Anno 2014
Numero 3
Data 10/03/2014
Abrogato No
Materia Cooperazione-Lavoro-Movimenti migratori;
Note Bollettino n. 37 del 14-03-2014
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Regolamento Regionale 10 marzo 2014, n. 3

Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 


Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali; 

Visto l’art. 42, comma 2, lett.c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 383 del 4/03/2014 di adozione del Regolamento;


EMANA

Il seguente Regolamento: 



Art. 1

Istituzione del Comitato Consultivo Misto 


1. Ai sensi degli artt. 6 e 7 della L.R. n. 25/2006 e dell’art. 14 del D.Lgs. 502/1992 s.m.i., al fine di garantire la partecipazione democratica dei cittadini alla programmazione, alla valutazione ed al miglioramento qualitativo dei servizi sanitari e socio-sanitari, è obbligatoriamente istituito presso ciascuna Azienda Sanitaria Locale della Regione Puglia il Comitato Consultivo Misto (C.C.M.) quale organismo di consultazione e partecipazione democratica dei cittadini.
Il C.C.M. è facoltativamente istituito, previa valutazione di opportunità della Direzione aziendale, anche presso le Aziende Ospedaliero-Universitarie e gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS).

2. All’interno dei C.C.M. - composti da utenti ed operatori delle Aziende sanitarie - viene privilegiata la partecipazione dei cittadini in forma organizzata, attraverso Associazioni di volontariato, Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, Associazioni di promozione sociale ed Organismi di tutela del diritto alla salute ( d’ora in poi Associazioni ) operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, in quanto tali soggetti collettivi sono ritenuti portatori di esperienze e competenze funzionali agli obiettivi che si intende perseguire.

3. Ferma restando l’autonomia delle singole Associazioni, il C.C.M. rappresenta un momento d’incontro in cui periodicamente:

- le Associazioni espongono collegialmente le esigenze dei cittadini-utenti e propongono strategie e strumenti per il rispetto dei diritti dei cittadini ed il miglioramento della qualità dei servizi;

- l’Azienda presenta obiettivi e strategie finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi erogati e promuove la collaborazione delle Associazioni per la loro realizzazione




Art. 2

Funzioni


1. Le funzioni fondamentali dei C.C.M., ai sensi degli artt. 6 e 7 della L.R. n. 25/2006, sono le seguenti: 
a) Contribuire alla programmazione aziendale in materia di organizzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari;
b) Valutare i servizi sanitari e socio-sanitari erogati, verificandone la funzionalità e rispondenza alle finalità del Servizio Sanitario Regionale ed agli obiettivi dei Piani Sanitari Regionali.

2. Per l’adempimento di tali funzioni i C.C.M. svolgono, con riferimento alle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private accreditate con l’Azienda, anche attraverso formalizzati collegamenti con l’URP aziendale, le seguenti attività: 
- Monitoraggio e verifica periodica dell’organizzazione, dei tempi e delle modalità di erogazione e della qualità dei servizi sanitari e socio-sanitari;
- Presentazione di proposte e/o progetti per il superamento delle criticità rilevate, per il miglioramento della qualità, dell’accessibilità e dell’umanizzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari e per la valutazione del grado di soddisfazione dei cittadini-utenti (cd. qualità percepita);
- Presentazione di proposte per l’elaborazione del Piano Attuativo Locale (P.A.L.) dell’Azienda di cui all’art. 3, co. 4 della L.R. 25/2006, nonché del Piano Attuativo Territoriale (P.A.T.) dell’Azienda di cui all’art. 4, co. 2 della stessa L.R. 25/2006;
- Valutazione annuale dell’organizzazione complessiva dei servizi sanitari e socio-sanitari dell’Azienda, da effettuare attraverso apposita relazione predisposta dalla Sezione Plenaria Aziendale del C.C.M.;
- Collaborazione alla stesura di piani di educazione sanitaria;
- Proposte volte a promuovere la partecipazione e l’informazione degli utenti di servizi sanitari e socio-sanitari sui propri diritti, sui criteri e requisiti di accesso ai predetti servizi nonchè sulle modalità di erogazione degli stessi.




Art. 3

Organi, costituzione e durata in carica


1. Sono organi del C.C.M. l’Assemblea delle Associazioni, la Sezione Plenaria, le Sezioni Distrettuali (o Sovra-distrettuali), il Presidente. 

