Regolamento Regionale 30 dicembre 2013, n. 27 L’attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia(1)
(1) Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l’art. 42, comma 2, lett.c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto
della Regione Puglia”;
Visto l’art. 44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004,
n.7 “Statuto della Regione Puglia”;
Vista la Delibera di Giunta
Regionale n.2486 del 17/12/2013 di adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente Regolamento
Capo I Norme Generali(2)
(2) Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19
Art. 1Finalità e oggetto (3) [ 1. Il presente Regolamento ha la finalità di garantire la gestione,
valorizzazione, tutela funzionale del patrimonio forestale regionale in
attuazione della L. R. 30 novembre 2000, n. 18, lett. f) e l). A tal fine
disciplina: a. le procedure amministrative autorizzatorie per l’esercizio
del pascolo sul soprassuolo boschivo, arbustivo ed erbaceo dei terreni della
Regione Puglia sottoposti a vincolo in applicazione dell’art. 9 del R.D.Lgs 30
dicembre 1923, n. 3267 e dell’art. 25 del R.D. 16 maggio 1926, n. 1126; b.
le concessioni sui terreni boscati e pascolivi del patrimonio indisponibile
forestale della Regione Puglia (di seguito denominato “Demanio forestale
regionale”).]
(3) Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19
Art. 2Disciplina del pascolo nei boschi (4) [1. L’esercizio del pascolo nelle fustaie coetanee, sul soprassuolo boschivo,
arbustivo ed erbaceo del territorio della Regione Puglia è consentito: a. al
bestiame ovino e suino, dopo che il novellame abbia raggiunto l’altezza di m.
1,5; b. al bestiame bovino ed equino, dopo che il novellame abbia raggiunto
l’altezza di m. 3.]
(4) Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19
Art. 3Disciplina del pascolo nei terreni pascolivi (5) [1. L’esercizio del pascolo nei terreni pascolivi è autorizzato: a. ad
altitudine fino ai 600 (seicento) metri dal 01 marzo al 30 novembre; b. ad
altitudine compresa tra i 600 (seicento) e i 1000 (mille) metri dal 01 aprile al
01 novembre; c. ad altitudine superiore ai 1000 (mille) metri dal 16 giugno
al 15 ottobre.
2. Il pascolo vagante o brado, può esercitarsi solo nei
terreni appartenenti al proprietario degli animali pascolanti, purché recintati
a mezzo di chiudende. ]
(5) Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19
Art. 4Disposizioni riguardanti l’attività pascoliva nelle aree naturali protette e
SIC-ZPS (6) [1. Le norme previste dal presente regolamento si applicano nelle aree SIC (Siti
di interesse comunitario) e ZPS (Zone di protezione speciale) della Rete Natura
2000, in assenza di specifici piani di gestione. 2. Sono fatte salve le
disposizioni sul pascolo contenute negli strumenti e nei provvedimenti specifici
adottati dagli Enti di gestione delle aree naturali protette, d’intesa con il
competente Servizio della Regione]
(6) Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19
Art. 5Disciplina del pascolo delle capre (7) [1. In applicazione dell’art. 9, lettera c) del R.D.L. 3267/23, il pascolo delle
capre: a. è vietato nei boschi e nei terreni ricoperti di cespugli aventi
funzione protettiva; b. è escluso nei boschi in rinnovazione.
2. le
capre devono essere avviate senza soste al pascolo per le strade stabilite nel
provvedimento di autorizzazione.]
(7) Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19
Art. 6 Divieti al pascolo (8) [1. Nel territorio boscato della Regione Puglia il pascolo è vietato: a. nei
boschi cedui
a.1 al bestiame ovino nel periodo di 5 (cinque) anni dopo il
taglio produttivo;
a.2 al bestiame bovino ed equino nel periodo di sette
(sette) anni dopo il taglio produttivo;
b. agli animali di ogni specie nei
boschi distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi per 10 anni; c. agli
animali di ogni specie nei boschi chiusi al pascolo il transito o comunque
l’immissione; d. agli animali di ogni specie nei boschi chiusi al pascolo,
anche se propri e nei vivai forestali, il transito o comunque l’immissione; e. agli animali di ogni specie nelle fustaie disetanee che sono in continua
rinnovazione.
