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                                    Regolamento Regionale 29 dicembre 1976, n. 3 Disciplina dei servizi di portierato, custodia e vigilanza degli Uffici centrali e periferici della regione
 Art. 1I servizi di portierato, custodia e vigilanza interna 
ed esterna, saltuaria o fissa, degli Uffici centrali e periferici della Regione 
sono disciplinati dalle norme del presente regolamento.
 
 
 Art. 2La sorveglianza sul  
personale di portierato, custodia e vigilanza è rispettivamente 
esercitata per gli uffici della sede centrale, dal Coordinatore dellUfficio 
Provveditorato-Economato, e, per gli Uffici periferici, dal Coordinatore 
dellUfficio ove presta servizio il personale stesso.
 
 
 Art. 3
 Spetta allAssessore preposto ai servizi economali 
individuare gli Uffici per i quali, per i loro particolari  compiti istituzionali, per lentità del 
patrimonio mobiliare in dotazione, per motivi di sicurezza, anche in rapporto al 
flusso del pubblico, è necessario istituire il servizio di portierato, di 
custodia e di vigilanza interna ed esterna, saltuaria o fissa, proponendo a tal 
fine, alla Giunta Regionale, ladozione dei necessari provvedimenti 
amministrativi. 
 
 Art. 4
 Le 
funzioni di portiere e di custode vengono affidate con provvedimento della 
Giunta Regionale a personale del ruolo regionale del livello 
prescritto.   Per 
gli Uffici della sede centrale, le due funzioni sono distinte e svolte, quindi, 
da diverso personale, che a seconda dei casi, è nominato Portiere o 
Custode.   Per 
gli Uffici periferici della Regione, invece, le due funzioni sono di regola 
unificate e svolte da un unico personale che viene nominato Portiere-Custode. 
Spetta, comunque, alla Giunta Regionale valutare lopportunità che in alcuni 
Uffici periferici di maggiori dimensioni le funzioni di portiere e custode 
vengano distinte e affidate a diverso personale.   Lincarico a tempo indeterminato, può essere revocato, su 
proposta dellAssessore preposto ai servizi economali, per gravi motivi da 
valutarsi da parte della Giunta Regionale. 
 
 Art. 5
 Il 
Custode ha lobbligo di consentire laccesso agli Uffici, in orari diversi da 
quello stabilito per i dipendenti regionali e, comunque, nei termini concordati, 
al personale addetto alla pulizia, effettuando su questo la più scrupolosa 
sorveglianza per assicurare allAmministrazione regionale diligenza nel servizio 
e tutela di ogni cosa esistente negli Uffici.   Al 
Custode spetta, inoltre, in particolare, provvedere:   a) ad eseguire lapertura degli Uffici, nei giorni 
lavorativi, unora prima dellorario di servizio stabilito per il 
personale;   b) ad eseguire la chiusura degli Uffici  solo dopo essersi personalmente accertato che 
gli Uffici stessi siano sgombri da persone, che le imposte, le finestre e le 
porte di  accesso nellinterno delle 
stesse siano chiuse, le luci spente, chiusi i rubinetti 
dellacqua;   c) a consentire, se richiesto, laccesso agli Uffici nei 
giorni festivi o in orari non di servizio ad Amministratori e Consiglieri 
regionali, nonché a funzionari regionali per eccezionali motivi di servizio; in 
tali casi il Custode deve trattenersi  
finchè  il personale non sia 
uscito;   d) a sorvegliare latrio, gli anditi, gli accessi e le 
scale per impedire che vi si costituiscano depositi di qualsiasi genere o 
assembramenti ingiustificati di persone; che sostino carri o autoveicoli senza 
giustificato motivo;   e) a tenere in stretta custodia tutte indistintamente le 
chiavi degli Uffici, con divieto di rilasciare ad altri 
duplicati;   f) ad assicurare i servizi di custodia del palazzo 
regionale anche in caso di sua temporanea assenza a mezzo di persona di sua 
famiglia, ferma sempre restando la propria responsabilità;   g) a  rimanere a 
disposizione dellUfficio Provveditorato-Economato  in qualunque ora, e, pertanto, deve sempre, 
anche in caso di  breve assenza, 
comunicare il suo recapito;   h) ad eseguire ogni altro compiti inerente alla propria 
mansione nellinteresse dellAmministrazione regionale.   
 
