Regolamento Regionale 4 febbraio 2015, n. 3 Articolo 22, legge regionale 5 agosto 2013, 
n. 24 “Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell’artigianato 
pugliese” Regolamento attuativo. 
   IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
  
  
Visto 
l’art. 121 della Costituzione, cosi come modificato dalla legge costituzionale 
22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta 
Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali; 
Visto 
l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 
7 “Statuto della Regione Puglia”; 
Visto 
l’art. 44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n 7 
“Statuto della Regione Puglia”; 
Vista 
la Delibera di Giunta Regionale n. 38 del 27/01/2015 di adozione del 
Regolamento; 
  
EMANA 
  
Il 
seguente Regolamento: 
  
  CAPO I Definizioni
Svolgimento 
dell’attività artigiana(1)  
 
 (1) Regolamento abrogato dall'art. 14, comma 1, del R.R. 7/2024.
  
  Art. 1Oggetto del regolamento e definizioni(2)  [1. 
Oggetto del presente regolamento e l’attuazione della legge regionale 5 agosto 2013 n. 24 “Norme per 
lo sviluppo, la promozione e la tutela dell’artigianato pugliese” d’ora 
innanzi per brevità, citata nel testo come legge.2. 
Ai fini del presente Regolamento si considerano: 
 ‐ 
il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 “Attuazione della direttiva 
2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno” come modificato dal 
decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 
147 e decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, d’ora innanzi citato nel 
testo, per  brevità, come D.Lgs. n. 59/2010; 
 
 
‐ 
l’articolo 19 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed 
integrazioni “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
‐ 
l’articolo 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 “Riordino delle Camere di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura” come modificato dal decreto 
del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 e decreto legislativo 
15 febbraio 2010, n. 23;  
‐ 
la L. 2 aprile 2007 n. 40 “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto‐legge 
31 gennaio 2007, n.  7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la 
promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di 
nuove imprese”; 
‐ 
la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale); 
 
‐ 
la l.r. 22 ottobre 2012, n. 31, “Norme in materia 
di formazione per il lavoro”, d’ora innanzi, per brevità, citata nel         testo 
come l.r. 31/2012. 
   
3. 
Ai fini del presente Regolamento per iscrizione all’Albo si intende l’iscrizione 
all’albo delle imprese artigiane e l’iscrizione in separata sezione dell’albo 
artigiani previste rispettivamente dagli articoli 
8 e 5 
della legge.] 
 
 (2) Regolamento abrogato dall'art.14, comma 1, del R.R. 7/2024.
  
  Art. 2Iscrizione modifiche e cancellazione dall’Albo Imprese artigiane(3)  [1. 
Le Camere di Commercio industria, artigianato e agricoltura (d’ora innanzi per 
brevità, citate nel testo come CCIAA) esercitano le funzioni amministrative 
relative all’iscrizione, modificazione e cancellazione dall’Albo delle Imprese 
Artigiane conformemente alle disposizioni vigenti in materia ed in modo da 
assicurare completezza e organicità dell’azione amministrativa, garantendo la 
tempestività dell’informazione su tutto il territorio 
nazionale.2. 
La comunicazione per l’iscrizione, la modifica e la cancellazione dall’Albo 
imprese artigiane e presentata in via telematica mediante la Comunicazione 
Unica, utilizzando la modulistica di cui al successivo comma 3,   secondo le 
modalità previste per il registro delle imprese in attuazione dell’articolo 8 e 
seguenti della legge n. 580/1993 e del decreto ministeriale 2 novembre 2007, 
“Approvazione del modello di comunicazione unica per la nascita 
dell’impresa”. 
3. 
La modulistica per la presentazione delle comunicazioni e uniforme a livello 
regionale ed e determinata, con atto del dirigente del Servizio regionale 
competente, in accordo tra la Regione e le CCIAA,  rappresentate dall’Unione 
regionale delle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura della 
Puglia (Unioncamere Puglia). 
4. 
L’Albo delle imprese artigiane contiene l’iscrizione, la modifica e la 
cancellazione delle imprese artigiane individuali o in forma societaria. In 
separata sezione dell’albo artigiani sono contenute le iscrizioni, le modifiche 
e cancellazioni concernenti i consorzi e le società consortili, anche in forma 
cooperativa, di cui agli articoli 
4 e 5 
della legge. 
5. 
L’iscrizione all’albo delle imprese artigiane e attestata nell’ambito della 
certificazione relativa all’annotazione nella sezione speciale del registro 
delle imprese, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1 del decreto 
Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, “Regolamento recante 
norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle 
imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia 
di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all’albo delle imprese 
artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività 
soggette alla verifica di determinati requisiti 
tecnici”. 
6. 
La comunicazione attesta la ricorrenza dei requisiti di legge e, previo 
accertamento sulla sua regolarità e completezza, determina l’iscrizione, la 
modifica o la cancellazione con decorrenza dalla data dichiarata 
dell’evento. 
7. 
Al momento della presentazione della comunicazione unica e prima di procedere 
all’iscrizione, la CCIAA verifica la regolarità formale della dichiarazione ed 
accerta la completezza e la regolarità dei requisiti attestati dal legale 
rappresentante ed in particolare verifica: 
  
