Regolamento Regionale 10 marzo 2014, n. 3 Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali; Visto l’art. 42, comma 2, lett.c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto
della Regione Puglia”;
Visto l’art. 44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004,
n.7 “Statuto della Regione Puglia”;
Vista la Delibera di Giunta
Regionale n. 383 del 4/03/2014 di adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1Istituzione del Comitato Consultivo Misto 1. Ai sensi degli artt. 6 e 7 della L.R. n. 25/2006 e dell’art. 14 del D.Lgs.
502/1992 s.m.i., al fine di garantire la partecipazione democratica dei
cittadini alla programmazione, alla valutazione ed al miglioramento qualitativo
dei servizi sanitari e socio-sanitari, è obbligatoriamente istituito presso
ciascuna Azienda Sanitaria Locale della Regione Puglia il Comitato Consultivo
Misto (C.C.M.) quale organismo di consultazione e partecipazione democratica dei
cittadini. Il C.C.M. è facoltativamente istituito, previa valutazione di
opportunità della Direzione aziendale, anche presso le Aziende
Ospedaliero-Universitarie e gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico (IRCCS).
2. All’interno dei C.C.M. - composti da utenti ed operatori
delle Aziende sanitarie - viene privilegiata la partecipazione dei cittadini in
forma organizzata, attraverso Associazioni di volontariato, Organizzazioni non
lucrative di utilità sociale, Associazioni di promozione sociale ed Organismi di
tutela del diritto alla salute ( d’ora in poi Associazioni ) operanti in ambito
sanitario o socio-sanitario, in quanto tali soggetti collettivi sono ritenuti
portatori di esperienze e competenze funzionali agli obiettivi che si intende
perseguire.
3. Ferma restando l’autonomia delle singole Associazioni, il
C.C.M. rappresenta un momento d’incontro in cui periodicamente:
- le
Associazioni espongono collegialmente le esigenze dei cittadini-utenti e
propongono strategie e strumenti per il rispetto dei diritti dei cittadini ed il
miglioramento della qualità dei servizi; - l’Azienda presenta obiettivi e
strategie finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi erogati e
promuove la collaborazione delle Associazioni per la loro realizzazione
Art. 2Funzioni a) Contribuire alla programmazione aziendale in
materia di organizzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari; b) Valutare
i servizi sanitari e socio-sanitari erogati, verificandone la funzionalità e
rispondenza alle finalità del Servizio Sanitario Regionale ed agli obiettivi dei
Piani Sanitari Regionali.
2. Per l’adempimento di tali funzioni i C.C.M.
svolgono, con riferimento alle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o
private accreditate con l’Azienda, anche attraverso formalizzati collegamenti
con l’URP aziendale, le seguenti attività: - Monitoraggio e verifica
periodica dell’organizzazione, dei tempi e delle modalità di erogazione e della
qualità dei servizi sanitari e socio-sanitari; - Presentazione di proposte
e/o progetti per il superamento delle criticità rilevate, per il miglioramento
della qualità, dell’accessibilità e dell’umanizzazione dei servizi sanitari e
socio-sanitari e per la valutazione del grado di soddisfazione dei
cittadini-utenti (cd. qualità percepita); -
Valutazione annuale dell’organizzazione complessiva dei servizi sanitari e
socio-sanitari dell’Azienda, da effettuare attraverso apposita relazione
predisposta dalla Sezione Plenaria Aziendale del C.C.M.; - Collaborazione
alla stesura di piani di educazione sanitaria; - Proposte volte a promuovere
la partecipazione e l’informazione degli utenti di servizi sanitari e
socio-sanitari sui propri diritti, sui criteri e requisiti di accesso ai
predetti servizi nonchè sulle modalità di erogazione degli stessi.
Art. 3Organi, costituzione e durata in carica 1. Sono organi del C.C.M. l’Assemblea delle Associazioni, la Sezione Plenaria,
le Sezioni Distrettuali (o Sovra-distrettuali), il Presidente.
2. Nelle
Aziende Sanitarie Locali il C.C.M., ai sensi dell’ art. 6, co. 5, lett. a) della
L.R. n. 25/2006, si articola in una Sezione Plenaria Aziendale ed in Sezioni
Distrettuali, una per ciascun Distretto Socio-Sanitario, ovvero in Sezioni
Sovra-distrettuali laddove il contesto associativo distrettuale risulti
insufficiente a garantire la corretta composizione della Sezione distrettuale.
