Regolamento Regionale 30 dicembre 2013, n. 27 L’attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia(1)  
 (1)  Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19
    IL PRESIDENTE
  DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge 
costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al 
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali; 
  Visto l’art. 42, comma 2, lett.c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto 
della Regione Puglia”; 
  Visto l’art. 44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, 
n.7 “Statuto della Regione Puglia”; 
  Vista la Delibera di Giunta 
Regionale n.2486 del 17/12/2013 di adozione del Regolamento; 
 
  
   
EMANA  
  
 Il seguente Regolamento
 
  
  Capo I Norme Generali(2)  
 
 (2)  Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19
  
  Art. 1Finalità e oggetto  (3)  [ 1. Il presente Regolamento ha la finalità di garantire la gestione, 
valorizzazione, tutela funzionale del patrimonio forestale regionale in 
attuazione della L. R. 30 novembre 2000, n. 18, lett. f) e l). A tal fine 
disciplina:  a. le procedure amministrative autorizzatorie per l’esercizio 
del pascolo sul soprassuolo boschivo, arbustivo ed erbaceo dei terreni della 
Regione Puglia sottoposti a vincolo in applicazione dell’art. 9 del R.D.Lgs 30 
dicembre 1923, n. 3267 e dell’art. 25 del R.D. 16 maggio 1926, n. 1126;  b. 
le concessioni sui terreni boscati e pascolivi del patrimonio indisponibile 
forestale della Regione Puglia (di seguito denominato “Demanio forestale 
regionale”).] 
 
 
 
 
 (3)  Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19
  
  Art. 2Disciplina del pascolo nei boschi (4)  [1. L’esercizio del pascolo nelle fustaie coetanee, sul soprassuolo boschivo, 
arbustivo ed erbaceo del territorio della Regione Puglia è consentito:  a. al 
bestiame ovino e suino, dopo che il novellame abbia raggiunto l’altezza di m. 
1,5;  b. al bestiame bovino ed equino, dopo che il novellame abbia raggiunto 
l’altezza di m. 3.] 
 
 
 
 
 (4)  Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19
  
  Art. 3Disciplina del pascolo nei terreni pascolivi (5)  [1. L’esercizio del pascolo nei terreni pascolivi è autorizzato:  a. ad 
altitudine fino ai 600 (seicento) metri dal 01 marzo al 30 novembre;  b. ad 
altitudine compresa tra i 600 (seicento) e i 1000 (mille) metri dal 01 aprile al 
01 novembre;  c. ad altitudine superiore ai 1000 (mille) metri dal 16 giugno 
al 15 ottobre. 
 
 
 2. Il pascolo vagante o brado, può esercitarsi solo nei 
terreni appartenenti al proprietario degli animali pascolanti, purché recintati 
a mezzo di chiudende. ] 
 
 
 
 
 
 (5)  Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19
  
  Art. 4Disposizioni riguardanti l’attività pascoliva nelle aree naturali protette e 
SIC-ZPS (6)  [1. Le norme previste dal presente regolamento si applicano nelle aree SIC (Siti 
di interesse comunitario) e ZPS (Zone di protezione speciale) della Rete Natura 
2000, in assenza di specifici piani di gestione.  2. Sono fatte salve le 
disposizioni sul pascolo contenute negli strumenti e nei provvedimenti specifici 
adottati dagli Enti di gestione delle aree naturali protette, d’intesa con il 
competente Servizio della Regione] 
 
 
 
 (6)  Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19
  
  Art. 5Disciplina del pascolo delle capre (7)  [1. In applicazione dell’art. 9, lettera c) del R.D.L. 3267/23, il pascolo delle 
capre:  a. è vietato nei boschi e nei terreni ricoperti di cespugli aventi 
funzione protettiva;  b. è escluso nei boschi in rinnovazione. 
 
 
 2. le 
capre devono essere avviate senza soste al pascolo per le strade stabilite nel 
provvedimento di autorizzazione.] 
 
 (7)  Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19
  
  Art. 6 Divieti al pascolo (8)  [1. Nel territorio boscato della Regione Puglia il pascolo è vietato:  a. nei 
boschi cedui  
 a.1 al bestiame ovino nel periodo di 5 (cinque) anni dopo il 
taglio produttivo;  
 a.2 al bestiame bovino ed equino nel periodo di sette 
(sette) anni dopo il taglio produttivo;  
 
 b. agli animali di ogni specie nei 
boschi distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi per 10 anni;  c. agli 
animali di ogni specie nei boschi chiusi al pascolo il transito o comunque 
l’immissione;  d. agli animali di ogni specie nei boschi chiusi al pascolo, 
anche se propri e nei vivai forestali, il transito o comunque l’immissione;  e. agli animali di ogni specie nelle fustaie disetanee che sono in continua 
rinnovazione.  
 