‐ 
la presenza di tutti i dati identificativi dell’impresa; 
‐ 
l’avvenuta dichiarazione del possesso dei requisiti di impresa artigiana 
previsti dalla legge; 
‐ 
la sussistenza dei requisiti tecnico‐professionali 
per le attività disciplinate da leggi speciali di settore per le quali e 
prevista la Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) contestuale e/o 
da indirizzare al Comune territorialmente competente, ovvero al 
SUAP; 
‐ 
l’avvenuta dichiarazione di possesso delle autorizzazioni, licenze, iscrizioni 
ad albi e requisiti professionali richiesti per l’attività dichiarata, corredata 
dagli estremi identificativi; 
‐ 
la presenza di eventuale altra posizione previdenziale artigiana 
attiva; 
‐ 
la completa ed esatta indicazione dell’attività artigiana 
esercitata; 
‐ 
ogni altro elemento conoscitivo utile alla valutazione della 
comunicazione.  
  
8. 
La presentazione della comunicazione consente l’immediato avvio dell’attività di 
impresa e da luogo all’attribuzione del numero di iscrizione nell’albo con 
decorrenza dalla data dichiarata dell’evento.  
9. 
Nel caso in cui la comunicazione unica pervenga incompleta nella compilazione 
e/o non corretta per carenza di elementi formali, la CCIAA, tramite le stesse 
procedure informatiche con cui e stata inviata la comunicazione, da informazione 
all’interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per la 
regolarizzazione della pratica. 
Dall’avvenuta 
regolarizzazione, entro i successivi sette giorni, la CCIAA provvede a 
concludere il  procedimento. 
10. 
In caso in cui la comunicazione unica pervenga incompleta nella compilazione e/o 
non corretta per carenza di elementi sostanziali la CCIAA, entro sette giorni 
lavorativi, tramite le stesse procedure informatiche, provvede alla sospensiva 
del procedimento di iscrizione e adotta i provvedimenti di merito. Ogni 
provvedimento adottato dalla CCIAA e notificato a mezzo PEC agli 
interessati. 
11. 
In ogni caso il procedimento deve concludersi entro il termine di sessanta (60) 
giorni decorrenti dalla data della comunicazione. Decorso il termine suddetto, e 
da ritenersi formato il silenzio accoglimento e l’impresa e iscritta all’Albo in 
via definitiva.  
12. 
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento e dagli 
articoli 8, 9 e 10 della legge, si rinvia al Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009 (Individuazione delle regole tecniche 
per le modalità di presentazione della comunicazione unica e per l’immediato 
trasferimento dei dati tra le amministrazioni interessate per l’attuazione 
dell’articolo 9, comma 7 del Decreto legge 31/01/2007, n. 
7).] 
 
 (3) Regolamento abrogato dall'art.14, comma 1, del R.R. 7/2024.
  
