Anno 2015
Numero 3
Data 04/02/2015
Abrogato
Materia
Note Regolamento abrogato dall'art.14, comma 1, del R.R. 7/2024. 
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Regolamento Regionale 4 febbraio 2015, n. 3

Articolo 22, legge regionale 5 agosto 2013, n. 24 “Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell’artigianato pugliese” Regolamento attuativo.



IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE



 

Visto l’art. 121 della Costituzione, cosi come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 38 del 27/01/2015 di adozione del Regolamento;

 

EMANA

 

Il seguente Regolamento:




CAPO I

Definizioni Svolgimento dell’attività artigiana(1) 




(1) Regolamento abrogato dall'art. 14, comma 1, del R.R. 7/2024.


Art. 1

Oggetto del regolamento e definizioni(2) 


[1. Oggetto del presente regolamento e l’attuazione della legge regionale 5 agosto 2013 n. 24 “Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell’artigianato pugliese” d’ora innanzi per brevità, citata nel testo come legge.

2. Ai fini del presente Regolamento si considerano:

  il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno” come modificato dal decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 e decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, d’ora innanzi citato nel testo, per  brevità, come D.Lgs. n. 59/2010;

l’articolo 19 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

l’articolo 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 “Riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura” come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 e decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;

la L. 2 aprile 2007 n. 40 “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 31 gennaio 2007, n.  7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”;

la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);

la l.r. 22 ottobre 2012, n. 31, “Norme in materia di formazione per il lavoro”, d’ora innanzi, per brevità, citata nel         testo come l.r. 31/2012.

 

3. Ai fini del presente Regolamento per iscrizione all’Albo si intende l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane e l’iscrizione in separata sezione dell’albo artigiani previste rispettivamente dagli articoli 8 e 5 della legge.]



(2) Regolamento abrogato dall'art.14, comma 1, del R.R. 7/2024.


Art. 2

Iscrizione modifiche e cancellazione dall’Albo Imprese artigiane(3) 


[1. Le Camere di Commercio industria, artigianato e agricoltura (d’ora innanzi per brevità, citate nel testo come CCIAA) esercitano le funzioni amministrative relative all’iscrizione, modificazione e cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane conformemente alle disposizioni vigenti in materia ed in modo da assicurare completezza e organicità dell’azione amministrativa, garantendo la tempestività dell’informazione su tutto il territorio nazionale.

2. La comunicazione per l’iscrizione, la modifica e la cancellazione dall’Albo imprese artigiane e presentata in via telematica mediante la Comunicazione Unica, utilizzando la modulistica di cui al successivo comma 3,   secondo le modalità previste per il registro delle imprese in attuazione dell’articolo 8 e seguenti della legge n. 580/1993 e del decreto ministeriale 2 novembre 2007, “Approvazione del modello di comunicazione unica per la nascita dell’impresa”.

3. La modulistica per la presentazione delle comunicazioni e uniforme a livello regionale ed e determinata, con atto del dirigente del Servizio regionale competente, in accordo tra la Regione e le CCIAA,  rappresentate dall’Unione regionale delle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura della Puglia (Unioncamere Puglia).

4. L’Albo delle imprese artigiane contiene l’iscrizione, la modifica e la cancellazione delle imprese artigiane individuali o in forma societaria. In separata sezione dell’albo artigiani sono contenute le iscrizioni, le modifiche e cancellazioni concernenti i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, di cui agli articoli 4 e 5 della legge.

5. L’iscrizione all’albo delle imprese artigiane e attestata nell’ambito della certificazione relativa all’annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1 del decreto Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, “Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all’albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici”.

6. La comunicazione attesta la ricorrenza dei requisiti di legge e, previo accertamento sulla sua regolarità e completezza, determina l’iscrizione, la modifica o la cancellazione con decorrenza dalla data dichiarata dell’evento.