 
 2. Nei boschi vetusti e degradati e in quelli interessati 
da interventi di diradamento di tipo moderato il competente Servizio può 
consentire il pascolo in forma limitata, indicandone la durata, il carico 
massimo del bestiame, la ripartizione in sezioni ed i turni di riposo.  
 
 3. Nel territorio con soprassuolo pascolivo l’attività al pascolo è 
vietata:  a. nei terreni deteriorati a causa di un carico di bestiame 
eccessivo o per motivi di dissesto idrogeologico. Il competente Servizio può 
consentire il pascolo in forma limitata, indicandone la durata, il carico 
massimo del bestiame, la ripartizione in sezioni ed i turni di riposo;  b. 
nei terreni pascolivi percorsi dal fuoco, per un periodo non inferiore a cinque 
anni dall’evento, al fine di salvaguardare la copertura del terreno e consentire 
la ripresa del manto vegetale. ] 
 
 
 (8)  Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19
  
  Art. 7Personale addetto alla custodia del bestiame (9)  [1. La custodia del bestiame deve essere affidata ad addetti di età non inferiore 
a 18 anni.  
 
 2. Ad ogni addetto non possono essere affidati più di 20 
(venti) capi di bestiame grosso (equino e/o bovino) o più di 100 (cento) capi di 
bestiame minuto (ovino e/o caprino e/o suino).  
 
 3. Nel termine di 15 
(quindici) giorni dal rilascio dell’autorizzazione il titolare 
dell’autorizzazione / concessione all’attività pascoliva farà conoscere 
all’ufficio competente regionale le generalità degli addetti se diversi dal 
medesimo. E’, altresì, tenuto a dare tempestiva comunicazione di ogni variazione 
relativa agli addetti. ]  
 
 
 
 (9)  Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19
  
  Capo II Autorizzazioni e concessioni (10)  
 
 (10)  Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19
  
  Art. 8Requisiti (11)  [1. L’esercizio del pascolo sul territorio della Regione Puglia è consentito ai 
soggetti che svolgono l’attività esclusiva o prevalente di allevatori di 
bestiame, di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo con azienda ad 
indirizzo zootecnico dotati di Partita IVA e iscrizione presso Repertorio delle 
notizie economiche e amministrative della Camera di commercio (di seguito REA).  
 
 2. Il pascolo sui territori del Demanio forestale regionale è consentito 
ai soggetti che svolgono l’attività esclusiva o prevalente di allevatore di 
bestiame, di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo con azienda ad 
indirizzo zootecnico, dotati di regolare Partita IVA e iscrizione presso il REA.  
 
 3. Per migliorare la gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio 
forestale e zootecnico l’esercizio al pascolo è consentito, anche in deroga al 
presente regolamento, ai soggetti pubblici per finalità di ricerca, studio e 
sperimentazione.  
 
 4. Ai fini dell’assegnazione delle aree da concedere, 
di cui al comma 2 del presente articolo, costituiscono titoli preferenziali:  a. essere proprietari e/o conduttore di aziende zootecniche limitrofe alle 
aree richieste in concessione;  b. essere in possesso di concessioni al 
pascolo nell’anno precedente alla data di presentazione della domanda di cui al 
successivo art. 9. ] 
 
 (11)  Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19
  
  Art. 9Autorizzazioni (12)  [1. Il pascolo è esercitato a seguito di apposita autorizzazione rilasciata con 
validità mensile, annuale o biennale ai soggetti di cui all’articolo che 
precede.  
 
 2. L’istanza di autorizzazione al pascolo è redatta secondo lo 
schema allegato al presente regolamento e corredata dalla documentazione 
indicata (All. “A” - Istanza di autorizzazione al pascolo).  
 
 3. L’istanza 
di autorizzazione al pascolo è inoltrata al competente Servizio della Regione 
Puglia, che rilascia il provvedimento di concessione/autorizzazione, previa 
acquisizione del parere dell’Ente di gestione delle aree naturali protette, nei 
periodi di seguito riportati:  a) per il pascolo sul demanio regionale 
forestale dal 2 gennaio all’1 marzo;  b) per il pascolo sui terreni non 
demaniali forestali della Regione Puglia per l’intero anno solare.  
   4. Per 
richieste di concessione al pascolo sul Demanio forestale avanzate da soggetti 
differenti e concernenti medesimi terreni, avrà precedenza il richiedente che 
per primo avrà presentato l’istanza. Gli altri richiedenti avranno facoltà di 
indicare terreni differenti.  
 
 5. Qualora nuove istanze riportanti i 
medesimi terreni pervengano nella stessa giornata si procederà mediante 
estrazione a sorte, previa convocazione degli interessati.  
 