2. Nelle Aziende Sanitarie Locali il C.C.M., ai sensi dell’art. 6, co. 5, lett. a) della L.R. n. 25/2006, si articola in una Sezione Plenaria Aziendale ed in Sezioni Distrettuali, una per ciascun Distretto Socio-Sanitario, ovvero in Sezioni Sovra-distrettuali laddove il contesto associativo distrettuale risulti insufficiente a garantire la corretta composizione della Sezione distrettuale. Nelle Aziende Ospedaliero-Universitarie e negli IRCCS il C.C.M. - ove istituito - si organizza esclusivamente in una Sessione Plenaria Aziendale. 

3. Gli organi del C.C.M. di cui al comma 1 del presente articolo non possono essere costituiti, per la parte di rappresentanza associativa, da soggetti che: 
- risultino titolari di rapporti di lavoro con l’Azienda Sanitaria presso la quale è istituito il C.C.M. ovvero con strutture sanitarie o socio-sanitarie private accreditate con il S.S.R. ed operanti sul territorio provinciale (se trattasi di C.C.M. di ASL) o sul territorio regionale (se trattasi di C.C.M. di AOU o IRCCS) in cui insiste l’Azienda stessa; 
- risultino proprietari, azionisti o amministratori di strutture sanitarie o socio-sanitarie private accreditate con il S.S.R. operanti sul territorio provinciale (se trattasi di C.C.M. di ASL) o sul territorio regionale (se trattasi di C.C.M. di AOU o IRCCS) in cui insiste l’Azienda stessa ed eroganti prestazioni in favore di quest’ultima. 

4. La costituzione del C.C.M. è disposta dal Direttore generale dell’Azienda con proprio atto deliberativo, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento nonché dal Regolamento attuativo aziendale di cui al successivo art. 11. 

5. Gli organi del C.C.M. durano in carica tre anni, salvo dimissioni volontarie dei singoli componenti.



Art. 4

Requisiti e modalità di partecipazione delle Associazioni al C.C.M.


1. Requisiti per la partecipazione delle Associazioni al C.C.M. sono i seguenti: 
a) Iscrizione nel Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato (L. 266/1991; L.R. 11/1994), ovvero nel Registro regionale delle associazioni di promozione sociale (L. 383/2000; L.R. 39/2007), ovvero nell’Elenco regionale delle O.N.L.U.S. (D.Lgs. 460/1997), ovvero nell’Albo regionale delle associazioni, dei movimenti femminili e delle cooperative no profit di genere (L.R. 7/2007; D.G.R. n. 67 del 31/1/2008); 
b) Svolgimento di attività (documentabile) prevalente dell’Associazione in ambito sanitario o socio-sanitario da almeno 3 anni sul territorio provinciale in cui insiste l’Azienda se trattasi di C.C.M. di Azienda Sanitaria Locale, ovvero sul territorio regionale se trattasi di C.C.M. di Azienda Ospedaliero-Universitaria o IRCCS. 

2. Non è consentita la partecipazione al C.C.M., al fine di non ingenerare situazioni di confusione dei ruoli nonchè di potenziale conflitto di interessi con l’Azienda, alle Associazioni che rientrino nelle fattispecie di seguito indicate: 
- Associazioni che abbiano, come legali rappresentanti e/o come componenti degli organismi direttivi, soggetti titolari di rapporti di lavoro (sia subordinato che autonomo) con l’Azienda Sanitaria presso la quale è istituito il C.C.M.; 
- Associazioni che abbiano, come legali rappresentanti e/o come componenti degli organismi direttivi, soggetti titolari della proprietà o della gestione di strutture sanitarie o socio-sanitarie private accreditate con il S.S.R. operanti sul territorio provinciale (se trattasi di C.C.M. di ASL) o sul territorio regionale (se trattasi di C.C.M. di AOU o IRCCS) in cui insiste l’Azienda ed eroganti prestazioni in favore di quest’ultima, ovvero soggetti titolari di rapporti di lavoro (sia subordinato che autonomo) con le predette strutture sanitarie o socio-sanitarie private accreditate; 
- Associazioni in convenzione con l’Azienda o che eroghino prestazioni in favore di quest’ultima o che ricevano dalla stessa finanziamenti di qualsiasi genere. 

