Regolamento Regionale 30 settembre 2014, n. 18 Requisiti strutturali ed organizzativi per l’autorizzazione alla realizzazione, all’esercizio e per l’accreditamento delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità. Fabbisogno regionale.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla
legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l’ art.
42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
Visto l’art.
44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1895 del 23 Settembre 2014 di
adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica dedicata per il trattamento dei pazienti autori di reato ad elevata complessità 1. La Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità con copertura assistenziale per 24h giornaliere, accoglie persone con disturbi mentali, assoggettate a misure di sicurezza non detentive, che necessitano di interventi terapeutici ad alta intensità riabilitativa di lungo periodo a causa della persistenza di condizioni psicopatologiche gravi e con valutazione di rischio alto o moderato di comportamenti violenti.
2. Capacità ricettiva: n. 10 posti
3. La Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessitàdeve disporre almeno del seguente organico:
- dirigente medico psichiatra: n.1 a 30 ore settimanali - collaboratore professionale sanitario educatore professionale o tecnico della riabilitazione psichiatrica: n.4 a tempo pieno - collaboratore professionale sanitario infermiere: n.5 a tempo pieno - operatore socio sanitario: n.5 a tempo pieno ore di attività psicologica: n. 12 ore settimanali
4. Il turno notturno va coperto da almeno due operatori (un infermiere ed un operatore socio sanitario).
5. I requisiti strutturali sono analoghi ai requisiti della Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica disciplinata dal R.R. n. 3 del 13 Gennaio 2005 e vanno assicurati in rapporto al n° dei posti letto.
6. Devono, anche, essere rispettate tutte le disposizioni inerenti l’organizzazione della CRAP contenute nel R.R. n. 3 del 13 Gennaio 2005.
7. Il trattamento in CRAP dedicata è indicato, a seguito di Provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, per pazienti di norma in età 18 - 64 anni, che presentano uno o più dei seguenti criteri di inclusione:
- Mancanza di compliance al trattamento - Trattamento psichiatrico che non dà risultati - Situazioni multiproblematiche - Rischi medio-alti di comportamenti aggressivi agiti negli ultimi tre mesi.
8. E’ criterio di esclusione la diagnosi di dipendenza da sostanze o di HIV.
9. L’inserimento e la dimissione avviene esclusivamente a cura del Centro di Salute Mentale di residenza, a seguito di disposizione della Magistratura, in base ad un progetto terapeutico stilato dal CSM, che conserva compiti di supervisione e verifica, fornendo garanzie sulla corretta realizzazione dei trattamenti, in sintonia con le prescrizioni del Giudice.
10. La Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica è deputata prioritariamente all’accoglienza dei pazienti residenti nel territorio della ASL in cui la stessa è allocata. L’inserimento di pazienti residenti in altre ASL deve, comunque, essere comunicato al DSM del territorio nel quale la struttura insiste.
11. Gli Operatori devono possedere una specifica formazione sull’accoglienza, la gestione dei casi relativamente ai peculiari elementi di complessità che li caratterizzano (rapporti con la Magistratura, prescrizioni restrittive della libertà personale, rapporti spesso particolarmente problematici con il contesto), sulla gestione di comportamenti agitati o aggressivi, sui rischi, sulle modalità per interagire con i pazienti violenti, nonché sui trattamenti efficaci da mettere in atto.
Art. 2Determinazione della tariffa giornaliera 1. La Giunta Regionale definisce la tariffa giornaliera della Comunità
riabilitativa assistenziale psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad
elevata complessità nel rispetto dei criteri stabiliti dal R.R.
n.11 dell’8 Luglio 2008 e della successiva DGR n. 2325 del 3 Dicembre 2013,
concernente l’adeguamento delle tariffe delle strutture riabilitative
psichiatriche residenziali e diurne.
Art. 3Determinazione del fabbisogno
1. Il fabbisogno di Comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità, nel rispetto comunque del parametro stabilito dall’art. 1, comma 1, lett. A, punto b) del Reg. Reg. n. 3 del 2 marzo 2006 per i posto letto delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali con copertura assistenziale per 24 ore, viene determinato come segue:
ASL Bari n. 3 CRAP dedicate
ASL BAT n. 1 CRAP dedicata
ASL Brindisi n. 1 CRAP dedicata
ASL Foggia n. 2 CRAP dedicate
ASL Lecce n. 2 CRAP dedicate
ASL Taranto n. 1 CRAP dedicata
2. Le riconversioni di strutture di riabilitazione psichiatrica accreditate e/o autorizzate all’esercizio in Comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità sono autorizzate, previa istanza dell’Ente Gestore, con determinazione dirigenziale del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, entro i parametri di fabbisogno di cui al presente regolamento.
3. Le predette istanze di riconversione rivestono carattere prioritario rispetto alle richieste di verifica di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture per le quali si applicano i principi e i criteri di cui alla D.G.R. n. 2037/2013.
4. L’esercizio dell’attività sanitaria e l’eventuale accreditamento della struttura riconvertita sono subordinati al rilascio del provvedimento di autorizzazione all’esercizio e di mantenimento dell’accreditamento da parte della Regione.
Art. 4Verifiche e sanzioni 1. Le verifiche sul rispetto delle disposizioni di legge, sul possesso e sulla
permanenza dei requisiti generali e di quelli strutturali e organizzativi
specifici sono effettuate dai Dipartimenti di Prevenzione, di concerto con i
Dipartimenti di Salute Mentale della ASL competente per territorio, ai sensi
della L.R.
28 maggio 2004, n. 8 e ss.mm. e ii.
Art. 5Norma di rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia
alla normativa regionale vigente in materia, ed in particolare alla L.
R. 8/2004 e ss. mm. e ii., al Regolamento
Regionale n.3/2005 e ss. mm. e ii. e alla normativa nazionale vigente in
materia.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’ art.
44 comma 3 e dell’ art.
53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione
Puglia.
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