 6. Il 
procedimento si conclude con il provvedimento di concessione e/o autorizzazione 
al pascolo entro 90 giorni dalla ricezione dell’ istanza, salve le interruzioni 
previste per legge;  
 
 7. Il provvedimento di cui al precedente comma 
acquisisce esecutività dopo la presentazione da parte del beneficiario entro 15 
giorni dalla notifica del provvedimento medesimo di copia della ricevuta di 
versamento del canone di concessione e della certificazione veterinaria 
comprovante che i capi da avviare al pascolo e l’allevamento da cui provengono 
siano indenni da malattie infettive e diffusive.  La mancata produzione della 
documentazione indicata al precedente comma nel termine ivi previsto determina 
la decadenza dall’autorizzazione/concessione.] 
 
 
 
 (12)  Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19
  
  Art. 10 Pubblicazione concessioni sul demanio forestale regionale (13)  [1. Al termine del procedimento è rilasciata concessione al pascolo sui terreni 
del Demanio forestale regionale.  
 
 2. La determinazione del dirigente del 
competente ufficio regionale, pubblicata sul sito istituzionale della Regione 
Puglia e sul BURP, riporta i terreni con l’indicazione delle località, foglio e 
particella assegnati alle aziende che ne hanno titolo. ] 
 
 
 
 (13)  Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19
  
  Art. 11 Verifiche antimafia (14)  [1. Contestualmente alla ricezione della domanda di autorizzazione, il dirigente 
del competente ufficio regionale inoltra alla competente Prefettura richiesta di 
certificazione antimafia.] 
 
 (14)  Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19
  
  Art. 12Unità di Carico (15)  [1. Il carico di bestiame ammissibile oggetto di autorizzazione/concessione, 
determinato in UBA (Unità di Bestiame Adulto), fatto salvo lo stato ottimale 
della cotica erbosa pascolativa, non può essere inferiore ai seguenti limiti 
minimi per tipo di specie e tenuto conto dei seguenti indici di conversione:  
 
 TIPOLOGIA ANIMALI                               UBA  _____________________________________________  Bovino di età 
superiore ai 2 anni                1,00 UBA  _____________________________________________  Bovino di età 
compresa  tra i 6 e i 24 mesi                                        0,60 UBA  _____________________________________________  Ovino e Caprino                                         0,15 UBA  _____________________________________________  Equino di età 
superiore a 6 mesi                 1,00 UBA  _____________________________________________  Suino                                                           0,30 UBA  _____________________________________________ ] 
 
 (15)  Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19
  
  Art. 13Carichi massimi ammissibili (16)  [1. Il carico di bestiame ammissibile per ettaro di pascolo è correlato alla 
specie allevata e alla produttività della cotica erbosa, sulla base degli indici 
di conversione di seguito riportati:  
 TIPOLOGIA SUPERFICIE MINIMA FORAGGERA  COLTURA 
 __________________________________________________________________________________  Pascolo                                                                                          1 UBA 
ogni 2 Ha di superficie/anno 
 __________________________________________________________________________________  Pascolo 
cespugliato (pari al 30% della superficie                       1 UBA ogni 2,5 Ha di superficie/anno 
 __________________________________________________________________________________  Pascolo 
fortemente cespugliato (pari al 60% della superficie)  o boschi a scarsa 
densità (pari al 30% della superficie)             1 UBA ogni 3 Ha di superficie/anno 
 __________________________________________________________________________________  Bosco                                                                                            1 UBA ogni 
3,5 Ha di superficie/anno 
 __________________________________________________________________________________ 
  
 2. Il carico di bestiame di cui al comma 1) può essere maggiore 
per le attività di ricerca, studio e sperimentazione svolte dai soggetti 
pubblici di cui all’art. 8, comma 3). 
  3. Per i terreni non soggetti al 
pascolo annuale, i carichi di bestiame per unità di superficie foraggera sono 
stabiliti per frazioni di mesi rispetto a quelli definiti. 
  4. Gli 
affidatari non possono esercitare alcuna azione nei confronti 
dell’Amministrazione nel caso di morìa di animali dovute a malattie infettive 
contratte nel fondo concesso. 
  5. Le strade e i viottoli di campagna non 
possono essere sbarrati con sistemi fissi nei terreni concessi a pascolo. 
  6. Gli affidatari sono obbligati, qualora durante il periodo di 
concessione al pascolo si verifichino malattie infettive o contagiose, ad 
eseguire tutte le misure di profilassi indicate dalle competenti autorità. ]
 
 
 
 (16)  Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19
  
  Art. 14 Canone di concessione al pascolo (17)  [1. Il canone mensile di concessione al pascolo sul demanio forestale regionale 
al netto dell’IVA, stabilito per l’anno 2013, adeguato ai prezzi di mercato, è 
il seguente:  
 