2. Nei boschi vetusti e degradati e in quelli interessati
da interventi di diradamento di tipo moderato il competente Servizio può
consentire il pascolo in forma limitata, indicandone la durata, il carico
massimo del bestiame, la ripartizione in sezioni ed i turni di riposo.
3. Nel territorio con soprassuolo pascolivo l’attività al pascolo è
vietata: a. nei terreni deteriorati a causa di un carico di bestiame
eccessivo o per motivi di dissesto idrogeologico. Il competente Servizio può
consentire il pascolo in forma limitata, indicandone la durata, il carico
massimo del bestiame, la ripartizione in sezioni ed i turni di riposo; b.
nei terreni pascolivi percorsi dal fuoco, per un periodo non inferiore a cinque
anni dall’evento, al fine di salvaguardare la copertura del terreno e consentire
la ripresa del manto vegetale. ]
(8) Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19
Art. 7Personale addetto alla custodia del bestiame (9) [1. La custodia del bestiame deve essere affidata ad addetti di età non inferiore
a 18 anni.
2. Ad ogni addetto non possono essere affidati più di 20
(venti) capi di bestiame grosso (equino e/o bovino) o più di 100 (cento) capi di
bestiame minuto (ovino e/o caprino e/o suino).
3. Nel termine di 15
(quindici) giorni dal rilascio dell’autorizzazione il titolare
dell’autorizzazione / concessione all’attività pascoliva farà conoscere
all’ufficio competente regionale le generalità degli addetti se diversi dal
medesimo. E’, altresì, tenuto a dare tempestiva comunicazione di ogni variazione
relativa agli addetti. ]
(9) Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19
Capo II Autorizzazioni e concessioni (10)
(10) Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19
Art. 8Requisiti (11) [1. L’esercizio del pascolo sul territorio della Regione Puglia è consentito ai
soggetti che svolgono l’attività esclusiva o prevalente di allevatori di
bestiame, di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo con azienda ad
indirizzo zootecnico dotati di Partita IVA e iscrizione presso Repertorio delle
notizie economiche e amministrative della Camera di commercio (di seguito REA).
2. Il pascolo sui territori del Demanio forestale regionale è consentito
ai soggetti che svolgono l’attività esclusiva o prevalente di allevatore di
bestiame, di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo con azienda ad
indirizzo zootecnico, dotati di regolare Partita IVA e iscrizione presso il REA.
3. Per migliorare la gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio
forestale e zootecnico l’esercizio al pascolo è consentito, anche in deroga al
presente regolamento, ai soggetti pubblici per finalità di ricerca, studio e
sperimentazione.
4. Ai fini dell’assegnazione delle aree da concedere,
di cui al comma 2 del presente articolo, costituiscono titoli preferenziali: a. essere proprietari e/o conduttore di aziende zootecniche limitrofe alle
aree richieste in concessione; b. essere in possesso di concessioni al
pascolo nell’anno precedente alla data di presentazione della domanda di cui al
successivo art. 9. ]
(11) Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19
Art. 9Autorizzazioni (12) [1. Il pascolo è esercitato a seguito di apposita autorizzazione rilasciata con
validità mensile, annuale o biennale ai soggetti di cui all’articolo che
precede.
2. L’istanza di autorizzazione al pascolo è redatta secondo lo
schema allegato al presente regolamento e corredata dalla documentazione
indicata (All. “A” - Istanza di autorizzazione al pascolo).
3. L’istanza
di autorizzazione al pascolo è inoltrata al competente Servizio della Regione
Puglia, che rilascia il provvedimento di concessione/autorizzazione, previa
acquisizione del parere dell’Ente di gestione delle aree naturali protette, nei
periodi di seguito riportati: a) per il pascolo sul demanio regionale
forestale dal 2 gennaio all’1 marzo; b) per il pascolo sui terreni non
demaniali forestali della Regione Puglia per l’intero anno solare.
4. Per
richieste di concessione al pascolo sul Demanio forestale avanzate da soggetti
differenti e concernenti medesimi terreni, avrà precedenza il richiedente che
per primo avrà presentato l’istanza. Gli altri richiedenti avranno facoltà di
indicare terreni differenti.
5. Qualora nuove istanze riportanti i
medesimi terreni pervengano nella stessa giornata si procederà mediante
estrazione a sorte, previa convocazione degli interessati.