  Art. 3Risorse umane e strumentali(4)  [1. 
Per l’esercizio delle funzioni delegate, ai sensi dell’art. 
8, comma 3 della legge, la Giunta Regionale approva protocolli d’intesa 
ovvero convenzioni da sottoscrivere con le CCIAA, individuando il contingente di 
personale da assegnare, ai sensi dell’art. 23 bis, comma 7 del decreto 
legislativo 165/2001, sulla base dei fabbisogni rivenienti dalle attività 
delegate. Il personale individuato dipende funzionalmente dalle CCIAA ed 
economicamente dalla Regione.]
 
 (4) Regolamento abrogato dall'art.14, comma 1, del R.R. 7/2024.
  
  Art. 4Accertamenti e controlli(5)  [1. 
Le CCIAA trasmettono l’elenco delle iscrizioni, modifiche e cancellazioni, 
esclusivamente a mezzo PEC, allo Sportello Unico per le Attività Produttive 
(SUAP) dei Comuni in cui hanno sede le imprese artigiane.2. 
Le CCIAA dispongono accertamenti e controlli in relazione alle comunicazioni 
presentate e adottano gli 
eventuali provvedimenti che ne derivano, anche avvalendosi del Comune 
territorialmente competente, secondo le modalità stabilite dall’articolo 
12, comma 5, della legge. 
3. 
Il Comune e tenuto a dare tempestiva comunicazione alle CCIAA dell’esistenza di 
ogni eventuale causa ostativa per lo svolgimento dell’attività dichiarata, 
nonché su ogni possibile condizione di non veridicità su quanto autocertificato 
dal legale rappresentante dell’impresa. 
4. 
Al fine di una regolare tenuta dell’Albo delle imprese artigiane, il Comune e 
tenuto a comunicare alle CCIAA gli esiti degli accertamenti e controlli entro 
trenta giorni dalla richiesta degli stessi.] 
 
 (5) Regolamento abrogato dall'art.14, comma 1, del R.R. 7/2024.
  
  Art. 5Commissione Regionale per l’artigianato pugliese (6)  [[  1. 
La Commissione Regionale per l’artigianato pugliese (CRAP) prevista dall’articolo 
21 della legge e costituita con atto del Presidente della Giunta regionale 
ed e composta da: 
  
a) 
Dirigente del Servizio Attività Economiche Consumatori o suo delegato che la 
presiede; 
b) 
quattro esperti in materie giuridiche e del settore artigianato designati dalle 
associazioni regionali di categoria rappresentate nel CNEL e/o sottoscrittrici 
di CCNL; 
c) 
un rappresentante designato dalle associazioni sindacali più rappresentative dei 
lavoratori dipendenti delle imprese artigiane che operano nella 
regione.  
  
2. 
Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere b) e c) e indicato anche un 
supplente. 
3. 
La partecipazione alle sedute delle commissioni e a titolo gratuito e non 
comporta alcun onere a carico della Regione. 
4. 
La CRAP dura in carica cinque anni che decorrono dalla data del decreto di 
costituzione. 
5. 
In caso di mancata ricostituzione, si applicano le disposizioni generali sulla 
disciplina della proroga degli organi amministrativi. 
6. 
Le designazioni dei componenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunicate al 
Servizio competente entro trenta giorni dalla relativa 
richiesta. 
7. 
In caso di mancata o tardiva designazione si provvede ugualmente alla 
costituzione dell’organo con i componenti già designati e con rappresentanti 
regionali esperti in materie giuridiche e artigianali. 
I 
rappresentanti regionali decadono al momento della designazione dei 
rappresentanti mancanti. 
8. 
I componenti della CRAP decadono dall’ufficio in caso di: 
a) 
revoca da parte dell’organismo avente titolo alla 
designazione; 
 
b) 
assenza ingiustificata per tre riunioni 
consecutive.  
  
