della somma di
euro 24.000,00 da destinare all’Avvocato coordinatore che non si costituisca
ordinariamente in giudizio e, ove consentito da espressa disposizione di legge
regionale, della ulteriore somma pari al 2% da destinarsi a trattamento
accessorio incentivante dei dipendenti regionali in servizio presso l’Avvocatura
regionale. La partecipazione dell’avvocato regionale all’attribuzione della
quota del fondo frutto dell’accantonamento qui disciplinato è proporzionata alla
effettiva presenza in servizio nell’anno di riferimento dell’accantonamento.
2. I compensi professionali liquidati nell’anno solare all’avvocato
regionale non possono superare l’importo (di seguito denominato differenziale)
dato dalla differenza tra l’importo medio attribuito, nell’anno solare
precedente a quello di maturazione dei compensi, ai dirigenti regionali titolari
di ufficio a titolo di retribuzione base, di posizione e di risultato, e il
trattamento complessivo convenzionalmente spettante, nell’anno solare precedente
a quello di maturazione dei compensi, a un dipendente regionale appartenente
alla cat. D, posizione economica D6, titolare di Alta Professionalità, a titolo
di retribuzione base, di posizione e di risultato. 3. Ai fini del rispetto
del tetto di cui al comma precedente, il Servizio personale certifica
annualmente il differenziale assumendo quale importo medio spettante ai
dirigenti regionali titolari di ufficio quello da essi percepito, nell’anno
solare precedente a quello di maturazione dei compensi professionali, a titolo
di retribuzione base, di retribuzione di posizione nonché di retribuzione di
risultato quantificata, quest’ultima, in base alla media aritmetica risultante
dal complesso degli importi concretamente attribuiti a tale titolo per incarichi
di titolarità di dirigente di ufficio diviso per il numero di dirigenti titolari
di ufficio.
4. Non concorrono a formare la base di calcolo del tetto di
cui al precedente comma 2, e sono liquidati a favore dell’avvocato costituito, i
compensi professionali per attività professionali spettanti nei casi e nella
misura stabiliti dal precedente articolo 4, che, in ragione della materia
trattata, assumono straordinaria importanza o particolare interesse per
l’amministrazione regionale, dichiarata da espressa delibera della Giunta
regionale.
5. Fermo rimanendo il tetto come stabilito nel precedente
comma 2, il contratto collettivo integrativo disciplina la correlazione tra
compensi professionali e retribuzione di risultato.
6. L’accantonamento
non superiore al 2% previsto dal precedente comma 1, lettera b), da destinarsi a
trattamento accessorio incentivante dei dipendenti regionali in servizio presso
l’Avvocatura regionale, viene distribuito sulla base dei criteri, delle modalità
e con i limiti fissati dal contratto collettivo integrativo.
7.
L’avvocato coordinatore o il dirigente del Settore legale comunica formalmente
ogni trimestre al Servizio personale il compenso professionale maturato sulle
notule da liquidare a ciascun avvocato regionale, a valere sul fondo di cui
all’articolo 3.
8. L’avvocato coordinatore o il dirigente del Settore
legale comunica formalmente al Servizio personale, entro febbraio di ogni anno,
la quota dei compensi professionali spettanti a ciascun avvocato regionale a
valere sull’accantonamento operato su ogni notula ai sensi del precedente comma
1, lettera b). 9. Gli importi relativi ai compensi professionali riportati
nelle notule, detratti gli accantonamenti di cui al precedente comma 1, lettera
a, maturati ogni trimestre solare e comunicati ai sensi del precedente comma 7,
sono liquidati unitamente allo stipendio del mese successivo, nel rispetto del
tetto previsto dal precedente comma 2 e previa detrazione delle trattenute
relative agli oneri contributivi e fiscali. Il saldo delle notule relative
all’ultimo trimestre solare viene effettuato nel mese di febbraio dell’anno
successivo a quello di riferimento.
10. Gli importi relativi ai compensi
professionali spettanti a ciascun avvocato regionale a valere
sull’accantonamento operato su ogni notula ai sensi del precedente comma 1,
lettera b), maturati nell’anno solare di riferimento e comunicati ai sensi del
precedente comma 8, sono liquidati, unitamente alla stipendio del successivo
mese febbraio, nel rispetto del tetto fissato nel precedente comma 2 e previa
detrazione delle trattenute relative agli oneri contributivi e fiscali.
11. In applicazione dell’art. 1, comma 208, Legge 23 dicembre 2006 n.
266, i compensi spettanti agli avvocati sono comprensivi degli oneri riflessi a
carico della Regione Puglia.
12. Il diritto agli onorari e ai diritti
non richiesti entro il termine di tre anni decorrenti dalla data entro la quale,
ai sensi dell’articolo 5, comma 5, la notula doveva essere presentata per la
liquidazione si intenderà ad ogni effetto tacitamente rinunciato.