6. Il
procedimento si conclude con il provvedimento di concessione e/o autorizzazione
al pascolo entro 90 giorni dalla ricezione dell’ istanza, salve le interruzioni
previste per legge;
7. Il provvedimento di cui al precedente comma
acquisisce esecutività dopo la presentazione da parte del beneficiario entro 15
giorni dalla notifica del provvedimento medesimo di copia della ricevuta di
versamento del canone di concessione e della certificazione veterinaria
comprovante che i capi da avviare al pascolo e l’allevamento da cui provengono
siano indenni da malattie infettive e diffusive. La mancata produzione della
documentazione indicata al precedente comma nel termine ivi previsto determina
la decadenza dall’autorizzazione/concessione.]
(12) Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19
Art. 10 Pubblicazione concessioni sul demanio forestale regionale (13) [1. Al termine del procedimento è rilasciata concessione al pascolo sui terreni
del Demanio forestale regionale.
2. La determinazione del dirigente del
competente ufficio regionale, pubblicata sul sito istituzionale della Regione
Puglia e sul BURP, riporta i terreni con l’indicazione delle località, foglio e
particella assegnati alle aziende che ne hanno titolo. ]
(13) Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19
Art. 11 Verifiche antimafia (14) [1. Contestualmente alla ricezione della domanda di autorizzazione, il dirigente
del competente ufficio regionale inoltra alla competente Prefettura richiesta di
certificazione antimafia.]
(14) Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19
Art. 12Unità di Carico (15) [1. Il carico di bestiame ammissibile oggetto di autorizzazione/concessione,
determinato in UBA (Unità di Bestiame Adulto), fatto salvo lo stato ottimale
della cotica erbosa pascolativa, non può essere inferiore ai seguenti limiti
minimi per tipo di specie e tenuto conto dei seguenti indici di conversione:
TIPOLOGIA ANIMALI UBA _____________________________________________ Bovino di età
superiore ai 2 anni 1,00 UBA _____________________________________________ Bovino di età
compresa tra i 6 e i 24 mesi 0,60 UBA _____________________________________________ Ovino e Caprino 0,15 UBA _____________________________________________ Equino di età
superiore a 6 mesi 1,00 UBA _____________________________________________ Suino 0,30 UBA _____________________________________________ ]
(15) Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19
Art. 13Carichi massimi ammissibili (16) [1. Il carico di bestiame ammissibile per ettaro di pascolo è correlato alla
specie allevata e alla produttività della cotica erbosa, sulla base degli indici
di conversione di seguito riportati:
TIPOLOGIA SUPERFICIE MINIMA FORAGGERA COLTURA
__________________________________________________________________________________ Pascolo 1 UBA
ogni 2 Ha di superficie/anno
__________________________________________________________________________________ Pascolo
cespugliato (pari al 30% della superficie 1 UBA ogni 2,5 Ha di superficie/anno
__________________________________________________________________________________ Pascolo
fortemente cespugliato (pari al 60% della superficie) o boschi a scarsa
densità (pari al 30% della superficie) 1 UBA ogni 3 Ha di superficie/anno
__________________________________________________________________________________ Bosco 1 UBA ogni
3,5 Ha di superficie/anno
__________________________________________________________________________________
2. Il carico di bestiame di cui al comma 1) può essere maggiore
per le attività di ricerca, studio e sperimentazione svolte dai soggetti
pubblici di cui all’art. 8, comma 3).
3. Per i terreni non soggetti al
pascolo annuale, i carichi di bestiame per unità di superficie foraggera sono
stabiliti per frazioni di mesi rispetto a quelli definiti.
4. Gli
affidatari non possono esercitare alcuna azione nei confronti
dell’Amministrazione nel caso di morìa di animali dovute a malattie infettive
contratte nel fondo concesso.
5. Le strade e i viottoli di campagna non
possono essere sbarrati con sistemi fissi nei terreni concessi a pascolo.