9. 
Il provvedimento di decadenza e adottato con atto del Dirigente del competente 
Servizio.  
10. 
Alla convocazione della CRAP provvede il Presidente o suo delegato. L’avviso di 
convocazione e trasmesso a mezzo posta elettronica, preferibilmente posta 
elettronica certificata, all’indirizzo indicato dai componenti, non meno di 
cinque giorni prima della riunione e deve contenere l’indicazione della prima e 
della seconda convocazione e l’ordine del giorno. 
11. 
Per la validità delle riunioni della CRAP in prima convocazione e necessaria la 
presenza della maggioranza dei componenti, in seconda convocazione la presenza 
di almeno quattro componenti; nel computo e incluso il Presidente. Le decisioni 
sono adottate a maggioranza dei presenti, computando gli astenuti tra i 
presenti. Nel caso di parità, prevale il voto del 
Presidente. 
12. 
Nel caso di accertata impossibilita di funzionamento della CRAP, di grave 
disservizio per ripetute assenze dei componenti, le decisioni sui ricorsi sono 
adottate dal Dirigente del competente Servizio regionale, sentite le CCIAA e 
l’Avvocatura Regionale. 
13. 
Le funzioni del segretario della CRAP sono svolte da un funzionario del 
competente Servizio regionale. Il Segretario provvede: 
  
a) 
alla conservazione e pubblicità degli atti dei ricorsi; 
b) 
agli adempimenti preparatori ed esecutivi delle delibere della 
commissione; 
c) 
alla redazione di relazioni periodiche, fornendo dati statistici sull’attività 
della CRAP; 
d) 
ogni altro adempimento necessario per il corretto funzionamento della CRAP. 
  
  
14. 
E’ vietata la partecipazione diretta o indiretta di operatori concorrenti alle 
riunioni della CRAP. A tal fine i partecipanti consegnano agli atti di ogni 
riunione dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante 
l’insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall’articolo 18 del 
D.Lgs. n.59/2010. 
  ]]
 
 (6) Regolamento abrogato dall'art.14, comma 1, del R.R. 7/2024.
  
  Art. 6Ricorsi alla CRAP(7)  [1. 
Avverso i provvedimenti in materia d’iscrizione, modificazione e cancellazione 
dall’Albo Imprese  artigiane e ammesso ricorso in via amministrativa, ai sensi 
dell’articolo 10, comma 4, della legge, alla CRAP entro sessanta giorni dalla 
data di ricevimento della comunicazione del provvedimento.2. 
La CRAP, qualora non vi abbia già provveduto il ricorrente, comunica il ricorso 
agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base 
dell’atto impugnato. Entro venti giorni dalla  comunicazione del ricorso gli 
interessati possono presentare alla CRAP deduzioni e 
documenti. 
3. 
Il ricorso alla CRAP, redatto in bollo, sottoscritto dal titolare o dal legale 
dell’impresa e inviato in copia alla Camera di Commercio ed ha effetto 
sospensivo del provvedimento impugnato. 
4. 
La CCIAA interessata al ricorso fornisce alla CRAP informazioni, pareri ed ogni 
utile documentazione.  
5. 
I ricorsi alla CRAP sono regolamentati dalle norme del decreto del Presidente 
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in 
materia di ricorsi amministrativi) e successive modifiche ed 
integrazioni. 
6. 
Le CCIAA provvedono d’ufficio ad eseguire le iscrizioni, le modifiche e le 
cancellazioni conseguenti alle decisioni della CRAP entro trenta giorni dalla 
data di ricevimento della relativa comunicazione dandone notizia al Registro 
Imprese della Camera di Commercio. 
7. 
Contro la decisione assunta dalla CRAP e ammesso ricorso davanti al Tribunale 
competente per territorio. La rappresentanza in giudizio e assunta, di norma, 
dalla Avvocatura regionale.] 
 
 (7) Regolamento abrogato dall'art.14, comma 1, del R.R. 7/2024.
  
  Art. 7Sanzioni(8)  [1. 
Per l’applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni dell’articolo 
11 della legge 2. 
Le disposizioni dell’articolo 
11, comma 1, della legge si applicano anche in caso di omessa o tardiva 
presentazione della domanda d’iscrizione, di modificazione e/o di cancellazione 
dall’Albo delle imprese artigiane. 3. 
Per lo svolgimento dell’attività sanzionatoria si applicano le procedure di cui 
alla L. n.689/81.] 
 