Nelle Aziende Ospedaliero-Universitarie e negli IRCCS il C.C.M. - ove istituito
- si organizza esclusivamente in una Sessione Plenaria Aziendale.
3. Gli
organi del C.C.M. di cui al comma 1 del presente articolo non possono essere
costituiti, per la parte di rappresentanza associativa, da soggetti che: -
risultino titolari di rapporti di lavoro con l’Azienda Sanitaria presso la quale
è istituito il C.C.M. ovvero con strutture sanitarie o socio-sanitarie private
accreditate con il S.S.R. ed operanti sul territorio provinciale (se trattasi di
C.C.M. di ASL) o sul territorio regionale (se trattasi di C.C.M. di AOU o IRCCS)
in cui insiste l’Azienda stessa; - risultino proprietari, azionisti o
amministratori di strutture sanitarie o socio-sanitarie private accreditate con
il S.S.R. operanti sul territorio provinciale (se trattasi di C.C.M. di ASL) o
sul territorio regionale (se trattasi di C.C.M. di AOU o IRCCS) in cui insiste
l’Azienda stessa ed eroganti prestazioni in favore di quest’ultima.
4.
La costituzione del C.C.M. è disposta dal Direttore generale dell’Azienda con
proprio atto deliberativo, nel rispetto di quanto previsto dal presente
Regolamento nonché dal Regolamento attuativo aziendale di cui al successivo art.
11.
5. Gli organi del C.C.M. durano in carica tre anni, salvo dimissioni
volontarie dei singoli componenti.
Art. 4Requisiti e modalità di partecipazione delle Associazioni al C.C.M. 1. Requisiti per la partecipazione delle Associazioni al C.C.M. sono i seguenti: a) Iscrizione nel Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato
(L. 266/1991; L.R. 11/1994), ovvero nel Registro regionale delle associazioni di
promozione sociale (L. 383/2000; L.R. 39/2007), ovvero nell’Elenco regionale
delle O.N.L.U.S. (D.Lgs. 460/1997), ovvero nell’Albo regionale delle
associazioni, dei movimenti femminili e delle cooperative no profit di genere
( L.R. 7/2007; D.G.R. n. 67 del 31/1/2008); b) Svolgimento di attività
(documentabile) prevalente dell’Associazione in ambito sanitario o
socio-sanitario da almeno 3 anni sul territorio provinciale in cui insiste
l’Azienda se trattasi di C.C.M. di Azienda Sanitaria Locale, ovvero sul
territorio regionale se trattasi di C.C.M. di Azienda Ospedaliero-Universitaria
o IRCCS.
2. Non è consentita la partecipazione al C.C.M., al fine di non
ingenerare situazioni di confusione dei ruoli nonchè di potenziale conflitto di
interessi con l’Azienda, alle Associazioni che rientrino nelle fattispecie di
seguito indicate: - Associazioni che abbiano, come legali rappresentanti e/o
come componenti degli organismi direttivi, soggetti titolari di rapporti di
lavoro (sia subordinato che autonomo) con l’Azienda Sanitaria presso la quale è
istituito il C.C.M.; - Associazioni che abbiano, come legali rappresentanti
e/o come componenti degli organismi direttivi, soggetti titolari della proprietà
o della gestione di strutture sanitarie o socio-sanitarie private accreditate
con il S.S.R. operanti sul territorio provinciale (se trattasi di C.C.M. di ASL)
o sul territorio regionale (se trattasi di C.C.M. di AOU o IRCCS) in cui insiste
l’Azienda ed eroganti prestazioni in favore di quest’ultima, ovvero soggetti
titolari di rapporti di lavoro (sia subordinato che autonomo) con le predette
strutture sanitarie o socio-sanitarie private accreditate; - Associazioni in
convenzione con l’Azienda o che eroghino prestazioni in favore di quest’ultima o
che ricevano dalla stessa finanziamenti di qualsiasi genere.
3. Le
Associazioni che risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e che non
incorrano nelle condizioni di cui al comma 2 possono presentare istanza al
Direttore generale dell’Azienda per la partecipazione al C.C.M. secondo un
fac-simile di domanda predisposto dalla stessa Azienda. Il Direttore
generale dell’Azienda, dopo aver effettuato le opportune verifiche per il
tramite dell’URP aziendale, autorizza l’inserimento delle Associazioni che ne
abbiamo fatto domanda all’interno dell’Assemblea di cui all’art. 5.
