Regolamento Regionale 4 febbraio 2015, n. 3 Articolo 22, legge regionale 5 agosto 2013,
n. 24 “Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell’artigianato
pugliese” Regolamento attuativo.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto
l’art. 121 della Costituzione, cosi come modificato dalla legge costituzionale
22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto
l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n.
7 “Statuto della Regione Puglia”;
Visto
l’art. 44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n 7
“Statuto della Regione Puglia”;
Vista
la Delibera di Giunta Regionale n. 38 del 27/01/2015 di adozione del
Regolamento;
EMANA
Il
seguente Regolamento:
CAPO I Definizioni
Svolgimento
dell’attività artigiana(1)
(1) Regolamento abrogato dall'art. 14, comma 1, del R.R. 7/2024.
Art. 1Oggetto del regolamento e definizioni(2) [1.
Oggetto del presente regolamento e l’attuazione della legge regionale 5 agosto 2013 n. 24 “Norme per
lo sviluppo, la promozione e la tutela dell’artigianato pugliese” d’ora
innanzi per brevità, citata nel testo come legge.2.
Ai fini del presente Regolamento si considerano:
‐
il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 “Attuazione della direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno” come modificato dal
decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, decreto legislativo 6 agosto 2012, n.
147 e decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, d’ora innanzi citato nel
testo, per brevità, come D.Lgs. n. 59/2010;
‐
l’articolo 19 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
‐
l’articolo 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 “Riordino delle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura” come modificato dal decreto
del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 e decreto legislativo
15 febbraio 2010, n. 23;
‐
la L. 2 aprile 2007 n. 40 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto‐legge
31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la
promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di
nuove imprese”;
‐
la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);
‐
la l.r. 22 ottobre 2012, n. 31, “Norme in materia
di formazione per il lavoro”, d’ora innanzi, per brevità, citata nel testo
come l.r. 31/2012.
3.
Ai fini del presente Regolamento per iscrizione all’Albo si intende l’iscrizione
all’albo delle imprese artigiane e l’iscrizione in separata sezione dell’albo
artigiani previste rispettivamente dagli articoli
8 e 5
della legge.]
(2) Regolamento abrogato dall'art.14, comma 1, del R.R. 7/2024.
Art. 2Iscrizione modifiche e cancellazione dall’Albo Imprese artigiane(3) [1.
Le Camere di Commercio industria, artigianato e agricoltura (d’ora innanzi per
brevità, citate nel testo come CCIAA) esercitano le funzioni amministrative
relative all’iscrizione, modificazione e cancellazione dall’Albo delle Imprese
Artigiane conformemente alle disposizioni vigenti in materia ed in modo da
assicurare completezza e organicità dell’azione amministrativa, garantendo la
tempestività dell’informazione su tutto il territorio
nazionale.2.
La comunicazione per l’iscrizione, la modifica e la cancellazione dall’Albo
imprese artigiane e presentata in via telematica mediante la Comunicazione
Unica, utilizzando la modulistica di cui al successivo comma 3, secondo le
modalità previste per il registro delle imprese in attuazione dell’articolo 8 e
seguenti della legge n. 580/1993 e del decreto ministeriale 2 novembre 2007,
“Approvazione del modello di comunicazione unica per la nascita
dell’impresa”.
3.
La modulistica per la presentazione delle comunicazioni e uniforme a livello
regionale ed e determinata, con atto del dirigente del Servizio regionale
competente, in accordo tra la Regione e le CCIAA, rappresentate dall’Unione
regionale delle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura della
Puglia (Unioncamere Puglia).
4.
L’Albo delle imprese artigiane contiene l’iscrizione, la modifica e la
cancellazione delle imprese artigiane individuali o in forma societaria. In
separata sezione dell’albo artigiani sono contenute le iscrizioni, le modifiche
e cancellazioni concernenti i consorzi e le società consortili, anche in forma
cooperativa, di cui agli articoli
4 e 5
della legge.
5.
L’iscrizione all’albo delle imprese artigiane e attestata nell’ambito della
certificazione relativa all’annotazione nella sezione speciale del registro
delle imprese, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1 del decreto
Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, “Regolamento recante
norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle
imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia
di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all’albo delle imprese
artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività
soggette alla verifica di determinati requisiti
tecnici”.
6.
