Regolamento Regionale 12 giugno 2019, n. 14 Adozione dello schema di regolamento “Istituzione e Disciplina dell’Albo Docenti della Scuola regionale di Polizia Locale”, art. 22 della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37. Disposizione in ordine alla formazione permanente della Polizia locale.”
Art. 1 Finalità
(1) [1. Il presente
Regolamento disciplina l’istituzione, l’organizzazione e la formazione
dell’albo docenti della scuola di formazione regionale della polizia locale in
conformità alle disposizioni di cui all’art. 22 della Legge regionale
14.12.2011 n. 37, quale sistema di selezione dei soggetti interessati agli
incarichi di docenza e successivo affidamento degli incarichi stessi ispirato
ai principi di trasparenza e di pari opportunità per tutti gli iscritti, nonché
di controllo delle prestazioni effettuate secondo parametri di valutazione
omogenei in modo da assicurare il raggiungimento di elevati e condivisi
standard qualitativi.]
(1) Regolamento abrogato dal R.R. n. 3/2023, art. 10, comma 1.
Art. 2Istituzione
(2) [1 E’ istituito presso la Scuola di
formazione e aggiornamento della polizia locale un albo docenti da utilizzare
nella predisposizione delle attività formative volte all’aggiornamento e alla
qualificazione professionale degli operatori di polizia locale.
2 E’ fatta salva la facoltà della scuola
di indicare al comitato didattico scientifico di cui al “Regolamento della
scuola di formazione regionale della polizia locale” l’incarico di docenza, per
singole giornate di studio/ approfondimento, a soggetti non compresi nell’albo,
che abbiano particolare e comprovata qualificazione professionale derivante da
concrete esperienze di lavoro maturate, e/o abbiano svolto attività nella
pubblica amministrazione, in organismi ed enti pubblici o privati ovvero
aziende pubbliche o private. Tale facoltà riveste carattere di eccezionalità e
risponde alle esigenze di assicurare sempre e comunque continuità e qualità al
percorso formativo laddove nell’albo non siano presenti professionalità in
possesso di requisiti specifici
3 L’albo docenti costituisce uno
strumento aperto e flessibile, che comprende professionalità sia interne che
esterne all’amministrazione, raggruppate per aree disciplinari in base alle
tematiche di insegnamento.]
(2) Regolamento abrogato dal R.R. n. 3/2023, art. 10, comma 1.
Art. 3Materie
di insegnamento
(3) [1. I contenuti
generalmente trattati nei corsi di formazione rivolti al personale sono
accorpati in tre distinte macro aree:
-Aree tematiche a carattere normativo
– teorico: possiedono valenza formativa indispensabile ed inderogabile per una
corretta e aggiornata preparazione permettendo acquisizione e sviluppo di
competenze professionali basilari necessarie per operare nel contesto specifico
della polizia locale;
-Aree di professionalità: comprendono
materie che permettono di acquisire strumenti tecnico-operativi indispensabili
per consentire una maturazione e un arricchimento delle capacità professionali;
-Aree di competenza specialistica: si
riferiscono a quelle materie di contenuto tecnico, costitutive del bagaglio
delle competenze trasversali, che in alcuni settori operativi assumono
specifico rilievo.
2. Rientrano di volta in volta in una o
più aree, ulteriori argomenti oggetto di approfondimento, suscettibili di
modifiche e/o integrazioni.
3. Ai fini dell’approfondimento di
particolari tematiche, possono essere individuati docenti non iscritti all’albo
e per i quali il comitato didattico-scientifico valuta preventivamente i titoli
e le esperienze.