Art. 5Assemblea delle Associazioni 1. L’Assemblea è costituita dai Legali rappresentanti (o loro delegati) di tutte
le Associazioni che partecipano al C.C.M. aziendale ed è presieduta dal
Presidente del C.C.M.
2. Le Associazioni nazionali, regionali o
provinciali che risultino articolate in una pluralità di sezioni a livello
comunale (con medesimo codice fiscale) dovranno partecipare in forma unitaria
all’Assemblea di ciascun C.C.M., potendo esprimere in tale sede un solo voto.
3. La prima riunione dell’Assemblea è convocata dal Direttore generale
dell’Azienda. Successivamente, le riunioni ordinarie e straordinarie
dell’Assemblea sono convocate dal Presidente del C.C.M.
4. L’Assemblea
si riunisce in via ordinaria una volta all’anno, ovvero in via straordinaria in
caso di necessità ed urgenza, anche su richiesta della maggioranza delle
Associazioni che la compongono.
5. L’Assemblea è validamente costituita
con la presenza della metà più uno delle Associazioni componenti in prima
convocazione, e con la presenza di almeno un terzo dei componenti in seconda
convocazione. Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei presenti, fatta
eccezione per le riunioni elettive o di scioglimento anticipato del C.C.M. nelle
quali è necessaria la maggioranza dei componenti.
6. Non sono ammesse
deleghe delle Associazioni per la partecipazione all’Assemblea.
7.
L’Assemblea svolge le seguenti funzioni: - Elegge al proprio interno il
Presidente ed il Vice-presidente del C.C.M.; - Elegge al proprio interno i
rappresentanti delle Associazioni nella Sezione Plenaria e nelle Sezioni
Distrettuali (o Sovra-distrettuali) del C.C.M., nonchè i relativi supplenti; - Individua i due componenti di propria rappresentanza nell’Ufficio di
Segreteria del C.C.M., nonchè i relativi supplenti; - Individua, in sede di
prima riunione e poi annualmente, le categorie di temi da trattare ritenute
prioritarie, rispetto alle quali ciascuna Associazione può presentare nella
stessa sede relazioni o proposte di lavoro, fornendo in tal modo un contributo
ampio e partecipato ai lavori annuali delle Sezioni Plenaria e Distrettuali (o
Sovra-distrettuali) CCM; - Promuove la partecipazione alle riunioni del
C.C.M., nelle sue diverse articolazioni, di esperti per la trattazione di
particolari tematiche; - Approva la relazione di valutazione annuale
dell’organizzazione complessiva dei servizi sanitari e socio-sanitari
dell’Azienda predisposta dalla Sezione Plenaria Aziendale del C.C.M., che deve
essere presentata e discussa in sede di Conferenza dei Servizi di cui all’art.
14, co. 4 del D.Lgs. 502/1992 s.m.i.
8. Per gravi motivi, l’Assemblea
delle Associazioni può chiedere - a maggioranza dei componenti - lo scioglimento
anticipato del C.C.M., nella sua totalità o con riferimento a singole Sezioni
Distrettuali (o Sovradistrettuali), e procedere a nuova elezione dei relativi
componenti. Tale scioglimento anticipato, così come la ricostituzione
dell’intero C.C.M. o di sue singole Sezioni, è disposto dal Direttore generale
dell’Azienda con proprio atto deliberativo.
Art. 6Sezione Plenaria e Sezioni Distrettuali o Sovra-distrettuali 1. La composizione del C.C.M., tanto nella Sezione Plenaria quanto in quella
Distrettuale o Sovra-distrettuale, deve garantire - ai sensi dell’ art. 6, co. 5,
lett. d) della L.R. n. 25/2006 - la presenza di due terzi a rappresentanti delle
Associazioni che partecipano al C.C.M.
2. La Sezione Plenaria Aziendale
del C.C.M., che al fine di garantire l’efficace funzionamento del Comitato non
deve essere eccessivamente numerosa, è composta come segue: - Uno o più
delegati delle Associazioni per ciascuna Sezione distrettuale (o
sovra-distrettuale) del C.C.M., che dovranno comunque essere individuati in
numero tale da garantire il rapporto percentuale dei 2/3 della composizione
associativa della Sezione di cui al precedente comma 3; - Il Direttore
Generale dell’Azienda o un suo delegato; - Il Direttore Sanitario
dell’Azienda; - Il Responsabile U.R.P. dell’Azienda; - Il Dirigente del
Servizio socio-sanitario dell’Azienda; - Il Responsabile aziendale per la
qualità.