 (8) Regolamento abrogato dall'art.14, comma 1, del R.R. 7/2024. 
  
  CAPO II Centri 
di Assistenza tecnica
per 
l’artigianato (CATA)
(9)   
 
 (9) Regolamento abrogato dall'art.14, comma 1, del R.R. 7/2024.
  
  Art. 8Requisiti e funzioni(10)  [1. 
L’articolo 
14, comma 2, della legge istituisce i Centri dei Assistenza Tecnica per 
l’artigianato (d’ora innanzi per brevità, citati nel testo come CATA) che 
concorrono all’attuazione delle politiche regionali a sostegno delle imprese 
artigiane attraverso l’erogazione di servizi diretti:
‐ 
al sostegno della creazione di nuove imprese artigiane; 
‐ 
a supportare il rafforzamento di capitale, la crescita economica e quella 
dimensionale delle imprese artigiane, anche attraverso l’accompagnamento 
all’utilizzo di moderne forme di aggregazione (es. contratti di 
rete); 
‐ 
a sostenere il ricambio generazionale della forza lavoro, la successione 
d’impresa e la sua trasmissione a vantaggio dei familiari del titolare, dei 
dipendenti, di altri soggetti aventi i requisiti soggettivi per l’iscrizione 
all’Albo delle imprese artigiane; 
‐ 
all’assistenza tecnica e consulenza, da svolgersi anche attraverso sistemi e 
pratiche di affiancamento  aziendale; 
‐ 
a favorire pratiche virtuose per il trasferimento tecnologico e l’innovazione di 
organizzazione, di processo e di prodotto; 
‐ 
a tutelare le imprese artigiane dalle forme di lavoro 
abusivo; 
‐ 
alla diffusione di strumenti e metodologie finalizzati alla conoscenza degli 
antichi mestieri; 
‐ 
a favorire la presenza delle imprese artigianali pugliesi sui mercati nazionali 
ed internazionali, sia in termini di promozione economica e territoriale che di 
internazionalizzazione; 
‐ 
al supporto nella creazione e gestione delle botteghe scuole artigiane di cui 
alla l.r. 
31/2012.  
  
2. 
Qualora i CATA intendano svolgere attività formativa, gli stessi restano 
assoggettati ai requisiti stabiliti dalle norme regionali di 
settore. 
3. 
I CATA collaborano con la Regione per ogni iniziativa utile allo scopo di 
facilitare il rapporto tra Amministrazione ed imprese 
utenti.] 
 
 (10) Regolamento abrogato dall'art.14, comma 1, del R.R. 7/2024.
  
  Art. 9Soggetti legittimati(11)  [1. 
Ai sensi dell’articolo 
14, comma 2, della legge, i CATA possono essere costituiti, anche in forma 
consortile, dalle associazioni di categoria dell’artigianato presenti nel 
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) o di rilevanza nazionale o 
sottoscrittrici di Contratto collettivo nazionale di lavoro e operanti da almeno 
cinque anni nella Regione Puglia.2. 
Possono far parte dei Centri di assistenza tecnica anche: 
a) 
gli enti e le società di formazione professionale; 
 
b) 
i consorzi e le cooperative di garanzia fidi; 
c) 
gli enti pubblici e privati aventi esclusiva o prevalente finalità di sviluppo, 
promozione e ricerca in campo economico; 
d) 
altri enti di assistenza tecnica eventualmente costituiti nella 
Regione; 
e) 
gli istituti di credito e le società finanziarie; 
f) 
enti bilaterali settoriali. ]  
 
 (11) Regolamento abrogato dall'art.14, comma 1, del R.R. 7/2024.
  
  Art. 10Struttura e requisiti(12)  [1. 
Ai fini dell’autorizzazione prevista dall’articolo 
14, comma 4, della legge, deve essere garantita, all’interno di ciascun CATA 
la presenza delle seguenti figure professionali:‐ 
Responsabile dell’unita organizzativa;  ‐ 
Responsabile amministrativo; 
‐ 
Addetti all’accoglienza ed informazione agli utenti; 
‐ 
Operatività della sede garantita per almeno 5 giorni a 
settimana.  
  
