Regolamento Regionale 29 dicembre 1976, n. 3 Disciplina dei servizi di portierato, custodia e vigilanza degli Uffici centrali e periferici della regione
Art. 1I servizi di portierato, custodia e vigilanza interna
ed esterna, saltuaria o fissa, degli Uffici centrali e periferici della Regione
sono disciplinati dalle norme del presente regolamento.
Art. 2La sorveglianza sul
personale di portierato, custodia e vigilanza è rispettivamente
esercitata per gli uffici della sede centrale, dal Coordinatore dellUfficio
Provveditorato-Economato, e, per gli Uffici periferici, dal Coordinatore
dellUfficio ove presta servizio il personale stesso.
Art. 3Spetta allAssessore preposto ai servizi economali
individuare gli Uffici per i quali, per i loro particolari compiti istituzionali, per lentità del
patrimonio mobiliare in dotazione, per motivi di sicurezza, anche in rapporto al
flusso del pubblico, è necessario istituire il servizio di portierato, di
custodia e di vigilanza interna ed esterna, saltuaria o fissa, proponendo a tal
fine, alla Giunta Regionale, ladozione dei necessari provvedimenti
amministrativi.
Art. 4Le
funzioni di portiere e di custode vengono affidate con provvedimento della
Giunta Regionale a personale del ruolo regionale del livello
prescritto.
Per
gli Uffici della sede centrale, le due funzioni sono distinte e svolte, quindi,
da diverso personale, che a seconda dei casi, è nominato Portiere o
Custode.
Per
gli Uffici periferici della Regione, invece, le due funzioni sono di regola
unificate e svolte da un unico personale che viene nominato Portiere-Custode.
Spetta, comunque, alla Giunta Regionale valutare lopportunità che in alcuni
Uffici periferici di maggiori dimensioni le funzioni di portiere e custode
vengano distinte e affidate a diverso personale.
Lincarico a tempo indeterminato, può essere revocato, su
proposta dellAssessore preposto ai servizi economali, per gravi motivi da
valutarsi da parte della Giunta Regionale.
Art. 5Il
Custode ha lobbligo di consentire laccesso agli Uffici, in orari diversi da
quello stabilito per i dipendenti regionali e, comunque, nei termini concordati,
al personale addetto alla pulizia, effettuando su questo la più scrupolosa
sorveglianza per assicurare allAmministrazione regionale diligenza nel servizio
e tutela di ogni cosa esistente negli Uffici.
Al
Custode spetta, inoltre, in particolare, provvedere:
a) ad eseguire lapertura degli Uffici, nei giorni
lavorativi, unora prima dellorario di servizio stabilito per il
personale;
b) ad eseguire la chiusura degli Uffici solo dopo essersi personalmente accertato che
gli Uffici stessi siano sgombri da persone, che le imposte, le finestre e le
porte di accesso nellinterno delle
stesse siano chiuse, le luci spente, chiusi i rubinetti
dellacqua;
c) a consentire, se richiesto, laccesso agli Uffici nei
giorni festivi o in orari non di servizio ad Amministratori e Consiglieri
regionali, nonché a funzionari regionali per eccezionali motivi di servizio; in
tali casi il Custode deve trattenersi
finchè il personale non sia
uscito;
d) a sorvegliare latrio, gli anditi, gli accessi e le
scale per impedire che vi si costituiscano depositi di qualsiasi genere o
assembramenti ingiustificati di persone; che sostino carri o autoveicoli senza
giustificato motivo;
e) a tenere in stretta custodia tutte indistintamente le
chiavi degli Uffici, con divieto di rilasciare ad altri
duplicati;
f) ad assicurare i servizi di custodia del palazzo
regionale anche in caso di sua temporanea assenza a mezzo di persona di sua
famiglia, ferma sempre restando la propria responsabilità;
g) a rimanere a
disposizione dellUfficio Provveditorato-Economato in qualunque ora, e, pertanto, deve sempre,
anche in caso di breve assenza,
comunicare il suo recapito;
h) ad eseguire ogni altro compiti inerente alla propria
mansione nellinteresse dellAmministrazione regionale.
Art. 6Salvo
che per la sede del palazzo regionale non si prevedano diverse soluzioni,
normalmente sono abilitati tre ingressi principali:
a) ingresso riservato al Presidente della Giunta e del
Consiglio regionale, agli Assessori e Consiglieri regionali, ed alle autorità in
visita alla Regione.
Lingresso va presenziato da almeno due portieri
ininterrottamente dalle 8 alle ore 20 di ogni giorno lavorativo, salvo
particolari esigenze di ulteriore proroga;
b) ingresso riservato al personale dipendente, che va
presenziato dal Portiere solo durante
gli orari di ufficio;
c) ingresso riservato al pubblico che va presenziato solo
nelle ore di ufficio antimeridiane.
I
portieri hanno lobbligo di far rispettare luso al quale ciascun ingresso è
abilitato, con cortesia e fermezza.
Il Portiere
addetto allingresso riservato
al pubblico deve dare cortesemente le necessarie indicazioni a coloro che
chiedano accesso agli uffici durante lorario consentito, rilasciando, se
richiesto e autorizzato, apposito passi.
I
portieri, oltre a disciplinare e sorvegliare laccesso di personale agli uffici
regionali, devono impedire a chiunque di insudiciare, deteriorare o comunque
danneggiare le pareti, i pavimenti e gli ingressi degli atri del piano terra da
loro presenziati.