 Art. 6
 Salvo 
che per la sede del palazzo regionale non si prevedano diverse soluzioni, 
normalmente sono abilitati tre ingressi principali:   a) ingresso riservato al Presidente della Giunta e del 
Consiglio regionale, agli Assessori e Consiglieri regionali, ed alle autorità in 
visita alla Regione.   Lingresso va presenziato da almeno due portieri 
ininterrottamente dalle 8 alle ore 20 di ogni giorno lavorativo, salvo 
particolari esigenze di ulteriore proroga;   b) ingresso riservato al personale dipendente, che va 
presenziato dal  Portiere solo durante 
gli orari di ufficio;   c) ingresso riservato al pubblico che va presenziato solo 
nelle ore di ufficio antimeridiane.   I 
portieri hanno lobbligo di far rispettare luso al quale ciascun ingresso è 
abilitato, con cortesia e fermezza.   Il  Portiere 
addetto  allingresso  riservato  
al pubblico deve dare cortesemente le necessarie indicazioni a coloro che 
chiedano accesso agli uffici durante lorario consentito, rilasciando, se 
richiesto e autorizzato, apposito passi.   I 
portieri, oltre a disciplinare e sorvegliare laccesso di personale agli uffici 
regionali, devono impedire a chiunque di insudiciare, deteriorare o comunque 
danneggiare le pareti, i pavimenti e gli ingressi degli atri del piano terra da 
loro presenziati. 
 
 Art. 7
 I  portieri-custodi  in servizio presso gli uffici regionali 
periferici osservando gli stessi compiti unificati, prescritti per il Custode e 
Portiere del palazzo centrale della Regione.   I 
custodi, i portieri ed i portieri-custodi, per la sorveglianza del movimento di 
entrata ed uscita degli ingressi degli Uffici, possono essere nominati Guardie 
Giurate particolari, secondo le disposizioni stabilite dal T.U. delle leggi di 
Pubblica Sicurezza, approvate con R.D. 18 giugno 1931, n. 733 e dal relativo 
regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 16 maggio 1940, n. 
635.   Le 
spese relative al rilascio o al rinnovo del decreto prefettizio di 
autorizzazione sono a carico dellAmministrazione regionale. 
 
 Art. 8La Giunta Regionale può, qualora insorgano 
particolari esigenze di sicurezza degli Uffici in orari non di servizio, 
affidare il servizio di vigilanza interna ed esterna degli Uffici stessi, 
saltuaria o fissa, e comunque a tempo determinato, ad appositi istituti, 
associazioni e organismi specializzati, stipulando regolare 
convenzione.
 
 
 Art. 9
 Il 
Custode della sede centrale della Regione ha il godimento precario dellalloggio 
gratuito nel palazzo regionale nei locali alluopo destinati, ed altresì luso 
gratuito della luce, dellacqua e del riscaldamento.   Larredamento dellalloggio di servizio, la cui spesa è a 
carico del bilancio regionale, devessere adeguato alle esigenze del proprio 
nucleo familiare.   Il 
Custode è consegnatario dei beni costituenti larredamento dellalloggio di 
servizio, del quale non fanno parte stoviglie, posate, biancheria ed ogni altro 
bene di facile consumo.   Egli, 
in quanto beneficiario dellalloggio di servizio nella stessa sede degli uffici 
regionali, o, in sua assenza, persona di sua famiglia, deve trovarsi sempre 
presente per  ladempimento dei doveri di 
servizio stabilito dal presente regolamento. 
 