La comunicazione attesta la ricorrenza dei requisiti di legge e, previo
accertamento sulla sua regolarità e completezza, determina l’iscrizione, la
modifica o la cancellazione con decorrenza dalla data dichiarata
dell’evento.
7.
Al momento della presentazione della comunicazione unica e prima di procedere
all’iscrizione, la CCIAA verifica la regolarità formale della dichiarazione ed
accerta la completezza e la regolarità dei requisiti attestati dal legale
rappresentante ed in particolare verifica:
‐
la presenza di tutti i dati identificativi dell’impresa;
‐
l’avvenuta dichiarazione del possesso dei requisiti di impresa artigiana
previsti dalla legge;
‐
la sussistenza dei requisiti tecnico‐professionali
per le attività disciplinate da leggi speciali di settore per le quali e
prevista la Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) contestuale e/o
da indirizzare al Comune territorialmente competente, ovvero al
SUAP;
‐
l’avvenuta dichiarazione di possesso delle autorizzazioni, licenze, iscrizioni
ad albi e requisiti professionali richiesti per l’attività dichiarata, corredata
dagli estremi identificativi;
‐
la presenza di eventuale altra posizione previdenziale artigiana
attiva;
‐
la completa ed esatta indicazione dell’attività artigiana
esercitata;
‐
ogni altro elemento conoscitivo utile alla valutazione della
comunicazione.
8.
La presentazione della comunicazione consente l’immediato avvio dell’attività di
impresa e da luogo all’attribuzione del numero di iscrizione nell’albo con
decorrenza dalla data dichiarata dell’evento.
9.
Nel caso in cui la comunicazione unica pervenga incompleta nella compilazione
e/o non corretta per carenza di elementi formali, la CCIAA, tramite le stesse
procedure informatiche con cui e stata inviata la comunicazione, da informazione
all’interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per la
regolarizzazione della pratica.
Dall’avvenuta
regolarizzazione, entro i successivi sette giorni, la CCIAA provvede a
concludere il procedimento.
10.
In caso in cui la comunicazione unica pervenga incompleta nella compilazione e/o
non corretta per carenza di elementi sostanziali la CCIAA, entro sette giorni
lavorativi, tramite le stesse procedure informatiche, provvede alla sospensiva
del procedimento di iscrizione e adotta i provvedimenti di merito. Ogni
provvedimento adottato dalla CCIAA e notificato a mezzo PEC agli
interessati.
11.
In ogni caso il procedimento deve concludersi entro il termine di sessanta (60)
giorni decorrenti dalla data della comunicazione. Decorso il termine suddetto, e
da ritenersi formato il silenzio accoglimento e l’impresa e iscritta all’Albo in
via definitiva.
12.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento e dagli
articoli 8, 9 e 10 della legge, si rinvia al Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009 (Individuazione delle regole tecniche
per le modalità di presentazione della comunicazione unica e per l’immediato
trasferimento dei dati tra le amministrazioni interessate per l’attuazione
dell’articolo 9, comma 7 del Decreto legge 31/01/2007, n.
7).]
(3) Regolamento abrogato dall'art.14, comma 1, del R.R. 7/2024.
Art. 3Risorse umane e strumentali(4) [1.
Per l’esercizio delle funzioni delegate, ai sensi dell’art.
8, comma 3 della legge, la Giunta Regionale approva protocolli d’intesa
ovvero convenzioni da sottoscrivere con le CCIAA, individuando il contingente di
personale da assegnare, ai sensi dell’art. 23 bis, comma 7 del decreto
legislativo 165/2001, sulla base dei fabbisogni rivenienti dalle attività
delegate. Il personale individuato dipende funzionalmente dalle CCIAA ed
economicamente dalla Regione.]
(4) Regolamento abrogato dall'art.14, comma 1, del R.R. 7/2024.
Art. 4Accertamenti e controlli(5) [1.
Le CCIAA trasmettono l’elenco delle iscrizioni, modifiche e cancellazioni,
esclusivamente a mezzo PEC, allo Sportello Unico per le Attività Produttive
(SUAP) dei Comuni in cui hanno sede le imprese artigiane.2.
Le CCIAA dispongono accertamenti e controlli in relazione alle comunicazioni
presentate e adottano gli
eventuali provvedimenti che ne derivano, anche avvalendosi del Comune
territorialmente competente, secondo le modalità stabilite dall’articolo
12, comma 5, della legge.
