Anno 2019
Numero 14
Data 12/06/2019
Abrogato
Materia
Note
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Regolamento Regionale 12 giugno 2019, n. 14

Adozione dello schema di regolamento “Istituzione e Disciplina dell’Albo Docenti della Scuola regionale di Polizia Locale”, art. 22 della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37. Disposizione in ordine alla formazione permanente della Polizia locale.”



Art. 1

 Finalità (1) 


[1. Il presente Regolamento disciplina l’istituzione, l’organizzazione e la formazione dell’albo docenti della scuola di formazione regionale della polizia locale in conformità alle disposizioni di cui all’art. 22 della Legge regionale 14.12.2011 n. 37, quale sistema di selezione dei soggetti interessati agli incarichi di docenza e successivo affidamento degli incarichi stessi ispirato ai principi di trasparenza e di pari opportunità per tutti gli iscritti, nonché di controllo delle prestazioni effettuate secondo parametri di valutazione omogenei in modo da assicurare il raggiungimento di elevati e condivisi standard qualitativi.]


(1) Regolamento abrogato dal R.R. n. 3/2023, art. 10, comma 1.


Art. 2

Istituzione (2) 


[1          E’ istituito presso la Scuola di formazione e aggiornamento della polizia locale un albo docenti da utilizzare nella predisposizione delle attività formative volte all’aggiornamento e alla qualificazione professionale degli operatori di polizia locale.
2          E’ fatta salva la facoltà della scuola di indicare al comitato didattico scientifico di cui al “Regolamento della scuola di formazione regionale della polizia locale” l’incarico di docenza, per singole giornate di studio/ approfondimento, a soggetti non compresi nell’albo, che abbiano particolare e comprovata qualificazione professionale derivante da concrete esperienze di lavoro maturate, e/o abbiano svolto attività nella pubblica amministrazione, in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private. Tale facoltà riveste carattere di eccezionalità e risponde alle esigenze di assicurare sempre e comunque continuità e qualità al percorso formativo laddove nell’albo non siano presenti professionalità in possesso di requisiti specifici
3          L’albo docenti costituisce uno strumento aperto e flessibile, che comprende professionalità sia interne che esterne all’amministrazione, raggruppate per aree disciplinari in base alle tematiche di insegnamento.]


(2) Regolamento abrogato dal R.R. n. 3/2023, art. 10, comma 1.


Art. 3

Materie di insegnamento (3) 


[1. I contenuti generalmente trattati nei corsi di formazione rivolti al personale sono accorpati in tre distinte macro aree:
         -Aree tematiche a carattere normativo – teorico: possiedono valenza formativa indispensabile ed inderogabile per una corretta e aggiornata preparazione permettendo acquisizione e sviluppo di competenze professionali basilari necessarie per operare nel contesto specifico della polizia  locale;
       -Aree di professionalità: comprendono materie che permettono di acquisire strumenti tecnico-operativi indispensabili per consentire una maturazione e un arricchimento delle capacità professionali;
      -Aree di competenza specialistica: si riferiscono a quelle materie di contenuto tecnico, costitutive del bagaglio delle competenze trasversali, che in alcuni settori operativi assumono specifico rilievo.
2.         Rientrano di volta in volta in una o più aree, ulteriori argomenti oggetto di approfondimento, suscettibili di modifiche e/o integrazioni.
3.         Ai fini dell’approfondimento di particolari tematiche, possono essere individuati docenti non iscritti all’albo e per i quali il comitato didattico-scientifico valuta preventivamente i titoli e le esperienze.
4.         Le materie oggetto di insegnamento, suddivise per aree, sono:
 