3. Le Associazioni che risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e che non incorrano nelle condizioni di cui al comma 2 possono presentare istanza al Direttore generale dell’Azienda per la partecipazione al C.C.M. secondo un fac-simile di domanda predisposto dalla stessa Azienda. 
Il Direttore generale dell’Azienda, dopo aver effettuato le opportune verifiche per il tramite dell’URP aziendale, autorizza l’inserimento delle Associazioni che ne abbiamo fatto domanda all’interno dell’Assemblea di cui all’art. 5. 




Art. 5

Assemblea delle Associazioni 


1. L’Assemblea è costituita dai Legali rappresentanti (o loro delegati) di tutte le Associazioni che partecipano al C.C.M. aziendale ed è presieduta dal Presidente del C.C.M. 

2. Le Associazioni nazionali, regionali o provinciali che risultino articolate in una pluralità di sezioni a livello comunale (con medesimo codice fiscale) dovranno partecipare in forma unitaria all’Assemblea di ciascun C.C.M., potendo esprimere in tale sede un solo voto. 

3. La prima riunione dell’Assemblea è convocata dal Direttore generale dell’Azienda. Successivamente, le riunioni ordinarie e straordinarie dell’Assemblea sono convocate dal Presidente del C.C.M. 

4. L’Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all’anno, ovvero in via straordinaria in caso di necessità ed urgenza, anche su richiesta della maggioranza delle Associazioni che la compongono. 

5. L’Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno delle Associazioni componenti in prima convocazione, e con la presenza di almeno un terzo dei componenti in seconda convocazione. Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei presenti, fatta eccezione per le riunioni elettive o di scioglimento anticipato del C.C.M. nelle quali è necessaria la maggioranza dei componenti. 

6. Non sono ammesse deleghe delle Associazioni per la partecipazione all’Assemblea. 

7. L’Assemblea svolge le seguenti funzioni: 
- Elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice-presidente del C.C.M.; 
- Elegge al proprio interno i rappresentanti delle Associazioni nella Sezione Plenaria e nelle Sezioni Distrettuali (o Sovra-distrettuali) del C.C.M., nonchè i relativi supplenti; 
- Individua i due componenti di propria rappresentanza nell’Ufficio di Segreteria del C.C.M., nonchè i relativi supplenti; 
- Individua, in sede di prima riunione e poi annualmente, le categorie di temi da trattare ritenute prioritarie, rispetto alle quali ciascuna Associazione può presentare nella stessa sede relazioni o proposte di lavoro, fornendo in tal modo un contributo ampio e partecipato ai lavori annuali delle Sezioni Plenaria e Distrettuali (o Sovra-distrettuali) CCM; 
- Promuove la partecipazione alle riunioni del C.C.M., nelle sue diverse articolazioni, di esperti per la trattazione di particolari tematiche; 
- Approva la relazione di valutazione annuale dell’organizzazione complessiva dei servizi sanitari e socio-sanitari dell’Azienda predisposta dalla Sezione Plenaria Aziendale del C.C.M., che deve essere presentata e discussa in sede di Conferenza dei Servizi di cui all’art. 14, co. 4 del D.Lgs. 502/1992 s.m.i. 

8. Per gravi motivi, l’Assemblea delle Associazioni può chiedere - a maggioranza dei componenti - lo scioglimento anticipato del C.C.M., nella sua totalità o con riferimento a singole Sezioni Distrettuali (o Sovradistrettuali), e procedere a nuova elezione dei relativi componenti. Tale scioglimento anticipato, così come la ricostituzione dell’intero C.C.M. o di sue singole Sezioni, è disposto dal Direttore generale dell’Azienda con proprio atto deliberativo. 




Art. 6

Sezione Plenaria e Sezioni Distrettuali o Sovra-distrettuali 


1. La composizione del C.C.M., tanto nella Sezione Plenaria quanto in quella Distrettuale o Sovra-distrettuale, deve garantire - ai sensi dell’art. 6, co. 5, lett. d) della L.R. n. 25/2006 - la presenza di due terzi a rappresentanti delle Associazioni che partecipano al C.C.M. 

2. La Sezione Plenaria Aziendale del C.C.M., che al fine di garantire l’efficace funzionamento del Comitato non deve essere eccessivamente numerosa, è composta come segue: 
- Uno o più delegati delle Associazioni per ciascuna Sezione distrettuale (o sovra-distrettuale) del C.C.M., che dovranno comunque essere individuati in numero tale da garantire il rapporto percentuale dei 2/3 della composizione associativa della Sezione di cui al precedente comma 3; 
- Il Direttore Generale dell’Azienda o un suo delegato; 
- Il Direttore Sanitario dell’Azienda; 
- Il Responsabile U.R.P. dell’Azienda; 
- Il Dirigente del Servizio socio-sanitario dell’Azienda; 
- Il Responsabile aziendale per la qualità. 