7. Al momento della presentazione della comunicazione unica e prima di procedere all’iscrizione, la CCIAA verifica la regolarità formale della dichiarazione ed accerta la completezza e la regolarità dei requisiti attestati dal legale rappresentante ed in particolare verifica:

 

la presenza di tutti i dati identificativi dell’impresa;

l’avvenuta dichiarazione del possesso dei requisiti di impresa artigiana previsti dalla legge;

la sussistenza dei requisiti tecnicoprofessionali per le attività disciplinate da leggi speciali di settore per le quali e prevista la Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) contestuale e/o da indirizzare al Comune territorialmente competente, ovvero al SUAP;

l’avvenuta dichiarazione di possesso delle autorizzazioni, licenze, iscrizioni ad albi e requisiti professionali richiesti per l’attività dichiarata, corredata dagli estremi identificativi;

la presenza di eventuale altra posizione previdenziale artigiana attiva;

la completa ed esatta indicazione dell’attività artigiana esercitata;

ogni altro elemento conoscitivo utile alla valutazione della comunicazione.

 

8. La presentazione della comunicazione consente l’immediato avvio dell’attività di impresa e da luogo all’attribuzione del numero di iscrizione nell’albo con decorrenza dalla data dichiarata dell’evento.

9. Nel caso in cui la comunicazione unica pervenga incompleta nella compilazione e/o non corretta per carenza di elementi formali, la CCIAA, tramite le stesse procedure informatiche con cui e stata inviata la comunicazione, da informazione all’interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per la regolarizzazione della pratica.

Dall’avvenuta regolarizzazione, entro i successivi sette giorni, la CCIAA provvede a concludere il  procedimento.

10. In caso in cui la comunicazione unica pervenga incompleta nella compilazione e/o non corretta per carenza di elementi sostanziali la CCIAA, entro sette giorni lavorativi, tramite le stesse procedure informatiche, provvede alla sospensiva del procedimento di iscrizione e adotta i provvedimenti di merito. Ogni provvedimento adottato dalla CCIAA e notificato a mezzo PEC agli interessati.

11. In ogni caso il procedimento deve concludersi entro il termine di sessanta (60) giorni decorrenti dalla data della comunicazione. Decorso il termine suddetto, e da ritenersi formato il silenzio accoglimento e l’impresa e iscritta all’Albo in via definitiva.

12. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento e dagli articoli 8, 9 e 10 della legge, si rinvia al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009 (Individuazione delle regole tecniche per le modalità di presentazione della comunicazione unica e per l’immediato trasferimento dei dati tra le amministrazioni interessate per l’attuazione dell’articolo 9, comma 7 del Decreto legge 31/01/2007, n. 7).]



(3) Regolamento abrogato dall'art.14, comma 1, del R.R. 7/2024.


Art. 3

Risorse umane e strumentali(4) 


[1. Per l’esercizio delle funzioni delegate, ai sensi dell’art. 8, comma 3 della legge, la Giunta Regionale approva protocolli d’intesa ovvero convenzioni da sottoscrivere con le CCIAA, individuando il contingente di personale da assegnare, ai sensi dell’art. 23 bis, comma 7 del decreto legislativo 165/2001, sulla base dei fabbisogni rivenienti dalle attività delegate. Il personale individuato dipende funzionalmente dalle CCIAA ed economicamente dalla Regione.]

(4) Regolamento abrogato dall'art.14, comma 1, del R.R. 7/2024.


Art. 4

Accertamenti e controlli(5) 


[1. Le CCIAA trasmettono l’elenco delle iscrizioni, modifiche e cancellazioni, esclusivamente a mezzo PEC, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dei Comuni in cui hanno sede le imprese artigiane.

2. Le CCIAA dispongono accertamenti e controlli in relazione alle comunicazioni presentate e adottano gli eventuali provvedimenti che ne derivano, anche avvalendosi del Comune territorialmente competente, secondo le modalità stabilite dall’articolo 12, comma 5, della legge.

