Legge Regionale 12 maggio 1997, n. 15 Norme in materia di bruciatura delle stoppie
Art. 1[1. La presente legge disciplina tempi, metodi e condizioni per laccensione e la
bruciatura delle stoppie sullintero territorio della Regione Puglia. Ogni altra
regolamentazione resta valida se e in quanto compatibile con la presente legge o
integrativa della stessa. ] (1)
Art. 2[1. Le operazioni di accensione e bruciatura delle
stoppie nei campi a coltura cerealicola sono vietate nel periodo compreso tra il
1° giugno e il 31 luglio, tranne che per le superfici irrigabili utilizzate per
le colture di secondo raccolto, per le quali le operazioni di bruciatura possono
essere anticipate, previa autorizzazione del Sindaco, a partire dal 1° luglio.
2. I sindaci dei Comuni interessati, sentite le
associazioni di categoria, le associazioni venatorie e quelle ambientaliste,
provvedono, entro il 15 maggio di ogni anno, a dare pubblicità a quanto
stabilito dal comma 1.
3. Le operazioni di accensione e bruciatura
devono in ogni caso essere effettuate nei giorni di non eccessivo calore e privi
di vento, nelle prime ore del mattino e nelle ore del crepuscolo.
4. È sempre vietata laccensione e bruciatura
delle stoppie e di materiale vegetale nei terreni boscati e cespugliati.] (2)
Art. 3[1. Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico o privato, i proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, devono prontamente praticare sul suolo agricolo perimetrale delle superfici interessate una “precesa” o “fascia protettiva”, sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno dieci metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree cir-costanti e/o confinanti. La larghezza della “precesa” o “fascia protettiva” deve essere non inferiore a quindici metri lungo i confini che distano meno di cento metri da superfici boscate, rimboschite, cespugliate, a macchia mediterranea, a coltura arborea, nonché da terreni incolti. (3) 2. In ogni caso gli enti o privati che siano proprietari o che siano conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate devono a loro cura e spese tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, libera da piante e/o da arbusti per tutta lestensione perimetrale del bosco confinante con fondi adibiti a coltura cerealicola in cui si pratica laccensione delle stoppie, larga almeno cinque metri. 3. I proprietari dei boschi sono tenuti a effettuare a loro cura le precese. 4. Le medesime operazioni praticate su terreni lungo linee ferroviarie o strade devono invece rispettare una larghezza delle fasce di precese di cinque metri dal confine ferroviario o stradale. 5. Tali limiti di sicurezza e il compimento delle predette operazioni devono essere osservati anche per i terreni incolti o tenuti a pascolo. 6. Loperazione di bruciatura deve essere effettuata a cura degli interessati, dotati di mezzi idonei al controllo e allo spegnimento delle fiamme, e assistita fino al totale esaurimento della combustione.] (4)
Art. 41. Le scarpate delle strade rotabili e ferrate, al fine di salvaguardia della
flora ivi esistente, devono essere dotate di precese o fasce protettive, a
cura degli enti di appartenenza.
Art. 5[1. La mietitura deve iniziare dalle messi più vicine alle zone boscate, alle
linee ferroviarie e/o alle strade. ] (5)
Art. 6[1. I proprietari, i conduttori e affittuari devono attuare tutte le misure di
prevenzione suggerite dalle consuetudini locali o dalla pratica onde evitare il
propagarsi di incendi, sospendendo le operazioni di accensione nei giorni di
eccessivo calore o di forte vento.] (6)
Art. 7[1. È vietato bruciare foglie secche, sterpi etc. se prima la zona non sia stata
completamente isolata con una fascia di terreno arato o zappato larga almeno
cinque metri ed è vietato gettare cerini, sigari o sigarette accesi
nellattraversamento dei boschi, cespuglieti, ginestreti, etc.] (7)
Art. 8[1. Nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità dei venti ovvero
nei giorni di eccessivo calore, si fa obbligo di non dar luogo a fenomeni di
accensione.](8)
Art. 9[1. La Regione Puglia, nellambito delle iniziative tese alla salvaguardia
dellambiente, curerà adeguate campagne di sensibilizzazione e di informazione
per sollecitare la collaborazione dei cittadini e consentire limmediato
intervento delle autorità preposte in presenza di focolai di incendi.](9)
Art. 10[1. La Regione Puglia, durante tutto il periodo in cui si pratica laccensione
delle stoppie, favorirà listituzione tra la Protezione civile, il Corpo
forestale dello Stato e i Comandi provinciali dei Vigili del fuoco di un
apposito servizio atto ad assicurare una prevenzione antincendio anche mediante
distaccamenti operativi opportunamente ubicati.] (10)
Art. 11[1. Le violazioni ai divieti e alle prescrizioni
della presente legge sono soggette a sanzioni amministrative del pagamento di
una somma:
a) da lire 500 mila a lire 2 milioni 500 mila per
chi effettua la bruciatura delle stoppie senza adeguata assistenza;
b) da lire 1 milione a lire 5 milioni per chi non
provveda alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive;
c) da lire 2 milioni a lire 10 milioni per chi
brucia le stoppie prima dei termini temporali fissati secondo la presente legge;
d) da lire 2 milioni a lire 10 milioni per chi
brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità dei venti
ovvero nei giorni di eccessivo calore.](11)
Art. 12[1. Con lentrata in vigore della presente legge è abrogato lart. 40
della legge
regionale 27 febbraio 1984, n. 10.. (12)] (13)
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