Art. 7I portieri-custodi in servizio presso gli uffici regionali
periferici osservando gli stessi compiti unificati, prescritti per il Custode e
Portiere del palazzo centrale della Regione.
I
custodi, i portieri ed i portieri-custodi, per la sorveglianza del movimento di
entrata ed uscita degli ingressi degli Uffici, possono essere nominati Guardie
Giurate particolari, secondo le disposizioni stabilite dal T.U. delle leggi di
Pubblica Sicurezza, approvate con R.D. 18 giugno 1931, n. 733 e dal relativo
regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 16 maggio 1940, n.
635.
Le
spese relative al rilascio o al rinnovo del decreto prefettizio di
autorizzazione sono a carico dellAmministrazione regionale.
Art. 8La Giunta Regionale può, qualora insorgano
particolari esigenze di sicurezza degli Uffici in orari non di servizio,
affidare il servizio di vigilanza interna ed esterna degli Uffici stessi,
saltuaria o fissa, e comunque a tempo determinato, ad appositi istituti,
associazioni e organismi specializzati, stipulando regolare
convenzione.
Art. 9Il
Custode della sede centrale della Regione ha il godimento precario dellalloggio
gratuito nel palazzo regionale nei locali alluopo destinati, ed altresì luso
gratuito della luce, dellacqua e del riscaldamento.
Larredamento dellalloggio di servizio, la cui spesa è a
carico del bilancio regionale, devessere adeguato alle esigenze del proprio
nucleo familiare.
Il
Custode è consegnatario dei beni costituenti larredamento dellalloggio di
servizio, del quale non fanno parte stoviglie, posate, biancheria ed ogni altro
bene di facile consumo.
Egli,
in quanto beneficiario dellalloggio di servizio nella stessa sede degli uffici
regionali, o, in sua assenza, persona di sua famiglia, deve trovarsi sempre
presente per ladempimento dei doveri di
servizio stabilito dal presente regolamento.
Art. 10E fatto divieto al Custode di alloggiare
pensionanti, nonché di tenere riunioni e feste, di esporre nellatrio e negli
anditi e nel giardino panni e biancheria, anche da bucato e di allevare e tenere
sia nei locali dellalloggio che in quelli affidatigli in custodia animali da
cortile e colombaie e di qualsiasi altra
specie che possano recare disturbo o produrre esalazioni antigieniche o
sgradevoli; depositare nellalloggio materie ed oggetti di facile combustione e
che possano riuscire nocive alligiene; di battere stuoie e tappeti e di
depositare oggetti sporchi e spazzatura negli anditi e nel
cortile.
Art. 11Lassegnazione dellalloggio al Custode, allinfuori
di qualunque rapporto locativo, si intende stabilita, per la sola regione
connessa al servizio affidatogli e cessa in qualunque tempo, senza che occorra
speciale disdetta, col cessare del servizio stesso, per licenziamento e
dimissioni o per qualsiasi altra
causa.
Art. 12I locali che la Regione destina ad abitazione del
Custode non potranno, neanche in parte, essere adibiti ad altro uso che non sia
quello dellalloggio dello stesso e della sua famiglia.
Art. 13E
fatto comunque assoluto divieto per la sub-concessione duso totale o parziale
dellalloggio.
La
concessione del godimento si intenderà revocata, qualora il Custode non usi
personalmente lalloggio, così come stabilito nel precedente art.
12.
Soltanto nei casi di malattia in cura fuori casa, di
aspettativa per motivi di famiglia o per qualsiasi altra causa, che determini
una lunga assenza continuativa,
lAmministrazione potrà destinare i
locali concessi, in tutto o in parte, per lalloggio del
sostituto.
In
ogni caso la durata dellassenza deve essere superiore a tre
mesi.
Art. 14Il
Custode deve conservare labitazione ben pulita e con decoro e deve astenersi
dallapportarvi qualsiasi modificazione.
Contravvenendo a tale divieto, lAmministrazione concedente
oltre ad ordinare lesecuzione dei lavori di ripristino a suo carico, avrà la
facoltà di applicare le sanzioni del caso.
Art. 15Qualunque lavoro o impianto che il Custode
commissionario intenda eseguire nellappartamento occupato, anche se a proprie
spese, dovrà essere preventivamente autorizzato
dallAmministrazione.
Art. 16Tutte le spese manutenzione straordinaria e gli
allestimenti locativi di ogni specie determinati dalluso normale e da cause di
forza maggiore sono a carico dellAmministrazione regionale.
Art. 17Qualora le spese e i danni siano derivati da dolo,
colpa o incuria del Custode, lAmministrazione ha facoltà di rivalersi in tutto
o in parte sullo stesso, anche mediante trattenute mensili sullo
stipendio.
Art. 18Il Custode è obbligato a consentire la visita nei
locali destinati ad alloggio ad ogni richiesta motivata del Coordinatore dellUfficio Provveditorato-
Economato.
Art. 19La
Giunta Regionale può deliberare caso per caso, in rapporto a particolari
necessità di servizio, la concessione del godimento dellalloggio gratuito nei
locali ove hanno sede gli Uffici ai
portieri-custodi o, per effetto
del disposto di cui al 3^ comma del precedente art. 4, ai custodi degli uffici
periferici della Regione.
In tal
caso si applicano ai portieri-custodi le stesse disposizioni previste dal
presente Regolamento per lalloggio del Custode del palazzo della sede centrale
della Regione.
Art. 20Il presente regolamento entrerà in vigore alla data
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
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