Anno 1997
Numero 15
Data 12/05/1997
Abrogato No
Materia Protezione civile;
Note
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Legge Regionale 12 maggio 1997, n. 15

Norme in materia di bruciatura delle stoppie



Art. 1


1. La presente legge disciplina tempi, metodi e condizioni per l accensione e la bruciatura delle stoppie sull intero territorio della regione Puglia. Ogni altra regolamentazione resta valida se e in quanto compatibile con la presente legge o integrativa della stessa.



Art. 2


1. Le operazioni di accensione e bruciatura delle stoppie nei campi a cultura cerealicola sono vietate nel periodo compreso tra il 1 giugno e il 31 luglio, tranne che per le superfici irrigabili utilizzate per le colture di secondo raccolto, per le quali le operazioni di bruciatura possono essere anticipate, previa autorizzazione del Sindaco, a partire dal 1 luglio.
2. I Sindaci dei comuni interessati, sentite le associazioni di categoria, le associazioni venatorie e quelle ambientaliste, provvedono, entro il 15 maggio di ogni anno, a dare pubblicita a quanto stabilito dal comma 1.
3. Le operazioni di accensione e bruciatura devono in ogni caso essere effettuate nei giorni di non eccessivo calore e privi di vento, nelle prime ore del mattino e nelle ore del crepuscolo.
4. E sempre vietata l accensione e bruciatura delle stoppie e di materiale vegetale nei terreni boscati e cespugliati.



Art. 3


1. La bruciatura delle stoppie puo essere praticata a condizione che lungo il perimetro delle superfici interessate sia tracciata, subito dopo le operazioni di mietitrebbiatura e comunque entro il 15 luglio, una precesa o fascia protettiva per tutta l estensione direttamente confinante con boschi e foreste, o con altre proprieta, per una larghezza non inferiore a dieci metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/ o confinanti.
2. In ogni caso gli enti o privati che siano proprietari o che siano conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate devono a loro cura e spese tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprieta, libera da piante e/ o arbusti per tutta l estensione perimetrale del bosco confinante con fondi adibiti a coltura cerealicola in cui si pratica l accensione delle stoppie, larga almeno cinque metri.
3. I proprietari dei boschi sono tenuti a effettuare a loro cura le precese.
4. Le medesime operazioni praticate su terreni lungo linee ferroviarie o strade devono invece rispettare una larghezza delle fasce di precese di cinque metri dal confine ferroviario o stradale.
5. Tali limiti di sicurezza e il compimento delle predette operazioni devono essere osservati anche per i terreni incolti o tenuti a pascolo.
6. L operazione di bruciatura deve essere effettuata a cura degli interessati, dotati di mezzi idonei al controllo e allo spegnimento delle fiamme, e assistita fino al totale esaurimento della combustione.



Art. 4


1. Le scarpate delle strade rotabili e ferrate, al fine di salvaguardia della flora ivi esistente, devono essere dotate di precese o fasce protettive, a cura degli enti di appartenenza.



Art. 5


1. La mietitura deve iniziare dalle messi piu vicine alle zone boscate, alle linee ferroviarie e/ o alle strade.


Art. 6


1. I proprietari, i conduttori e affittuari devono attuare tutte le misure di prevenzione suggerite dalle consuetudini locali o dalla pratica onde evitare il propagarsi di incendi, sospendendo le operazioni di accensione nei giorni di eccessivo calore o di forte vento.



Art. 7


1. E vietato bruciare foglie secche, sterpi etc. se prima la zona non sia stata completamente isolata con una fascia di terreno arato o zappato larga almeno cinque metri ed e vietato gettare cerini, sigari o sigarette accesi nell attraversamento dei boschi, cespuglieti, ginestreti, etc.



Art. 8


1. Nelle giornate in cui e prevista una particolare intensita dei venti ovvero nei giorni di eccessivo calore, si fa obbligo di non dar luogo a fenomeni di accensione.



Art. 9


1. La regione Puglia, nell ambito delle iniziative tese alla salvaguardia dell ambiente, curera adeguate campagne di sensibilizzazione e di informazione per sollecitare la collaborazione dei cittadini e consentire l immediato intervento delle autorita preposte in presenza di focolai di incendi.



Art. 10


1. La Regione Puglia, durante tutto il periodo in cui si pratica l accensione delle stoppie, favorira l istituzione tra la Protezione civile, il Corpo forestale dello Stato e i Comandi provinciali dei vigili del fuoco di un apposito servizio atto ad assicurare una prevenzione antincendio anche mediante distaccamenti operativi opportunamente ubicati.



Art. 11


1. Le violazioni ai divieti e alle prescrizioni della presente legge sono soggette a sanzioni amministrative dal pagamento di una somma:
a) da lire 500 mila a lire 2 milioni 500 mila per chi effettua la bruciatura delle stoppie senza adeguata assistenza;
b) da lire 1 milione a lire 5 milioni per chi non provveda alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettiva;
c) da lire 2 milioni a lire 10 milioni per chi brucia le stoppie prima dei termini temporali fissati secondo la presente legge;
d) da lire 2 milioni a lire 10 milioni per chi brucia nella giornate in cui e prevista una particolare intensita dei venti ovvero nei giorni di eccessivo calore.



Art. 12


1. Con l entrata in vigore della presente legge e abrogato l art. 40 della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 10.