3.
Il Comune e tenuto a dare tempestiva comunicazione alle CCIAA dell’esistenza di
ogni eventuale causa ostativa per lo svolgimento dell’attività dichiarata,
nonché su ogni possibile condizione di non veridicità su quanto autocertificato
dal legale rappresentante dell’impresa.
4.
Al fine di una regolare tenuta dell’Albo delle imprese artigiane, il Comune e
tenuto a comunicare alle CCIAA gli esiti degli accertamenti e controlli entro
trenta giorni dalla richiesta degli stessi.]
(5) Regolamento abrogato dall'art.14, comma 1, del R.R. 7/2024.
Art. 5Commissione Regionale per l’artigianato pugliese (6) [[ 1.
La Commissione Regionale per l’artigianato pugliese (CRAP) prevista dall’articolo
21 della legge e costituita con atto del Presidente della Giunta regionale
ed e composta da:
a)
Dirigente del Servizio Attività Economiche Consumatori o suo delegato che la
presiede;
b)
quattro esperti in materie giuridiche e del settore artigianato designati dalle
associazioni regionali di categoria rappresentate nel CNEL e/o sottoscrittrici
di CCNL;
c)
un rappresentante designato dalle associazioni sindacali più rappresentative dei
lavoratori dipendenti delle imprese artigiane che operano nella
regione.
2.
Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere b) e c) e indicato anche un
supplente.
3.
La partecipazione alle sedute delle commissioni e a titolo gratuito e non
comporta alcun onere a carico della Regione.
4.
La CRAP dura in carica cinque anni che decorrono dalla data del decreto di
costituzione.
5.
In caso di mancata ricostituzione, si applicano le disposizioni generali sulla
disciplina della proroga degli organi amministrativi.
6.
Le designazioni dei componenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunicate al
Servizio competente entro trenta giorni dalla relativa
richiesta.
7.
In caso di mancata o tardiva designazione si provvede ugualmente alla
costituzione dell’organo con i componenti già designati e con rappresentanti
regionali esperti in materie giuridiche e artigianali.
I
rappresentanti regionali decadono al momento della designazione dei
rappresentanti mancanti.
8.
I componenti della CRAP decadono dall’ufficio in caso di:
a)
revoca da parte dell’organismo avente titolo alla
designazione;
b)
assenza ingiustificata per tre riunioni
consecutive.
9.
Il provvedimento di decadenza e adottato con atto del Dirigente del competente
Servizio.
10.
Alla convocazione della CRAP provvede il Presidente o suo delegato. L’avviso di
convocazione e trasmesso a mezzo posta elettronica, preferibilmente posta
elettronica certificata, all’indirizzo indicato dai componenti, non meno di
cinque giorni prima della riunione e deve contenere l’indicazione della prima e
della seconda convocazione e l’ordine del giorno.
11.
Per la validità delle riunioni della CRAP in prima convocazione e necessaria la
presenza della maggioranza dei componenti, in seconda convocazione la presenza
di almeno quattro componenti; nel computo e incluso il Presidente. Le decisioni
sono adottate a maggioranza dei presenti, computando gli astenuti tra i
presenti. Nel caso di parità, prevale il voto del
Presidente.
12.
Nel caso di accertata impossibilita di funzionamento della CRAP, di grave
disservizio per ripetute assenze dei componenti, le decisioni sui ricorsi sono
adottate dal Dirigente del competente Servizio regionale, sentite le CCIAA e
l’Avvocatura Regionale.
13.
Le funzioni del segretario della CRAP sono svolte da un funzionario del
competente Servizio regionale. Il Segretario provvede:
a)
alla conservazione e pubblicità degli atti dei ricorsi;
b)
agli adempimenti preparatori ed esecutivi delle delibere della
commissione;
c)
alla redazione di relazioni periodiche, fornendo dati statistici sull’attività
della CRAP;
d)
ogni altro adempimento necessario per il corretto funzionamento della CRAP.
14.
E’ vietata la partecipazione diretta o indiretta di operatori concorrenti alle
riunioni della CRAP. A tal fine i partecipanti consegnano agli atti di ogni
riunione dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante
l’insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall’articolo 18 del
D.Lgs. n.59/2010.
