Anno 2020
Numero 16
Data 07/07/2020
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;Sanità;Tutela dell'ambiente;
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Legge Regionale 7 luglio 2020, n. 16

“Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2008, n. 34 (Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri), modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico–ambientali e per il prelievo venatorio), disposizioni attuative della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)) e disposizioni varie in materia di opere pubbliche”



CAPO 1

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 DICEMBRE 2008, N. 34 (NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ FUNERARIA, CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI)





Art. 1

Modifiche all’articolo 4 della l.r. 34/2008


1. Il comma 3 dell’articolo 4 (Funzioni e compiti dei comuni) della legge regionale 15 dicembre 2008, n. 34 (Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri) è sostituito dal seguente:

 “3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, nei casi di reale necessità il comune può approvare, sentita l’ASL competente per territorio, la costruzione di nuovi cimiteri, l’ampliamento di quelli esistenti o la costruzione di crematori, a una distanza inferiore ai duecento metri dai centri abitati, tranne il caso dei cimiteri di urne.(1) 

2.  All’articolo  4 dellal.r. 34/2008 dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3 bis In deroga a quanto previsto dal comma 2, il comune può approvare, nei centri abitati, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, sentita l’ASL competente per territorio, la costruzione di strutture per il commiato e case funerarie di cui all’articolo 17.



(1) La Corte Costituzionale con sentenza  9 - 27 luglio 2020, n. 166 ha dichiarato, fra l’altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma.


Art. 2

Modifiche all’articolo 14 bis della  l.r. 34/2008


1. All’articolo 14 bis della  l.r. 34/2008 dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

 “2 bis Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica mediante l’impiego di un filtro assorbente con particolari caratteristiche fisico-chimiche o di un filtro biologico, oppure di soluzioni miste al fine di raggiungere lo scopo primario di risolvere i problemi igienici, sanitari e ambientali. la capacità di filtro dovrà garantire che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera dei gas provenienti dalla putrefazione, protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo.”;

“2 ter I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute, secondo i criteri uniformi stabiliti dai competenti enti di normazione, ai fini del controllo. Il fabbricante del filtro deve essere in possesso di specifica certificazione e il suo uso deve essere previamente autorizzato dal competente Dipartimento regionale  [o dal Ministero della salute. ] ”; (2) 

“2 quater Al fine di uniformare sul territorio regionale il sistema di sepoltura, i Comuni devono adeguare i propri regolamenti in materia di polizia mortuaria entro novanta giorni dalla data della pubblicazione della presente disposizione, e ne dispongono i controlli.



(2) * La Corte Costituzionale con sentenza  23 giugno - 23 luglio  2021, n. 166 ha dichiarato, fra l’altro, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2 ,comma 1, limitatamente alle parole  " o al ministero della salute "


Art. 3

Modifiche all’articolo 17 della l.r. 34/2008


1. Il comma 2 dell’articolo 17  (Strutture per il commiato) della l.r. 34/2008è sostituito dal seguente:

“2. Tali strutture possono essere utilizzate anche per la custodia e l’esposizione delle salme. Dette strutture si individuano in:

a)      la “casa funeraria”: struttura collocata fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o accreditate o dai cimiteri e deputate alla custodia, anche a fine del compimento del periodo di osservazione,

b)      e dalla esposizione delle salme e dei feretri, anche a cassa aperta, per lo svolgimento delle cerimonie funebri;

c)      la “sala del commiato”: struttura collocata fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o accreditate, anche in cimitero o crematorio, adibita all’esposizione a fini cerimoniali del defunto posto in feretro chiuso.

2. All’articolo 17 della l.r. 34/2008 dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: “5 bis L’apertura delle strutture per il commiato, con la presenza dei relativi operatori, deve essere garantita per un periodo di dodici ore nei giorni feriale e di otto ore nei giorni prefestivi e festivi.”; “5 ter Non sono ammesse convenzioni tra le strutture sanitarie pubbliche o accreditate e le strutture per il commiato per la gestione dei servizi mortuari sanitari e dei servizi obitoriali.




CAPO 2

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE  20 DICEMBRE 2017, N. 59 (NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA, PER LA TUTELA E LA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE FAUNISTICO–AMBIENTALI E PER IL PRELIEVO VENATORIO)





Art. 4

Modifiche all’articolo 7 della l.r. 59/2017


1. Al comma 3 dell’articolo 7  (Piano faunistico venatorio regionale – Programma annuale di intervento) della legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico–ambientali e per il prelievo venatorio) le parole: “su base provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “su base regionale.




Art. 5

Modifiche e integrazioni all’articolo 18 della l.r. 59/2017


1. Il comma 7 dell’articolo 18  (Introduzione di fauna selvatica dall’estero -immissioni faunistiche) della  l.r. 59/2017 è sostituito dal seguente:

 “7. L’immissione di fauna a scopo di ripopolamento può essere compiuta dal Comitato di gestione dell’ATC e dal titolare dell’azienda faunistico-venatoria limitatamente ai terreni in concessione, esclusivamente con esemplari delle specie previste nel piano faunistico-venatorio regionale, previa autorizzazione della Regione Puglia, entro il 30 giugno. In deroga a detto termine, per l’anno 2020, sulla base di specifici piani debitamente motivati, gli ATC o titolari di aziende faunistico-venatoria potranno essere autorizzati all’immissione di fauna a scopo di reintroduzione entro il 31 luglio. I ripopolamenti e le reintroduzioni devono essere eseguiti all’interno di aree vocate alla specie dotate di strutture di ambientamento.




CAPO 3

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2017, N. 67

(DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 E BILANCIO

PLURIENNALE 2018-2020 DELLA REGIONE PUGLIA (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2018))





Art. 6

Disposizioni attuative dell’articolo 43 della l.r. 67/2017


1.         Il contributo previsto per l’anno 2020 dall’articolo 43 (Misure in favore dell’alta formazione musicale) della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)), può essere erogato in deroga al criterio di destinazione previsto dal comma 3, stante l’oggettiva difficoltà all’adempimento causata dalle norme di contenimento sociale emanate per la pandemia Covid-19.




CAPO 4

DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE





Art. 7

Disposizioni in materia di prezzario regionale


Per le opere e i lavori pubblici che gli enti e le stazioni appaltanti intendono realizzare sul territorio della Regione Puglia, è fatto obbligo il riferimento al prezzario della Regione Puglia così come stabilito dall’articolo 23, commi 7 e 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici (Codice degli appalti)).




Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.