4. Le materie oggetto di insegnamento,
suddivise per aree, sono:
A. AREA TEMATICHE A
CARATTERE NORMATIVO – TEORICO
-
Ordinamento degli Enti Locali
-
Diritto Costituzionale e Amministrativo
-
Diritto pubblico
-
Diritto e Procedura Penale
-
Diritto tributario
-
Funzioni e tecniche di Polizia Giudiziaria
-
Testo unico sulle Leggi di Pubblica sicurezza
-
La disciplina degli stranieri
-
Legislazione edilizia e funzioni di controllo
-
Diritto dell’ambiente
-
Diritto del lavoro e relazioni sindacali
-
Tutela dei beni ambientali e monumentali
-
Legge n. 689 del 1981 “Modifiche al sistema penale”
-
Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Locale e normativa regionale di
riferimento
B. AREA DI PROFESSIONALITÀ
-
Sicurezza stradale e Codice della strada
-
Infortunistica stradale e tecniche di rilievo degli incidenti stradali
-
Gestione della viabilità
-
Protezione Civile
-
Funzioni di Polizia Stradale
-
Funzioni di Polizia Amministrativa
-
Funzioni di Polizia Commerciale ed Annonaria
-Funzioni di Polizia
Sanitaria ed Ambientale
-
Funzioni di Polizia Fiscale/Tributaria
-
Funzioni di Polizia Urbanistica/Edilizia
-
Funzioni di Polizia Demaniale
-
Funzioni di Polizia Mortuaria
-
Funzioni di Polizia Veterinaria
-
Funzioni di Polizia Metrica
-
Funzioni di Polizia Urbana/Rurale
C. AREA DI COMPETENZA
SPECIALISTICA
-
Addestramento formale
-
Addestramento operativo all’uso delle armi e strumenti di autodifesa
-
Tecniche operative di Polizia
-
TSO e ASO
-
Contraffazione e falso documentale
-
La comunicazione interpersonale ed interculturale
-
La gestione dei conflitti
-
Sociologia della comunicazione
-
Sociologia della devianza
-
Gestione delle risorse umane
-
Gestione delle risorse economiche e finanziarie
-
Comportamento organizzativo
-
Informatica
-
Lingue straniere
-
Primo soccorso
-
Codice deontologico
-
Procedimenti disciplinari
-Randagismo
- Impiego dei droni]
(3) Regolamento abrogato dal R.R. n. 3/2023, art. 10, comma 1.
Art. 4Requisiti per l’iscrizione(4) [1 L’iscrizione all’albo ha una durata
triennale ed è condizionata all’accertamento dei requisiti di ordine generale e
di idoneità professionale, di seguito indicati, da parte del comitato
didattico-scientifico della scuola di formazione.
2 L’iscrizione è gratuita e
l’inserimento nell’albo non costituisce diritto al conferimento dell’incarico.
3 I responsabili delle sedi di Bari e
Lecce della scuola di formazione sono inseriti di diritto nell’albo dei
docenti.
4 Ai fini dell’iscrizione all’albo
docenti, con riferimento alle diverse aree tematiche, sono richiesti i seguenti
requisiti generali:
-assenza di condanna passata in
giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 del Codice di procedura penale per qualsiasi reato che incide
sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
-assenza, nell’esercizio della propria
attività professionale, di errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova
addotto;
-non essersi resi colpevoli di false
dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai requisiti di ordine generale
e alle proprie competenze professionali o titoli professionali;
-non essere cessati dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna
penale ovvero non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico
per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità insanabile;
-idonea autorizzazione dell’Ente di
appartenenza, ove prevista; -insussistenza, di diritto e di fatto, di cause di
incompatibilità e di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi a
svolgere attività di docenza nell’interesse della Scuola.
5. Ai fini
dell’iscrizione all’albo docenti, con riferimento alle diverse aree tematiche,
sono richiesti i requisiti professionali di cui all’art. 22, comma 2, della
l.r. n. 37/2011, ovvero:
a)
Aree a carattere normativo – teorico:
1) possesso diploma di laurea o
specialistica in giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti e che
provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle
magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato nonché
funzionari e dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni. Sono, altresì,
considerati ammissibili le candidature di soggetti in possesso di diploma di
laurea o laurea specialistica in materie tecnico-scientifiche purché efferenti
l’area tematica;
b)
Area di professionalità:
1) comandanti e commissari di polizia
locale in possesso del diploma di laurea o Laurea specialistica;
2)
dirigenti/responsabili/funzionari di un settore/area di protezione civile di un
ente locale in possesso di diploma di laurea o laurea specialistica.
c)
Area di competenza specialistica:
1)
comandanti, commissari, ispettori e sovraintendenti di polizia locale in
possesso del diploma di laurea o specialistica nonché di una competenza
specifica nelle materie previste dall’area.]