]]
(6) Regolamento abrogato dall'art.14, comma 1, del R.R. 7/2024.
Art. 6Ricorsi alla CRAP(7) [1.
Avverso i provvedimenti in materia d’iscrizione, modificazione e cancellazione
dall’Albo Imprese artigiane e ammesso ricorso in via amministrativa, ai sensi
dell’articolo 10, comma 4, della legge, alla CRAP entro sessanta giorni dalla
data di ricevimento della comunicazione del provvedimento.2.
La CRAP, qualora non vi abbia già provveduto il ricorrente, comunica il ricorso
agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base
dell’atto impugnato. Entro venti giorni dalla comunicazione del ricorso gli
interessati possono presentare alla CRAP deduzioni e
documenti.
3.
Il ricorso alla CRAP, redatto in bollo, sottoscritto dal titolare o dal legale
dell’impresa e inviato in copia alla Camera di Commercio ed ha effetto
sospensivo del provvedimento impugnato.
4.
La CCIAA interessata al ricorso fornisce alla CRAP informazioni, pareri ed ogni
utile documentazione.
5.
I ricorsi alla CRAP sono regolamentati dalle norme del decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in
materia di ricorsi amministrativi) e successive modifiche ed
integrazioni.
6.
Le CCIAA provvedono d’ufficio ad eseguire le iscrizioni, le modifiche e le
cancellazioni conseguenti alle decisioni della CRAP entro trenta giorni dalla
data di ricevimento della relativa comunicazione dandone notizia al Registro
Imprese della Camera di Commercio.
7.
Contro la decisione assunta dalla CRAP e ammesso ricorso davanti al Tribunale
competente per territorio. La rappresentanza in giudizio e assunta, di norma,
dalla Avvocatura regionale.]
(7) Regolamento abrogato dall'art.14, comma 1, del R.R. 7/2024.
Art. 7Sanzioni(8) [1.
Per l’applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni dell’articolo
11 della legge 2.
Le disposizioni dell’articolo
11, comma 1, della legge si applicano anche in caso di omessa o tardiva
presentazione della domanda d’iscrizione, di modificazione e/o di cancellazione
dall’Albo delle imprese artigiane. 3.
Per lo svolgimento dell’attività sanzionatoria si applicano le procedure di cui
alla L. n.689/81.]
(8) Regolamento abrogato dall'art.14, comma 1, del R.R. 7/2024.
CAPO II Centri
di Assistenza tecnica
per
l’artigianato (CATA)
(9)
(9) Regolamento abrogato dall'art.14, comma 1, del R.R. 7/2024.
Art. 8Requisiti e funzioni(10) [1.
L’articolo
14, comma 2, della legge istituisce i Centri dei Assistenza Tecnica per
l’artigianato (d’ora innanzi per brevità, citati nel testo come CATA) che
concorrono all’attuazione delle politiche regionali a sostegno delle imprese
artigiane attraverso l’erogazione di servizi diretti:
‐
al sostegno della creazione di nuove imprese artigiane;
‐
a supportare il rafforzamento di capitale, la crescita economica e quella
dimensionale delle imprese artigiane, anche attraverso l’accompagnamento
all’utilizzo di moderne forme di aggregazione (es. contratti di
rete);
‐
a sostenere il ricambio generazionale della forza lavoro, la successione
d’impresa e la sua trasmissione a vantaggio dei familiari del titolare, dei
dipendenti, di altri soggetti aventi i requisiti soggettivi per l’iscrizione
all’Albo delle imprese artigiane;
‐
all’assistenza tecnica e consulenza, da svolgersi anche attraverso sistemi e
pratiche di affiancamento aziendale;
‐
a favorire pratiche virtuose per il trasferimento tecnologico e l’innovazione di
organizzazione, di processo e di prodotto;
‐
a tutelare le imprese artigiane dalle forme di lavoro
abusivo;
‐
alla diffusione di strumenti e metodologie finalizzati alla conoscenza degli
antichi mestieri;
‐
a favorire la presenza delle imprese artigianali pugliesi sui mercati nazionali
ed internazionali, sia in termini di promozione economica e territoriale che di
internazionalizzazione;
‐
al supporto nella creazione e gestione delle botteghe scuole artigiane di cui
alla l.r.
31/2012.
2.