13. I
compensi professionali erogati agli avvocati gravanti sul “Fondo per i compensi
professionali agli avvocati dell’Avvocatura Regionale” sono sostitutivi di tutti
i compensi afferenti a prestazioni di lavoro straordinario. La correlazione tra
tali compensi professionali e la produttività individuale, ivi inclusa la
retribuzione di risultato, è disciplinata dalla contrattazione integrativa.
Art. 8(Costituzione del fondo e bilancio preventivo) 1. L’importo a preventivo del “Fondo per i compensi professionali agli avvocati
dell’Avvocatura Regionale” è quantificato dall’Avvocato coordinatore e appostato
annualmente nell’UPB di riferimento in considerazione dell’ammontare complessivo
delle notule presentate dagli avvocati regionali nell’anno precedente.
2. L’eventuale residuo del fondo, risultante a consuntivo, incrementa
nell’anno successivo la quota del 15% dell’accantonamento di cui all’articolo 7,
comma 1.
3. Nel caso di scostamenti tra l’importo del fondo in bilancio
preventivo e l’andamento della notulazione, si procede, a richiesta
dell’Avvocato coordinatore, secondo gli ordinari strumenti di assestamento di
bilancio.
Art. 9(Pubblicità degli incarichi e dei compensi professionali) Gli incarichi conferiti e i compensi professionali corrisposti agli avvocati
regionali sono resi pubblici in applicazione delle disposizioni di cui alla
legge regionale 20 giugno 2008 n. 15 e al regolamento di attuazione.
Art. 10La tassa di mantenimento dell’iscrizione all’albo è a carico della Regione. In
fase di prima applicazione, la Regione rimborserà la spesa sostenuta a detto
titolo dagli avvocati regionali a decorrere dall’anno di rispettiva attribuzione
del profilo professionale di avvocato, in esecuzione dell’art. 4 comma 4 del
DPGR n. 412 del 13.5.2008, recante l’Atto di organizzazione dell’Avvocatura
Regionale, e della DGR 726/2008, come modificata dalla DGR 1238/2008.
Art. 11(Disciplina di prima applicazione e transitoria) 1. Il “Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura
Regionale” di cui all’articolo 3 del presente regolamento viene istituito a
decorrere dall’anno 2009. 2. Per l’anno 2009, la redazione delle notule di
cui al precedente articolo 5 relative ai provvedimenti giudiziali favorevoli
definiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009 avviene, nel rispetto della misura e
dei limiti fissati nel presente regolamento, in una unica soluzione entro il 30
aprile 2010. 3. Con riferimento ai provvedimenti giudiziali favorevoli
definiti successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 26
giugno 2006 n. 18 istitutiva dell’Avvocatura regionale, a seguito di mandati
conferiti prima di tale data, i compensi professionali degli avvocati regionali
per l’attività espletata nell’ambito di procedimenti giudiziali in qualunque
grado innanzi a qualsiasi organo di giurisdizione ordinaria, amministrativa,
tributaria e speciale, sono determinati nelle seguenti misure e nel rispetto
delle disposizioni di cui all’art. 5 co. 2 (validazione liquidatori), 3 e 4
(incarichi congiunti) e art. 6 co. 1 (cause seriali) e sono interamente
liquidati a favore dell’avvocato costituito: A. in presenza di provvedimenti
giudiziali interamente favorevoli per l’amministrazione regionale con condanna
della controparte soccombente a spese, diritti e onorari in favore della Regione
Puglia, in misura pari all’importo dei diritti e onorari liquidati in sentenza; B. in presenza di provvedimenti giudiziali interamente favorevoli per
l’amministrazione regionale con compensazione delle spese o di omessa pronunzia
sulle spese, in misura pari al 50% dei minimi tariffari per diritti e onorari di
cui al DM 8 aprile 2004 n. 127 e successive modificazioni e/o integrazioni; C. in presenza di provvedimenti giudiziali parzialmente favorevoli per
l’amministrazione regionale con condanna della controparte parzialmente
soccombente a spese, diritti e onorari in favore della Regione Puglia, in misura
pari all’importo dei diritti e onorari liquidati in sentenza; D. in presenza
di provvedimenti giudiziali parzialmente favorevoli per l’amministrazione
regionale con compensazione delle spese o di omessa pronunzia sulle spese, in
misura pari al 30% dei minimi tariffari per diritti e onorari di cui al DM 8
aprile 2004 n. 127 e successive modificazioni e/o integrazioni.
4. Per
il periodo ricompreso dal 27.6.2006 (data di istituzione dell’Avvocatura
regionale) al 31.12.2008, la redazione delle notule di cui all’articolo 5 del
presente regolamento ai fini della determinazione dei compensi come stabiliti
nel precedente comma 3, avviene entro il 28 febbraio 2010. L’avvocato, con la
presentazione delle notule, assume l’impegno a non azionare i crediti cui le
notule si riferiscono ed a rinunciare alle relative azioni eventualmente già
proposte. Il pagamento di tali compensi avviene sulla base di un piano di
rateizzazione compatibile con le esigenze del bilancio regionale e avente durata
comunque non superiore a due anni.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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