2. 
Per il potenziamento della propria attività, i CATA possono stipulare 
convenzioni con società private di consulenza ed assistenza alle imprese, 
società di servizi al terziario, professionisti, docenti ed esperti o con l’Ente 
Bilaterale dell’Artigianato Pugliese. 
3. 
Per l’assistenza circa le tematiche del lavoro, i CATA possono stipulare 
convenzioni con l’Ente Bilaterale dell’Artigianato Pugliese, l’INPS, 
l’INAIL. 
4. 
Allo scopo di facilitare il rapporto con le imprese utenti per tutte le attività 
di cui all’articolo 14 della legge, i CATA stipulano apposite convenzioni con le 
Amministrazioni Pubbliche di riferimento] 
 
 (12) Regolamento abrogato dall'art.14, comma 1, del R.R. 7/2024.
  
  Art. 11Modalità di presentazione della domanda(13)    
[1. 
La domanda di autorizzazione all’esercizio delle attività dei CATA deve essere 
presentata all’Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione, 
Servizio Attività Economiche e Consumatori, debitamente sottoscritta dal 
rappresentante legale, corredata dalla seguente 
documentazione: 
  
‐ 
atto costitutivo e statuto che prevedano espressamente lo svolgimento delle 
attività per le quali si chiede l’autorizzazione e l’assenza di discriminazioni 
tra le imprese che si avvalgono del Centro; 
‐ 
indicazione del numero di iscrizione alla Camera di 
Commercio; 
‐ 
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 14 
della legge e del Capo II del presente regolamento; 
‐ 
dichiarazione di non sussistenza nei confronti dei rappresentanti legali che 
costituiscono o partecipano al Centro di assistenza tecnica, di cause di 
divieto, di decadenza o di sospensione, derivanti dall’applicazione della 
normativa “antimafia”. 
‐ 
copia dello Statuto dell’associazione costituente; 
‐ 
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al precedente 
articolo 10 da parte dei oggetti costituenti i CATA; 
‐ 
relazione sul sistema di rappresentanza ed organizzativo della struttura 
associativa, contenente indicazioni sul numero di imprese 
rappresentate; 
‐ 
CCNL settore artigianato sottoscritto dall’associazione nazionale di 
appartenenza; 
‐ 
una relazione sulla consistenza e diffusione delle strutture dalle quali risulti 
il possesso di una struttura organizzativa in grado di fornire servizi a livello 
qualificato, con regolarità e diffusione sul territorio; 
‐ 
documentazione comprovante la competenza professionale delle risorse utilizzate 
per l’erogazione dei servizi in relazione alle attività 
svolte.  
  
2. 
Ogni dichiarazione trasmessa con la domanda deve essere sottoscritta ai sensi 
del D.P.R. 445/2000. 
3. 
I CATA sono autorizzati dalla Giunta regionale, previa istruttoria compiuta dal 
competente Servizio Attività Economiche e Consumatori, entro novanta giorni 
dalla data di presentazione della domanda, decorsi i quali la stessa si intende 
accolta. 
4. 
I CATA autorizzati ai sensi del presente regolamento nello svolgimento 
dell’attività e nelle iniziative promozionali devono esporre al pubblico la 
dicitura “Centro di assistenza tecnica per l’artigianato “e riportare gli 
estremi del provvedimento regionale di autorizzazione. 
5. 
I Centri di Assistenza Tecnica per l’artigianato presentano al Servizio Attività 
Economiche e Consumatori entro il 30 giugno una relazione sull’attività svolta 
nell’anno precedente ed entro il 30 novembre il  programma di attività previsto 
per l’anno successivo. La relazione presentata entro giugno contiene 
l’attestazione del mantenimento dei requisiti e le indicazioni relative ad 
eventuali variazioni intervenute. 
6. 
L’autorizzazione al Centro di Assistenza Tecnica per l’artigianato rilasciata ai 
sensi del presente regolamento decade o viene revocata nei seguenti 
casi: 
 ‐ 
per la perdita dei requisiti che hanno determinato il rilascio 
dell’autorizzazione; 
  ‐ 
qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme 
sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro; 
 
‐ 
qualora vengano gravemente violate specifiche norme settoriali ed anche 
appartenenti all’ordinamento comunitario; 
‐ 
per inosservanza delle disposizioni e degli obblighi previsti dal presente 
regolamento.]  
  