3. La Sezione Plenaria del C.C.M. si riunisce con cadenza
almeno semestrale.
4. Le Sezioni Distrettuali (o Sovra-distrettuali) del
C.C.M. sono composte da: - Un rappresentante di ciascuna delle Associazioni
che partecipano al C.C.M. e che sono operanti nell’ambito territoriale
distrettuale (o sovra-distrettuale), in modo tale da garantire il rapporto
percentuale dei 2/3 della composizione associativa della Sezione di cui al
precedente comma 3; - Il Direttore del Distretto Socio-Sanitario; - Il
Direttore dell’U.O.C. Cure Primarie del Distretto; - I Direttori medici
responsabili dei Presidi ospedalieri ubicati sul territorio distrettuale; -
Il Responsabile U.R.P. dell’Azienda o un referente U.R.P. a livello
distrettuale.
5. Le Sezioni Distrettuali del C.C.M. si riuniscono con
cadenza almeno trimestrale.
6. Il Direttore generale dell’Azienda o un
suo delegato, in accordo con il Presidente del C.C.M., assicura la presenza alle
riunioni delle Sezioni Plenaria e Distrettuali (o Sovra-distrettuali) del C.C.M.
delle figure professionali aziendali idonee a garantire una trattazione
esaustiva degli argomenti all’ordine del giorno.
7. Nelle Aziende
Ospedaliero-Universitarie e negli IRCCS il C.C.M. - ove istituito - si organizza
esclusivamente in una Sessione Plenaria Aziendale composta come segue: -
Almeno otto delegati delle Associazioni che partecipano al C.C.M. operanti
nell’ambito territoriale regionale; - Il Direttore Generale dell’Azienda o
un suo delegato; - Il Direttore Sanitario dell’Azienda; - Il
Responsabile U.R.P. dell’Azienda; - Il Responsabile aziendale per la
qualità.
8. In ciascuna delle sue Sezioni il C.C.M. può articolarsi in
gruppi di lavoro su specifici temi, con particolare riferimento - ai sensi
dell’ art. 36 della L.R. n. 26/2006 - alle problematiche dei portatori di
handicap, della salute mentale, delle tossicodipendenze e dell’alcolismo, della
donazione di sangue, della donazione di organi, delle patologie croniche e
invalidanti e delle malattie sociali, dei tumori e dell’AIDS, coinvolgendo le
Associazioni che abbiano competenze specifiche in tali ambiti.
Art. 7Presidente 1. Il Presidente del C.C.M., eletto dall’Assemblea delle Associazioni in sede di
prima riunione, è individuato tra i rappresentanti delle Associazioni che
compongono l’Assemblea.
2. Il Presidente: - Convoca e presiede le
riunioni ordinarie e straordinarie dell’Assemblea delle Associazioni di cui
all’art. 5; - Convoca e presiede le riunioni del C.C.M. in Sezione plenaria
ed in Sezione distrettuale, designando un delegato ove impossibilitato; -
Stabilisce il calendario annuale degli incontri della Sezione plenaria e delle
Sezioni distrettuali, in modo tale da garantire la discussione in Sezione
plenaria delle questioni maggiormente rilevanti emerse nelle varie sedi
distrettuali; - Fissa l’ordine del giorno dei singoli incontri.
3.
In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente sarà sostituito da un
Vicepresidente, anch’esso individuato tra i rappresentanti delle Associazioni
che compongono l’Assemblea con i medesimi requisiti e modalità di nomina del
Presidente.
Art. 8Ufficio di Segreteria 1. Le funzioni di segreteria del C.C.M. sono svolte da un Ufficio di Segreteria
così costituito: - Un dipendente dell’Azienda (ed un suo sostituto, in caso
di assenza), individuato dal Direttore Generale tra gli operatori dell’URP
aziendale; - Due rappresentanti delle Associazioni, che sono individuati
dall’Assemblea delle Associazioni e forniscono supporto alle attività di
segreteria a titolo completamente gratuito.
2. In caso di prolungata
assenza ingiustificata dei componenti dell’Ufficio di Segreteria in
rappresentanza delle Associazioni, il Responsabile dell’URP aziendale ne dà
comunicazione al Presidente del C.C.M., che provvede alla relativa sostituzione.