6. Gli affidatari sono obbligati, qualora durante il periodo di
concessione al pascolo si verifichino malattie infettive o contagiose, ad
eseguire tutte le misure di profilassi indicate dalle competenti autorità. ]
(16) Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19
Art. 14 Canone di concessione al pascolo (17) [1. Il canone mensile di concessione al pascolo sul demanio forestale regionale
al netto dell’IVA, stabilito per l’anno 2013, adeguato ai prezzi di mercato, è
il seguente:
TIPOLOGIA ANIMALI CANONE _______________________________________________________ Bovino di età superiore ai 2 anni 2,50 euro/mese _______________________________________________________ Bovino di età compresa tra i 6 e i 24 mesi 2,00 euro/mese _______________________________________________________ Ovino e Caprino 0,60 euro/mese _______________________________________________________ Equino di età superiore a 6 mesi 2,00
euro/mese _______________________________________________________ Suino 0,60 euro/mese _______________________________________________________
2. L’importo del canone annuo è soggetto
annualmente a rivalutazione monetaria sulla base dell’ indice annuale ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati (FOI) riferito al
mese di gennaio dell’anno precedente. ]
(17) Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19
Capo III Prescrizioni (18)
(18) Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19
Art. 15Divieti (19) [1. E’ vietato: a. subconcedere il diritto di concessione; b. effettuare
l’esercizio del pascolo in modo difforme dalle prescrizioni contenute
nell’autorizzazione ovvero nel presente regolamento; c. danneggiare alberi o
tagliare arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte della
Regione Puglia; d. immettere nelle aree autorizzate un numero di capi
superiore a quello concesso o con estremi identificativi diversi da quelli
indicati nella autorizzazione / concessione. ]
(19) Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19
Art. 16Sanzioni (20) [1. La violazione di uno dei divieti di cui al precedente articolo, operata sul
demanio forestale regionale, comporta la sanzione amministrativa pari al 150%
del canone di concessione. Ogni successiva violazione determina l’applicazione
di una sanzione amministrativa pari al 100% del canone di concessione oltre alle
conseguenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 17 che segue.
2. Restano valide le sanzioni previste per la violazione di divieti
contenuti in specifiche disposizioni nazionali e regionali.]
(20) Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19
Art. 17 Revoca autorizzazione e/o concessione (21) [1. Si procede alla revoca della concessione al pascolo per: a.
subconcessione; b. violazione delle norme antincendio; c. più di due
infrazioni nell’arco della durata dell’autorizzazione.
2. Nel caso di
revoca dell’atto di concessione non si procederà ad alcun rimborso del canone
versato.
3. Intervenuta la revoca non si potrà procedere al rilascio di
una nuova autorizzazione e/o concessione al pascolo per un periodo non inferiore
ad anni tre. ]
(21) Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19
Art. 18 Controlli (22) [ 1. Il controllo del rispetto delle presenti norme e l’irrogazione delle sanzioni
sono demandati agli organi direttamente designati dalle leggi nonché ai
funzionari regionali di cui all’art. 17, comma 3, della L.R. 7 marzo 2003, n. 4
“Disposizioni in materia di gestione del patrimonio indisponibile della
Regione”. ]
(22) Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19
Art. 19 Norme finali (23) [1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si rinvia alle
disposizioni statali e/o regionali che disciplinano l’uso dei pascoli, la
conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale oltre alla tutela
dell’ambiente, la sanità pubblica e la polizia veterinaria. ]
(23) Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19
INDICE Capo I - Norme Generali
Art. 1 Finalità e oggetto Art. 2 Disciplina
del pascolo nei boschi Art. 3 Disciplina del pascolo nei terreni pascolivi
Art. 4 Disposizioni riguardanti l’attività pascoliva nelle aree naturali
protette, SIC e ZPS Art. 5 Disciplina del pascolo delle capre Art. 6
Divieti al pascolo Art. 7 Personale addetto alla custodia del bestiame
Capo II - Autorizzazioni
Art. 8 Requisiti Art. 9
Autorizzazione Art. 10 Pubblicazione concessioni sul demanio forestale
regionale Art. 11 Verifiche antimafia Art. 12 Unità di carico Art.
13 Carichi massimi ammissibili Art. 14 Canone di concessione al pascolo
Capo III - Prescrizioni
Art. 15 Divieti generali Art 16
Sanzioni Art 17 Revoca autorizzazione e/o concessione Art. 18 Controlli
Art. 19 Norme finali
ALLEGATO "A" (24) All. A MODELLO B
(24) Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19
Disposizioni finali (25) [Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n.
7 “Statuto della Regione Puglia”.E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia. ]
(25) Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 5/2015, art. 19
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