 
 (13) Regolamento abrogato dall'art.14, comma 1, del R.R. 7/2024.
  
  CAPO III Artigianato 
Artistico (14)  
 
 (14) Regolamento abrogato dall'art.14, comma 1, del R.R. 7/2024.
  
  Art. 12Imprese artigiane operanti nel settore delle lavorazioni artistiche e tradizionali(15)  [1. 
Ai fini della determinazione dei limiti dimensionali delle imprese artigiane di 
cui all’articolo 
6, comma 1, lettera c), della legge, le ceramiche artistiche e tradizionali 
di Grottaglie e Laterza rientrano nei settori delle lavorazioni artistiche e 
tradizionali e dell’abbigliamento su misura. Rientrano in tale settore anche le 
attività individuate dalla Commissione regionale per l’Artigianato pugliese in 
applicazione dell’articolo 
18, comma 3, della legge riportate nell’allegato unico al presente 
regolamento. La Giunta regionale può apportare modifiche all’elenco su proposta 
della CRAP.2. 
Le imprese artigiane che esercitano le lavorazioni individuate nell’allegato 
elenco possono chiedere il riconoscimento di impresa artigiana artistica del 
relativo settore, inoltrando apposita domanda alla CRAP, per il tramite del 
competente Servizio regionale, in cui viene fornita relazione dettagliata 
sull’attività svolta, nonché sulle tecniche di 
lavorazione. 
3. 
Il competente Servizio regionale può effettuare sopralluoghi e accertamenti 
d’ufficio al fine di verificare la sussistenza dei requisiti personali e 
professionali delle imprese artigiane artistiche.] 
 
 (15) Regolamento abrogato dall'art.14, comma 1, del R.R. 7/2024.
  
  Art. 13Artigianato artistico e tradizionale pugliese (16)  [1. 
Nell’ambito dei principi di cui agli articoli 
18 e 19 
della legge, la Regione intende tutelare e promuovere l’artigianato 
locale, a rilievo artistico e/o tradizionale, in quanto attività di particolare 
interesse storico, socioculturale ed economico che, per i valori, le peculiarità 
e l’elevata qualità che esprime, rappresenta anche un efficace strumento di 
marketing per il territorio ed un’importante risorsa per il turismo, oltreché 
per l’occupazione.2. 
In particolare, il presente regolamento si prefigge i seguenti 
obiettivi: 
  
a) 
tutelare i requisiti di professionalità e di origine delle produzioni 
dell’artigianato artistico e tradizionale, anche nei confronti di eventuali 
tentativi di imitazione; 
b) 
valorizzare le produzioni di eccellenza, sia sul mercato interno che su quello 
internazionale, contribuendo anche a rafforzare il valore del marchio 
“Eccellenza artigiana ‐ 
Made in Italy”, 
e a qualificare le lavorazioni artigianali, sotto il profilo stilistico, 
tecnologico, dei materiali e dei processi utilizzati, in relazione al talento e 
all’abilita manuale dei valenti artigiani che le eseguono; 
c) 
far emergere e rivalutare quelle attività artigianali che, pur presentando 
rilevanti elementi di pregio, risultano confinate in nicchie di mercato 
marginali, a causa di una insufficiente visibilità 
esterna; 
d) 
salvaguardare quei mestieri artigianali a rischio di estinzione che, perpetuando 
nel tempo le antiche tecniche di lavorazione, costituiscono una preziosa 
testimonianza storica e culturale, da tramandare alle future 
generazioni; 
e) 
contribuire a divulgare e diffondere la conoscenza delle tecniche e dei 
requisiti di manualità insiti nelle lavorazioni oggetto del presente 
regolamento; 
f) 
incoraggiare una formazione professionale specifica, che possa agevolare il 
ricambio generazionale, pur nel rispetto dei valori della 
tradizione; 
g) 
tutelare i requisiti di professionalità vigilando sul rispetto delle norme 
vigenti in materia di lavoro e di contribuzione fiscale e previdenziale, in 
particolare in merito all’impiego di minori nella produzione, nonché sul 
rispetto della normativa vigente in materia 
ambientale.  
  