Qualora i CATA intendano svolgere attività formativa, gli stessi restano
assoggettati ai requisiti stabiliti dalle norme regionali di
settore.
3.
I CATA collaborano con la Regione per ogni iniziativa utile allo scopo di
facilitare il rapporto tra Amministrazione ed imprese
utenti.]
(10) Regolamento abrogato dall'art.14, comma 1, del R.R. 7/2024.
Art. 9Soggetti legittimati(11) [1.
Ai sensi dell’articolo
14, comma 2, della legge, i CATA possono essere costituiti, anche in forma
consortile, dalle associazioni di categoria dell’artigianato presenti nel
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) o di rilevanza nazionale o
sottoscrittrici di Contratto collettivo nazionale di lavoro e operanti da almeno
cinque anni nella Regione Puglia.2.
Possono far parte dei Centri di assistenza tecnica anche:
a)
gli enti e le società di formazione professionale;
b)
i consorzi e le cooperative di garanzia fidi;
c)
gli enti pubblici e privati aventi esclusiva o prevalente finalità di sviluppo,
promozione e ricerca in campo economico;
d)
altri enti di assistenza tecnica eventualmente costituiti nella
Regione;
e)
gli istituti di credito e le società finanziarie;
f)
enti bilaterali settoriali. ]
(11) Regolamento abrogato dall'art.14, comma 1, del R.R. 7/2024.
Art. 10Struttura e requisiti(12) [1.
Ai fini dell’autorizzazione prevista dall’articolo
14, comma 4, della legge, deve essere garantita, all’interno di ciascun CATA
la presenza delle seguenti figure professionali:‐
Responsabile dell’unita organizzativa; ‐
Responsabile amministrativo;
‐
Addetti all’accoglienza ed informazione agli utenti;
‐
Operatività della sede garantita per almeno 5 giorni a
settimana.
2.
Per il potenziamento della propria attività, i CATA possono stipulare
convenzioni con società private di consulenza ed assistenza alle imprese,
società di servizi al terziario, professionisti, docenti ed esperti o con l’Ente
Bilaterale dell’Artigianato Pugliese.
3.
Per l’assistenza circa le tematiche del lavoro, i CATA possono stipulare
convenzioni con l’Ente Bilaterale dell’Artigianato Pugliese, l’INPS,
l’INAIL.
4.
Allo scopo di facilitare il rapporto con le imprese utenti per tutte le attività
di cui all’articolo 14 della legge, i CATA stipulano apposite convenzioni con le
Amministrazioni Pubbliche di riferimento]
(12) Regolamento abrogato dall'art.14, comma 1, del R.R. 7/2024.
Art. 11Modalità di presentazione della domanda(13)
[1.
La domanda di autorizzazione all’esercizio delle attività dei CATA deve essere
presentata all’Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione,
Servizio Attività Economiche e Consumatori, debitamente sottoscritta dal
rappresentante legale, corredata dalla seguente
documentazione:
‐
atto costitutivo e statuto che prevedano espressamente lo svolgimento delle
attività per le quali si chiede l’autorizzazione e l’assenza di discriminazioni
tra le imprese che si avvalgono del Centro;
‐
indicazione del numero di iscrizione alla Camera di
Commercio;
‐
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 14
della legge e del Capo II del presente regolamento;
‐
dichiarazione di non sussistenza nei confronti dei rappresentanti legali che
costituiscono o partecipano al Centro di assistenza tecnica, di cause di
divieto, di decadenza o di sospensione, derivanti dall’applicazione della
normativa “antimafia”.
‐
copia dello Statuto dell’associazione costituente;
‐
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al precedente
articolo 10 da parte dei oggetti costituenti i CATA;
‐
relazione sul sistema di rappresentanza ed organizzativo della struttura
associativa, contenente indicazioni sul numero di imprese
rappresentate;
‐
CCNL settore artigianato sottoscritto dall’associazione nazionale di
appartenenza;
‐
una relazione sulla consistenza e diffusione delle strutture dalle quali risulti
il possesso di una struttura organizzativa in grado di fornire servizi a livello
qualificato, con regolarità e diffusione sul territorio;
‐
documentazione comprovante la competenza professionale delle risorse utilizzate
per l’erogazione dei servizi in relazione alle attività
svolte.
2.