3. Il Comune e tenuto a dare tempestiva comunicazione alle CCIAA dell’esistenza di ogni eventuale causa ostativa per lo svolgimento dell’attività dichiarata, nonché su ogni possibile condizione di non veridicità su quanto autocertificato dal legale rappresentante dell’impresa.

4. Al fine di una regolare tenuta dell’Albo delle imprese artigiane, il Comune e tenuto a comunicare alle CCIAA gli esiti degli accertamenti e controlli entro trenta giorni dalla richiesta degli stessi.]



(5) Regolamento abrogato dall'art.14, comma 1, del R.R. 7/2024.


Art. 5

Commissione Regionale per l’artigianato pugliese (6) 


[[

 

1. La Commissione Regionale per l’artigianato pugliese (CRAP) prevista dall’articolo 21 della legge e costituita con atto del Presidente della Giunta regionale ed e composta da:

 

a) Dirigente del Servizio Attività Economiche Consumatori o suo delegato che la presiede;

b) quattro esperti in materie giuridiche e del settore artigianato designati dalle associazioni regionali di categoria rappresentate nel CNEL e/o sottoscrittrici di CCNL;

c) un rappresentante designato dalle associazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane che operano nella regione.

 

2. Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere b) e c) e indicato anche un supplente.

3. La partecipazione alle sedute delle commissioni e a titolo gratuito e non comporta alcun onere a carico della Regione.

4. La CRAP dura in carica cinque anni che decorrono dalla data del decreto di costituzione.

5. In caso di mancata ricostituzione, si applicano le disposizioni generali sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi.

6. Le designazioni dei componenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunicate al Servizio competente entro trenta giorni dalla relativa richiesta.

7. In caso di mancata o tardiva designazione si provvede ugualmente alla costituzione dell’organo con i componenti già designati e con rappresentanti regionali esperti in materie giuridiche e artigianali.

I rappresentanti regionali decadono al momento della designazione dei rappresentanti mancanti.

8. I componenti della CRAP decadono dall’ufficio in caso di:

a) revoca da parte dell’organismo avente titolo alla designazione;

b) assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive.

 

9. Il provvedimento di decadenza e adottato con atto del Dirigente del competente Servizio.

10. Alla convocazione della CRAP provvede il Presidente o suo delegato. L’avviso di convocazione e trasmesso a mezzo posta elettronica, preferibilmente posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dai componenti, non meno di cinque giorni prima della riunione e deve contenere l’indicazione della prima e della seconda convocazione e l’ordine del giorno.

11. Per la validità delle riunioni della CRAP in prima convocazione e necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, in seconda convocazione la presenza di almeno quattro componenti; nel computo e incluso il Presidente. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti, computando gli astenuti tra i presenti. Nel caso di parità, prevale il voto del Presidente.

12. Nel caso di accertata impossibilita di funzionamento della CRAP, di grave disservizio per ripetute assenze dei componenti, le decisioni sui ricorsi sono adottate dal Dirigente del competente Servizio regionale, sentite le CCIAA e l’Avvocatura Regionale.

13. Le funzioni del segretario della CRAP sono svolte da un funzionario del competente Servizio regionale. Il Segretario provvede:

 

a) alla conservazione e pubblicità degli atti dei ricorsi;

b) agli adempimenti preparatori ed esecutivi delle delibere della commissione;

c) alla redazione di relazioni periodiche, fornendo dati statistici sull’attività della CRAP;

d) ogni altro adempimento necessario per il corretto funzionamento della CRAP.

 

14. E’ vietata la partecipazione diretta o indiretta di operatori concorrenti alle riunioni della CRAP. A tal fine i partecipanti consegnano agli atti di ogni riunione dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante l’insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall’articolo 18 del D.Lgs. n.59/2010.

 

]]

(6) Regolamento abrogato dall'art.14, comma 1, del R.R. 7/2024.


