Legge Regionale 7 luglio 2020, n. 16 “Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2008, n.
34 (Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle
ceneri), modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione
delle risorse faunistico–ambientali e per il prelievo venatorio), disposizioni
attuative della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020
della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)) e disposizioni varie
in materia di opere pubbliche”
CAPO 1MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 DICEMBRE 2008, N. 34 (NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ FUNERARIA, CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI)
Art. 1Modifiche
all’articolo 4
della l.r.
34/2008 1. Il comma 3 dell’articolo 4 (Funzioni e compiti dei comuni) della legge regionale 15 dicembre 2008, n. 34 (Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri) è sostituito dal seguente: “3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, nei casi di reale necessità il comune può approvare, sentita l’ASL competente per territorio, la costruzione di nuovi cimiteri, l’ampliamento di quelli esistenti o la costruzione di crematori, a una distanza inferiore ai duecento metri dai centri abitati, tranne il caso dei cimiteri di urne.(1) 2. All’articolo 4 dellal.r. 34/2008 dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3 bis In deroga a quanto previsto dal comma 2, il comune può approvare, nei centri abitati, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, sentita l’ASL competente per territorio, la costruzione di strutture per il commiato e case funerarie di cui all’articolo 17.
(1) La
Corte Costituzionale con sentenza 9 - 27
luglio 2020, n. 166 ha dichiarato, fra l’altro, l'illegittimità costituzionale
del presente comma.
Art. 2Modifiche
all’articolo 14
bis della l.r.
34/2008 1. All’articolo 14 bis della l.r. 34/2008 dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: “2 bis Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica mediante l’impiego di un filtro assorbente con particolari caratteristiche fisico-chimiche o di un filtro biologico, oppure di soluzioni miste al fine di raggiungere lo scopo primario di risolvere i problemi igienici, sanitari e ambientali. la capacità di filtro dovrà garantire che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera dei gas provenienti dalla putrefazione, protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo.”; “2 ter I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute, secondo i criteri uniformi stabiliti dai competenti enti di normazione, ai fini del controllo. Il fabbricante del filtro deve essere in possesso di specifica certificazione e il suo uso deve essere previamente autorizzato dal competente Dipartimento regionale [o dal Ministero della salute. ] ”; (2) “2 quater Al fine di uniformare sul territorio regionale il sistema di sepoltura, i Comuni devono adeguare i propri regolamenti in materia di polizia mortuaria entro novanta giorni dalla data della pubblicazione della presente disposizione, e ne dispongono i controlli.
(2) * La
Corte Costituzionale con sentenza 23 giugno -
23 luglio 2021, n. 166 ha dichiarato, fra l’altro, l'illegittimità
costituzionale dell'articolo 2 ,comma 1, limitatamente alle parole " o al
ministero della salute "
Art. 3Modifiche
all’articolo 17
della l.r.
34/2008 1. Il comma 2 dell’articolo 17 (Strutture per il commiato) della l.r. 34/2008è sostituito dal seguente: “2. Tali strutture possono essere utilizzate anche per la custodia e l’esposizione delle salme. Dette strutture si individuano in: a) la “casa funeraria”: struttura collocata fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o accreditate o dai cimiteri e deputate alla custodia, anche a fine del compimento del periodo di osservazione, b) e dalla esposizione delle salme e dei feretri, anche a cassa aperta, per lo svolgimento delle cerimonie funebri; c) la “sala del commiato”: struttura collocata fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o accreditate, anche in cimitero o crematorio, adibita all’esposizione a fini cerimoniali del defunto posto in feretro chiuso.
2. All’articolo 17 della l.r. 34/2008 dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: “5 bis L’apertura delle strutture per il commiato, con la presenza dei relativi operatori, deve essere garantita per un periodo di dodici ore nei giorni feriale e di otto ore nei giorni prefestivi e festivi.”; “5 ter Non sono ammesse convenzioni tra le strutture sanitarie pubbliche o accreditate e le strutture per il commiato per la gestione dei servizi mortuari sanitari e dei servizi obitoriali.
CAPO 2MODIFICHE
ALLA LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 2017,
N. 59 (NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA, PER LA TUTELA E
LA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE FAUNISTICO–AMBIENTALI E PER IL PRELIEVO
VENATORIO)
Art. 4Modifiche
all’articolo 7
della l.r.
59/2017 1. Al comma 3 dell’articolo 7 (Piano faunistico venatorio regionale – Programma annuale di intervento) della legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico–ambientali e per il prelievo venatorio) le parole: “su base provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “su base regionale.
Art. 5Modifiche
e integrazioni all’articolo 18
della l.r.
59/2017 1. Il comma 7 dell’articolo 18 (Introduzione di fauna selvatica dall’estero -immissioni faunistiche) della l.r. 59/2017 è sostituito dal seguente: “7. L’immissione di fauna a scopo di ripopolamento può essere compiuta dal Comitato di gestione dell’ATC e dal titolare dell’azienda faunistico-venatoria limitatamente ai terreni in concessione, esclusivamente con esemplari delle specie previste nel piano faunistico-venatorio regionale, previa autorizzazione della Regione Puglia, entro il 30 giugno. In deroga a detto termine, per l’anno 2020, sulla base di specifici piani debitamente motivati, gli ATC o titolari di aziende faunistico-venatoria potranno essere autorizzati all’immissione di fauna a scopo di reintroduzione entro il 31 luglio. I ripopolamenti e le reintroduzioni devono essere eseguiti all’interno di aree vocate alla specie dotate di strutture di ambientamento.
CAPO 3DISPOSIZIONI
ATTUATIVE DELLA LEGGE
REGIONALE 29 DICEMBRE 2017, N. 67
(DISPOSIZIONI
PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 E BILANCIO
PLURIENNALE
2018-2020 DELLA REGIONE PUGLIA (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE
2018))
Art. 6Disposizioni
attuative dell’articolo 43
della l.r.
67/2017 1. Il contributo previsto per l’anno 2020 dall’articolo 43 (Misure in favore dell’alta formazione musicale) della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)), può essere erogato in deroga al criterio di destinazione previsto dal comma 3, stante l’oggettiva difficoltà all’adempimento causata dalle norme di contenimento sociale emanate per la pandemia Covid-19.
CAPO 4DISPOSIZIONI
VARIE IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE
Art. 7Disposizioni
in materia di prezzario regionale Per le opere e i lavori pubblici che gli enti e le stazioni appaltanti intendono realizzare sul territorio della Regione Puglia, è fatto obbligo il riferimento al prezzario della Regione Puglia così come stabilito dall’articolo 23, commi 7 e 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici (Codice degli appalti)).
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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