Ogni dichiarazione trasmessa con la domanda deve essere sottoscritta ai sensi
del D.P.R. 445/2000.
3.
I CATA sono autorizzati dalla Giunta regionale, previa istruttoria compiuta dal
competente Servizio Attività Economiche e Consumatori, entro novanta giorni
dalla data di presentazione della domanda, decorsi i quali la stessa si intende
accolta.
4.
I CATA autorizzati ai sensi del presente regolamento nello svolgimento
dell’attività e nelle iniziative promozionali devono esporre al pubblico la
dicitura “Centro di assistenza tecnica per l’artigianato “e riportare gli
estremi del provvedimento regionale di autorizzazione.
5.
I Centri di Assistenza Tecnica per l’artigianato presentano al Servizio Attività
Economiche e Consumatori entro il 30 giugno una relazione sull’attività svolta
nell’anno precedente ed entro il 30 novembre il programma di attività previsto
per l’anno successivo. La relazione presentata entro giugno contiene
l’attestazione del mantenimento dei requisiti e le indicazioni relative ad
eventuali variazioni intervenute.
6.
L’autorizzazione al Centro di Assistenza Tecnica per l’artigianato rilasciata ai
sensi del presente regolamento decade o viene revocata nei seguenti
casi:
‐
per la perdita dei requisiti che hanno determinato il rilascio
dell’autorizzazione;
‐
qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme
sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
‐
qualora vengano gravemente violate specifiche norme settoriali ed anche
appartenenti all’ordinamento comunitario;
‐
per inosservanza delle disposizioni e degli obblighi previsti dal presente
regolamento.]
(13) Regolamento abrogato dall'art.14, comma 1, del R.R. 7/2024.
CAPO III Artigianato
Artistico (14)
(14) Regolamento abrogato dall'art.14, comma 1, del R.R. 7/2024.
Art. 12Imprese artigiane operanti nel settore delle lavorazioni artistiche e tradizionali(15) [1.
Ai fini della determinazione dei limiti dimensionali delle imprese artigiane di
cui all’articolo
6, comma 1, lettera c), della legge, le ceramiche artistiche e tradizionali
di Grottaglie e Laterza rientrano nei settori delle lavorazioni artistiche e
tradizionali e dell’abbigliamento su misura. Rientrano in tale settore anche le
attività individuate dalla Commissione regionale per l’Artigianato pugliese in
applicazione dell’articolo
18, comma 3, della legge riportate nell’allegato unico al presente
regolamento. La Giunta regionale può apportare modifiche all’elenco su proposta
della CRAP.2.
Le imprese artigiane che esercitano le lavorazioni individuate nell’allegato
elenco possono chiedere il riconoscimento di impresa artigiana artistica del
relativo settore, inoltrando apposita domanda alla CRAP, per il tramite del
competente Servizio regionale, in cui viene fornita relazione dettagliata
sull’attività svolta, nonché sulle tecniche di
lavorazione.
3.
Il competente Servizio regionale può effettuare sopralluoghi e accertamenti
d’ufficio al fine di verificare la sussistenza dei requisiti personali e
professionali delle imprese artigiane artistiche.]
(15) Regolamento abrogato dall'art.14, comma 1, del R.R. 7/2024.
Art. 13Artigianato artistico e tradizionale pugliese (16) [1.
Nell’ambito dei principi di cui agli articoli
18 e 19
della legge, la Regione intende tutelare e promuovere l’artigianato
locale, a rilievo artistico e/o tradizionale, in quanto attività di particolare
interesse storico, socioculturale ed economico che, per i valori, le peculiarità
e l’elevata qualità che esprime, rappresenta anche un efficace strumento di
marketing per il territorio ed un’importante risorsa per il turismo, oltreché
per l’occupazione.2.