3. 
Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma precedente, in una logica 
di sistema, la Regione sviluppa un programma organico di sostegno al settore 
dell’artigianato artistico e tradizionale, prevedendo misure concrete e diverse, 
da attuare anche in concorso con i CATA, enti pubblici e privati, università, 
fondazioni, associazioni di categoria e consorzi di 
imprese.] 
 
 (16) Regolamento abrogato dall'art.14, comma 1, del R.R. 7/2024.
  
  Art. 14Il marchio di artigianato d’eccellenza Made in Italy(17)  [1. 
Per le finalità di tutela, di promozione e di sviluppo previste dal precedente 
articolo, la Regione istituisce un proprio marchio per identificare il percorso 
dell’ “Eccellenza Artigiana ‐ 
Made in Italy”.2. 
La Giunta regionale definisce la forma, le caratteristiche tecniche ed 
estetiche, l’origine e la qualità del  marchio su parere della 
CRAP. 
3. 
Le imprese che hanno ricevuto il riconoscimento di bottega scuola ai sensi della 
L.R. 
n. 31/2012, nonché quelle che svolgono le attività di cui al precedente 
articolo 12 che utilizzano tecniche di lavoro  prevalentemente manuale per la 
produzione di pezzi unici, la Regione conferisce di diritto il Marchio 
dell’Eccellenza Artigiana ‐  Made in Italy] 
 
 (17) Regolamento abrogato dall'art.14, comma 1, del R.R. 7/2024.
  
  Art. 15Disposizioni transitorie e finali(18)  [1. 
I ricorsi già presentati alla data di entrata in vigore del presente 
regolamento, la cui istruttoria non e ancora conclusa, vengono esaminati dalla 
Commissione regionale per l’artigianato, costituita ai sensi degli  articoli 
2 e 5 
della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 6, entro sessanta giorni 
dall’entrata in vigore del presente regolamento, trascorsi i quali sui ricorsi 
decide la CRAP.]
 
 (18) Regolamento abrogato dall'art.14, comma 1, del R.R. 7/2024.
  
  ALLEGATO Elenco dei settori dellArtigianato artistico previsto dallarticolo 18, comma 3 della l.r. n . 24/213
 
  SOMMARIO 
 
 Capo I: Definizioni Svolgimento dell’attività artigiana Art. 1: Oggetto del regolamento e definizioni Art. 2: Iscrizione modifiche e cancellazione dall’Albo Imprese artigiane Art. 3: Risorse umane e strumentali Art. 4: Accertamenti e controlli Art. 5: Commissione Regionale per l’artigianato pugliese Art. 6: Ricorsi alla CRAP Art. 7: Sanzioni Capo II Centri di Assistenza tecnica per l’artigianato (CATA) Art. 8: Requisiti e funzioni Art. 9: Soggetti legittimati Art. 10: Struttura e requisiti Art. 11: Modalità di presentazione della domanda di autorizzazione   Capo III Artigianato artistico Art. 12: Imprese artigiane operanti nel settore delle lavorazioni artistiche e tradizionali Art. 13: Artigianato artistico e tradizionale pugliese Art. 14: Il marchio di artigianato d’eccellenza ‐ Made in Italy Art. 15: Disposizioni transitorie e finali  
 
  Disposizioni finali Il 
presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 
53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ 
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento 
della Regione Puglia. 
Dato 
a Bari, addì 4 febbraio 2015 
 
  
                                
                                
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