Art. 6

Ricorsi alla CRAP(7) 


[1. Avverso i provvedimenti in materia d’iscrizione, modificazione e cancellazione dall’Albo Imprese  artigiane e ammesso ricorso in via amministrativa, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, della legge, alla CRAP entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento.

2. La CRAP, qualora non vi abbia già provveduto il ricorrente, comunica il ricorso agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell’atto impugnato. Entro venti giorni dalla  comunicazione del ricorso gli interessati possono presentare alla CRAP deduzioni e documenti.

3. Il ricorso alla CRAP, redatto in bollo, sottoscritto dal titolare o dal legale dell’impresa e inviato in copia alla Camera di Commercio ed ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.

4. La CCIAA interessata al ricorso fornisce alla CRAP informazioni, pareri ed ogni utile documentazione.

5. I ricorsi alla CRAP sono regolamentati dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni.

6. Le CCIAA provvedono d’ufficio ad eseguire le iscrizioni, le modifiche e le cancellazioni conseguenti alle decisioni della CRAP entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dandone notizia al Registro Imprese della Camera di Commercio.

7. Contro la decisione assunta dalla CRAP e ammesso ricorso davanti al Tribunale competente per territorio. La rappresentanza in giudizio e assunta, di norma, dalla Avvocatura regionale.]



(7) Regolamento abrogato dall'art.14, comma 1, del R.R. 7/2024.


Art. 7

Sanzioni(8) 


[1. Per l’applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni dell’articolo 11 della legge

2. Le disposizioni dell’articolo 11, comma 1, della legge si applicano anche in caso di omessa o tardiva presentazione della domanda d’iscrizione, di modificazione e/o di cancellazione dall’Albo delle imprese artigiane.

3. Per lo svolgimento dell’attività sanzionatoria si applicano le procedure di cui alla L. n.689/81.]



(8) Regolamento abrogato dall'art.14, comma 1, del R.R. 7/2024. 


CAPO II

Centri di Assistenza tecnica per l’artigianato (CATA) (9)  




(9) Regolamento abrogato dall'art.14, comma 1, del R.R. 7/2024.


Art. 8

Requisiti e funzioni(10) 


[1. L’articolo 14, comma 2, della legge istituisce i Centri dei Assistenza Tecnica per l’artigianato (d’ora innanzi per brevità, citati nel testo come CATA) che concorrono all’attuazione delle politiche regionali a sostegno delle imprese artigiane attraverso l’erogazione di servizi diretti:

al sostegno della creazione di nuove imprese artigiane;

a supportare il rafforzamento di capitale, la crescita economica e quella dimensionale delle imprese artigiane, anche attraverso l’accompagnamento all’utilizzo di moderne forme di aggregazione (es. contratti di rete);

a sostenere il ricambio generazionale della forza lavoro, la successione d’impresa e la sua trasmissione a vantaggio dei familiari del titolare, dei dipendenti, di altri soggetti aventi i requisiti soggettivi per l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane;

all’assistenza tecnica e consulenza, da svolgersi anche attraverso sistemi e pratiche di affiancamento  aziendale;

a favorire pratiche virtuose per il trasferimento tecnologico e l’innovazione di organizzazione, di processo e di prodotto;

a tutelare le imprese artigiane dalle forme di lavoro abusivo;

alla diffusione di strumenti e metodologie finalizzati alla conoscenza degli antichi mestieri;

a favorire la presenza delle imprese artigianali pugliesi sui mercati nazionali ed internazionali, sia in termini di promozione economica e territoriale che di internazionalizzazione;

al supporto nella creazione e gestione delle botteghe scuole artigiane di cui alla l.r. 31/2012.

 

2. Qualora i CATA intendano svolgere attività formativa, gli stessi restano assoggettati ai requisiti stabiliti dalle norme regionali di settore.

3. I CATA collaborano con la Regione per ogni iniziativa utile allo scopo di facilitare il rapporto tra Amministrazione ed imprese utenti.]



