Legge Regionale 12 maggio 1997, n. 15 Norme in materia di bruciatura delle stoppie
Art. 11. La presente legge
disciplina tempi, metodi e condizioni per l accensione e la bruciatura delle
stoppie sull intero territorio della regione Puglia. Ogni altra
regolamentazione resta valida se e in quanto compatibile con la presente legge o
integrativa della stessa.
Art. 21. Le operazioni di accensione e
bruciatura delle stoppie nei campi a cultura cerealicola sono vietate nel
periodo compreso tra il 1 giugno e il 31 luglio, tranne che per le superfici
irrigabili utilizzate per le colture di secondo raccolto, per le quali le
operazioni di bruciatura possono essere anticipate, previa autorizzazione del
Sindaco, a partire dal 1 luglio.
2. I Sindaci dei comuni
interessati, sentite le associazioni di categoria, le associazioni venatorie e
quelle ambientaliste, provvedono, entro il 15 maggio di ogni anno, a dare
pubblicita a quanto stabilito dal comma 1.
3. Le operazioni di accensione e
bruciatura devono in ogni caso essere effettuate nei giorni di non eccessivo
calore e privi di vento, nelle prime ore del mattino e nelle ore del
crepuscolo.
4. E sempre vietata l
accensione e bruciatura delle stoppie e di materiale vegetale nei terreni
boscati e cespugliati.
Art. 31. La bruciatura delle stoppie
puo essere praticata a condizione che lungo il perimetro delle superfici
interessate sia tracciata, subito dopo le operazioni di mietitrebbiatura e
comunque entro il 15 luglio, una precesa o fascia protettiva per tutta l
estensione direttamente confinante con boschi e foreste, o con altre proprieta,
per una larghezza non inferiore a dieci metri e, comunque, tale da assicurare
che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/ o
confinanti.
2. In ogni caso gli enti o
privati che siano proprietari o che siano conduttori a qualsiasi titolo di
superfici boscate devono a loro cura e spese tenere costantemente riservata una
fascia protettiva nella loro proprieta, libera da piante e/ o arbusti per tutta
l estensione perimetrale del bosco confinante con fondi adibiti a coltura
cerealicola in cui si pratica l accensione delle stoppie, larga almeno cinque
metri.
3. I proprietari dei boschi sono
tenuti a effettuare a loro cura le precese.
4. Le medesime operazioni
praticate su terreni lungo linee ferroviarie o strade devono invece rispettare
una larghezza delle fasce di precese di cinque metri dal confine ferroviario o
stradale.
5. Tali limiti di sicurezza e il
compimento delle predette operazioni devono essere osservati anche per i terreni
incolti o tenuti a pascolo.
6. L operazione di bruciatura
deve essere effettuata a cura degli interessati, dotati di mezzi idonei al
controllo e allo spegnimento delle fiamme, e assistita fino al totale
esaurimento della combustione.
Art. 41. Le scarpate delle
strade rotabili e ferrate, al fine di salvaguardia della flora ivi esistente,
devono essere dotate di precese o fasce protettive, a cura degli enti di
appartenenza.
Art. 51. La mietitura deve
iniziare dalle messi piu vicine alle zone boscate, alle linee ferroviarie e/ o
alle strade.
Art. 61. I proprietari, i
conduttori e affittuari devono attuare tutte le misure di prevenzione suggerite
dalle consuetudini locali o dalla pratica onde evitare il propagarsi di incendi,
sospendendo le operazioni di accensione nei giorni di eccessivo calore o di
forte vento.
Art. 71. E vietato bruciare
foglie secche, sterpi etc. se prima la zona non sia stata completamente isolata
con una fascia di terreno arato o zappato larga almeno cinque metri ed e
vietato gettare cerini, sigari o sigarette accesi nell attraversamento dei
boschi, cespuglieti, ginestreti, etc.
Art. 81. Nelle giornate in cui
e prevista una particolare intensita dei venti ovvero nei giorni di eccessivo
calore, si fa obbligo di non dar luogo a fenomeni di
accensione.
Art. 91. La regione Puglia,
nell ambito delle iniziative tese alla salvaguardia dell ambiente, curera
adeguate campagne di sensibilizzazione e di informazione per sollecitare la
collaborazione dei cittadini e consentire l immediato intervento delle
autorita preposte in presenza di focolai di incendi.
Art. 101. La Regione Puglia,
durante tutto il periodo in cui si pratica l accensione delle stoppie,
favorira l istituzione tra la Protezione civile, il Corpo forestale dello
Stato e i Comandi provinciali dei vigili del fuoco di un apposito servizio atto
ad assicurare una prevenzione antincendio anche mediante distaccamenti operativi
opportunamente ubicati.
Art. 111. Le violazioni ai divieti e
alle prescrizioni della presente legge sono soggette a sanzioni amministrative
dal pagamento di una somma:
a) da lire 500 mila a lire 2
milioni 500 mila per chi effettua la bruciatura delle stoppie senza adeguata
assistenza;
b) da lire 1 milione a lire 5
milioni per chi non provveda alle necessarie opere di sicurezza e fasce
protettiva;
c) da lire 2 milioni a lire 10
milioni per chi brucia le stoppie prima dei termini temporali fissati secondo la
presente legge;
d) da lire 2 milioni a lire 10
milioni per chi brucia nella giornate in cui e prevista una particolare
intensita dei venti ovvero nei giorni di eccessivo calore.
Art. 121. Con l entrata in
vigore della presente legge e abrogato l art. 40 della legge regionale 27
febbraio 1984, n. 10.
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