 Art. 10
 E fatto divieto al Custode di alloggiare 
pensionanti, nonché di tenere riunioni e feste, di esporre nellatrio e negli 
anditi e nel giardino panni e biancheria, anche da bucato e di allevare e tenere 
sia nei locali dellalloggio che in quelli affidatigli in custodia animali da 
cortile e colombaie e di qualsiasi  altra 
specie che possano recare disturbo o produrre esalazioni antigieniche o 
sgradevoli; depositare nellalloggio materie ed oggetti di facile combustione e 
che possano riuscire nocive alligiene; di battere stuoie e tappeti e di 
depositare oggetti sporchi e spazzatura negli anditi e nel 
cortile. 
 
 Art. 11Lassegnazione dellalloggio al Custode, allinfuori 
di qualunque rapporto locativo, si intende stabilita, per la sola regione 
connessa al servizio affidatogli e cessa in qualunque tempo, senza che occorra 
speciale disdetta, col cessare del servizio stesso, per licenziamento e 
dimissioni  o per qualsiasi altra 
causa.
 
 
 Art. 12I locali che la Regione destina ad abitazione del 
Custode non potranno, neanche in parte, essere adibiti ad altro uso che non sia 
quello dellalloggio dello stesso e della sua famiglia.
 
 
 Art. 13
 E 
fatto comunque assoluto divieto per la sub-concessione duso totale o parziale 
dellalloggio.   La 
concessione del godimento si intenderà revocata, qualora il Custode non usi 
personalmente lalloggio, così come stabilito nel precedente art. 
12.   Soltanto nei casi di malattia in cura fuori casa, di 
aspettativa per motivi di famiglia o per qualsiasi altra causa, che determini 
una lunga  assenza continuativa, 
lAmministrazione potrà  destinare i 
locali concessi, in tutto o in parte, per lalloggio del 
sostituto.   In 
ogni caso la durata dellassenza deve essere superiore a tre 
mesi. 
 
 Art. 14
 Il 
Custode deve conservare labitazione ben pulita e con decoro e deve astenersi 
dallapportarvi qualsiasi modificazione.   Contravvenendo a tale divieto, lAmministrazione concedente 
oltre ad ordinare lesecuzione dei lavori di ripristino a suo carico, avrà la 
facoltà di applicare le sanzioni del caso. 
 
 Art. 15Qualunque lavoro o impianto che il Custode 
commissionario intenda eseguire nellappartamento occupato, anche se a proprie 
spese, dovrà essere preventivamente autorizzato 
dallAmministrazione.
 
 
 Art. 16Tutte le spese manutenzione straordinaria e gli 
allestimenti locativi di ogni specie determinati dalluso normale e da cause di 
forza maggiore sono a carico dellAmministrazione regionale.
 
 
 Art. 17Qualora le spese e i danni siano derivati da dolo, 
colpa o incuria del Custode, lAmministrazione ha facoltà di rivalersi in tutto 
o in parte sullo stesso, anche mediante trattenute mensili sullo 
stipendio.
 
 
 Art. 18Il Custode è obbligato a consentire la visita nei 
locali destinati ad alloggio ad ogni richiesta motivata del Coordinatore  dellUfficio Provveditorato- 
Economato.
 
 
 Art. 19
 La 
Giunta Regionale può deliberare caso per caso, in rapporto a particolari 
necessità di servizio, la concessione del godimento dellalloggio gratuito nei 
locali ove hanno sede gli Uffici ai  
portieri-custodi  o, per effetto 
del disposto di cui al 3^ comma del precedente art. 4, ai custodi degli uffici 
periferici della Regione.   In tal 
caso si applicano ai portieri-custodi le stesse disposizioni previste dal 
presente Regolamento per lalloggio del Custode del palazzo della sede centrale 
della Regione. 
 
 Art. 20Il presente regolamento entrerà in vigore alla data 
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 
Regione.
 
 
 
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