Regolamento Regionale 30 settembre 2014, n. 18 Requisiti strutturali ed organizzativi per l’autorizzazione alla realizzazione, all’esercizio e per l’accreditamento delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità. Fabbisogno regionale.  
   IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla 
legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al 
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali; 
  Visto l’ art. 
42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione 
Puglia”; 
  Visto l’art. 
44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”; 
  Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1895 del 23 Settembre 2014 di 
adozione del Regolamento; 
 
  
 EMANA 
  
  Il seguente Regolamento: 
 
 
  
  Art. 1Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica dedicata per il trattamento dei pazienti autori di reato ad elevata complessità  1. La Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica dedicata ai pazienti 
autori di reato ad elevata complessità con copertura assistenziale per 24h 
giornaliere, accoglie persone con disturbi mentali, assoggettate a misure di 
sicurezza non detentive, che necessitano di interventi terapeutici ad alta 
intensità riabilitativa di lungo periodo a causa della persistenza di condizioni 
psicopatologiche gravi e con valutazione di rischio alto o moderato di 
comportamenti violenti. 
  2. Capacità ricettiva: n. 12 posti (•)
  3. La Comunità riabilitativa assistenziale 
psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità deve 
disporre almeno del seguente organico:
    - dirigente medico psichiatra – responsabile sanitario: n. 
1 a 30 ore settimanali  - dirigente psicologo: n. 1 a 30 ore 
settimanali  - educatore professionale o tecnico della riabilitazione 
psichiatrica coordinatore: n. 1 a tempo pieno  - educatore professionale o 
tecnico della riabilitazione psichiatrica e psicosociale n. 5 a tempo pieno 
  - assistente sociale: n.1 a tempo pieno   - infermiere: n. 5 a tempo 
pieno  - operatore socio sanitario: n. 5 a tempo pieno. (1) 
  3 bis Gli Enti Gestori delle CRAP Dedicate già in 
possesso dell’autorizzazione all’esercizio alla data di entrata in vigore del 
presente regolamento hanno l’obbligo di adeguarsi ai nuovi requisiti previsti 
dall’art 1, commi 2 e 3, entro il 30.06.2021. Nella fase transitoria, sino al 
30.6.2021, finché le strutture già autorizzate all’esercizio non si saranno 
adeguate ai nuovi requisiti organizzativi e strutturali sopra riportati, le 
stesse non potranno accogliere più di n.10 pazienti. Il mancato adeguamento 
ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini indicati nel presente 
articolo, comporta l’avvio delle procedure di cui all’articolo 14, commi 6, 7 e 
8, e, se la struttura è accreditata istituzionalmente, di cui all’articolo 26, 
commi 2 lett. b) e 3, L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. Le CRAP dedicate che hanno 
ottenuto l’autorizzazione alla realizzazione a seguito di rilascio di parere 
favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale, si uniformano ai nuovi 
requisiti previsti dal presente regolamento entro il termine di validità del 
parere di compatibilità, ai fini del rilascio dell’autorizzazione 
all’esercizio. (2) 
 
 
  3 ter Nelle CRAP dedicate è assicurata la collaborazione di 
esperti (artigiani, maestri d’arte, ecc.) per la conduzione di attività 
specifiche. (3)  
  4. Il turno notturno va coperto da almeno due operatori (un 
infermiere ed un operatore socio sanitario). 
  5. I requisiti strutturali 
sono analoghi ai requisiti della Comunità riabilitativa assistenziale 
psichiatrica disciplinata dal R.R. 
n. 3 del 13 Gennaio 2005 e vanno assicurati in rapporto al n° dei posti 
letto.  
  5 bis Al fine di migliorare i livelli di sicurezza 
nell’erogazione dei servizi offerti, è consentita l’installazione di sistemi di 
videosorveglianza a circuito chiuso. Le registrazioni sono effettuate nel 
rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 196/2003 e s.m.i. (5)
  6. Devono, anche, essere rispettate tutte le 
disposizioni inerenti l’organizzazione della CRAP contenute nel R.R. 
n. 3 del 13 Gennaio 2005. 
  7. Il trattamento in CRAP dedicata è 
indicato, a seguito di Provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, per pazienti di 
norma in età 18 - 64 anni, che presentano uno o più dei seguenti criteri di 
inclusione: 
  