(10) Regolamento abrogato dall'art.14, comma 1, del R.R. 7/2024.


Art. 9

Soggetti legittimati(11) 


[1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge, i CATA possono essere costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria dell’artigianato presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) o di rilevanza nazionale o sottoscrittrici di Contratto collettivo nazionale di lavoro e operanti da almeno cinque anni nella Regione Puglia.

2. Possono far parte dei Centri di assistenza tecnica anche:

a) gli enti e le società di formazione professionale;

b) i consorzi e le cooperative di garanzia fidi;

c) gli enti pubblici e privati aventi esclusiva o prevalente finalità di sviluppo, promozione e ricerca in campo economico;

d) altri enti di assistenza tecnica eventualmente costituiti nella Regione;

e) gli istituti di credito e le società finanziarie;

f) enti bilaterali settoriali. ]



(11) Regolamento abrogato dall'art.14, comma 1, del R.R. 7/2024.


Art. 10

Struttura e requisiti(12) 


[1. Ai fini dell’autorizzazione prevista dall’articolo 14, comma 4, della legge, deve essere garantita, all’interno di ciascun CATA la presenza delle seguenti figure professionali:

Responsabile dell’unita organizzativa;

  Responsabile amministrativo;

Addetti all’accoglienza ed informazione agli utenti;

Operatività della sede garantita per almeno 5 giorni a settimana.

 

2. Per il potenziamento della propria attività, i CATA possono stipulare convenzioni con società private di consulenza ed assistenza alle imprese, società di servizi al terziario, professionisti, docenti ed esperti o con l’Ente Bilaterale dell’Artigianato Pugliese.

3. Per l’assistenza circa le tematiche del lavoro, i CATA possono stipulare convenzioni con l’Ente Bilaterale dell’Artigianato Pugliese, l’INPS, l’INAIL.

4. Allo scopo di facilitare il rapporto con le imprese utenti per tutte le attività di cui all’articolo 14 della legge, i CATA stipulano apposite convenzioni con le Amministrazioni Pubbliche di riferimento]



(12) Regolamento abrogato dall'art.14, comma 1, del R.R. 7/2024.


Art. 11

Modalità di presentazione della domanda(13) 


 

[1. La domanda di autorizzazione all’esercizio delle attività dei CATA deve essere presentata all’Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione, Servizio Attività Economiche e Consumatori, debitamente sottoscritta dal rappresentante legale, corredata dalla seguente documentazione:

 

atto costitutivo e statuto che prevedano espressamente lo svolgimento delle attività per le quali si chiede l’autorizzazione e l’assenza di discriminazioni tra le imprese che si avvalgono del Centro;

indicazione del numero di iscrizione alla Camera di Commercio;

documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 14 della legge e del Capo II del presente regolamento;

dichiarazione di non sussistenza nei confronti dei rappresentanti legali che costituiscono o partecipano al Centro di assistenza tecnica, di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, derivanti dall’applicazione della normativa “antimafia”.

copia dello Statuto dell’associazione costituente;

documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 10 da parte dei oggetti costituenti i CATA;

relazione sul sistema di rappresentanza ed organizzativo della struttura associativa, contenente indicazioni sul numero di imprese rappresentate;

CCNL settore artigianato sottoscritto dall’associazione nazionale di appartenenza;

una relazione sulla consistenza e diffusione delle strutture dalle quali risulti il possesso di una struttura organizzativa in grado di fornire servizi a livello qualificato, con regolarità e diffusione sul territorio;

documentazione comprovante la competenza professionale delle risorse utilizzate per l’erogazione dei servizi in relazione alle attività svolte.

 

2. Ogni dichiarazione trasmessa con la domanda deve essere sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000.

3. I CATA sono autorizzati dalla Giunta regionale, previa istruttoria compiuta dal competente Servizio Attività Economiche e Consumatori, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, decorsi i quali la stessa si intende accolta.