3. L’Ufficio di Segreteria svolge i seguenti compiti: a) Aggiornare
periodicamente, sulla base delle comunicazioni della Direzione generale
dell’Azienda, l’elenco delle Associazioni che fanno parte dell’Assemblea di cui
all’art. 5; b) Trasmettere le comunicazioni e predisporre i materiali
occorrenti per i lavori del Comitato, gestire l’archiviazione delle pratiche; c) Fornire supporto operativo al Presidente del C.C.M. nell’attività di
convocazione dell’Assemblea e delle Sezioni Plenaria e Distrettuale (o
Sovra-distrettuale) del Comitato, anche attraverso la raccolta delle proposte
per la formazione dell’ordine del giorno delle riunioni, la verifica delle
deleghe conferite dalle Associazioni, la registrazione dell’ordine degli
interventi, la registrazione di eventuali assenze ingiustificate dei
rappresentanti delle Associazioni, la verbalizzazione delle riunioni.
Art. 9Svolgimento delle riunioni 1. L’Azienda mette a disposizione del C.C.M. materiali, attrezzature e locali
idonei allo svolgimento delle attività istituzionali delle diverse Sezioni del
Comitato previste dal presente Regolamento.
2. Le riunioni delle Sezioni
Plenaria e Distrettuale (o Sovra-distrettuale) del C.C.M. sono convocate dal
Presidente del C.C.M., con il supporto dell’Ufficio di segreteria, mediante
avviso da inviare ai singoli componenti almeno sette giorni prima della data di
riunione. Alle singole riunioni del C.C.M. possono partecipare, sulla base
di valutazioni di opportunità effettuate congiuntamente dal Direttore generale
dell’Azienda e dal Presidente del C.C.M., esperti con competenze specifiche
nelle materie all’ordine del giorno, ovvero rappresentanti di Enti locali
coinvolti o della Conferenza dei Sindaci o della Conferenza Permanente per la
Programmazione Sanitaria e Socio-sanitaria Territoriale.
3.
L’Associazione il cui rappresentante non si presenti alle riunioni, senza
giustificato motivo, per tre volte consecutive perde la legittimazione a far
parte del C.C.M. per un periodo di almeno un anno, decorso il quale deve
presentare nuova istanza di partecipazione al Comitato secondo le procedure di
cui all’art. 9 del presente Regolamento.
4. L’Azienda - attraverso
l’Ufficio Relazioni con il pubblico - pubblica sul proprio sito web
istituzionale le convocazioni ed 00i verbali di incontro delle riunioni delle
Sezioni Plenaria e Distrettuale (o Sovra-distrettuale) del C.C.M., in apposita
sezione dedicata al C.C.M.
Art. 10Disposizioni di carattere economico-finanziario 1. La partecipazione al C.C.M. ed alle sue articolazioni interne è a titolo
gratuito e, per i dipendenti dell’Azienda, rientra fra i compiti istituzionali.
2. Alle spese di funzionamento del C.C.M. le Aziende ed Enti
devono far fronte con una quota-parte del Fondo Sanitario Regionale assegnato
annualmente.
Art. 11Regolamento attuativo aziendale 1. Ogni Azienda sanitaria adotta, entro 30 giorni dalla pubblicazione del
presente Regolamento sul Bollettino Ufficiale, un Regolamento aziendale
attuativo per la costituzione ed il funzionamento del Comitato Consultivo Misto.
Art. 12Disposizioni transitorie 1. In fase di prima attuazione, le Associazioni che già compongono i C.C.M.
aziendali hanno 120 giorni di tempo dall’entrata in vigore del presente
Regolamento per presentare al Direttore generale dell’Azienda una nuova istanza
di partecipazione al C.C.M., dichiarando - ai sensi del D.P.R. 445/2000 e con le
modalità previste dal Regolamento attuativo aziendale - di possedere i requisiti
richiesti e di non incorrere nelle situazioni di conflitto di interessi con
l’Azienda previste dall’art. 4 del presente Regolamento.
2. Decorsi i
predetti 120 giorni, il Direttore generale dell’Azienda procede allo
scioglimento ed alla ricostituzione del C.C.M. nel rispetto di quanto previsto
dal presente Regolamento e dal Regolamento attuativo aziendale, convocando la
prima riunione dell’Assemblea delle Associazioni di cui all’art. 5 del presente
Regolamento. Qualora il Direttore generale non provveda allo scioglimento, il
C.C.M. decade automaticamente decorsi 150 giorni dall’entrata in vigore del
presente Regolamento, e va ricostituito.
3. I C.C.M. scaduti, e non
rinnovati, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono
prorogati di diritto fino alla loro ricostituzione.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia ai sensi e per gli effetti dell’ art.
53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento
della Regione Puglia.
|