  
- Mancanza di compliance al trattamento  - Trattamento 
psichiatrico che non dà risultati  - Situazioni multiproblematiche  - 
Rischi medio-alti di comportamenti aggressivi agiti negli ultimi tre mesi. 
 
   
  8. E’ criterio di esclusione la diagnosi di dipendenza da 
sostanze o di HIV. 
  9. L’inserimento e la dimissione avviene 
esclusivamente a cura del Centro di Salute Mentale di residenza, a seguito di 
disposizione della Magistratura, in base ad un progetto terapeutico stilato dal 
CSM, che conserva compiti di supervisione e verifica, fornendo garanzie sulla 
corretta realizzazione dei trattamenti, in sintonia con le prescrizioni del 
Giudice. 
  10. La Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica è 
deputata prioritariamente all’accoglienza dei pazienti residenti nel territorio 
della ASL in cui la stessa è allocata. L’inserimento di pazienti residenti in 
altre ASL deve, comunque, essere comunicato al DSM del territorio nel quale la 
struttura insiste. 
  11. Gli Operatori devono possedere una specifica 
formazione sull’accoglienza, la gestione dei casi relativamente ai peculiari 
elementi di complessità che li caratterizzano (rapporti con la Magistratura, 
prescrizioni restrittive della libertà personale, rapporti spesso 
particolarmente problematici con il contesto), sulla gestione di comportamenti 
agitati o aggressivi, sui rischi, sulle modalità per interagire con i pazienti 
violenti, nonché sui trattamenti efficaci da mettere in atto.  
 
 (•) Numero sostituito dal R.R. 
20/2020, art. 1. (1) Numero sostituito dal R.R. 
20/2020, art. 1. (2) Numero sostituito dal R.R. 
20/2020, art. 1. (3) Numero sostituito dal R.R. 
20/2020, art. 1.
  
  Art. 2Determinazione della tariffa giornaliera  1. La Giunta Regionale definisce la tariffa giornaliera della Comunità 
riabilitativa assistenziale psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad 
elevata complessità nel rispetto dei criteri stabiliti dal  R.R. 
n.11 dell’8 Luglio 2008 e della successiva DGR n. 2325 del 3 Dicembre 2013, 
concernente l’adeguamento delle tariffe delle strutture riabilitative 
psichiatriche residenziali e diurne.  
 
  Art. 3Determinazione del fabbisogno
  1. Il fabbisogno di Comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate 
ai pazienti autori di reato ad elevata complessità, nel rispetto comunque del 
parametro stabilito dall’art. 
1, comma 1, lett. A, punto b) del Reg. Reg. n. 3 del 2 marzo 2006 per i 
posto letto delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali con 
copertura assistenziale per 24 ore, viene determinato come segue:  
 
ASL Bari  n. 3 CRAP dedicate 
  ASL BAT  n. 1 CRAP 
dedicata 
  ASL Brindisi  n. 1 CRAP dedicata 
  ASL Foggia  n. 2 
CRAP dedicate 
  ASL Lecce  n. 2 CRAP dedicate 
  ASL Taranto 
 n. 1 CRAP dedicata  
 
 
  