A. AREA TEMATICHE A CARATTERE NORMATIVO – TEORICO
            - Ordinamento degli Enti Locali
            - Diritto Costituzionale e Amministrativo
            - Diritto pubblico
            - Diritto e Procedura Penale
            - Diritto tributario
            - Funzioni e tecniche di Polizia Giudiziaria
            - Testo unico sulle Leggi di Pubblica sicurezza
            - La disciplina degli stranieri
            - Legislazione edilizia e funzioni di controllo
            - Diritto dell’ambiente
            - Diritto del lavoro e relazioni sindacali
            - Tutela dei beni ambientali e monumentali
            - Legge n. 689 del 1981 “Modifiche al sistema penale”
            - Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Locale e normativa regionale di riferimento
 
 B. AREA DI PROFESSIONALITÀ
            - Sicurezza stradale e Codice della strada
            - Infortunistica stradale e tecniche di rilievo degli incidenti stradali
            - Gestione della viabilità
            - Protezione Civile
            - Funzioni di Polizia Stradale
            - Funzioni di Polizia Amministrativa
            - Funzioni di Polizia Commerciale ed Annonaria
 
-Funzioni di Polizia Sanitaria ed Ambientale
            - Funzioni di Polizia Fiscale/Tributaria
            - Funzioni di Polizia Urbanistica/Edilizia
            - Funzioni di Polizia Demaniale
            - Funzioni di Polizia Mortuaria
            - Funzioni di Polizia Veterinaria
            - Funzioni di Polizia Metrica
            - Funzioni di Polizia Urbana/Rurale
 
C. AREA DI COMPETENZA SPECIALISTICA
            - Addestramento formale
            - Addestramento operativo all’uso delle armi e strumenti di autodifesa
            - Tecniche operative di Polizia
            - TSO e ASO
            - Contraffazione e falso documentale
            - La comunicazione interpersonale ed interculturale
            - La gestione dei conflitti
            - Sociologia della comunicazione
            - Sociologia della devianza
            - Gestione delle risorse umane
            - Gestione delle risorse economiche e finanziarie
            - Comportamento organizzativo
            - Informatica
            - Lingue straniere
            - Primo soccorso
            - Codice deontologico
            - Procedimenti disciplinari
           -Randagismo
          - Impiego dei droni]


(3) Regolamento abrogato dal R.R. n. 3/2023, art. 10, comma 1.


Art. 4

Requisiti per l’iscrizione(4) 


[1          L’iscrizione all’albo ha una durata triennale ed è condizionata all’accertamento dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, di seguito indicati, da parte del comitato didattico-scientifico della scuola di formazione.
2          L’iscrizione è gratuita e l’inserimento nell’albo non costituisce diritto al conferimento dell’incarico.
3          I responsabili delle sedi di Bari e Lecce della scuola di formazione sono inseriti di diritto nell’albo dei docenti.
4          Ai fini dell’iscrizione all’albo docenti, con riferimento alle diverse aree tematiche, sono richiesti i seguenti requisiti generali:
      -assenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
     -assenza, nell’esercizio della propria attività professionale, di errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto;
     -non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai requisiti di ordine generale e alle proprie competenze professionali o titoli professionali;
    -non essere cessati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale ovvero non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
   -idonea autorizzazione dell’Ente di appartenenza, ove prevista; -insussistenza, di diritto e di fatto, di cause di incompatibilità e di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi a svolgere attività di docenza nell’interesse della Scuola.
5. Ai fini dell’iscrizione all’albo docenti, con riferimento alle diverse aree tematiche, sono richiesti i requisiti professionali di cui all’art. 22, comma 2, della l.r. n. 37/2011, ovvero:
            a) Aree a carattere normativo – teorico:
                1) possesso diploma di laurea o specialistica in giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti e che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato nonché funzionari e dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni. Sono, altresì, considerati ammissibili le candidature di soggetti in possesso di diploma di laurea o laurea specialistica in materie tecnico-scientifiche purché efferenti l’area tematica;
            b) Area di professionalità:
                 1) comandanti e commissari di polizia locale in possesso del diploma di laurea o Laurea specialistica;
                 2) dirigenti/responsabili/funzionari di un settore/area di protezione civile di un ente locale in possesso di diploma di laurea o laurea specialistica.
            c) Area di competenza specialistica:
                1) comandanti, commissari, ispettori e sovraintendenti di polizia locale in possesso del diploma di laurea o specialistica nonché di una competenza specifica nelle materie previste dall’area.]