(4) Regolamento abrogato dal R.R. n. 3/2023, art. 10, comma 1.
Art. 5Requisiti di mantenimento iscrizione all’albo(5) [1. Oltre al possesso
dei requisiti già previsti per l’iscrizione, il mantenimento nell’albo è
subordinato ad una valutazione positiva, da parte del Comitato Didattico
Scientifico, della prestazione effettuata.]
(5) Regolamento abrogato dal R.R. n. 3/2023, art. 10, comma 1.
Art. 6Modalità
di presentazione delle domande
(6) [1 L’iscrizione all’albo dei docenti
avviene attraverso apposita istanza, da presentarsi entro il 31 marzo di ogni
anno, contenente l’autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e
ss.mm. e ii., dei requisiti di ordine generale nonché delle competenze
tecniche, scientifiche e professionali, che il richiedente effettua utilizzando
apposito modello.
2 Il coordinatore della scuola di
formazione, preso atto delle risultanze dell’istruttoria del comitato
didattico-scientifico, determina l’esito delle istanze pervenute disponendone
la pubblicazione sul sito istituzionale.]
(6) Regolamento abrogato dal R.R. n. 3/2023, art. 10, comma 1.
Art. 7Tariffe
dei compensi
(7) [1 Le tariffe per i compensi delle
attività di docenza, espressi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali
come per legge, sono determinati dalla Giunta regionale con aggiornamento
triennale,
2 Non sono previsti i rimborsi delle
spese o altre forme di remunerazione, tranne in casi eccezionali autorizzati
dal dirigente regionale che coordina la Scuola.]
(7) Regolamento abrogato dal R.R. n. 3/2023, art. 10, comma 1.
Art. 8Obblighi
dei docenti
(8) [1. L’incarico conferito
a ciascun docente è subordinato al rispetto dei seguenti obblighi:
a)
puntualità e diligenza nello svolgimento delle lezioni;
b)
pianificazione del modulo didattico indicante in modo dettagliato: metodi,
tempi, contenuti, e strumenti;
c)
consegna, in tempo utile, del materiale didattico e di una bibliografia
essenziale degli argomenti da trattare nel modulo preventivamente concordati
con la Scuola;
d)
predisposizione, se prevista, di esercitazioni individuali e/o di gruppo e
correzione e restituzione in aula degli elaborati;
e)
partecipazione alle riunioni convocate dalla Scuola;
f)
confronto con il comitato didattico-scientifico per garantire un monitoraggio
costante dell’attività di aula per il conseguimento degli obiettivi previsti,
nell’ottica di un miglioramento costante del percorso formativo;
g)
i docenti hanno l’obbligo di segnalare tempestivamente alla Scuola qualsiasi
anomalia o altra problematica rilevata in aula (di gruppo, di disciplina, di
apprendimento) che richieda tempestivi interventi correttivi;
h)
i docenti sono soggetti a valutazione da parte dei partecipanti attraverso
appositi questionari di customer satisfaction;
i)
partecipazione, se nominato, alla commissione di verifica finale;
j)
comunicazione di tutte le variazioni circa i requisiti per il mantenimento
dell’iscrizione all’albo.
2. Il mancato rispetto
degli obblighi di cui al comma 1 comporta la cancellazione dall’Albo e
l’interruzione immediata di qualsiasi rapporto in essere.]
(8) Regolamento abrogato dal R.R. n. 3/2023, art. 10, comma 1.
Art. 9Disposizione
transitoria
(9) [1. In fase di prima
applicazione il termine di cui al comma 1 dell’art. 6 è fissato alla data del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente regolamento sul
BURP.]
(9) Regolamento abrogato dal R.R. n. 3/2023, art. 10, comma 1.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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