  1 bis Il fabbisogno regionale di comunità riabilitative 
assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata 
complessità indicato nel comma 1 viene incrementato di ulteriori complessivi 56 
p.l. nel modo seguente:  - aumentando la capacità ricettiva delle comunità 
riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato 
ad elevata complessità già individuate al comma 1, portandola da 10 p.l a 12 
p.l. ;  - aumentando il fabbisogno regionale di cui al comma 1 di ulteriori 3 
comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori 
di reato ad elevata complessità per 12 p.l., ed individuando il seguente 
incremento di fabbisogno aziendale:  
  ASL Bat n.1 CRAP dedicata ASL Br n.1 CRAP 
dedicata ASL Taranto n.1 CRAP dedicata. 
   L’incremento di fabbisogno di cui al presente comma è in 
esubero rispetto al parametro fissato dall’art. 1, comma 1, lett. A, punto b) 
del R.R. 
n.3 /2006. 
 
   Parimenti, è in esubero rispetto al parametro fissato 
dall’art. 1, comma 1, lett. A, punto b) de R.R. 
n.3 /2006.  n. 1 CRAP dedicata nell’ambito della ASL LE già prevista nel 
fabbisogno di cui all’art. 3, comma 1 e non assegnata alla data di entrata in 
vigore del presente regolamento per carenza di posti disponibili. Le nuove 
richieste comunali di verifica di compatibilità per l’autorizzazione alla 
realizzazione di nuove strutture saranno istruite ed esitate ai sensi della L.R. 
n. 9/2017 e s.m.i. e secondo i criteri indicati della DGR 2037/2013. Il 
termine del bimestre di presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla 
realizzazione decorrerà dalla data di entrata in vigore del presente 
provvedimento sul BURP.  I soggetti che hanno presentato un’istanza di 
autorizzazione alla realizzazione in relazione alla quale non sia stato 
rilasciato un parere favorevole, al fine di concorrere al nuovo fabbisogno di 
cui all’art. 3, comma 1 bis, devono inoltrare al Comune di competenza nuova 
istanza di autorizzazione alla realizzazione nel rispetto dei nuovi requisiti 
organizzativi e strutturali di cui al presente regolamento. (4) 
 
  2. Le riconversioni di strutture di riabilitazione psichiatrica 
accreditate e/o autorizzate all’esercizio in Comunità riabilitative 
assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata 
complessità sono autorizzate, previa istanza dell’Ente Gestore, con 
determinazione dirigenziale del Servizio Accreditamento e Programmazione 
Sanitaria, entro i parametri di fabbisogno di cui al comma 1. (•)
  3. Le predette istanze di riconversione rivestono 
carattere prioritario rispetto alle richieste di verifica di compatibilità per 
la realizzazione di nuove strutture per le quali si applicano i principi e i 
criteri di cui alla D.G.R. n. 2037/2013. 
  4. L’esercizio dell’attività 
sanitaria e l’eventuale accreditamento della struttura riconvertita sono 
subordinati al rilascio del provvedimento di autorizzazione all’esercizio e di 
mantenimento dell’accreditamento da parte della Regione.   
 
 (•) Comma  aggiunto dal R.R. 
20/2020, art. 1. (4) Comma  aggiunto dal R.R. 
20/2020, art. 1.
  
  Art. 4Verifiche e sanzioni  1. Le verifiche sul rispetto delle disposizioni di legge, sul possesso e sulla 
permanenza dei requisiti generali e di quelli strutturali e organizzativi 
specifici sono effettuate dai Dipartimenti di Prevenzione, di concerto con i 
Dipartimenti di Salute Mentale della ASL competente per territorio, ai sensi 
della  L.R. 
28 maggio 2004, n. 8 e ss.mm. e ii.  
 
 
 
 
 
  Art. 5Norma di rinvio  1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia 
alla normativa regionale vigente in materia, ed in particolare alla  L. 
R. 8/2004 e ss. mm. e ii., al  Regolamento 
Regionale n.3/2005 e ss. mm. e ii. e alla normativa nazionale vigente in 
materia.  
 
  Disposizioni finali Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’ art. 
44 comma 3 e dell’  art. 
53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a 
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione 
Puglia.  
 
  
                                
                                
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