In particolare, il presente regolamento si prefigge i seguenti
obiettivi:
a)
tutelare i requisiti di professionalità e di origine delle produzioni
dell’artigianato artistico e tradizionale, anche nei confronti di eventuali
tentativi di imitazione;
b)
valorizzare le produzioni di eccellenza, sia sul mercato interno che su quello
internazionale, contribuendo anche a rafforzare il valore del marchio
“Eccellenza artigiana ‐
Made in Italy”,
e a qualificare le lavorazioni artigianali, sotto il profilo stilistico,
tecnologico, dei materiali e dei processi utilizzati, in relazione al talento e
all’abilita manuale dei valenti artigiani che le eseguono;
c)
far emergere e rivalutare quelle attività artigianali che, pur presentando
rilevanti elementi di pregio, risultano confinate in nicchie di mercato
marginali, a causa di una insufficiente visibilità
esterna;
d)
salvaguardare quei mestieri artigianali a rischio di estinzione che, perpetuando
nel tempo le antiche tecniche di lavorazione, costituiscono una preziosa
testimonianza storica e culturale, da tramandare alle future
generazioni;
e)
contribuire a divulgare e diffondere la conoscenza delle tecniche e dei
requisiti di manualità insiti nelle lavorazioni oggetto del presente
regolamento;
f)
incoraggiare una formazione professionale specifica, che possa agevolare il
ricambio generazionale, pur nel rispetto dei valori della
tradizione;
g)
tutelare i requisiti di professionalità vigilando sul rispetto delle norme
vigenti in materia di lavoro e di contribuzione fiscale e previdenziale, in
particolare in merito all’impiego di minori nella produzione, nonché sul
rispetto della normativa vigente in materia
ambientale.
3.
Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma precedente, in una logica
di sistema, la Regione sviluppa un programma organico di sostegno al settore
dell’artigianato artistico e tradizionale, prevedendo misure concrete e diverse,
da attuare anche in concorso con i CATA, enti pubblici e privati, università,
fondazioni, associazioni di categoria e consorzi di
imprese.]
(16) Regolamento abrogato dall'art.14, comma 1, del R.R. 7/2024.
Art. 14Il marchio di artigianato d’eccellenza Made in Italy(17) [1.
Per le finalità di tutela, di promozione e di sviluppo previste dal precedente
articolo, la Regione istituisce un proprio marchio per identificare il percorso
dell’ “Eccellenza Artigiana ‐
Made in Italy”.2.
La Giunta regionale definisce la forma, le caratteristiche tecniche ed
estetiche, l’origine e la qualità del marchio su parere della
CRAP.
3.
Le imprese che hanno ricevuto il riconoscimento di bottega scuola ai sensi della
L.R.
n. 31/2012, nonché quelle che svolgono le attività di cui al precedente
articolo 12 che utilizzano tecniche di lavoro prevalentemente manuale per la
produzione di pezzi unici, la Regione conferisce di diritto il Marchio
dell’Eccellenza Artigiana ‐ Made in Italy]
(17) Regolamento abrogato dall'art.14, comma 1, del R.R. 7/2024.
Art. 15Disposizioni transitorie e finali(18) [1.
I ricorsi già presentati alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, la cui istruttoria non e ancora conclusa, vengono esaminati dalla
Commissione regionale per l’artigianato, costituita ai sensi degli articoli
2 e 5
della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 6, entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore del presente regolamento, trascorsi i quali sui ricorsi
decide la CRAP.]
(18) Regolamento abrogato dall'art.14, comma 1, del R.R. 7/2024.
ALLEGATO Elenco dei settori dellArtigianato artistico previsto dallarticolo 18, comma 3 della l.r. n . 24/213
SOMMARIO
Capo I: Definizioni Svolgimento dell’attività artigiana Art. 1: Oggetto del regolamento e definizioni Art. 2: Iscrizione modifiche e cancellazione dall’Albo Imprese artigiane Art. 3: Risorse umane e strumentali Art. 4: Accertamenti e controlli Art. 5: Commissione Regionale per l’artigianato pugliese Art. 6: Ricorsi alla CRAP Art. 7: Sanzioni Capo II Centri di Assistenza tecnica per l’artigianato (CATA) Art. 8: Requisiti e funzioni Art. 9: Soggetti legittimati Art. 10: Struttura e requisiti Art. 11: Modalità di presentazione della domanda di autorizzazione Capo III Artigianato artistico Art. 12: Imprese artigiane operanti nel settore delle lavorazioni artistiche e tradizionali Art. 13: Artigianato artistico e tradizionale pugliese Art. 14: Il marchio di artigianato d’eccellenza ‐ Made in Italy Art. 15: Disposizioni transitorie e finali
Disposizioni finali Il
presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
ai sensi e per gli effetti dell’art.
53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento
della Regione Puglia.
Dato
a Bari, addì 4 febbraio 2015
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