3. La Sezione Plenaria del C.C.M. si riunisce con cadenza almeno semestrale. 

4. Le Sezioni Distrettuali (o Sovra-distrettuali) del C.C.M. sono composte da: 
- Un rappresentante di ciascuna delle Associazioni che partecipano al C.C.M. e che sono operanti nell’ambito territoriale distrettuale (o sovra-distrettuale), in modo tale da garantire il rapporto percentuale dei 2/3 della composizione associativa della Sezione di cui al precedente comma 3; 
- Il Direttore del Distretto Socio-Sanitario; 
- Il Direttore dell’U.O.C. Cure Primarie del Distretto; 
- I Direttori medici responsabili dei Presidi ospedalieri ubicati sul territorio distrettuale; 
- Il Responsabile U.R.P. dell’Azienda o un referente U.R.P. a livello distrettuale. 

5. Le Sezioni Distrettuali del C.C.M. si riuniscono con cadenza almeno trimestrale. 

6. Il Direttore generale dell’Azienda o un suo delegato, in accordo con il Presidente del C.C.M., assicura la presenza alle riunioni delle Sezioni Plenaria e Distrettuali (o Sovra-distrettuali) del C.C.M. delle figure professionali aziendali idonee a garantire una trattazione esaustiva degli argomenti all’ordine del giorno. 

7. Nelle Aziende Ospedaliero-Universitarie e negli IRCCS il C.C.M. - ove istituito - si organizza esclusivamente in una Sessione Plenaria Aziendale composta come segue: 
- Almeno otto delegati delle Associazioni che partecipano al C.C.M. operanti nell’ambito territoriale regionale; 
- Il Direttore Generale dell’Azienda o un suo delegato; 
- Il Direttore Sanitario dell’Azienda; 
- Il Responsabile U.R.P. dell’Azienda; 
- Il Responsabile aziendale per la qualità. 
 
8. In ciascuna delle sue Sezioni il C.C.M. può articolarsi in gruppi di lavoro su specifici temi, con particolare riferimento - ai sensi dell’art. 36 della L.R. n. 26/2006 - alle problematiche dei portatori di handicap, della salute mentale, delle tossicodipendenze e dell’alcolismo, della donazione di sangue, della donazione di organi, delle patologie croniche e invalidanti e delle malattie sociali, dei tumori e dell’AIDS, coinvolgendo le Associazioni che abbiano competenze specifiche in tali ambiti. 




Art. 7

Presidente


1. Il Presidente del C.C.M., eletto dall’Assemblea delle Associazioni in sede di prima riunione, è individuato tra i rappresentanti delle Associazioni che compongono l’Assemblea. 

2. Il Presidente: 
- Convoca e presiede le riunioni ordinarie e straordinarie dell’Assemblea delle Associazioni di cui all’art. 5; 
- Convoca e presiede le riunioni del C.C.M. in Sezione plenaria ed in Sezione distrettuale, designando un delegato ove impossibilitato; 
- Stabilisce il calendario annuale degli incontri della Sezione plenaria e delle Sezioni distrettuali, in modo tale da garantire la discussione in Sezione plenaria delle questioni maggiormente rilevanti emerse nelle varie sedi distrettuali; 
- Fissa l’ordine del giorno dei singoli incontri. 

3. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente sarà sostituito da un Vicepresidente, anch’esso individuato tra i rappresentanti delle Associazioni che compongono l’Assemblea con i medesimi requisiti e modalità di nomina del Presidente. 




Art. 8

Ufficio di Segreteria 


1. Le funzioni di segreteria del C.C.M. sono svolte da un Ufficio di Segreteria così costituito: 
- Un dipendente dell’Azienda (ed un suo sostituto, in caso di assenza), individuato dal Direttore Generale tra gli operatori dell’URP aziendale; 
- Due rappresentanti delle Associazioni, che sono individuati dall’Assemblea delle Associazioni e forniscono supporto alle attività di segreteria a titolo completamente gratuito. 

2. In caso di prolungata assenza ingiustificata dei componenti dell’Ufficio di Segreteria in rappresentanza delle Associazioni, il Responsabile dell’URP aziendale ne dà comunicazione al Presidente del C.C.M., che provvede alla relativa sostituzione. 