4. I CATA autorizzati ai sensi del presente regolamento nello svolgimento dell’attività e nelle iniziative promozionali devono esporre al pubblico la dicitura “Centro di assistenza tecnica per l’artigianato “e riportare gli estremi del provvedimento regionale di autorizzazione.

5. I Centri di Assistenza Tecnica per l’artigianato presentano al Servizio Attività Economiche e Consumatori entro il 30 giugno una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente ed entro il 30 novembre il  programma di attività previsto per l’anno successivo. La relazione presentata entro giugno contiene l’attestazione del mantenimento dei requisiti e le indicazioni relative ad eventuali variazioni intervenute.

6. L’autorizzazione al Centro di Assistenza Tecnica per l’artigianato rilasciata ai sensi del presente regolamento decade o viene revocata nei seguenti casi:

  per la perdita dei requisiti che hanno determinato il rilascio dell’autorizzazione;

  qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;

qualora vengano gravemente violate specifiche norme settoriali ed anche appartenenti all’ordinamento comunitario;

per inosservanza delle disposizioni e degli obblighi previsti dal presente regolamento.]

 



(13) Regolamento abrogato dall'art.14, comma 1, del R.R. 7/2024.


CAPO III

Artigianato Artistico (14) 




(14) Regolamento abrogato dall'art.14, comma 1, del R.R. 7/2024.


Art. 12

Imprese artigiane operanti nel settore delle lavorazioni artistiche e tradizionali(15) 


[1. Ai fini della determinazione dei limiti dimensionali delle imprese artigiane di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), della legge, le ceramiche artistiche e tradizionali di Grottaglie e Laterza rientrano nei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell’abbigliamento su misura. Rientrano in tale settore anche le attività individuate dalla Commissione regionale per l’Artigianato pugliese in applicazione dell’articolo 18, comma 3, della legge riportate nell’allegato unico al presente regolamento. La Giunta regionale può apportare modifiche all’elenco su proposta della CRAP.

2. Le imprese artigiane che esercitano le lavorazioni individuate nell’allegato elenco possono chiedere il riconoscimento di impresa artigiana artistica del relativo settore, inoltrando apposita domanda alla CRAP, per il tramite del competente Servizio regionale, in cui viene fornita relazione dettagliata sull’attività svolta, nonché sulle tecniche di lavorazione.

3. Il competente Servizio regionale può effettuare sopralluoghi e accertamenti d’ufficio al fine di verificare la sussistenza dei requisiti personali e professionali delle imprese artigiane artistiche.]



(15) Regolamento abrogato dall'art.14, comma 1, del R.R. 7/2024.


Art. 13

Artigianato artistico e tradizionale pugliese (16) 


[1. Nell’ambito dei principi di cui agli articoli 18 e 19 della legge, la Regione intende tutelare e promuovere l’artigianato locale, a rilievo artistico e/o tradizionale, in quanto attività di particolare interesse storico, socioculturale ed economico che, per i valori, le peculiarità e l’elevata qualità che esprime, rappresenta anche un efficace strumento di marketing per il territorio ed un’importante risorsa per il turismo, oltreché per l’occupazione.

2. In particolare, il presente regolamento si prefigge i seguenti obiettivi:

 

a) tutelare i requisiti di professionalità e di origine delle produzioni dell’artigianato artistico e tradizionale, anche nei confronti di eventuali tentativi di imitazione;

b) valorizzare le produzioni di eccellenza, sia sul mercato interno che su quello internazionale, contribuendo anche a rafforzare il valore del marchio “Eccellenza artigiana Made in Italy”, e a qualificare le lavorazioni artigianali, sotto il profilo stilistico, tecnologico, dei materiali e dei processi utilizzati, in relazione al talento e all’abilita manuale dei valenti artigiani che le eseguono;