 TIPOLOGIA ANIMALI                                       CANONE  _______________________________________________________  Bovino di età superiore ai 2 anni                             2,50 euro/mese  _______________________________________________________  Bovino di età compresa  tra i 6 e i 24 mesi                                                     2,00 euro/mese  _______________________________________________________  Ovino e Caprino                                                      0,60 euro/mese  _______________________________________________________  Equino di età superiore a 6 mesi                             2,00 
euro/mese  _______________________________________________________  Suino                                                                       0,60 euro/mese  _______________________________________________________  
 
 2. L’importo del canone annuo è soggetto 
annualmente a rivalutazione monetaria sulla base dell’ indice annuale ISTAT dei 
prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati (FOI) riferito al 
mese di gennaio dell’anno precedente. ] 
 
 
 
 (17)  Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19
  
  Capo III Prescrizioni (18)  
 
 (18)  Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19
  
  Art. 15Divieti (19)  [1. E’ vietato:  a. subconcedere il diritto di concessione;  b. effettuare 
l’esercizio del pascolo in modo difforme dalle prescrizioni contenute 
nell’autorizzazione ovvero nel presente regolamento;  c. danneggiare alberi o 
tagliare arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte della 
Regione Puglia;  d. immettere nelle aree autorizzate un numero di capi 
superiore a quello concesso o con estremi identificativi diversi da quelli 
indicati nella autorizzazione / concessione. ] 
 
 
 (19)  Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19
  
  Art. 16Sanzioni (20)  [1. La violazione di uno dei divieti di cui al precedente articolo, operata sul 
demanio forestale regionale, comporta la sanzione amministrativa pari al 150% 
del canone di concessione. Ogni successiva violazione determina l’applicazione 
di una sanzione amministrativa pari al 100% del canone di concessione oltre alle 
conseguenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 17 che segue.  
 
 2. Restano valide le sanzioni previste per la violazione di divieti 
contenuti in specifiche disposizioni nazionali e regionali.] 
 
 (20)  Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19
  
  Art. 17 Revoca autorizzazione e/o concessione (21)  [1. Si procede alla revoca della concessione al pascolo per:  a. 
subconcessione;  b. violazione delle norme antincendio;  c. più di due 
infrazioni nell’arco della durata dell’autorizzazione.  
 
 
 2. Nel caso di 
revoca dell’atto di concessione non si procederà ad alcun rimborso del canone 
versato.  
 
 3. Intervenuta la revoca non si potrà procedere al rilascio di 
una nuova autorizzazione e/o concessione al pascolo per un periodo non inferiore 
ad anni tre. ] 
 
 (21)  Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19
  
  Art. 18 Controlli (22)  [ 1. Il controllo del rispetto delle presenti norme e l’irrogazione delle sanzioni 
sono demandati agli organi direttamente designati dalle leggi nonché ai 
funzionari regionali di cui all’art. 17, comma 3, della L.R. 7 marzo 2003, n. 4 
“Disposizioni in materia di gestione del patrimonio indisponibile della 
Regione”. ] 
 
 
 
 (22)  Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19
  
  Art. 19 Norme finali (23)  [1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si rinvia alle 
disposizioni statali e/o regionali che disciplinano l’uso dei pascoli, la 
conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale oltre alla tutela 
dell’ambiente, la sanità pubblica e la polizia veterinaria. ] 
 
 (23)  Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19
  
  INDICE Capo I - Norme Generali 
  Art. 1 Finalità e oggetto  Art. 2 Disciplina 
del pascolo nei boschi  Art. 3 Disciplina del pascolo nei terreni pascolivi 
 Art. 4 Disposizioni riguardanti l’attività pascoliva nelle aree naturali 
protette, SIC e ZPS  Art. 5 Disciplina del pascolo delle capre  Art. 6 
Divieti al pascolo  Art. 7 Personale addetto alla custodia del bestiame 
 
  Capo II - Autorizzazioni 
  Art. 8 Requisiti  Art. 9 
Autorizzazione  Art. 10 Pubblicazione concessioni sul demanio forestale 
regionale  Art. 11 Verifiche antimafia  Art. 12 Unità di carico  Art. 
13 Carichi massimi ammissibili  Art. 14 Canone di concessione al pascolo 
 
  Capo III - Prescrizioni 
  Art. 15 Divieti generali  Art 16 
Sanzioni  Art 17 Revoca autorizzazione e/o concessione  Art. 18 Controlli 
 Art. 19 Norme finali 
 
  ALLEGATO "A"  (24)  All. A MODELLO B  
 
 (24)  Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19
  
  Disposizioni finali  (25)    [Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n. 
7 “Statuto della Regione Puglia”.E’ fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia. ] 
 
 (25) Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19
  
  
                                
                                
                             |