3. L’Ufficio di Segreteria svolge i seguenti compiti: 
a) Aggiornare periodicamente, sulla base delle comunicazioni della Direzione generale dell’Azienda, l’elenco delle Associazioni che fanno parte dell’Assemblea di cui all’art. 5; 
b) Trasmettere le comunicazioni e predisporre i materiali occorrenti per i lavori del Comitato, gestire l’archiviazione delle pratiche; 
c) Fornire supporto operativo al Presidente del C.C.M. nell’attività di convocazione dell’Assemblea e delle Sezioni Plenaria e Distrettuale (o Sovra-distrettuale) del Comitato, anche attraverso la raccolta delle proposte per la formazione dell’ordine del giorno delle riunioni, la verifica delle deleghe conferite dalle Associazioni, la registrazione dell’ordine degli interventi, la registrazione di eventuali assenze ingiustificate dei rappresentanti delle Associazioni, la verbalizzazione delle riunioni. 



Art. 9

Svolgimento delle riunioni 


1. L’Azienda mette a disposizione del C.C.M. materiali, attrezzature e locali idonei allo svolgimento delle attività istituzionali delle diverse Sezioni del Comitato previste dal presente Regolamento. 

2. Le riunioni delle Sezioni Plenaria e Distrettuale (o Sovra-distrettuale) del C.C.M. sono convocate dal Presidente del C.C.M., con il supporto dell’Ufficio di segreteria, mediante avviso da inviare ai singoli componenti almeno sette giorni prima della data di riunione. 
Alle singole riunioni del C.C.M. possono partecipare, sulla base di valutazioni di opportunità effettuate congiuntamente dal Direttore generale dell’Azienda e dal Presidente del C.C.M., esperti con competenze specifiche nelle materie all’ordine del giorno, ovvero rappresentanti di Enti locali coinvolti o della Conferenza dei Sindaci o della Conferenza Permanente per la Programmazione Sanitaria e Socio-sanitaria Territoriale. 

3. L’Associazione il cui rappresentante non si presenti alle riunioni, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive perde la legittimazione a far parte del C.C.M. per un periodo di almeno un anno, decorso il quale deve presentare nuova istanza di partecipazione al Comitato secondo le procedure di cui all’art. 9 del presente Regolamento. 

4. L’Azienda - attraverso l’Ufficio Relazioni con il pubblico - pubblica sul proprio sito web istituzionale le convocazioni ed 00i verbali di incontro delle riunioni delle Sezioni Plenaria e Distrettuale (o Sovra-distrettuale) del C.C.M., in apposita sezione dedicata al C.C.M. 



Art. 10

Disposizioni di carattere economico-finanziario 


1. La partecipazione al C.C.M. ed alle sue articolazioni interne è a titolo gratuito e, per i dipendenti dell’Azienda, rientra fra i compiti istituzionali.

2. Alle spese di funzionamento del C.C.M. le Aziende ed Enti devono far fronte con una quota-parte del Fondo Sanitario Regionale assegnato annualmente. 




Art. 11

Regolamento attuativo aziendale 


1. Ogni Azienda sanitaria adotta, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento sul Bollettino Ufficiale, un Regolamento aziendale attuativo per la costituzione ed il funzionamento del Comitato Consultivo Misto. 




Art. 12

Disposizioni transitorie 


1. In fase di prima attuazione, le Associazioni che già compongono i C.C.M. aziendali hanno 120 giorni di tempo dall’entrata in vigore del presente Regolamento per presentare al Direttore generale dell’Azienda una nuova istanza di partecipazione al C.C.M., dichiarando - ai sensi del D.P.R. 445/2000 e con le modalità previste dal Regolamento attuativo aziendale - di possedere i requisiti richiesti e di non incorrere nelle situazioni di conflitto di interessi con l’Azienda previste dall’art. 4 del presente Regolamento. 

2. Decorsi i predetti 120 giorni, il Direttore generale dell’Azienda procede allo scioglimento ed alla ricostituzione del C.C.M. nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e dal Regolamento attuativo aziendale, convocando la prima riunione dell’Assemblea delle Associazioni di cui all’art. 5 del presente Regolamento. Qualora il Direttore generale non provveda allo scioglimento, il C.C.M. decade automaticamente decorsi 150 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, e va ricostituito. 

3. I C.C.M. scaduti, e non rinnovati, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono prorogati di diritto fino alla loro ricostituzione. 



Disposizioni finali


Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’ art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.