c) far emergere e rivalutare quelle attività artigianali che, pur presentando rilevanti elementi di pregio, risultano confinate in nicchie di mercato marginali, a causa di una insufficiente visibilità esterna;

d) salvaguardare quei mestieri artigianali a rischio di estinzione che, perpetuando nel tempo le antiche tecniche di lavorazione, costituiscono una preziosa testimonianza storica e culturale, da tramandare alle future generazioni;

e) contribuire a divulgare e diffondere la conoscenza delle tecniche e dei requisiti di manualità insiti nelle lavorazioni oggetto del presente regolamento;

f) incoraggiare una formazione professionale specifica, che possa agevolare il ricambio generazionale, pur nel rispetto dei valori della tradizione;

g) tutelare i requisiti di professionalità vigilando sul rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro e di contribuzione fiscale e previdenziale, in particolare in merito all’impiego di minori nella produzione, nonché sul rispetto della normativa vigente in materia ambientale.

 

3. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma precedente, in una logica di sistema, la Regione sviluppa un programma organico di sostegno al settore dell’artigianato artistico e tradizionale, prevedendo misure concrete e diverse, da attuare anche in concorso con i CATA, enti pubblici e privati, università, fondazioni, associazioni di categoria e consorzi di imprese.]



(16) Regolamento abrogato dall'art.14, comma 1, del R.R. 7/2024.


Art. 14

Il marchio di artigianato d’eccellenza Made in Italy(17) 


[1. Per le finalità di tutela, di promozione e di sviluppo previste dal precedente articolo, la Regione istituisce un proprio marchio per identificare il percorso dell’ “Eccellenza Artigiana Made in Italy”.

2. La Giunta regionale definisce la forma, le caratteristiche tecniche ed estetiche, l’origine e la qualità del  marchio su parere della CRAP.

3. Le imprese che hanno ricevuto il riconoscimento di bottega scuola ai sensi della L.R. n. 31/2012, nonché quelle che svolgono le attività di cui al precedente articolo 12 che utilizzano tecniche di lavoro  prevalentemente manuale per la produzione di pezzi unici, la Regione conferisce di diritto il Marchio dell’Eccellenza Artigiana   Made in Italy]



(17) Regolamento abrogato dall'art.14, comma 1, del R.R. 7/2024.


Art. 15

Disposizioni transitorie e finali(18) 


[1. I ricorsi già presentati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la cui istruttoria non e ancora conclusa, vengono esaminati dalla Commissione regionale per l’artigianato, costituita ai sensi degli  articoli 2 e 5 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 6, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, trascorsi i quali sui ricorsi decide la CRAP.]

(18) Regolamento abrogato dall'art.14, comma 1, del R.R. 7/2024.


ALLEGATO


Elenco dei settori dellArtigianato artistico previsto dallarticolo 18, comma 3 della l.r. n . 24/213


SOMMARIO



Capo I:

Definizioni

Svolgimento dell’attività artigiana

Art. 1: Oggetto del regolamento e definizioni

Art. 2: Iscrizione modifiche e cancellazione dall’Albo Imprese artigiane

Art. 3: Risorse umane e strumentali

Art. 4: Accertamenti e controlli

Art. 5: Commissione Regionale per l’artigianato pugliese

Art. 6: Ricorsi alla CRAP

Art. 7: Sanzioni

Capo II

Centri di Assistenza tecnica per l’artigianato (CATA)

Art. 8: Requisiti e funzioni

Art. 9: Soggetti legittimati

Art. 10: Struttura e requisiti

Art. 11: Modalità di presentazione della domanda di autorizzazione

 

Capo III

Artigianato artistico

Art. 12: Imprese artigiane operanti nel settore delle lavorazioni artistiche e tradizionali

Art. 13: Artigianato artistico e tradizionale pugliese

Art. 14: Il marchio di artigianato d’eccellenza  Made in Italy

Art. 15: Disposizioni transitorie e finali 




Disposizioni finali


Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 4 febbraio 2015