(4) Regolamento abrogato dal R.R. n. 3/2023, art. 10, comma 1.


Art. 5

Requisiti di mantenimento iscrizione all’albo(5) 


[1. Oltre al possesso dei requisiti già previsti per l’iscrizione, il mantenimento nell’albo è subordinato ad una valutazione positiva, da parte del Comitato Didattico Scientifico, della prestazione effettuata.]


(5) Regolamento abrogato dal R.R. n. 3/2023, art. 10, comma 1.


Art. 6

Modalità di presentazione delle domande (6) 


[1          L’iscrizione all’albo dei docenti avviene attraverso apposita istanza, da presentarsi entro il 31 marzo di ogni anno, contenente l’autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm. e ii., dei requisiti di ordine generale nonché delle competenze tecniche, scientifiche e professionali, che il richiedente effettua utilizzando apposito modello.
2          Il coordinatore della scuola di formazione, preso atto delle risultanze dell’istruttoria del comitato didattico-scientifico, determina l’esito delle istanze pervenute disponendone la pubblicazione sul sito istituzionale.]


(6) Regolamento abrogato dal R.R. n. 3/2023, art. 10, comma 1.


Art. 7

Tariffe dei compensi (7) 


[1          Le tariffe per i compensi delle attività di docenza, espressi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali come per legge, sono determinati dalla Giunta regionale con aggiornamento triennale,
2          Non sono previsti i rimborsi delle spese o altre forme di remunerazione, tranne in casi eccezionali autorizzati dal dirigente regionale che coordina la Scuola.]


(7) Regolamento abrogato dal R.R. n. 3/2023, art. 10, comma 1.


Art. 8

Obblighi dei docenti (8) 


[1. L’incarico conferito a ciascun docente è subordinato al rispetto dei seguenti obblighi:
            a) puntualità e diligenza nello svolgimento delle lezioni;
            b) pianificazione del modulo didattico indicante in modo dettagliato: metodi, tempi, contenuti, e strumenti;
            c) consegna, in tempo utile, del materiale didattico e di una bibliografia essenziale degli argomenti da trattare nel modulo preventivamente concordati con la Scuola;
            d) predisposizione, se prevista, di esercitazioni individuali e/o di gruppo e correzione e restituzione in aula degli elaborati;
            e) partecipazione alle riunioni convocate dalla Scuola;
            f) confronto con il comitato didattico-scientifico per garantire un monitoraggio costante dell’attività di aula per il conseguimento degli obiettivi previsti, nell’ottica di un miglioramento costante del percorso formativo;
            g) i docenti hanno l’obbligo di segnalare tempestivamente alla Scuola qualsiasi anomalia o altra problematica rilevata in aula (di gruppo, di disciplina, di apprendimento) che richieda tempestivi interventi correttivi;
            h) i docenti sono soggetti a valutazione da parte dei partecipanti attraverso appositi questionari di customer satisfaction;
            i) partecipazione, se nominato, alla commissione di verifica finale;
            j) comunicazione di tutte le variazioni circa i requisiti per il mantenimento dell’iscrizione all’albo.
 
2. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1 comporta la cancellazione dall’Albo e l’interruzione immediata di qualsiasi rapporto in essere.]


(8) Regolamento abrogato dal R.R. n. 3/2023, art. 10, comma 1.


Art. 9

Disposizione transitoria (9) 


[1. In fase di prima applicazione il termine di cui al comma 1 dell’art. 6 è fissato alla data del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente regolamento sul BURP.]


(9) Regolamento abrogato dal R.R. n. 3/2023, art. 10, comma 1.


Disposizioni finali


Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.